Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati (Intesa CU n. 77 del 10.7.2014)-approvazione deroga alle previsioni di cui alla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012 per le strutture residenziali per minori attivate o da attivarsi in relazione all'ampliamento dei posti per minori stranieri non accompagnati nell'ambito della rete SPRAR



Premesso che:



l’arrivo in Italia di un altissimo numero di profughi comporta la necessità di organizzare un sistema di accoglienza in grado di rispondere in maniera dignitosa e qualificata, da un lato, all’arrivo dei migranti, adulti, famiglie e minori non accompagnati e, dall'altro, al loro successivo inserimento in percorsi di integrazione sul territorio regionale;



dato atto che, nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 - Rep. n 77/CU,  è stata sancita l’“Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori non accompagnati” , con la quale sono stati condivisi i contenuti di uno specifico “Piano Operativo Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari”,



considerato, dunque, che in questo particolare contesto, tutte le Istituzioni coinvolte, con spirito di leale e solidale collaborazione, si sono impegnate  a mettere in campo interventi di tipo strutturale per la gestione ordinaria del fenomeno migratorio;



accertato che l’Intesa sancita in Conferenza Unificata n. 77/2014 prevede, tra l’altro, l’introduzione di un sistema di governance per la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, in un contesto di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali;



dato atto che il suddetto sistema si articola attraverso l’attivazione di strutture governative dislocate presso i luoghi di sbarco, deputate all’accoglienza di brevissima durata nella fase di primo rintraccio (con funzioni di identificazione, eventuale accertamento età e dello status) e la pianificazione dell’accoglienza successiva attraverso un adeguato potenziamento dei posti della rete SPRAR, nell’ambito degli specifici progetti territoriali;



visto il bando emanato con Decreto del Ministro dell’Interno del 27.4.2015 (GU n.118 del 23.5.2015) avente l’obiettivo di aumentare in maniera congrua la capienza di posti  nella rete SPRAR specificamente dedicati all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, attraverso l’erogazione di finanziamenti statali, nella misura di € 45,00 al giorno per ciascun minore accolto, cui si aggiunge una quota ulteriore finanziamento pari al 20% per le spese per l’integrazione e per spese generali;



dato atto che il bando prevede che, per l’attivazione dei posti, si faccia riferimento alle strutture autorizzate sulla base delle regolamentazioni regionali vigenti in materia;



visto che, con DGR n. 25-5079 del 18.12.2012, sono stati approvati i nuovi requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori;



dato atto che risultano autorizzate al funzionamento, alla data odierna, un numero complessivo di oltre 100 strutture residenziali socio-assistenziali per minori, afferenti alle seguenti tipologie: Comunità Educative residenziali (CER), Case famiglia per minori, gruppi appartamento per adolescenti e giovani e accoglienze comunitarie;



verificato che, nelle more della definizione più puntuale di percorsi di accoglienza ed inserimento che privilegino, anche per i Minori stranieri non accompagnati, un’accoglienza a carattere famigliare, come peraltro previsto nelle Linee di indirizzo per l’affidamento familiare, approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 25.10.2012;



ritenuto che un potenziamento dei posti della rete SPRAR per MSNA possa rappresentare una valida risposta del sistema piemontese, in ottemperanza ai principi di leale collaborazione richiamati nell’Intesa n. 77/CU del 2014;



ritenuto, quindi, opportuno, assicurare un equilibrio tra le esigenze di tutela e qualità dei servizi offerti e la dimensione dei relativi costi;



richiamata la DGR n. 41-642 del 2014, con la quale, sempre in risposta alle  necessità di accoglienza dei MSNA, era stata introdotta una possibilità di deroga rispetto al numero massimo dei minori accoglibili nelle strutture residenziali per minori;



accertato che, sulla base di un primo confronto con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali piemontesi e con le centrali cooperative, risulta che le strutture maggiormente rispondenti all’esigenza brevemente delineata possano essere le cd. strutture per l’autonomia, cioè i gruppi appartamento per minori e giovani e le accoglienze comunitarie;



dato atto che rispetto a tali strutture si rende necessario, valutata la particolare tipologia di minori accolti, al fine di assicurare in ogni caso requisiti di qualità dell’accoglienza anche a fronte del contributo contenuto riconosciuto dal bando ministeriale, introdurre le seguenti deroghe a quanto previsto dalla DGR n. 25-5079 del 2012:

-per i gruppi appartamento, il monte ore di almeno 36 ore settimanali da assicurarsi attraverso la figura dell’educatore, può essere garantito, fino ad un massimo di 18 ore settimanali rispetto alle 36 previste, da un mediatore culturale, sulla base delle esigenze specifiche dei minori accolti;



-per i gruppi appartamento, la presenza notturna, obbligatoria nel caso di accoglienza di minori, e da considerarsi comunque aggiuntiva rispetto al monte ore di 36 ore settimanali di cui al punto precedente, può essere assicurata, oltre che dalle figure dell’EP e dell’OSS, anche dal mediatore culturale;



-per le accoglienze comunitarie, la presenza di un adulto, prevista quale obbligatoria nelle 24 ore, può essere assicurata, oltre che attraverso le ore previste per il coordinatore, da personale in possesso di uno dei seguenti titoli:

                        -educatore professionale

                        -OSS

                        -mediatore culturale;

                       

-sia le accoglienze comunitarie che i gruppi appartamento possono accogliere anche minori stranieri non accompagnati della fascia 15-16 anni, sulla base di specifica valutazione, da svolgersi caso per caso a cura dei servizi competenti.



Si specifica, infine, che le deroghe si applicano esclusivamente con riferimento all’attivazione di posti nell’ambito della Rete SPRAR per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, e fino ad approvazione di successivo provvedimento deliberativo, da adottarsi valutato il venir meno dell’eccezionale afflusso di minori stranieri non accompagnati attualmente in atto sul territorio.



Tutto ciò premesso;



vista la LR 23 luglio 2008, n.23;



vista la LR 8 gennaio 2004, n. 1;



vista la DGR n. 25-5079 del 18.12.2012;



vista la DGR n. 41-642 del 24.11.2014;



la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,



d e l i b e r a



-di approvare, per i motivi in premessa indicati, le seguenti deroghe rispetto alle previsioni della DGR n.25-5079 del 2012, con riferimento alle strutture residenziali per minori denominate “gruppi appartamento” ed “accoglienze comunitarie”, destinate all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in attuazione dei bandi per l’incremento dei posti della Rete SPRAR, disposti in attuazione dell’Intesa  n. 77/CU del 2014:



-per i gruppi appartamento, la presenza notturna, obbligatoria nel caso di accoglienza di minori, e da considerarsi comunque aggiuntiva rispetto al monte ore di 36 ore settimanali di cui al punto precedente, può essere assicurata, oltre che dalle figure dell’EP e dell’OSS, anche dal mediatore culturale;



-per i gruppi appartamento, la presenza notturna, obbligatoria nel caso di accoglienza di minori, può essere assicurata, oltre che dalle figure dell’EP e dell’OSS, anche dal mediatore culturale;



-per le accoglienze comunitarie, la presenza di un adulto, prevista quale obbligatoria nelle 24 ore, può essere assicurata, oltre che attraverso le ore previste per il coordinatore, da personale in possesso di uno dei seguenti titoli:

                        -educatore professionale

                        -OSS

                        -mediatore culturale;

                       

-sia le accoglienze comunitarie che i gruppi appartamento possono accogliere anche minori stranieri non accompagnati della fascia 15-16 anni, sulla base di specifica valutazione, da svolgersi caso per caso a cura dei servizi competenti.



-di dare atto che le strutture in possesso dei requisiti previsti con la DGR n. 41-642 del 2014 possono altresì avvalersi della possibilità di incrementare il numero di minori accolti, secondo quanto ivi previsto;



-di stabilire che le deroghe introdotte con il presente provvedimento si intendano applicabili con esclusivo riferimento ai posti destinati all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati nell’ambito della rete SPRAR, fino ad approvazione di successivo provvedimento deliberativo, da adottarsi valutato il venir meno dell’eccezionale afflusso di minori stranieri non accompagnati attualmente in atto sul territorio.



Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.



Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.



La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.


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