Contributo straordinario a favore delle attività termali ed idropiniche

 


Bando

Contributo straordinario a favore delle attività termali ed idropiniche in particolare: 

a favore delle Aziende e Società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994, al fine di promuovere la riapertura e il sostegno al ripristino dei flussi turistici come previsto dall’art. 14 comma 1 della Legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023

a favore dei turisti che utilizzano i servizi offerti - all'interno dei propri stabilimenti - dalle Aziende e Società Termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994, al fine di favorire il ritorno e un nuovo consolidamento dei flussi turistici, nel rispetto di quanto disposto al comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 6/2023.

Chi può partecipare

Primo ambito di Intervento (allegato A della D.G.R. n. n. 19-6876 del 15/05/2023), impianti termali già esistenti

  • Aziende e Società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994
  • sono gestori di impianti termali e idropinici e titolari di concessione ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994 con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte;
  • sono iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, come imprese di dimensione micro, piccola, media e grande;
  • sono imprese attive alla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, del provvedimento di approvazione della presente misura e che si impegnano a garantire l’apertura nel 2023 dei reparti di cure termali per almeno cinque mesi, anche non continuativi (almeno due mesi nei casi degli impianti situati oltre i 1.000 metri s.l.m.);
  • non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, non hanno in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
  • non sono stati destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi fino ad ora ottenuti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
  • sono in regola con il pagamento dei canoni di concessione di cui alla Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994.

Secondo ambito di Intervento (allegato A della D.G.R. n. n. 19-6876 del 15/05/2023), nuovi impianti termali

  • Aziende e Società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994
  • si impegnano ad aprire entro il 31/12/2023 nuovi impianti termali e idropinici sul territorio della Regione Piemonte e sono concessionari ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994. Eventuali proroghe dei termini di apertura, devono essere preventivamente comunicate agli uffici regionali competenti e non possono avere durata superiore agli 8 mesi, pena la revoca del contributo concesso.
  • sono iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, come imprese di dimensione micro, piccola, media e grande;
  • sono concessionari di ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994;
  • sono attive alla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, del provvedimento di approvazione della presente misura;
  • non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
  • non sono stati destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi fino ad ora ottenuti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
  • sono in regola con il pagamento dei canoni di concessione di cui alla Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994.

Voucher servizi

  • Aziende e Società Termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994
  • Soggetti privati per l'ingresso negli impianti termali e idropinici e per la fruizione dei servizi offerti all'interno degli impianti stessi.

Come presentare la domanda

Tramite P.E.C. all'indirizzo fondieuropei@cert.regione.piemonte.it nell'oggetto deve essere indicata la dicitura: BANDO TERME

- le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate esclusivamente utilizzando i modelli allegati e parti integranti della presente determinazione, come di seguito specificato:

1. Modulo 1: Primo ambito di Intervento impianti termali già esistenti

2. Modulo 2: Secondo ambito di Intervento nuovi impianti termali

3. Modulo 3: Voucher servizi

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