Una legge regionale contro le ludopatie e il gioco d'azzardo



Tra le novità più rilevanti del provvedimento, la previsione del Piano triennale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico che il Consiglio regionale dovrà approvare, su proposta della Giunta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Il Piano dovrà - tra l'altro - promuovere interventi per aumentare la consapevolezza sulla dipendenza correlata al gioco per i giocatori e le loro famiglie; favorire un approccio consapevole, critico e misurato al gioco; informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e del terzo settore sul territorio regionale e sulle modalità d'accesso; informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line; prevedere interventi di formazione e di aggiornamento, obbligatori ai fini della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale delle sale da gioco e delle sale scommesse e pianificare campagne annuali d'informazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco.

Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco - poi - è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie. Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica - poi - entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge i Comuni dovranno disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite slot machine per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico.

Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza da gioco è inoltre vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco, delle sale scommesse o all’installazione degli apparecchi per il gioco presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e i locali pubblici e la Regione promuoverà accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto.

Dopo l'approvazione del provvedimento l'Assemblea ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno per il non passaggio al voto della proposta di legge - in gran parte recepita dal Testo unificato - presentata dai Comuni di Chivasso, Caluso, Ciriè, Ivrea e Settimo Torinese.

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