Criteri e modalita' per la concessione di contributi ai Comuni, singoli o associati, per le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei manufatti contenenti amianto ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/2008.



La L.R. 30/2008 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" ha come obiettivi la tutela della salute dall'inquinamento di fibre di amianto nei luoghi di vita e di lavoro e la rimozione dei fattori di rischio mediante la bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti.

Per tali finalità, la L.R. 30/2008 prevede la possibilità di incentivare la bonifica del territorio mediante l'assegnazione di contributi per la bonifica e per le operazioni di raccolta e smaltimento dei manufatti contenenti amianto.

In particolare, l'art. 5 della L.R. 30/2008 stabilisce che la Giunta regionale conceda contributi ai Comuni, singoli o associati, per garantire, nell'ambito del sistema regionale di gestione dei rifiuti, il servizio di raccolta e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto.

Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 30/2008 definisce quale piccolo quantitativo una quantità di manufatti in cemento-amianto inferiore a 40 m2 o 450 kg.

Ai fini dell'attuazione dell'art. 5 della L.R. 30/2008, occorre stabilire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e demandare, di conseguenza, alla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio la definizione del bando per la richiesta di contributo.

Ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi, è opportuno tenere conto dei dati e delle informazioni in possesso dell'Amministrazione regionale, in particolare dei riscontri della mappatura ai sensi del D.M. 101/2003 e della ricognizione regionale attivata con D.G.R. n. 30-11520 del 3 giugno 2009.

I dati comunicati dai Comuni che hanno aderito alla ricognizione evidenziano quantitativi di coperture in cemento-amianto superiori a 5 milioni di metri quadrati. L'attività di mappatura dei siti con presenza di amianto di origine antropica, in corso di realizzazione da parte di Arpa Piemonte, conferma la presenza di elevati quantitativi, nell'ordine di milioni di metri quadrati, di manufatti compatti contenenti amianto.

I dati riferiti ai siti con presenza di manufatti contenenti amianto rilevati nell'ambito delle attività di ricognizione e di mappatura evidenziano l'opportunità di incentivare non solo la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei piccoli quantitativi, ma anche di manufatti di maggiori dimensioni. La priorità della raccolta dei piccoli quantitativi può essere comunque agevolata tramite il ritiro gratuito o a costi ridotti rispetto alla raccolta dei manufatti di maggiori dimensioni.

I criteri per la concessione dei contributi dovranno tenere conto dei seguenti elementi:
-        numero di Comuni associati partecipanti alla stessa istanza di contributo. Si precisa, a tal riguardo, che le richieste di contributo potranno essere presentate dai Comuni, singoli o associati e che ogni Amministrazione comunale potrà partecipare ad una sola istanza di contributo. Si ritiene in tal modo favorire la priorità di istanze che abbiano ad oggetto l'attivazione del servizio su territori estesi, con una maggiore partecipazione di risorse finanziarie a carico delle Amministrazioni locali. 
-        Stima del quantitativo di manufatti in cemento-amianto che si intende conferire a smaltimento con l'utilizzo del contributo regionale. La stima deve essere effettuata tenendo conto, sia del contributo regionale, sia dell'integrazione dello stesso con risorse a carico delle Amministrazioni comunali. 
-        Percentuale dei Comuni partecipanti all'istanza di contributo che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, hanno formalmente aderito alla ricognizione della presenza di amianto ai sensi dell'allegato 5 alla D.G.R. n. 30-11520 del 30 giugno 2009, trasmettendo i dati richiesti alla Direzione regionale Ambiente, Governo  e Tutela del Territorio. 
-        Tempistica per l'operatività del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, intesa come stima del periodo di tempo che intercorrerà tra la comunicazione di assegnazione del contributo e l'attivazione del servizio di raccolta.
Inoltre, per incrementare l'efficacia del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei manufatti contenenti amianto è indispensabile l'impegno dei Comuni, che, mediante iniziative di sensibilizzazione ed informazione in caso di assegnazione del contributo regionale, incentivino la partecipazione dei cittadini.
E' anche fondamentale la collaborazione delle Amministrazioni provinciali, quali Enti titolati al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di smaltimento per il conferimento dei manufatti contenenti amianto risultanti dalle operazioni di rimozione.
I dati relativi alla presenza di amianto, raffrontati con la presenza di impianti autorizzati allo smaltimento dei manufatti contenenti amianto, evidenziano infatti una non adeguata disponibilità di questi ultimi sul territorio piemontese.
Al fine di agevolare la bonifica dei manufatti contenenti amianto a costi sostenibili e limitare le pratiche abusive di abbandono di rifiuti provenienti dalle operazioni di rimozione, occorre incoraggiare l'incremento della disponibilità di impianti di smaltimento, posto che ad oggi la modalità usualmente più adottata per l'eliminazione dei manufatti contenenti amianto consiste nel conferimento in discarica.
Per quanto riguarda poi le modalità di assegnazione dei contributi, la partecipazione al bando dovrà essere aperta ai Comuni piemontesi, singoli o associati, con esclusione di quelli inseriti nella perimetrazione del sito di interesse nazionale di Casale Monferrato, come definita con decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000.
Potranno essere ammissibili a contributo regionale i costi delle convenzioni/contratti con operatori autorizzati alle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, gli oneri per il trasporto e per lo smaltimento di manufatti contenenti amianto, i costi del personale per l'effettuazione del servizio.
Le risorse regionali disponibili, attualmente pari ad € 600.000,00 sul cap. 229990/2013, UPB A16002, I. 3589/2013, potranno essere integrate con ulteriori somme da iscrivere a bilancio regionale. Tenuto conto dell'attuale disponibilità, ai Comuni, singoli o associati, che presenteranno istanza di partecipazione al bando che sarà definito dalla Direzione regionale Ambiente, Governo  e Tutela del Territorio, potrà essere assegnato un contributo di entità massima di € 150.000,00. Tale soglia potrà essere eventualmente incrementata a seguito dell'iscrizione a bilancio regionale di ulteriori risorse finanziarie.
vista la L.R. 30/2008;
sentita la commissione consiliare competente in data 7 maggio 2015;
vista la D.G.R. n. 25-6899 del 18 dicembre 2013;
la Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi di legge
D E L I B E R A
di stabilire che i criteri per la concessione di contributi ai Comuni, singoli o associati, per le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei manufatti contenenti amianto ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/2008, tengano conto delle indicazioni riportate in premessa ed in particolare dei seguenti elementi:
-        numero di Comuni per istanza di contributo; 
-        stima del quantitativo di manufatti in cemento-amianto che si conferirà a smaltimento con l'utilizzo del contributo regionale; 
-        percentuale dei Comuni partecipanti all'istanza di contributo che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, hanno formalmente aderito alla ricognizione della presenza di amianto ai sensi dell'allegato 5 alla D.G.R. n. 30-11520 del 30 giugno 2009, trasmettendo i dati richiesti alla Direzione regionale Ambiente, Governo  e Tutela del Territorio; 
-        tempistica relativa all'operatività del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, intesa come stima del periodo di tempo che intercorrerà tra la comunicazione di assegnazione del contributo e l'attivazione del servizio di raccolta;
di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Governo  e Tutela  del Territorio la redazione del bando per la concessione di contributi per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di manufatti derivanti dalla rimozione di manufatti in cemento-amianto ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/2008, tenuto conto di quanto riportato in premessa;

di stabilire che la partecipazione al bando dovrà essere aperta ai Comuni piemontesi, singoli o associati, con esclusione di quelli inseriti nella perimetrazione del sito di interesse nazionale di Casale Monferrato, come definita con decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000;

di precisare che potranno essere ammissibili a contributo regionale i costi delle convenzioni/contratti con operatori autorizzati alle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, gli oneri per il trasporto e per lo smaltimento di manufatti contenenti amianto, i costi del personale per l'effettuazione del servizio;

di stabilire che, ai Comuni, singoli o associati, che presenteranno istanza di partecipazione al bando, potrà essere assegnato un contributo di entità massima di € 150.000,00;

di precisare che con successive deliberazioni della Giunta regionale potranno essere definite ulteriori precisazioni ed indicazioni sulla base di elementi e risorse resesi disponibili.



La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

La Pubblicazione costituisce condizione di efficacia del provvedimento.


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