Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2015, n. 1-924 Integrazioni alla D.G.R. 1-600 del 19.11.2014 "Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale".
Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2015, n. 1-924 Integrazioni alla D.G.R. 1-600 del 19.11.2014
"Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale".
A relazione dell'Assessore Saitta:
Premesso che:
l’art. 15, comma 13, lett. c del Decreto Legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012,
n. 135, intervenendo in materia di revisione della spesa pubblica, ha disposto
la riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed
effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non
superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto
per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie,
prevedendo il coerente adeguamento delle dotazioni organiche dei presidi
ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri
diurni; la prescritta riduzione dei posti letto riferita ai presidi ospedalieri
pubblici interessa una quota non inferiore al 50% del totale dei posti letto da
ridurre e deve essere conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di
unità operative complesse, previa verifica, da parte della Regione, della
funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se
funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri
articolati in più sedi, nonché promuovendo l'ulteriore passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime
ambulatoriale e l’incremento dell'assistenza residenziale e domiciliare;
con D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, in attuazione
del Piano di rientro, ai sensi dell’art. 15, comma 20, del citato D.L. n.
95/2012, come convertito in L. n. 135/2012, l’Amministrazione Regionale ha
predisposto i Programmi Operativi per il triennio 2013-2015, prevedendo in
particolare la ridefinizione della rete ospedaliera acuti e post-acuti, con
individuazione analitica del numero dei posti letto suddivisi per struttura,
disciplina, DH e ordinari, unità operative,nel rispetto delle indicazioni degli
standard nazionali e dell’emanando regolamento ministeriale (programma 14 -
intervento 14.1.1 “Rete ospedaliera e riconversioni);
la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento
e Bolzano, rispettivamente in data
10.7.2014 e 5.08.2014, ha sancito
l’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5.6.2003, n. 131,
concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 e l’intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 169
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c)
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di decreto del Ministro della Salute,
di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente il
regolamento recante "definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera”;
in coerenza con il richiamato quadro normativo
nazionale e regionale, con D.G.R. 1-600 del 19.11.2014 “Adeguamento della rete
ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute
2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale”, si è
dato seguito alla rivalutazione dei fabbisogni assistenziali regionali e alla
conseguente rideterminazione delle strutture organizzative e dei relativi posti
letto definendo un nuovo programma di revisione della rete ospedaliera
regionale;
in
attesa delle valutazioni ministeriali in ordine a detto programma sono stati
presi in esame gli aspetti critici e le esigenze segnalate dalle Direzioni
aziendali e da alcune Conferenze o Rappresentanze dei Sindaci, che attengono
principalmente alla allocazione di alcune attività e/o strutture e alla
opportunità della dismissione o del declassamento di altre strutture;
il
parere del Ministero della Salute, espresso in sede di “Incontro tecnico di
affiancamento – Regione Piemonte” in data 14.01.2015, pur formulando alcune
prescrizioni e sollecitandone il cronoprogramma attuativo, ha giudicato
positivamente la riforma piemontese, osservando che “ il provvedimento in
oggetto delinea un’organica cornice di riferimento per la riorganizzazione
della rete ospedaliera, che dovrà essere implementata ed integrata con
ulteriori elementi di dettaglio che tengano conto delle indicazioni riportate e
volte a superare le criticità riscontrate”;
preso
atto delle prescrizioni ministeriali e valutate le criticità e le esigenze
segnalate si ritengono opportune alcune integrazioni al
programma di revisione della rete ospedaliera previsto dalla D.G.R. 1-600 del 19.11.2014,
nel rispetto del richiamato contesto normativo e della conseguente finalità di
razionalizzazione organizzativa e riduzione della frammentazione dei servizi;
dato
atto che il presente provvedimento è adottato in attuazione del Piano di
rientro e dei Programmi Operativi 2013-2015;
dato
atto che l’art. 1, comma 796, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per l’anno 2007) stabilisce che “gli interventi individuati
nei programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del
servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell’equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli
accordi di cui all’articolo 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.
(…) sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l’accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione di
provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione
in materia di programmazione sanitaria”;
dato
atto che l’art. 2, comma 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge
finanziaria per l’anno 2010) recepisce analoga disposizione dell’Intesa
Stato-Regioni sul “Patto per la Salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009, prevedendo che “gli interventi
individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è
obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di
nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”;
dato
atto che in data 31.10.2014 le principali linee direttive della
riorganizzazione della rete ospedaliera sono state illustrate alla Conferenza
permanente per la Programmazione sanitaria e socio-sanitaria istituita ai sensi
dell’art. 6 della l.r. 18/2007;
dato atto che in
data 23.01.2015 sono state illustrate alla competente commissione consiliare le
integrazioni alla D.G.R. 1-600 del 19.11.2014 oggetto del presente
provvedimento;
visto:
il Decreto
Legislativo 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.;
il Decreto Legge
06.07.2012, n. 95 convertito, con modificazioni, nella Legge 07.08.2012 n. 135;
la legge regionale
06.08.2007, n. 18;
la D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 (P.S.S.R.
2012-2015);
l’intesa sancita
in data 03.12.2009 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano concernente il patto per la salute per gli anni 2010-2012;
l’intesa sancita
in data 10.07.2014 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano concernente il patto per la salute per gli anni 2014-2016;
l’intesa sancita
in data 05.08.2014 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano concernente il Regolamento recante: ”Definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera”.
la D.G.R. n. 1-600
del 19.11.2014;
la Giunta
regionale, unanime,
delibera
- di integrare la
D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 secondo le previsioni dell’allegato 1, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce
interamente l’allegato B del succitato provvedimento.
Avverso la
presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla piena
conoscenza del provvedimento.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto
e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
(omissis)
Potrete trovare l'allegato al seguente LINK
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/corrente/attach/dgr_00924_830_23012015.pdf