Approvata la modifica al Piano triennale per il diritto allo studio
L’adeguamento del Piano triennale di interventi in materia di
istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni
2012-2014 è stato approvato dal Consiglio regionale con 27 voti favorevoli e 7 non
votanti, nella
seduta del 19 gennaio.
La
modifica introdotta riguarda la parte concernente gli assegni di studio, in relazione all’ordine del giorno 570, approvato dal Consiglio
regionale il 15 dicembre e
sottoscritto dai gruppi Pd e FI.
L’assessore
regionale all’Istruzione, è intervenuta illustrando le “modifiche necessarie
per la predisposizione del Piano tali da permettere la presentazione della
domanda da parte delle famiglie in un unico bando per gli anni scolastici 2014-2015 e
2015-2016. La modifica prevede anche l’ampliamento dei termini per la
presentazione delle domande a 80 giorni. Si dovrebbe riuscire a pubblicare il
bando entro la metà di febbraio”.
Proposta
di deliberazione n. 137
Adeguamento
del Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio
e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014 alle disposizioni di cui agli
articoli 52 e 54 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni
collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015)
Il Consiglio regionale
vista la legge regionale 28 dicembre
2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta
educativa) con la quale la Regione Piemonte sostiene e promuove il diritto allo
studio e la libera scelta educativa riconoscendo al sistema nazionale di
istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i
livelli essenziali delle prestazioni;
visto, in particolare, l’articolo 12
della medesima legge regionale, che prevede che, al fine di rendere effettivo
il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi
delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale
organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione
vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione
eroghi, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati
per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle spese sostenute
per iscrizione e frequenza e per libri di testo, attività integrative e
trasporti;
rilevato che la stessa norma stabilisce
che tali assegni siano attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli
della popolazione scolastica e su graduatorie distinte così formulate:
a)
per
le spese di iscrizione e frequenza, in forma decrescente in base alla
percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate
sulla situazione reddituale del nucleo familiare;
b)
per
libri di testo, attività integrative dei piani dell'offerta formativa e
trasporti, in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo
familiare.
considerato che, in base al comma 5 del già
citato articolo 12 della l.r. 28/2007, il piano triennale degli interventi,
previsto dall’articolo 27 della stessa legge regionale, definisce, tra l’altro,
le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio, le fasce di reddito per
accedervi, i relativi criteri e le risorse economiche destinate, differenziate
per le tipologie di intervento;
visto il piano triennale di interventi
in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli
anni 2012 – 2014, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 142 -
50340 del 29 dicembre 2011, così come modificato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 14-36707 dell’11 novembre 2014 e, da ultimo, con
deliberazione del Consiglio regionale n. 60-10487 del 17 marzo 2015;
considerato che il piano triennale di
interventi 2012-2014 è stato prorogato anche per l’anno 2016 sulla base della
previsione di cui all’articolo 54, comma 1, della legge regionale 22 dicembre
2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015);
visto l’articolo 54, comma 2, della
l.r. 26/2015, a norma del quale il bando previsto dall’articolo 12 della l.r.
28/2007 per l’erogazione degli assegni di studio per gli anni scolastici
2014/2015 e 2015/2016 è unico ed è approvato entro il 31 gennaio 2016;
considerato che l’articolo 52, comma 2, della l.r.
26/2015, nel modificare il punto 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo
31 della l.r. 28/2007, ferme restando le competenze dei comuni trasferisce in
capo alla Regione l’istruttoria delle domande di assegno;
visto l’ordine del giorno n. 574
approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 2015, con il
quale il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta regionale, tra l’altro, a
prevedere nel bando per l’erogazione degli assegni di studio per gli anni
scolastici 2014/2015 e 2015/2016, in considerazione della doppia annualità, una
premialità per le famiglie che presentino domanda per entrambi gli anni pari a
una percentuale indicativamente non inferiore a 1,6 annualità su due;
dato atto che il Piano triennale di
interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta
educativa, nella versione vigente, nel dettare le disposizioni applicative
dell’articolo 12 della l.r. 28/2007, al Capitolo “Assegni di studio”, prevede,
tra l’altro che l’erogazione dell’assegno per iscrizione e frequenza oppure per
libri di testo, POF e trasporti avvenga
annualmente, a seguito di emissione di
apposito bando e che la raccolta delle domande e la relativa istruttoria
siano di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica;
dato ulteriormente atto che lo stesso
piano triennale, nel testo oggi vigente, non contempla alcun meccanismo di
premialità legato alla contestuale presentazione della domanda su due
annualità, possibilità solo ora introdotta a seguito dell’approvazione dell’ordine
del giorno sopra richiamato;
considerato che, per consentire
all’amministrazione regionale l’emissione del nuovo bando unico per
l’erogazione degli assegni di studio di cui all’articolo 12 della l.r. 28/2007
per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, occorre adeguare il suddetto
piano triennale alle previsioni degli articoli 52 e 54 della l.r. 26/2015, così
da regolamentare, tra l’altro, l’applicazione del meccanismo di premialità
introdotto dall’ordine del giorno già menzionato;
ritenuto, in particolare, di applicare
tale meccanismo di premialità prevedendo che, qualora il richiedente, avendone
titolo, presenti istanza di assegno di studio sia sull’anno scolastico
2014/2015 sia sull’anno scolastico 2015/2016, il contributo massimo erogabile
per ciascun figlio venga determinato sommando al contributo massimo erogabile
di importo maggiore riferito ad una delle due annualità il sessanta per cento
del contributo massimo erogabile di importo minore riferito all'altra
annualità;
preso atto che la Giunta
regionale ha provveduto a sentire la Conferenza regionale per il diritto allo
studio e la libera scelta educativa in data 8 gennaio 2016 tenendo conto delle
indicazioni dalla stessa espresse;
vista la deliberazione
della Giunta n. 17-2797 dell’11 gennaio 2016 e preso atto delle motivazioni ivi
addotte;
acquisito il parere
favorevole della VI Commissione consiliare permanente, espresso (all’unanimità
/ a maggioranza) in data 14 gennaio 2016
delibera
- di
approvare, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della l.r. 28/2007,
l’adeguamento dell’Allegato 1, Capitolo “Assegni di studio”, del piano
triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera
scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 142 - 50340 del 29 dicembre 2011, come da ultimo
modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 60-10487 del 17 marzo
2015, alle previsioni di cui agli articoli 52 e 54 della legge regionale 22
dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per
l'anno 2015) secondo quanto previsto all’allegato A alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante
- di dare atto che il testo del Capitolo “Assegni di studio” del
piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e
libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente deliberazione è
contenuto nell’allegato B, che costituisce parte integrante della stessa.
ALLEGATO A
Modifiche
al piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio
e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014 approvato con deliberazione
del Consiglio regionale n. 142 - 50340 del 29 dicembre 2011
1. Nei sotto capitoli “I ISCRIZIONE E
FREQUENZA (ARTICOLO 12 , COMMA 1, LETTERA A)” e “II LIBRI DI TESTO, ATTIVITA’
INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL’OFFERTA FORMATIVA, TRASPORTI (ARTICOLO 12,
COMMA 1, LETTERA B)” del capitolo “ASSEGNI DI STUDIO” il paragrafo
“Ai sensi dell’articolo 31, comma 1,
lettera c) punto 4, della l.r. 28/2007, la raccolta delle domande e la relativa
istruttoria sono di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica. I
comuni, entro il termine di centocinquanta giorni dalla scadenza del bando,
trasmettono alla Regione gli esiti dell’istruttoria sulle domande
pervenute”
è sostituito con il seguente paragrafo:
“Ai sensi dell’articolo 31, comma 1,
lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, come modificato dall’articolo 52 della
l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria
per l’anno 2015), la compilazione delle domande è di competenza dei
comuni sede di
autonomia scolastica.”
2. Dopo il sotto capitolo “II LIBRI DI
TESTO, ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL’OFFERTA FORMATIVA,
TRASPORTI (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA B)” del capitolo “ASSEGNI DI STUDIO” è
aggiunto il seguente sotto capitolo:
“III DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’EROGAZIONE
DEGLI ASSEGNI DI STUDIO ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016”
Ai
sensi dell’articolo 54, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26, il bando
previsto dall’articolo 12 della l.r. 28/2007 per l’erogazione degli assegni di
studio per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 è unico.
Con
l’emissione del bando, ciascun richiedente, avendone titolo, potrà:
-
presentare
istanza di assegno di studio sull’anno scolastico 2014/2015;
-
presentare
istanza di assegno di studio sull’anno scolastico 2015/2016;
-
presentare
istanza di assegno di studio sia sull’anno scolastico 2014/2015 sia sull’anno
scolastico 2015/2016.
Per
ciascuna istanza, resta fermo il limite di cui all’articolo 27, comma 3 della
l.r. 27/2008.
Ai
sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, come
modificato dall’articolo 52 della l.r. 26/2015, la compilazione delle domande è
di competenza dei comuni sede di
autonomia scolastica.
In
base all’ordine del giorno n. 574 approvato dal Consiglio regionale nella
seduta del 15 dicembre 2015, qualora il richiedente, avendone titolo, presenti
istanza di assegno di studio sia sull’anno scolastico 2014/2015 sia sull’anno
scolastico 2015/2016, il contributo per ciascun figlio viene determinato
sommando al contributo di importo maggiore riferito ad una delle due annualità
il sessanta per cento del contributo di importo minore riferito all'altra
annualità.
L’ammontare
dell’assegno erogato non potrà, comunque, superare l’importo delle spese
effettivamente sostenute nelle rispettive annualità.”
Il Consiglio regionale
vista la legge regionale 28 dicembre
2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta
educativa) con la quale la Regione Piemonte sostiene e promuove il diritto allo
studio e la libera scelta educativa riconoscendo al sistema nazionale di
istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i
livelli essenziali delle prestazioni;
visto, in particolare, l’articolo 12
della medesima legge regionale, che prevede che, al fine di rendere effettivo
il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi
delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale
organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione
vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione
eroghi, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati
per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle spese sostenute
per iscrizione e frequenza e per libri di testo, attività integrative e
trasporti;
rilevato che la stessa norma stabilisce
che tali assegni siano attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli
della popolazione scolastica e su graduatorie distinte così formulate:
a)
per
le spese di iscrizione e frequenza, in forma decrescente in base alla
percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate
sulla situazione reddituale del nucleo familiare;
b)
per
libri di testo, attività integrative dei piani dell'offerta formativa e
trasporti, in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo
familiare.
considerato che, in base al comma 5 del già
citato articolo 12 della l.r. 28/2007, il piano triennale degli interventi,
previsto dall’articolo 27 della stessa legge regionale, definisce, tra l’altro,
le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio, le fasce di reddito per
accedervi, i relativi criteri e le risorse economiche destinate, differenziate
per le tipologie di intervento;
visto il piano triennale di interventi
in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli
anni 2012 – 2014, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 142 -
50340 del 29 dicembre 2011, così come modificato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 14-36707 dell’11 novembre 2014 e, da ultimo, con
deliberazione del Consiglio regionale n. 60-10487 del 17 marzo 2015;
considerato che il piano triennale di
interventi 2012-2014 è stato prorogato anche per l’anno 2016 sulla base della
previsione di cui all’articolo 54, comma 1, della legge regionale 22 dicembre
2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015);
visto l’articolo 54, comma 2, della
l.r. 26/2015, a norma del quale il bando previsto dall’articolo 12 della l.r.
28/2007 per l’erogazione degli assegni di studio per gli anni scolastici
2014/2015 e 2015/2016 è unico ed è approvato entro il 31 gennaio 2016;
considerato che l’articolo 52, comma 2, della l.r.
26/2015, nel modificare il punto 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo
31 della l.r. 28/2007, ferme restando le competenze dei comuni trasferisce in
capo alla Regione l’istruttoria delle domande di assegno;
visto l’ordine del giorno n. 574
approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 2015, con il
quale il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta regionale, tra l’altro, a
prevedere nel bando per l’erogazione degli assegni di studio per gli anni
scolastici 2014/2015 e 2015/2016, in considerazione della doppia annualità, una
premialità per le famiglie che presentino domanda per entrambi gli anni pari a
una percentuale indicativamente non inferiore a 1,6 annualità su due;
dato atto che il Piano triennale di
interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta
educativa, nella versione vigente, nel dettare le disposizioni applicative
dell’articolo 12 della l.r. 28/2007, al Capitolo “Assegni di studio”, prevede,
tra l’altro che l’erogazione dell’assegno per iscrizione e frequenza oppure per
libri di testo, POF e trasporti avvenga
annualmente, a seguito di emissione di
apposito bando e che la raccolta delle domande e la relativa istruttoria
siano di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica;
dato ulteriormente atto che lo stesso
piano triennale, nel testo oggi vigente, non contempla alcun meccanismo di
premialità legato alla contestuale presentazione della domanda su due
annualità, possibilità solo ora introdotta a seguito dell’approvazione dell’ordine
del giorno sopra richiamato;
considerato che, per consentire
all’amministrazione regionale l’emissione del nuovo bando unico per
l’erogazione degli assegni di studio di cui all’articolo 12 della l.r. 28/2007
per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, occorre adeguare il suddetto
piano triennale alle previsioni degli articoli 52 e 54 della l.r. 26/2015, così
da regolamentare, tra l’altro, l’applicazione del meccanismo di premialità
introdotto dall’ordine del giorno già menzionato;
ritenuto, in particolare, di applicare
tale meccanismo di premialità prevedendo che, qualora il richiedente, avendone
titolo, presenti istanza di assegno di studio sia sull’anno scolastico
2014/2015 sia sull’anno scolastico 2015/2016, il contributo massimo erogabile
per ciascun figlio venga determinato sommando al contributo massimo erogabile
di importo maggiore riferito ad una delle due annualità il sessanta per cento
del contributo massimo erogabile di importo minore riferito all'altra
annualità;
preso atto che la Giunta
regionale ha provveduto a sentire la Conferenza regionale per il diritto allo
studio e la libera scelta educativa in data 8 gennaio 2016 tenendo conto delle
indicazioni dalla stessa espresse;
vista la deliberazione
della Giunta n. 17-2797 dell’11 gennaio 2016 e preso atto delle motivazioni ivi
addotte;
acquisito il parere
favorevole della VI Commissione consiliare permanente, espresso (all’unanimità
/ a maggioranza) in data 14 gennaio 2016
delibera
- di
approvare, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della l.r. 28/2007,
l’adeguamento dell’Allegato 1, Capitolo “Assegni di studio”, del piano
triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera
scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 142 - 50340 del 29 dicembre 2011, come da ultimo
modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 60-10487 del 17 marzo
2015, alle previsioni di cui agli articoli 52 e 54 della legge regionale 22
dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per
l'anno 2015) secondo quanto previsto all’allegato A alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante
- di dare atto che il testo del Capitolo “Assegni di studio” del
piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e
libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente deliberazione è
contenuto nell’allegato B, che costituisce parte integrante della stessa.
ALLEGATO A
Modifiche
al piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio
e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014 approvato con deliberazione
del Consiglio regionale n. 142 - 50340 del 29 dicembre 2011
1. Nei sotto capitoli “I ISCRIZIONE E
FREQUENZA (ARTICOLO 12 , COMMA 1, LETTERA A)” e “II LIBRI DI TESTO, ATTIVITA’
INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL’OFFERTA FORMATIVA, TRASPORTI (ARTICOLO 12,
COMMA 1, LETTERA B)” del capitolo “ASSEGNI DI STUDIO” il paragrafo
“Ai sensi dell’articolo 31, comma 1,
lettera c) punto 4, della l.r. 28/2007, la raccolta delle domande e la relativa
istruttoria sono di competenza dei comuni sede di autonomia scolastica. I
comuni, entro il termine di centocinquanta giorni dalla scadenza del bando,
trasmettono alla Regione gli esiti dell’istruttoria sulle domande
pervenute”
è sostituito con il seguente paragrafo:
“Ai sensi dell’articolo 31, comma 1,
lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, come modificato dall’articolo 52 della
l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria
per l’anno 2015), la compilazione delle domande è di competenza dei
comuni sede di
autonomia scolastica.”
2. Dopo il sotto capitolo “II LIBRI DI
TESTO, ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL’OFFERTA FORMATIVA,
TRASPORTI (ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA B)” del capitolo “ASSEGNI DI STUDIO” è
aggiunto il seguente sotto capitolo:
“III DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’EROGAZIONE
DEGLI ASSEGNI DI STUDIO ANNI SCOLASTICI 2014/2015 E 2015/2016”
Ai
sensi dell’articolo 54, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26, il bando
previsto dall’articolo 12 della l.r. 28/2007 per l’erogazione degli assegni di
studio per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 è unico.
Con
l’emissione del bando, ciascun richiedente, avendone titolo, potrà:
-
presentare
istanza di assegno di studio sull’anno scolastico 2014/2015;
-
presentare
istanza di assegno di studio sull’anno scolastico 2015/2016;
-
presentare
istanza di assegno di studio sia sull’anno scolastico 2014/2015 sia sull’anno
scolastico 2015/2016.
Per
ciascuna istanza, resta fermo il limite di cui all’articolo 27, comma 3 della
l.r. 27/2008.
Ai
sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, della l.r. 28/2007, come
modificato dall’articolo 52 della l.r. 26/2015, la compilazione delle domande è
di competenza dei comuni sede di
autonomia scolastica.
In
base all’ordine del giorno n. 574 approvato dal Consiglio regionale nella
seduta del 15 dicembre 2015, qualora il richiedente, avendone titolo, presenti
istanza di assegno di studio sia sull’anno scolastico 2014/2015 sia sull’anno
scolastico 2015/2016, il contributo per ciascun figlio viene determinato
sommando al contributo di importo maggiore riferito ad una delle due annualità
il sessanta per cento del contributo di importo minore riferito all'altra
annualità.
L’ammontare
dell’assegno erogato non potrà, comunque, superare l’importo delle spese
effettivamente sostenute nelle rispettive annualità.”