Pianificazione economico-finanziaria e definizione delle regole del Sistema Sanitario piemontese in materia di assistenza alle persone anziane non autosufficienti con decorrenza dall'esercizio 2015.
Visto il Programma Operativo 2013-2015 che,
all'Azione 14.4.2 "Riorganizzazione, riqualificazione ed implementazione
dell'assistenza territoriale per anziani", nel punto in cui vengono
specificati gli indicatori di risultato dettaglia quanto segue: Raggiungimento
dello standard di 1,7 per 100 anziani non autosufficienti ospiti in RSA entro
il 31.12.2015;
considerata la sentenza
del Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 3/2012 dove viene ribadito che:
"… Alle Regioni è stato pertanto affidato il compito di adottare
determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa
sanitaria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti
nel sistema sanitario sia svolta nell'ambito di una pianificazione finanziaria.
Alla stregua di detta disciplina spetta ad un atto autoritativo e vincolante di
programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la
fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo
sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la
determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni";
richiamata la D.G.R. n.
45-4248 del 30 luglio 2012 che, nel definire il nuovo modello integrato di
assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle
persone anziane non autosufficienti, rivede la normativa esistente nell'ottica
di migliorare la flessibilità del servizio, semplificare il contesto normativo
e predisporre le basi per garantire la sostenibilità economica di uno dei servizi
cardine del sistema integrato dei servizi socio-sanitari e stabilisce, tra
l'altro:
· i requisiti gestionali e strutturali per il nuovo modello
assistenziale integrato e per i Nuclei Alzheimer Temporanei e centri
semiresidenziali;
· le linee guida per la famiglia, il volontariato, la
tutela dei diritti degli utenti e per il regolamento di struttura
socio-sanitaria per persone anziane non autosufficienti in regime di
accreditamento;
· la regolamentazione relativa all'Unità di Valutazione
Geriatrica (UVG) richiamando quanto stabilito dalla D.G.R. n. 42-8390 del 10
marzo 2008 e s.m.i.;
· la revoca dei seguenti provvedimenti: D.G.R. n. 41-42433
del 9 gennaio 1995; D.G.R. n. 37-29527 del 1° marzo 2000; D.G.R. n. 46-9275 del
05 maggio 2003; D.G.R. n. 2-3520 del 31 luglio 2006; D.G.R. n. 39-9365 del 1°
agosto 2008; D.G.R. n. 38-11189 del 6 aprile 2009; D.G.R. n. 64-13649 del 22
marzo 2010;
· la revoca tutte le disposizioni inerenti i requisiti
strutturali per le Residenze Assistenziali Flessibili (R.A.F.), le Residenze
Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), i Centri Diurni Integrati inseriti in un
presidio sociosanitario (C.D.I.), i Centri Diurni Integrati Autonomi
(C.D.I.A.), contenute nei seguenti provvedimenti: D.G.R. n. 38-16335 del
29.06.1992; D.G.R. n. 129-10470 del 09.07.1996; D.G.R. n. 39-29311 del 07.02.2000;
richiamata la D.G.R. n.
85-6287 del 2 agosto 2013 che approva il piano tariffario delle prestazioni di
assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla
D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio
2012, piano che riporta l'indicazione delle tariffe complessive per le fasce
assistenziali previste dalla citata D.G.R. del 2012, nonché la ripartizione tra
quota a carico del SSR (quota sanitaria) e quota a carico dell'utente o
integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio assistenziali (quota
utente/comune);
richiamati inoltre i seguenti provvedimenti regionali:
· D.G.R. n. 14-5999 del 25 giugno 2013 "Interventi per
la revisione del percorso di presa in carico della persona anziana non autosufficiente
in ottemperanza all'ordinanza del TAR Piemonte n. 141/2013", che, sulla
base di quanto disposto dal TAR, rivede la regolamentazione relativa all'Unità
di Valutazione Geriatrica (UVG) disposta dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio
2012 predisponendo un nuovo modello di valutazione dell'utente e approva la
consistenza del budget regionale per l'anno 2013 in € 265.000.000, che trovano
copertura nel fondo indistinto delle ASL per l’anno 2013;
· D.G.R. n. 16-6690 del 19 novembre 2013 “Ripartizione alle
ASL del budget previsto dalle DD.G.R.
n. 14-5999 del 25/06/2013 e n. 85-6287 del 2/08/2013 per le prestazioni
residenziali per anziani non autosufficienti e definizione degli obiettivi
tendenziali di servizio per gli anni 2013 -2014" che approva, tra l'altro,
la ripartizione del budget di 265 milioni di euro per ASL per il 2013 e per il
2014;
considerata la sentenza
del Consiglio di Stato n. 00604/2015, rispetto alla quale si sottolineano i
seguenti principi:
· non si può sostenere che tutte le persone non
autosufficienti abbiano diritto ad accedere ai servizi residenziali, perché
l'inserimento in strutture residenziali di soggetti non autosufficienti in
grado di essere efficacemente assistiti in strutture semiresidenziali o a
domicilio risulterebbe una misura del tutto inappropriata, oltre che
eccessivamente costosa e di fatto inapplicabile per l'enorme dilatazione del
numero di posti letto che comporterebbe;
· l'UVG svolge un ruolo chiave di orientamento della
persona a esito della valutazione multidimensionale. Infatti, il sistema
previsto dalla delibera regionale del 25 giugno 2013, se da un lato prevede una
valutazione e un'attribuzione di punteggio per verificare che la persona
anziana sia effettivamente non autosufficiente e per regolare l'accesso alle
strutture residenziali sulla base degli effettivi bisogni sanitari e sociali
dei richiedenti, dall'altro assicura la presa in carico di tutti gli anziani
non autosufficienti attraverso progetti alternativi semiresidenziali e
domiciliari;
· le liste di attesa, così come strutturate, consentono una
efficace gestione degli accessi rispetto alle quali non si riscontrano elementi
di irragionevolezza e di violazione dei LEA, né rispetto ai casi urgenti né
rispetto ai casi differibili;
dato Atto che le Aziende
rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R., devono assicurare il
rispetto dei restanti obiettivi di razionalizzazione della spesa richiamati dal
PO 2013-2015 e da successivi atti regionali vigenti, al fine di conseguire un
risultato di sostanziale pareggio dei bilanci d'esercizio anche con riferimento
ai principi contenuti nella Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 recante
"Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta
costituzionale" e la legge n. 243/2012 di attuazione del principio del
pareggio di bilancio, con particolare riferimento all'art. 9;
Considerata la necessità
di adottare interventi che consentano di adeguare la dotazione regionale di
posti di residenzialità per persone non autosufficienti all'indice di 1,7 posti
ogni 100 anziani over 65 anni, in attuazione al sopra richiamato Programma
Operativo;
ritenuto necessario
adeguare il sistema della residenzialità per la non autosufficienza ai nuovi
bisogni delle persone, introducendo il concetto della libertà di scelta da
parte della persona e della sua famiglia del setting di assistenza, potendo in
particolare valutare l'opzione di rimanere al proprio domicilio, con garanzia
di pari livello di assistenza attraverso l'erogazione di pacchetti di
prestazioni;
ritenuto pertanto di
disporre di risorse aggiuntive per adeguare la dotazione regionale, al
31-12-2014 posizionata a 1,6 posti ogni 100 anziani over 65 anni, assumendo
comunque come limite invalicabile di spesa a carico del SSR l'importo
complessivo di 280 milioni di euro, coerente agli obiettivi di spesa indicati
per l'esercizio 2015 dalla Regione in sede di definizione del PO 2013-2015;
ritenuto che il riparto delle
risorse alle ASL sarà effettuato con successivo provvedimento della competente
Direzione Regionale Sanità, in applicazione dei criteri già definiti per ogni
misura dalla D.G.R. n. 16-6690 del 19 novembre 2013, tenuto conto delle
rendicontazioni finali relativi all'anno 2014;
ribadita l'opportunità
di mantenere il ruolo della UVG, già introdotta con la sopra richiamata D.G.R.
n. 45-4248 del 30 luglio 2012, ritenendo la valutazione multidimensionale del
bisogno elemento strategico per garantire un accesso appropriato ai servizi e
il Progetto Individuale un elemento di garanzia di una presa in carico
rispondente agli effettivi bisogni della persona, anche al domicilio;
valutata la necessità di
mantenere, per assicurare il rispetto di "sostanziale pareggio dei bilanci
d'esercizio degli Enti del SSR", le liste di attesa, governate dalle ASL
sulla base della priorità rilevata in sede di valutazione multidimensionale del
bisogno dalla UVG, quale elemento di garanzia rispetto al "limite
invalicabile della spesa",
preso atto che il
fenomeno delle liste d'attesa è presente in tutti gli Stati dove insiste un
sistema sanitario universalistico e che offra un livello di assistenza avanzato
e che non esistono soluzioni semplici e univoche, ma vanno poste in essere
azioni complesse e articolate, considerando in particolare la promozione del
principio di appropriatezza nelle sue due dimensioni clinica e organizzativa, e
che la soluzione del problema non può essere meramente quantitativa sul
versante dell'organizzazione dell'offerta e dei volumi della produzione, ma
deve coniugare il bisogno espresso con adeguate strategie di governo della
domanda, che tenga conto di rigorosi criteri sia di appropriatezza che di priorità
delle prestazioni;
precisato che
l'obiettivo deve essere quello di promuovere la capacità del S.S.N. di
intercettare il reale bisogno di salute, di efficientare l'appropriatezza e di
rendere compatibile la domanda con la garanzia dei Lea;
ribadito quale principio
fondamentale del sistema di presa in carico, per quanto riguarda i progetti di
residenzialità e domiciliarità, quello di tenere conto delle situazioni in cui
si ravvisano caratteri di urgenza per aspetti sanitari e/o sociali che determinano
una priorità di accesso;
ritenuto di dare alle
sopra richiamate UVG anche il ruolo di supporto alla famiglia nella scelta tra
ricovero in residenzialità e permanenza a domicilio e, in quest'ultimo caso,
nell'orientamento nella rete dei servizi;
ritenuto di attribuire
alle ASL la responsabilità dei controlli rispetto all'effettiva erogazione
delle prestazioni previste per dare attuazione al Progetto Individuale;
ritenuto di demandare a
successivi provvedimenti la definizione delle regole e dei criteri attuativi
che saranno proposti dalle competenti Direzioni Regionali Sanità e Coesione
Sociale e, in particolare:
· adeguamento del sistema di valutazione multidimensionale
del bisogno;
·
contenuti del
Progetto Individuale;
·
prestazioni
erogabili al domicilio;
· soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni;
· modalità di remunerazione e rendicontazione delle
prestazioni;
· modalità di effettuazione dei controlli;
precisato che per
l'attuazione dei provvedimenti di cui al punto precedente è necessario acquisire
sulla presente deliberazione il parere favorevole da parte dei Ministeri
competenti;
visti i seguenti provvedimenti legislativi e
amministrativi:
-
l.r. n. 5 del
2015 avente ad oggetto: "Proroga dell'autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2015;
-
visto il D.P.C.M.
14 febbraio 2001;
-
visto il D.P.C.M.
29 novembre 2001, Allegato 1, punto 1 C;
tutto ciò premesso e
considerato;
udita la proposta del
relatore,
la Giunta Regionale,
unanime,
d e l i b e r a
per le motivazioni di cui alle premesse, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione:
1. di approvare l’allegato A) parte integrante del presente
provvedimento, che delinea il quadro di rinnovamento del sistema della
residenzialità per le persone anziane non autosufficienti;
2. di dare atto che l'avvio delle azioni di cui all'allegato
A) è previsto a partire dal 30 giugno 2015;
3. di stabilire, con decorrenza 2015, quale limite
invalicabile di spesa a carico del SSR l'importo complessivo annuo di 280
milioni di euro, in incremento di 15 milioni di euro rispetto alla
pianificazione economico-finanziaria definita per l'esercizio 2014; che
troveranno copertura nel fondo indistinto delle ASR per l’anno 2015;
4. di stabilire che il riparto delle risorse alle ASL sarà
effettuato con successivo provvedimento dalla competente Direzione Regionale
Sanità, in applicazione dei criteri già definiti per ogni misura dalla D.G.R.
n. 16-6690 del 19 novembre 2013, tenuto conto delle rendicontazioni finali
relative all'esercizio 2014;
5. di demandare a successive deliberazioni la definizione
delle regole e dei criteri attuativi che saranno proposti dalle competenti
Direzioni Regionali Sanità e Coesione Sociale e, in particolare:
· adeguamento del sistema di valutazione multidimensionale
del bisogno;
·
contenuti del
Progetto Individuale;
·
prestazioni
erogabili al domicilio;
· soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni;
· modalità di remunerazione e rendicontazione delle
prestazioni;
· modalità di effettuazione dei controlli;
6. di dare mandato alle competenti Direzioni Regionali
Sanità e Coesione Sociale per la puntuale applicazione di quando disposto con
il presente provvedimento, ed i relativi allegati, per quanto qui non
precisato.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso
giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o
piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo della Stato
entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto
dal Codice civile.
La presente deliberazione sarà
pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto
e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.