MISE - Fondo a sostegno delle imprese produttrici di birre artigianali


 


Cos’è

Il decreto legge 73/2021 riconosce, per l’anno 2021, un contributo a fondo perduto in favore dei birrifici artigianali.

 

A chi si rivolge

L’agevolazione è riconosciuta ai birrifici di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in relazione al volume di birra complessivamente preso in carico nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2019, n. 138.

 

Agevolazione

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019.

 

Presentazione delle domande

Ai fini dell’accesso all’agevolazione, i birrifici in possesso dei requisiti presentano al Ministero un’apposita istanza, a decorrere dalle ore 12 del 20 gennaio 2022 e fino alle ore 12 del 18 febbraio 2022.

L’istanza deve essere trasmessa, via posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo indicato con successivo provvedimento del Direttore generale degli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il medesimo provvedimento riporterà anche il modello da utilizzate per la compilazione dell’istanza.

 

Normativa

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