Criteri e modalita' per la concessione di contributi ai Comuni, singoli o associati, per le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei manufatti contenenti amianto ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/2008.
La L.R. 30/2008 "Norme per la tutela della salute, il
risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" ha
come obiettivi la tutela della salute dall'inquinamento di fibre di amianto nei
luoghi di vita e di lavoro e la rimozione dei fattori di rischio mediante la
bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti.
Per tali finalità, la L.R. 30/2008 prevede la possibilità
di incentivare la bonifica del territorio mediante l'assegnazione di contributi
per la bonifica e per le operazioni di raccolta e smaltimento dei manufatti
contenenti amianto.
In particolare, l'art. 5 della L.R. 30/2008 stabilisce che
la Giunta regionale conceda contributi ai Comuni, singoli o associati, per
garantire, nell'ambito del sistema regionale di gestione dei rifiuti, il
servizio di raccolta e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti contenenti
amianto.
Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 30/2008 definisce quale
piccolo quantitativo una quantità di manufatti in cemento-amianto inferiore a
40 m2 o 450 kg.
Ai fini dell'attuazione dell'art. 5 della L.R. 30/2008,
occorre stabilire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e
demandare, di conseguenza, alla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela
del Territorio la definizione del bando per la richiesta di contributo.
Ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di
assegnazione dei contributi, è opportuno tenere conto dei dati e delle
informazioni in possesso dell'Amministrazione regionale, in particolare dei
riscontri della mappatura ai sensi del D.M. 101/2003 e della ricognizione
regionale attivata con D.G.R. n. 30-11520 del 3 giugno 2009.
I dati comunicati dai Comuni che hanno aderito alla
ricognizione evidenziano quantitativi di coperture in cemento-amianto superiori
a 5 milioni di metri quadrati. L'attività di mappatura dei siti con presenza di
amianto di origine antropica, in corso di realizzazione da parte di Arpa
Piemonte, conferma la presenza di elevati quantitativi, nell'ordine di milioni
di metri quadrati, di manufatti compatti contenenti amianto.
I dati riferiti ai siti con presenza di manufatti
contenenti amianto rilevati nell'ambito delle attività di ricognizione e di
mappatura evidenziano l'opportunità di incentivare non solo la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento dei piccoli quantitativi, ma anche di manufatti di
maggiori dimensioni. La priorità della raccolta dei piccoli quantitativi può
essere comunque agevolata tramite il ritiro gratuito o a costi ridotti rispetto
alla raccolta dei manufatti di maggiori dimensioni.
I criteri per la concessione dei contributi dovranno
tenere conto dei seguenti elementi:
-
numero di Comuni associati partecipanti alla
stessa istanza di contributo. Si precisa, a tal riguardo, che le richieste di
contributo potranno essere presentate dai Comuni, singoli o associati e che
ogni Amministrazione comunale potrà partecipare ad una sola istanza di
contributo. Si ritiene in tal modo favorire la priorità di istanze che abbiano
ad oggetto l'attivazione del servizio su territori estesi, con una maggiore
partecipazione di risorse finanziarie a carico delle Amministrazioni locali. - Stima del quantitativo di manufatti in cemento-amianto che si intende conferire a smaltimento con l'utilizzo del contributo regionale. La stima deve essere effettuata tenendo conto, sia del contributo regionale, sia dell'integrazione dello stesso con risorse a carico delle Amministrazioni comunali.
- Percentuale dei Comuni partecipanti all'istanza di contributo che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, hanno formalmente aderito alla ricognizione della presenza di amianto ai sensi dell'allegato 5 alla D.G.R. n. 30-11520 del 30 giugno 2009, trasmettendo i dati richiesti alla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio.
- Tempistica per l'operatività del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, intesa come stima del periodo di tempo che intercorrerà tra la comunicazione di assegnazione del contributo e l'attivazione del servizio di raccolta.
Inoltre, per incrementare l'efficacia del servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei manufatti contenenti amianto è
indispensabile l'impegno dei Comuni, che, mediante iniziative di
sensibilizzazione ed informazione in caso di assegnazione del contributo
regionale, incentivino la partecipazione dei cittadini.
E' anche fondamentale la collaborazione delle
Amministrazioni provinciali, quali Enti titolati al rilascio delle
autorizzazioni degli impianti di smaltimento per il conferimento dei manufatti
contenenti amianto risultanti dalle operazioni di rimozione.
I dati relativi alla presenza di amianto, raffrontati con
la presenza di impianti autorizzati allo smaltimento dei manufatti contenenti
amianto, evidenziano infatti una non adeguata disponibilità di questi ultimi
sul territorio piemontese.
Al fine di agevolare la bonifica dei manufatti contenenti
amianto a costi sostenibili e limitare le pratiche abusive di abbandono di
rifiuti provenienti dalle operazioni di rimozione, occorre incoraggiare
l'incremento della disponibilità di impianti di smaltimento, posto che ad oggi
la modalità usualmente più adottata per l'eliminazione dei manufatti contenenti
amianto consiste nel conferimento in discarica.
Per quanto riguarda poi le modalità di assegnazione dei
contributi, la partecipazione al bando dovrà essere aperta ai Comuni
piemontesi, singoli o associati, con esclusione di quelli inseriti nella
perimetrazione del sito di interesse nazionale di Casale Monferrato, come
definita con decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000.
Potranno essere ammissibili a contributo regionale i costi
delle convenzioni/contratti con operatori autorizzati alle operazioni di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, gli oneri per
il trasporto e per lo smaltimento di manufatti contenenti amianto, i costi del
personale per l'effettuazione del servizio.
Le risorse regionali disponibili, attualmente pari ad €
600.000,00 sul cap. 229990/2013, UPB A16002, I. 3589/2013, potranno essere
integrate con ulteriori somme da iscrivere a bilancio regionale. Tenuto conto
dell'attuale disponibilità, ai Comuni, singoli o associati, che presenteranno
istanza di partecipazione al bando che sarà definito dalla Direzione regionale
Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio, potrà essere assegnato un contributo di entità massima di €
150.000,00. Tale soglia potrà essere eventualmente incrementata a seguito
dell'iscrizione a bilancio regionale di ulteriori risorse finanziarie.
vista la L.R. 30/2008;
sentita
la commissione consiliare competente in data 7 maggio 2015;
vista la D.G.R. n. 25-6899 del 18 dicembre 2013;
la Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi
di legge
D E L I B E R A
di stabilire che i criteri per la concessione di
contributi ai Comuni, singoli o associati, per le operazioni di raccolta,
trasporto e smaltimento dei manufatti contenenti amianto ai sensi dell'art. 5
della L.R. 30/2008, tengano conto delle indicazioni riportate in premessa ed in
particolare dei seguenti elementi:
-
numero di Comuni per istanza di contributo; - stima del quantitativo di manufatti in cemento-amianto che si conferirà a smaltimento con l'utilizzo del contributo regionale;
- percentuale dei Comuni partecipanti all'istanza di contributo che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, hanno formalmente aderito alla ricognizione della presenza di amianto ai sensi dell'allegato 5 alla D.G.R. n. 30-11520 del 30 giugno 2009, trasmettendo i dati richiesti alla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;
- tempistica relativa all'operatività del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, intesa come stima del periodo di tempo che intercorrerà tra la comunicazione di assegnazione del contributo e l'attivazione del servizio di raccolta;
di demandare alla Direzione regionale Ambiente,
Governo e Tutela del Territorio la redazione del bando per la
concessione di contributi per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
di manufatti derivanti dalla rimozione di manufatti in cemento-amianto ai sensi
dell'art. 5 della L.R. 30/2008, tenuto conto di quanto riportato in premessa;
di stabilire che la partecipazione al bando dovrà essere
aperta ai Comuni piemontesi, singoli o associati, con esclusione di quelli
inseriti nella perimetrazione del sito di interesse nazionale di Casale
Monferrato, come definita con decreto del Ministero dell'Ambiente del 10
gennaio 2000;
di precisare che potranno essere ammissibili a contributo
regionale i costi delle convenzioni/contratti con operatori autorizzati alle
operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto,
gli oneri per il trasporto e per lo smaltimento di manufatti contenenti
amianto, i costi del personale per l'effettuazione del servizio;
di stabilire che, ai Comuni, singoli o associati, che
presenteranno istanza di partecipazione al bando, potrà essere assegnato un
contributo di entità massima di € 150.000,00;
di precisare che con successive deliberazioni della Giunta
regionale potranno essere definite ulteriori precisazioni ed indicazioni sulla
base di elementi e risorse resesi disponibili.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e
dell’art. 5 della LR n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.
33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione
Trasparente.
La Pubblicazione costituisce condizione di efficacia del
provvedimento.