D.G.R. n. 21-51107 DEL 09.02.2015 - Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico



D.G.R. n. 21-51107 DEL 09.02.2015 Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002.


 Premesso che - l’articolo 15 della l.r. n. 17/2013 stabilisce che  i canoni  da applicare alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua e dal demanio idrico in generale sono determinati dalla Giunta regionale articolando il reticolo idrografico regionale in tre zone territoriali omogenee, corrispondenti a categorie di valore elevato, scarso o nullo come risultanti dall'applicazione di criteri relativi alla qualità del materiale, al costo di estrazione e al costo del trasporto ed utilizzando quale valore di riferimento il maggior valore riportato negli ultimi provvedimenti di determinazione dei canoni unitari predisposti dall'Agenzia del Demanio su base provinciale per l'anno 2001;
 - già nel 2002 la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002, ha approvato i criteri e le procedure per l’attuazione degli interventi di manutenzione idraulica dei corsi d’acqua attraverso estrazione ed asportazione di materiali litoidi e per la determinazione dei canoni connessi alle relative concessioni; - la D.G.R. citata dispone che la Regione predisponga un piano di manutenzione, finalizzato da una parte ad individuare le aree di intervento e dall’altra a determinare il valore del canone per i materiali litoidi da asportare, precisando i criteri in base a cui tali valori potranno essere determinati; - mentre la prima parte del piano ha trovato attuazione attraverso la predisposizione di programmi stralcio e poi attraverso le procedure legate ai piani per la gestione dei sedimenti degli alvei (in accordo con quanto previsto anche nelle specifiche direttive dell’Autorità di bacino del fiume Po), la parte del piano relativa alla determinazione dei canoni non si è  ancora completata, per cui continuano ad applicarsi, così come previsto nella D.G.R. 44-5084 citata, i canoni stabiliti in apposite tabelle approvate con disposizioni dell’Agenzia del Demanio e ormai risalenti al 2001; - le suddette tabelle, predisposte per ambiti provinciali e per corsi d’acqua,  fissano i canoni in modo indifferenziato, senza tener conto delle singole specificità territoriali nè, tanto meno, delle condizioni di mercato, di talchè spesso si è rilevata una sostanziale incongruenza tra valore reale del materiale e importo del canone richiesto; - al fine di superare tali incongruenze, nelle more dell’attuazione della seconda parte del piano di manutenzione, la D.G.R. n. 44-5084 prevede un meccanismo di rideterminazione del canone qualora  le procedure di evidenza pubblica esperite per assentire la concessione siano andate deserte, presumibilmente per l’importo troppo elevato del canone rispetto alla qualità del materiale; - il meccanismo così definito comporta tuttavia un notevole aggravamento della procedura di rilascio della concessione, con effetti negativi sulla tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione idraulica; considerato che -  la definizione dei valori unitari dei canoni del litoide si rende pertanto necessaria  per favorire le concessioni di estrazioni finalizzate a garantire la buona officiosità idraulica del reticolo demaniale, in particolare nei settori montani, dove la maggiore complessità logistica (prelievo e trasporto) e una generale minore qualità merceologica del litoide qui presente frenano, con riferimento ai canoni attuali, l’interesse privato all’effettuazione di interventi di manutenzione, non permettendo di coniugare interesse pubblico e interesse privato nell’ottica dell’economicità dell’azione amministrativa; - la ridefinizione dei valori unitari dei canoni si rivela quindi musura improntata all’efficienza ed economicità dell’azione ammnistrativa; preso atto che i criteri dettati dal legislatore regionale richiamano  i medesimi criteri  definiti dalla D.G.R. n. 44-5084/2002, rispetto ai quali gli uffici regionali competenti hanno negli anni condotto specifici monitoraggi e valutazioni, anche finalizzate ai provvedimenti di rideterminazione dei canoni di cui si è più sopra fatto cenno;
 preso altresì atto degli esiti dei predetti monitoraggi e valutazioni, che hanno condotto alla nuova definizione dei canoni unitari (€/mc) nel rispetto di quanto disposto con l’articolo 15 della recente l.r. n. 17/2013 e che  i nuovi valori sono il risultato di opportune valutazioni condotte anche in relazione all’andamento dei prezzi di mercato, in base alla considerazione che, seppure non espressamente previsto tra i criteri indicati dal legislatore, non si pone in contrasto con questi e costituisce un parametro di notevole interesse per la definizione del valore del materiale d’alveo;
 valutata pertanto favorevolmente la definizione dei criteri per la determinazione dei valori unitari dei canoni dovuti per la concessione per l’asportazione di materiali litoidi dal reticolo idrografico demaniale, così come  riportati nelle “note tecniche” e rappresentati nella “carta regionale del litoide di fiume”,  di cui rispettivamente agli allegati A e B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e che prevedono la distinzione del reticolo in tre zone, così come disposto dall’art. 15 della l.r. n. 17/2013:
- zona 1, divisa in “Piemonte est” e “Piemonte Ovest” con valori differenziati, comprende la categoria “materiali litoidi di valore elevato (o di pregio-categoria 1) con  valore determinato applicando un criterio composto tra la media dei canoni maggiori attualmente vigenti, fissato per “Piemonte est” in euro 4,70 e “Piemonte ovest” in euro 3,90;- zona 2, comprende la categoria “materiali litoidi di scarso valore” (categoria 2) con valore base pari al 50% della media dei valori delle zone 1 e calcolo effettuato di volta in volta sulla base dei parametri definiti nell’allegato (valore modulato compreso tra il valore base e zero), con valore base fissato in euro 2,20;-       zona 3, comprende la categoria “materiali litoidi di valore nullo” (categoria 3);
ritenuto equo ed opportuno, nel caso di interventi da eseguire al passaggio tra le diverse zone, aplicare i seguenti criteri:
 - passaggio tra zona 1 e la zona 2:  applicazione del canone derivante dalla media dei valori vigenti nelle rispettive zone, con applicazione della procedura relativa alla zona 2;- passaggio tra zona 1 o zona 2 e zona 3: per il  computo del canone si sottrae il volume ricadente in zona 3; - per ragioni di necessità attestate dall’autorità idraulica competente e al fine di favorire l’esecuzione dell’intervento, il Responsabile del Settore regionale Decentrato OO.PP. titolare del procedimento di concessione può stabilire, dandone adeguata motivazione nel provvedimento,  di applicare sull’intero accumulo il valore e le regole riferite alla zona di minor pregio risultante dal confronto; stabilito che alla luce dell’esperienza derivata dall’applicazione dei nuovi canoni da parte delle strutture regionali competenti ed in forza di nuovi elementi conoscitivi,  i valori della zona 1 della zona 2 potranno essere aggiornati, procedendo contestualmente alla revisione della “carta regionale del litoide di fiume”, tendendo sempre all’obiettivo di favorire la manutenzione del reticolo idrografico regionale per ragioni di sicurezza idraulica;
ritenuto inoltre di poter confermare le procedure di affidamento delle concessioni  individuate dalla D.G.R. n. 44-5084/2002, per i casi rispettivamente di estrazione e asportazione di materiale di pregio, di materiale di valore scarso e di valore nullo;
considerata tuttavia la necessità di adeguare le procedure di cui alla D.G.R. n. 44-5084/2002, in quanto la definizione dei nuovi canoni comporta il superamento del meccanismo di rideterminazione previsto nella D.G.R. stessa e considerata l’opportunità di  distinguere le ipotesi di interventi di estrazione di materiale ad iniziativa pubblica da quelli ad iniziativa privata (nei limitati casi in cui questi sono consentiti), prevedendo per i primi la possibilità di rimodulare ulteriormente i canoni, al fine di consentirne la  realizzazione senza impegno di spesa per l’amministrazione regionale, mentre per gli interventi ad istanza di parte il canone base di concessione definito per la zona non possa essere diversamente quantificato, in considerazione dell’interesse manifestato dal richiedente con la propria istanza;
ritenuto che le procedure definite a seguito dei predetti adeguamenti e meglio specificate nell’allegato C della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, rispondono ai criteri enunciati al punto precedente e possono pertanto essere approvate;
precisato che i canoni derfiniti con la presente deliberazione non si applicano ai materiali di diversa natura, quali ciottoli di quarzo, pietra ollare, pietra di Langa,  eventualmente presenti ed estratti dall’alveo, per i quali il valore unitario resta quello fissato negli specifici provvedimenti statali oggi vigenti, da utilizzare anche quale parametro di riferimento laddove non esistenti;precisato altresì che, in considerazione della loro natura speciale rispetto agli interventi di manutenzione idraulica per il ripristino delle condizioni di officiosità dei corsi d’acqua, debbano essere mantenute le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 66-478 per gli interventi di manutenzione degli invasi artificiali di accumulo idrico, per i quali, in attuazione di quanto previsto all’articolo 113 del d.lgs. n. 152/2006, sono stati previsti specifici criteri per la riduzione dei canoni;
Tutto quanto sopra premesso,-  vista la legge regionael n. 23/2008 e in particolare l’articolo 16;
-  vista la legge regionale n. 17/2013 e in particolare l’articolo 15;
-  vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14 gennaio 2002;
 la Giunta regionale, unanime 
d e l i b e r a


-       di approvare, per le ragioni e con le precisazioni indicate in premessa, i canoni da applicare alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua e dal demanio idrico in generale, così come riportato nelle “note tecniche” e rappresentato nella “carta regionale del litoide di fiume”,  di cui rispettivamente agli allegati A e A1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e come di seguito indicati:
Zona 1 – Piemonte Est: euro 4,70/metro cubo;Zona 1 – Piemonte Ovest: euro 3,90/metro cuboZona 2 : euro 2,20/metro cubo
Zona 3 : valore nullo-       di approvare gli adeguamenti alle procedure definite dalla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 così come indicate nell’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, stabilendo che i procedimenti in corso alla data di approvazione della presente deliberazione si concludono secondo le procedure previgenti;
-       di prendere atto che i canoni per l’estrazione di materiali inerti naturali di pregio diversi dal litoide sono definiti sulla base dei valori fissati negli specifici provvedimenti statali;
-       di disporre che agli interventi di manutenzione degli invasi artificiali di accumulo idrico, trova applicazione quanto disposto dalla  D.G.R. n. 66-478 del 2/08/2010;
-       di demandare alla Direzione regionale competente al rilascio delle concessioni di cui si tratta la definizione di ulteriori approfondimenti diretti ad una più analitica determinazione dei canoni e il conseguente aggiornamento della “carta regionale del litoide di fiume” e dei canoni in essa rappresentati, nel rispetto dei criteri stabiliti nella presente deliberazione;
-       di demandare altresì alla  Direzione regionale competente al rilascio delle concessioni di cui si tratta la definizione delle modalità procedurali e operative per il calcolo e l’applicazione dei canoni di cui alla presente deliberazione.
 La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. n. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 33/2012.


Allegato A

DETERMINAZIONE CANONI PER L’ESTRAZIONE E ASPORTAZIONE
DI MATERIALE LITOIDE DAI CORSI D’ACQUA DEMANIALI

INDIVIDUAZIONE ZONE E CATEGORIE DI MATERIALE - DETERMINAZIONE DEI CANONI
Il presente documento attua quanto disposto dall’articolo 15 della l.r. n. 17/2013 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2013) in merito alla definizione dei canoni da applicare alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua e dal demanio idrico, che andranno a sostiuire i canoni fissati dall’amministrazione statale oggi vigenti ai sensi della  alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002.  
I nuovi valori sono il risultato di opportune valutazioni condotte anche in relazione all’andamento dei prezzi di mercato, in sintonia con la citata DGR.
I valori unitari individuati in attuazione di quanto disposto dall’articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e in coerenza con le tre categorie specificate dalla DGR n° 44-5084 del 14/01/2002, sono abbinati alle tre zone rappresentate sulla Carta regionale del litoide di fiume, facendo coincidere alla zona 1 la categoria 1, alla zona 2 la categoria 2 (valore base) e alla zona 3 la categoria 3.
Il documento intende fornire la distribuzione spaziale delle zone, senza alcun’altra funzione riconducibile alle pratiche di manutenzione dei corsi d’acqua, queste ultime subordinate alle specifiche emanate dall’Autorità di Bacino del Fiume Po (rif. DCI n° 9/2006: “Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua”).

Al fine di mantenere massima aderenza alla DGR n° 44-5084 del 14/01/2002 (che regola a tutt’oggi i procedimenti di concessione per l’estrazione di materiali litoidi dagli alvei demaniali),  il territorio regionale è stato suddiviso in tre zone, individuate in base alla mediazione tra i due seguenti fattori:
a)  qualità del materiale di fiume visivamente riscontrabile in affioramento o deducibile dal contesto idro-geomorfologico d’appartenenza, in relazione al suo possibile utilizzo per rilevati stradali oppure per il confezionamento di conglomerato cementizio e bituminoso, in quest’ultimo caso a seguito di modeste lavorazioni di affinamento dell’inertein via prevalente;
b) costi di trasporto, che tendenzialmente salgono all’interno delle valli alpine in conseguenza di una minore praticabilità delle strade e di una maggiore lunghezza dei percorsi da effettuare.
Ne deriva la seguente associazione tra zona e categoria di materiali:
- Zona 1, comprende la categoria “materiali litoidi di pregio” (categoria 1) - alla zona 1  appartengono i settori del territorio individuabili primariamente nei fondovalle principali e nelle aree di pianura, dove è presente un sistema fluviale ben sviluppato, facilmente accessibile e caratterizzato da litoide sostanzialmente selezionato per effetto dei processi di disgregazione fisica e degradazione chimica. Si rinvengono pertanto in alveo accumuli classati, talora di notevole volumetria, costituiti per la maggiore da inerte adatto all’utilizzo nelle pratiche costruttive, eventualmente con necessità di operare modeste lavorazioni di affinamento per utilizzi particolari. Nella Zona 1 è inoltre presente un sistema viario piuttosto capillare, dotato in larga parte di buona percorribilità, nei pressi del quale si collocano numerosi siti di potenziale destinazione del litoide (centri di trattamento/stoccaggio), che non determina l’abbattimento del costo del trasporto;
 - Zona 2, comprende la categoria “materiali litoidi di scarso valore” (categoria 2) appartengono a questa zona i settori del territorio non classificabili distintamente nelle altre due zone. Si tratta di ambiti dove il reticolo idrografico risente di numerosi condizionamenti, in parte naturali (relativamente alla qualità del litoide e ai problemi di accesso in alveo in ragione dell’orografia), in parte antropici -dovuti alla minore percorribilità delle strade e/o all’assenza nelle vicinanze di possibili siti di destinazione dell’inerte (centri di trattamento/stoccaggio);
- Zona 3, comprende la categoria “materiali litoidi di valore nullo” (categoria 3) - alla zona 3  appartengono i settori del territorio dove la presenza di: 1) formazioni geologiche che facilitano la produzione di inerte costituito per lo più dalla frazione granulometrica limoso–argillosa e/o 2) un reticolo idrografico generalmente poco sviluppato, con aste brevi e a bassa capacità selettiva, porta alla strutturazione di accumuli di nessun interesse economico, tenuto conto che il materiale molto fine è inadatto nelle pratiche costruttive prese a riferimento e lo sviluppo di modesti volumi in alveo annulla il valore anche per quella frazione eventualmente presente caratterizzata da una qualità merceologica più alta.

Limitando al massimo le suddivisioni, attuate per raggruppamento dei canoni statali in funzione della vicinanza di valore e per continuità territoriale, la Regione viene distinta in due ambiti:
  • “Piemonte Est”, comprendente Alessandria (relativamente al Fiume Scrivia, Torrente Erro, Torrente Orba), Novara, VCO, Vercelli;
  • “Piemonte Ovest”, comprendente Alessandria (reticolo restante), Biella, Asti, Cuneo, Torino.

Per la determinazione dei valori:
- alla zona 1 sono stati associati i valori derivanti dalla media dei canoni di pregio per ogni ambito (“Piemonte Est”, “Piemonte Ovest”);
- alla zona 2 il valore base risultante dalla riduzione del 50% della media dei valori delle zone 1 come sopra determinati (pertanto il valore base della zona 2 è vigente su tutto il territorio regionale, senza distinzioni in ambiti);
- alla zona 3 il valore è nullo.
Ne deriva la quantificazione evidenziata nella tabella seguente:


Piemonte Est
Piemonte Ovest
ZONA 1
4,70
3,90
ZONA 2
2,20
valore base soggetto a possibile rimodulazione in ribasso* nei casi di interventi ad iniziativa pubblica
ZONA 3
nullo


* Nel caso occorra procedere alla rimodulazione, il valore viene definito tenendo conto dei seguenti parametri:
1)    specificità dell’intervento, con particolare riguardo alla logistica (accessibilità al sito, tempi di trasporto);
2)    qualità del materiale presente in loco in realzione al suo utilizzo per conglomerato cenentizio o bituminoso o per rilevati stradali;
3)    condizioni di mercato alla data dell’esame

Carta regionale del litoide di fiume

Le tre zone come sopra descritte ed individuate, sono riportate nella Carta regionale del litoide di fiume riportata nell’allegato A1.
Il limite tra le zone è evidenziato dal cambio di colorazione (ogni zona è individuata da un colore) e rappresenta la “linea entro la fascia di transizione che meglio esprime il passaggio, dal punto di vista probabilistico”. Il cambio di zona risulta solitamente collocato su elementi antropici certi e di facile riconoscimento in sito, quali il reticolo viario o gli impianti a prevalente sviluppo lineare; solo in via residuale, in assenza degli elementi suindicati, il limite è posizionato in corrispondenza del contatto morfologico versante – fondovalle/pianura oppure è definito mediante allineamento di punti topografici certi (costruzioni isolate, campanili, ponti, incroci stradali, speroni rocciosi, ecc).
La Carta regionale del litoide di fiume, è proposta nella sua veste generale e semplificata, con la legenda con le descrizioni sintetiche delle singole zone sopra argomentate.
La legenda evidenzia l’elenco dei corsi d’acqua ricadenti in Zona 1, nei quali il litoide d’alveo è trattato come materiale di pregio, distinguendoli dal restante reticolo eventualmente presente nella medesima zona su cui si applica provvisoriamente la regola della Zona 2.
La Carta regionale del litoide di fiume, nella sua veste operativa, è prodotta per ogni provincia ad una scala non inferiore al rapporto 1:150.000 ed è resa disponibile sul sito internet della Regione Piemonte.
In caso di differenze tra la rappresentazione in cartografia -ad esempio delle tracce di corso d’acqua- e lo stato reale in sito, prevale quest’ultimo; è inoltre demandata al Settore decentrato responabile del procedimento la corretta interpretazione dei limiti di passaggio tra le zone, ciò anche al fine di garantire migliore corrispondenza tra questi ultimi e gli elementi fisici di riferimento presenti sul posto.

Poiché la Carta è il risultato di un esame tecnico in continuo svolgimento, la stessa dovrà essere periodicamente revisionata in forza di nuovi elementi conoscitivi di particolare significato. La Carta sarà conseguentemente aggiornata a seguito degli ulteriori approfondimenti e di una più analitica determinazione dei canoni condotti dagli uffici tecnici competenti e nel rispetto dei criteri definiti nella presente deliberazione.




Carta regionale del litoide di fiume




Allegato A1

LEGENDA




ZONA 1 (PREGIO): Aree di fondovalle o di pianura interessate da corsi d’acqua caratterizzati dalla presenza di materiale litoide di buona qualità, utilizzabile nelle pratiche costruttive, eventualmente con necessità di operare modeste lavorazioni di affinamento. L’accesso in alveo non presenta particolari impedimenti. Aree caratterizzate da una rete viaria ben sviluppata, che permette il trasporto senza sostanziali condizionamenti (v. NOTA).




ZONA 2 (SCARSO VALORE): Aree caratterizzate dalla presenza in alveo di materiale litoide di qualità inferiore rispetto alla Zona 1, oppure ubicate in contesti dove le penalizzazioni per accesso disagiato e/o per distanza eccessiva dai primi centri di trattamento – stoccaggio determinano un aumento significativo dei costi di prelievo e trasporto; aree dove si verificano entrambe le situazioni.




ZONA 3 (VALORE NULLO): Aree caratterizzate dalla presenza in alveo di accumuli inadatti nelle pratiche costruttive; solitamente materiale inerte di taglia granulometrica assimilabile alla frazione limoso – argillosa.



Reticolo idrografico morfologicamente significativo.




Limiti di competenza territoriale (confini di Provincia, Regione, Stato).




NOTA
Nella Zona 1 pedemontana cuneese e torinese il reticolo idrografico morfologicamente significativo è costituito da: Fiume Po (Cuneo, Torino), Torrente Ellero, Torrente Gesso, Torrente Grana-Mellea, Torrente Maira, Torrente Pesio, Fiume Stura, Fiume Tanaro, Torrente Varaita, Torrente Vermenagna (Cuneo), Torrente Ceronda, Torrente Chisone, Torrente Chiusella, Fiume Dora Baltea, Fiume Dora Riparia, Torrente Malone, Torrente Orco, Torrente Pellice, Torrente Sangone, Torrente Stura di Lanzo (Torino).
Sul reticolo idrografico escluso dall’elenco si applica provvisoriamente la regola della Zona 2.



ALLEGATO B

DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA D.G.R. n.  44-5084 del 14/01/2002 PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON ESTRAZIONE ED ASPORTAZIONE DI MATERIALI LITOIDI DAI CORSI D’ACQUA DEMANIALI E LORO PERTINENZE.


La D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 disciplina le procedure per l’esecuzione di interventi di manutenzione idraulica da effettuarsi attraverso estrazione ed asportazione di materiale litoide dai corsi d’acqua demaniali e dalle loro pertinenze.

A seguito dell’approvazione, in attuazione dell’art. 15 della l.r. n. 17/2013,  del nuovo sistema per la determinazione dei canoni come definito nella nella nota tecnica e riportato nella Carta regionale del litoide di fiume di cui all’allegato A1 della presente deliberazione, le procedure per l’affidamento degli interventi di manutenzione idraulica di cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 si intendono parzialmente sostituite e modificate come di seguito indicato:

Manutenzioni idrauliche da attuarsi esclusivamente con asportazione di materiali litoidi di pregio
Rientrano in questa fattispecie gli interventi da realizzare in zona 1 – materiali di categoria 1

a) Interventi ad iniziativa pubblica: asta pubblica con canone base pari al valore per la zona 1; in caso di gara deserta, si procede mediante trattativa privata sentiti almeno cinque soggetti. Se anche la trattativa privata non da’ esito, in situazioni di evidente ed urgente necessità idraulica attestate dall’autorità idraulica competente e al fine di consentire l’esecuzione dell’intervento,  il valore da porre a base di gara per l’individuazione del concessionario può essere ridotto con specifica deliberazione della giunta regionale.
b) Interventi ad iniziativa privata: la concessione è rilasciata con canone calcolato in base al valore stabilito per la zona 1.

Manutenzioni idrauliche da attuarsi esclusivamente attraverso asportazione di materiali litoidi di scarso valore
Rientrano in questa fattispecie gli interventi da realizzare in zona 2– materiali di categoria 2

a) interventi ad iniziativa pubblica: asta pubblica con canone corrsipondente al valore base per la zona 2; in caso di gara deserta, il settore competente provvede alla rimodulazione del canone secondo i parametri indicati nell’allegato A.
 Se il valore rimodulato è:
- maggiore di zero, si esperisce una seconda asta pubblica, con canone base pari al valore rimodulato. Nel caso in cui la gara vada nuovamente deserta, dovrà essere verificata la possibilità di sostenere l’intervento con un finanziamento pubblico Nella determinazione dell’importo del finanziamento si dovrà tener conto del possibile valore di mercato del materiale risultante che viene lasciato nella disponibilità della ditta appaltatrice dei lavori; qualora il valore di mercato corrisponda ai costi di scavo e trasporto, il fnanziamento potrà essere pari a zero;
- uguale a zero in base ai parametri di accessibilità al sito e tempi di trasporto, si esperisce un’asta pubblica con offerte in aumento sul canone base pari a zero. Nel caso in cui la gara vada nuovamente deserta, dovrà essere verificata la possibilità di sostenere l’intervento con un finanziamento pubblico Nella determinazione dell’importo del finanziamento si dovrà tener conto del possibile valore di mercato del materiale risultante che viene lasciato nella disponibilità della ditta appaltatrice dei lavori; qualora il valore di mercato corrisponda ai costi di scavo e trasporto, l’importo del finanziamento pubblico potrà essere pari a zero;
 - uguale a zero per qualità merceologica del materiale, si procede secondo quanto previsto per gli interventi ad iniziativa pubblica per la zona 3.

b) interventi ad iniziativa privata: la concessione è rilasciata con canone definito applicando il valore base per la zona 2.

Manutenzione idrauliche da attuarsi esclusivamente attraverso asportazione di materiali litoidi con valore nullo
Rientrano in questa fattispecie gli interventi da realizzare in zona 3 – materiali di categoria 3

a) interventi ad iniziativa pubblica: in questi casi si deve prevedere il finanziamento dell’intervento, che sarà realizzato ai sensi del d.lgs. n. 163/2006. Il finanziamento deve comprendere gli oneri per lo scavo, il trasporto ed il conferimento in discarica. L’eventuale frazione non costituente rifiuto può essere messa nella disponibilità dell’impresa aggiudicatrice, risparmiando così gli oneri per il conferimento in discarica.
b) interventi ad iniziativa privata: la concessione è rilasciata a titolo gratuito senza oneri aggiuntivi per la Regione.




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