Agenzia delle entrate: Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo

 



Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto contributo discoteche), consiste nel riconoscimento, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro, a favore dei soggetti che esercitano in modo prevalente l’attività individuata dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, che alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell'epidemia da “Covid-19”, adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.

Il contributo spetta ai soggetti per i quali:

  • la partita IVA deve essere stata attivata in data antecedente al 27 gennaio 2022; tale requisito non si applica agli eredi e ai soggetti che hanno posto in essere operazione di trasformazione aziendale con confluenza, i quali hanno attivato la partita IVA in data pari o successiva al 27 gennaio 2022 per continuare l’attività del de cuius o del soggetto cessato, titolare di partita IVA a tale data;
  • l’attività prevalente svolta alla data del 27 gennaio 2022 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del Dpr n. 633/1972, è individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”.

Attenzione: : l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata dal 6 giugno 2022 al 20 giugno 2022 mediante procedura web disponibile nell’area autenticata del Portale Fatture e Corrispettivi o mediante invio telematico.

Attenzione: il contributo non spetta
- ai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche e integrazioni
- ai soggetti non residenti e non stabiliti in Italia
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

Come si presenta

I contribuenti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, possono richiederlo con apposita istanza, da presentare dal 6 giugno 2022 al 20 giugno 2022 in via telematica mediante:

  • procedura web nel portale Fatture e corrispettivi del sito web dell’Agenzia
  • software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico

L’istanza deve contenere:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente, del soggetto deceduto di cui l’erede richiedente continua l’attività, del rappresentante legale o del tutore firmatario dell’istanza, dell’intermediario delegato alla trasmissione e la partita iva del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali;
  • i dati relativi alla sussistenza dei requisiti;
  • l’IBAN del richiedente il contributo;
  • la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 18 novembre 2021 C(2021) 8442, nella quale occorre indicare il plafond residuo ancora fruibile affinché non si verifichi il superamento dei massimali vigenti previsti dalla citata sezione e l’eventuale eccedenza di aiuti che il richiedente intende restituire mediante sottrazione dal contributo;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente abbia dichiarato nell’istanza che fa parte di un'impresa unica, i codici fiscali dei soggetti appartenenti alla stessa da indicare nel quadro A.

Delega agli intermediari

Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:

  • sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente;
  • sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi);
  • dichiarano, nell’istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente.

Entro il 20 giugno 2022 è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

La rinuncia può essere trasmessa entro il termine della presentazione dell’istanza e può essere inviata anche dagli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” anche se non hanno preventivamente presentato l’istanza.

La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha preventivamente inviato l’istanza di richiesta del contributo nella quale ha auto-dichiarato di aver avuto la delega alla trasmissione della medesima istanza.


Modello e istruzioni

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