Proposta di legge regionale "Interventi urgenti conseguenti a eccezionali eventi meteorologici"

Presentata una proposta concreta per sburocratizzare, per dare risposte ai territori, alle amministrazioni e ai cittadini. 
Illustrata in commissione con il collega Massimo Berutti. 
Interventi urgenti conseguenti a eccezionali eventi meteorologici
Chiediamo l'istituzione di un fondo di € 30.000.000 
Agevolazione alle imprese sotto forma di contributo a fondo perduto, oppure di prestito rimborsabile a tasso agevolato.




Art. 1

(Finalità)

1. Per fronteggiare le conseguenze degli eventi metereologici verificatisi sul territorio piemontese nei periodi indicati agli articoli 2 e 3, è istituito un Fondo presso Finpiemonte S.p.A. con una dotazione di euro 30.000.000,00, al fine di sostenere il ripristino dell'operatività delle imprese danneggiate da tali eventi.

Art. 2
(Interventi in caso di dichiarazione dello stato di emergenza)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è utilizzato per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici che verificatisi sul territorio piemontese negli anni 2013 e 2014 per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni, tramite la concessione, a favore delle imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche aventi unità locali danneggiate da tali eventi, di agevolazioni economiche destinate ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi medesimi e/o a sostenere investimenti al fine di favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche.
2. Alle imprese di cui al comma 1 viene concessa un'agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto e/o prestito rimborsabile a tasso agevolato.
3. Le agevolazioni non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzie assicurative, oltre l'importo complessivo degli investimenti ammessi.
4. La Giunta regionale definisce, con apposito provvedimento, le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni comprensive delle disposizioni di armonizzazione con i finanziamenti previsti dallo Stato, nonché, nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003) e successive modifiche e integrazioni.
5. La Regione Piemonte si avvale, per la realizzazione degli interventi agevolativi, dell'attività di Finpiemonte S.p.A. I rapporti tra la Regione e Finpiemonte S.p.A. per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione che definisce anche i termini e le modalità di rendicontazione annuale della gestione.
6. La Regione favorisce le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche delle imprese di cui al comma 1 anche attraverso appositi strumenti finanziari finalizzati ad agevolare l'accesso al credito e istituisce a tal proposito un Fondo di garanzia, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. 

Art. 3
(Interventi in caso di emergenza di rilevanza regionale)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è utilizzato, altresì, per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni, riconosciuti come eventi emergenziali di interesse regionale verificatisi sul territorio piemontese negli anni 2013 e 2014, tramite la concessione, a favore delle imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche aventi unità locali danneggiate da tali eventi, di agevolazioni economiche destinate ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi medesimi e/o a sostenere investimenti al fine di favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche.
2. Alle imprese di cui al comma 1 viene concessa una agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto e/o prestito rimborsabile a tasso agevolato.
3. Le agevolazioni non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzie assicurative, oltre l'importo complessivo degli investimenti ammessi.
4. La Giunta regionale definisce, con apposito provvedimento, le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni, comprensive delle disposizioni di armonizzazione con i finanziamenti previsti dallo Stato, nonché, nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 72 della l. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La Regione Piemonte si avvale, per la realizzazione degli interventi agevolativi, della convenzione di cui all'articolo 2, comma 5.
6. La Regione, tramite il Fondo di cui all'articolo 1, favorisce le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche delle imprese di cui al comma 1 anche attraverso appositi strumenti finanziari finalizzati ad agevolare l'accesso al credito e il Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 2, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. 

Art. 4
(Notifica dei provvedimenti attuativi)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui tali aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Per i danni alle imprese derivanti da eventi atmosferici eccezionali al fine di sostenere la loro operatività, sono quantificati 30 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2015-2016 del bilancio pluriennale 2014-2016 e sono stanziati nell'ambito dell'UPB DB16042 (Attività produttive Riqualificazione e sviluppo del territorio Titolo II spese in conto capitale), alla cui copertura di fa fronte con le risorse finanziarie dell'UPB DB09011 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo I spese correnti).


Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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