D.G.R. n. 21-51107 DEL 09.02.2015 - Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico
D.G.R. n. 21-51107 DEL 09.02.2015 Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002.
d e l i b e r a
- di approvare, per le ragioni e con le precisazioni indicate in premessa, i canoni da applicare alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua e dal demanio idrico in generale, così come riportato nelle “note tecniche” e rappresentato nella “carta regionale del litoide di fiume”, di cui rispettivamente agli allegati A e A1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e come di seguito indicati:
Allegato A
DETERMINAZIONE
CANONI PER L’ESTRAZIONE E ASPORTAZIONE
DI
MATERIALE LITOIDE DAI CORSI D’ACQUA DEMANIALI
INDIVIDUAZIONE ZONE E CATEGORIE DI
MATERIALE - DETERMINAZIONE DEI CANONI
Il
presente documento attua quanto disposto dall’articolo 15 della l.r. n. 17/2013
(Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2013) in merito
alla definizione dei canoni da applicare alle concessioni di estrazione di
materiale litoide dai corsi d’acqua e dal demanio idrico, che andranno a
sostiuire i canoni fissati dall’amministrazione statale oggi vigenti ai sensi
della alla D.G.R. n. 44-5084 del
14/01/2002.
I nuovi
valori sono il risultato di opportune valutazioni condotte anche in relazione
all’andamento dei prezzi di mercato, in sintonia con la citata DGR.
I valori
unitari individuati in attuazione di quanto disposto dall’articolo 15 della
l.r. n. 17/2013 e in coerenza con le tre categorie specificate dalla DGR n°
44-5084 del 14/01/2002, sono abbinati alle tre zone rappresentate sulla Carta
regionale del litoide di fiume, facendo coincidere alla zona 1 la categoria
1, alla zona 2 la categoria 2 (valore base) e alla zona 3 la categoria 3.
Il
documento intende fornire la distribuzione spaziale delle zone, senza
alcun’altra funzione riconducibile alle pratiche di manutenzione dei corsi
d’acqua, queste ultime subordinate alle specifiche emanate dall’Autorità di
Bacino del Fiume Po (rif. DCI n° 9/2006: “Direttiva tecnica per la
programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi
d’acqua”).
Al fine di mantenere massima aderenza alla DGR n° 44-5084 del 14/01/2002
(che regola a tutt’oggi i procedimenti di concessione per l’estrazione di
materiali litoidi dagli alvei demaniali),
il territorio regionale è stato suddiviso in tre zone, individuate in
base alla mediazione tra i due seguenti fattori:
a) qualità del materiale di fiume visivamente
riscontrabile in affioramento o deducibile dal contesto idro-geomorfologico
d’appartenenza, in relazione al suo possibile utilizzo per rilevati stradali
oppure per il confezionamento di conglomerato cementizio e bituminoso, in
quest’ultimo caso a seguito di modeste lavorazioni di affinamento dell’inertein
via prevalente;
b) costi
di trasporto, che tendenzialmente salgono all’interno delle valli alpine in
conseguenza di una minore praticabilità delle strade e di una maggiore
lunghezza dei percorsi da effettuare.
Ne deriva
la seguente associazione tra zona e categoria di materiali:
- Zona 1,
comprende la categoria “materiali litoidi di pregio” (categoria 1)
- alla zona 1 appartengono i settori del
territorio individuabili primariamente nei fondovalle principali e nelle aree
di pianura, dove è presente un sistema fluviale ben sviluppato, facilmente
accessibile e caratterizzato da litoide sostanzialmente selezionato per effetto
dei processi di disgregazione fisica e degradazione chimica. Si rinvengono
pertanto in alveo accumuli classati, talora di notevole volumetria, costituiti
per la maggiore da inerte adatto
all’utilizzo nelle pratiche costruttive, eventualmente con necessità di operare
modeste lavorazioni di affinamento per utilizzi particolari. Nella Zona 1 è
inoltre presente un sistema viario piuttosto capillare, dotato in larga parte
di buona percorribilità, nei pressi del quale si collocano numerosi siti di
potenziale destinazione del litoide (centri di trattamento/stoccaggio), che non
determina l’abbattimento del costo del trasporto;
- Zona 2, comprende la categoria “materiali
litoidi di scarso valore” (categoria 2) appartengono a questa zona i
settori del territorio non classificabili distintamente nelle altre due zone.
Si tratta di ambiti dove il reticolo idrografico risente di numerosi
condizionamenti, in parte naturali (relativamente alla qualità del litoide e ai
problemi di accesso in alveo in ragione dell’orografia), in parte antropici
-dovuti alla minore percorribilità delle strade e/o all’assenza nelle vicinanze
di possibili siti di destinazione dell’inerte (centri di
trattamento/stoccaggio);
- Zona 3, comprende
la categoria “materiali litoidi di valore nullo” (categoria 3) -
alla zona 3 appartengono i settori del
territorio dove la presenza di: 1) formazioni geologiche che facilitano la
produzione di inerte costituito per lo più dalla frazione granulometrica
limoso–argillosa e/o 2) un reticolo idrografico generalmente poco sviluppato,
con aste brevi e a bassa capacità selettiva, porta alla strutturazione di
accumuli di nessun interesse economico, tenuto conto che il materiale molto
fine è inadatto nelle pratiche costruttive prese a riferimento e lo sviluppo di
modesti volumi in alveo annulla il valore anche per quella frazione
eventualmente presente caratterizzata da una qualità merceologica più alta.
Limitando
al massimo le suddivisioni, attuate per raggruppamento dei canoni statali in
funzione della vicinanza di valore e per continuità territoriale, la Regione
viene distinta in due ambiti:
- “Piemonte Est”, comprendente Alessandria (relativamente al Fiume Scrivia, Torrente Erro, Torrente Orba), Novara, VCO, Vercelli;
- “Piemonte Ovest”, comprendente Alessandria (reticolo restante), Biella, Asti, Cuneo, Torino.
Per la
determinazione dei valori:
- alla zona
1 sono stati associati i valori derivanti dalla media dei canoni di pregio
per ogni ambito (“Piemonte Est”, “Piemonte Ovest”);
- alla zona
2 il valore base risultante dalla riduzione del 50% della media dei valori
delle zone 1 come sopra determinati (pertanto il valore base della zona 2 è
vigente su tutto il territorio regionale, senza distinzioni in ambiti);
- alla zona
3 il valore è nullo.
Ne deriva
la quantificazione evidenziata nella tabella seguente:
Piemonte Est
|
Piemonte Ovest
|
|
ZONA 1
|
4,70
|
3,90
|
ZONA 2
|
2,20
valore
base soggetto a possibile rimodulazione in ribasso* nei casi di interventi ad
iniziativa pubblica
|
|
ZONA 3
|
nullo
|
*
Nel caso occorra procedere alla rimodulazione, il valore viene definito tenendo
conto dei seguenti parametri:
1)
specificità
dell’intervento, con particolare riguardo alla logistica (accessibilità al
sito, tempi di trasporto);
2)
qualità del
materiale presente in loco in realzione al suo utilizzo per conglomerato
cenentizio o bituminoso o per rilevati stradali;
3)
condizioni di
mercato alla data dell’esame
Carta regionale del litoide di fiume
Le tre
zone come sopra descritte ed individuate, sono riportate nella Carta
regionale del litoide di fiume riportata nell’allegato A1.
Il limite tra le zone è
evidenziato dal cambio di colorazione (ogni zona è individuata da un colore) e
rappresenta la “linea entro la fascia di transizione che meglio esprime il
passaggio, dal punto di vista probabilistico”. Il cambio di zona risulta
solitamente collocato su elementi antropici certi e di facile riconoscimento in
sito, quali il reticolo viario o gli impianti a prevalente sviluppo lineare;
solo in via residuale, in assenza degli elementi suindicati, il limite è
posizionato in corrispondenza del contatto morfologico versante –
fondovalle/pianura oppure è definito mediante allineamento di punti topografici
certi (costruzioni isolate, campanili, ponti, incroci stradali, speroni
rocciosi, ecc).
La Carta
regionale del litoide di fiume, è proposta nella sua veste generale e
semplificata, con la legenda con le descrizioni sintetiche delle singole zone
sopra argomentate.
La legenda
evidenzia l’elenco dei corsi d’acqua ricadenti in Zona 1, nei quali il litoide
d’alveo è trattato come materiale di pregio, distinguendoli dal restante
reticolo eventualmente presente nella medesima zona su cui si applica
provvisoriamente la regola della Zona 2.
La Carta
regionale del litoide di fiume, nella sua veste operativa, è prodotta per ogni provincia
ad una scala non inferiore al rapporto 1:150.000 ed è resa
disponibile sul sito internet della Regione Piemonte.
In caso di
differenze tra la rappresentazione in cartografia -ad esempio delle tracce di
corso d’acqua- e lo stato reale in sito, prevale quest’ultimo; è inoltre
demandata al Settore decentrato responabile del procedimento la corretta
interpretazione dei limiti di passaggio tra le zone, ciò anche al fine di garantire
migliore corrispondenza tra questi ultimi e gli elementi fisici di riferimento
presenti sul posto.
Poiché la Carta è il risultato di un esame tecnico in continuo
svolgimento, la stessa dovrà essere periodicamente revisionata in forza di nuovi elementi
conoscitivi di particolare significato. La Carta sarà
conseguentemente aggiornata a seguito degli ulteriori approfondimenti e di una
più analitica determinazione dei canoni condotti dagli uffici tecnici
competenti e nel rispetto dei criteri definiti nella presente deliberazione.
Carta regionale del litoide di fiume
Allegato A1
ALLEGATO B
DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE
PREVISTE DALLA D.G.R. n. 44-5084 del
14/01/2002 PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON
ESTRAZIONE ED ASPORTAZIONE DI MATERIALI LITOIDI DAI CORSI D’ACQUA DEMANIALI E
LORO PERTINENZE.
La D.G.R. n.
44-5084 del 14/01/2002 disciplina le procedure per l’esecuzione di interventi
di manutenzione idraulica da effettuarsi attraverso estrazione ed asportazione
di materiale litoide dai corsi d’acqua demaniali e dalle loro pertinenze.
A seguito
dell’approvazione, in attuazione dell’art. 15 della l.r. n. 17/2013, del nuovo sistema per la determinazione dei
canoni come definito nella nella nota tecnica e riportato nella Carta regionale
del litoide di fiume di cui all’allegato A1 della presente deliberazione,
le procedure per l’affidamento degli interventi di manutenzione idraulica di
cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 si intendono parzialmente sostituite
e modificate come di seguito indicato:
Manutenzioni idrauliche da attuarsi esclusivamente
con asportazione di materiali litoidi di pregio
Rientrano in questa fattispecie gli interventi da realizzare in zona 1
– materiali di categoria 1
a)
Interventi ad iniziativa pubblica: asta pubblica con canone base pari al
valore per la zona 1; in caso di gara deserta, si procede mediante trattativa
privata sentiti almeno cinque soggetti. Se anche la trattativa privata non da’
esito, in situazioni di evidente ed urgente necessità idraulica attestate
dall’autorità idraulica competente e al fine di consentire l’esecuzione
dell’intervento, il valore da porre a
base di gara per l’individuazione del concessionario può essere ridotto con
specifica deliberazione della giunta regionale.
b) Interventi ad iniziativa privata:
la concessione è rilasciata con canone calcolato in base al valore stabilito
per la zona 1.
Manutenzioni idrauliche da attuarsi esclusivamente
attraverso asportazione di materiali litoidi di scarso valore
Rientrano in questa fattispecie gli interventi da realizzare in zona
2– materiali di categoria 2
a) interventi
ad iniziativa pubblica: asta pubblica con canone corrsipondente al valore
base per la zona 2; in caso di gara deserta, il settore competente provvede
alla rimodulazione del canone secondo i parametri indicati nell’allegato A.
Se il valore rimodulato è:
- maggiore
di zero, si esperisce una seconda asta pubblica, con canone base pari
al valore rimodulato. Nel caso in cui la gara vada nuovamente deserta, dovrà
essere verificata la possibilità di sostenere l’intervento con un finanziamento
pubblico Nella determinazione dell’importo del finanziamento si dovrà tener
conto del possibile valore di mercato del materiale risultante che viene
lasciato nella disponibilità della ditta appaltatrice dei lavori; qualora il valore di mercato corrisponda ai costi di
scavo e trasporto, il fnanziamento potrà essere pari a zero;
- uguale
a zero in base ai parametri di accessibilità al sito e tempi di
trasporto, si esperisce un’asta pubblica con offerte in aumento sul canone base
pari a zero. Nel caso in cui la gara vada nuovamente deserta, dovrà essere
verificata la possibilità di sostenere l’intervento con un finanziamento
pubblico Nella determinazione dell’importo del finanziamento si dovrà tener
conto del possibile valore di mercato del materiale risultante che viene
lasciato nella disponibilità della ditta appaltatrice dei lavori; qualora il valore di mercato corrisponda ai costi di
scavo e trasporto, l’importo del finanziamento pubblico potrà essere pari a
zero;
- uguale a zero per qualità
merceologica del materiale, si procede secondo quanto previsto per gli
interventi ad iniziativa pubblica per la zona 3.
b) interventi ad iniziativa privata:
la concessione è rilasciata con canone definito applicando il valore base per
la zona 2.
Manutenzione idrauliche da attuarsi esclusivamente
attraverso asportazione di materiali litoidi con valore nullo
Rientrano in questa fattispecie gli interventi da realizzare in zona 3
– materiali di categoria 3
a) interventi
ad iniziativa pubblica: in questi casi si deve prevedere il finanziamento
dell’intervento, che sarà realizzato ai sensi del d.lgs. n. 163/2006. Il
finanziamento deve comprendere gli oneri per lo scavo, il trasporto ed il
conferimento in discarica. L’eventuale
frazione non costituente rifiuto può essere messa nella disponibilità
dell’impresa aggiudicatrice, risparmiando così gli oneri per il conferimento in
discarica.
b) interventi ad iniziativa privata:
la concessione è rilasciata a titolo gratuito senza oneri aggiuntivi per la
Regione.