Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2015, n. 1-924 Integrazioni alla D.G.R. 1-600 del 19.11.2014 "Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale".

Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2015, n. 1-924 Integrazioni alla D.G.R. 1-600 del 19.11.2014


"Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale".

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

l’art. 15, comma 13, lett. c del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, intervenendo in materia di revisione della spesa pubblica, ha disposto la riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, prevedendo il coerente adeguamento delle dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni; la prescritta riduzione dei posti letto riferita ai presidi ospedalieri pubblici interessa una quota non inferiore al 50% del totale dei posti letto da ridurre e deve essere conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse, previa verifica, da parte della Regione, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, nonché promuovendo l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale e l’incremento dell'assistenza residenziale e domiciliare;

con D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, in attuazione del Piano di rientro, ai sensi dell’art. 15, comma 20, del citato D.L. n. 95/2012, come convertito in L. n. 135/2012, l’Amministrazione Regionale ha predisposto i Programmi Operativi per il triennio 2013-2015, prevedendo in particolare la ridefinizione della rete ospedaliera acuti e post-acuti, con individuazione analitica del numero dei posti letto suddivisi per struttura, disciplina, DH e ordinari, unità operative,nel rispetto delle indicazioni degli standard nazionali e dell’emanando regolamento ministeriale (programma 14 - intervento 14.1.1 “Rete ospedaliera e riconversioni);

la Conferenza permanente per i rapporti tra  Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente  in data 10.7.2014 e 5.08.2014,  ha sancito l’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5.6.2003, n. 131, concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 e  l’intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente il regolamento recante "definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi  all'assistenza   ospedaliera”;

in coerenza con il richiamato quadro normativo nazionale e regionale, con D.G.R. 1-600 del 19.11.2014 “Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale”, si è dato seguito alla rivalutazione dei fabbisogni assistenziali regionali e alla conseguente rideterminazione delle strutture organizzative e dei relativi posti letto definendo un nuovo programma di revisione della rete ospedaliera regionale;

in attesa delle valutazioni ministeriali in ordine a detto programma sono stati presi in esame gli aspetti critici e le esigenze segnalate dalle Direzioni aziendali e da alcune Conferenze o Rappresentanze dei Sindaci, che attengono principalmente alla allocazione di alcune attività e/o strutture e alla opportunità della dismissione o del declassamento di altre strutture;

il parere del Ministero della Salute, espresso in sede di “Incontro tecnico di affiancamento – Regione Piemonte” in data 14.01.2015, pur formulando alcune prescrizioni e sollecitandone il cronoprogramma attuativo, ha giudicato positivamente la riforma piemontese, osservando che “ il provvedimento in oggetto delinea un’organica cornice di riferimento per la riorganizzazione della rete ospedaliera, che dovrà essere implementata ed integrata con ulteriori elementi di dettaglio che tengano conto delle indicazioni riportate e volte a superare le criticità riscontrate”;

preso atto delle prescrizioni ministeriali e valutate le criticità e le esigenze segnalate  si ritengono opportune alcune integrazioni al programma di revisione della rete ospedaliera previsto dalla D.G.R. 1-600 del 19.11.2014, nel rispetto del richiamato contesto normativo e della conseguente finalità di razionalizzazione organizzativa e riduzione della frammentazione dei servizi;

dato atto che il presente provvedimento è adottato in attuazione del Piano di rientro e dei Programmi Operativi 2013-2015;

dato atto che l’art. 1, comma 796, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) stabilisce che “gli interventi individuati nei programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all’articolo 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i. (…) sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l’accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione di provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria”;

dato atto che l’art. 2, comma 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l’anno 2010) recepisce analoga disposizione dell’Intesa Stato-Regioni sul “Patto per la Salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre  2009, prevedendo che “gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”;

dato atto che in data 31.10.2014 le principali linee direttive della riorganizzazione della rete ospedaliera sono state illustrate alla Conferenza permanente per la Programmazione sanitaria e socio-sanitaria istituita ai sensi dell’art. 6 della l.r. 18/2007;

dato atto che in data 23.01.2015 sono state illustrate alla competente commissione consiliare le integrazioni alla D.G.R. 1-600 del 19.11.2014 oggetto del presente provvedimento;

visto:
il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.;

il Decreto Legge 06.07.2012, n. 95 convertito, con modificazioni, nella Legge 07.08.2012 n. 135;

la legge regionale 06.08.2007, n. 18;

la D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 (P.S.S.R. 2012-2015);

l’intesa sancita in data 03.12.2009 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il patto per la salute per gli anni 2010-2012;

l’intesa sancita in data 10.07.2014 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il patto per la salute per gli anni 2014-2016;

l’intesa sancita in data 05.08.2014 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il Regolamento recante: ”Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”.

la D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

-     di integrare la D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 secondo le previsioni dell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce interamente l’allegato B del succitato provvedimento.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Potrete trovare l'allegato al seguente LINK  

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/corrente/attach/dgr_00924_830_23012015.pdf



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