D. lgs. 112/98, L. 183/2011. Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del piano regionale di revisione e dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'a.s. 2016-17. Proposta al Consiglio Regionale.
Visti:
-
la legge 59/1997, art. 21 che delega
al Governo il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti
Locali;
-
il decreto legislativo n. 112/1998,
che in attuazione della legge n. 59/1997,
all’art. 137 affida allo Stato i
compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l’organizzazione
della rete scolastica, all’art. 138 individua le funzioni amministrative da
delegare alle Regioni, all’art. 139 attribuisce alle Province ed ai Comuni alcune funzioni in materia di istruzione;
-
il decreto Presidente della Repubblica
18 giugno 1998, n. 233 e s.m.i che reca
norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
-
la legge n. 133/2008 di conversione
del decreto legge n. 112/2008, che all’ art. 64, comma 3 prevede la
predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure per un più
razionale utilizzo delle risorse umane e degli strumenti disponibili ex art. 17, comma 2 della legge n 400/1988;
-
lo Schema di Piano programmatico di
interventi volti alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e
strumenti del sistema scolastico (2008);
-
il Decreto Presidente della Repubblica
n. 331/1998 che reca disposizioni per la riorganizzazione della rete
scolastica, formazione delle classi e
determinazione organici;
-
il Decreto Presidente della Repubblica
n. 81/2009 che reca norme per la riorganizzazione della rete scolastica ex art.
64 del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 e che – tra
l’altro- indica nuovi parametri per la formazione delle classi, la
determinazione degli organici, abrogando l’art. 3 del DPR 233/98 e i titoli II,
II e IV del DPR 331/1998;
-
il Decreto Presidente della Repubblica
n. 89/2009 di riordino della scuola
infanzia e del I ciclo;
-
la Sentenza della Corte Costituzionale
n. 200 del 2009 che conferma che le Regioni hanno competenza esclusiva in
materia di dimensionamento della rete scolastica;
-
il Decreto Presidente della Repubblica
n. 87/2010 di riordino degli Istituti Professionali ex art. 64 del decreto legge n. 112/2008
convertito in legge n. 133/2008;
-
il Decreto Presidente della Repubblica
n. 88/2010 di riordino degli Istituti Tecnici ex art. 64 del decreto legge n. 112/2008
convertito in legge n. 133/2008;
-
il Decreto Presidente della Repubblica
n. 89/2010 di riordino dei Licei ex art.
64 del decreto legge n. 112//2008 convertito in legge n. 133/2008;
-
la Sentenza Corte Costituzionale n. 92
del 2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di
scuola dell’infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni
nelle sezioni di infanzia dei piccoli Comuni …) dell’art. 2 del D.P.R. n.
89/2009 e stabilisce che detta competenza spetta alle Regioni nell’ambito del
dimensionamento della rete scolastica;
-
la legge n. 111/2011 di conversione in legge del decreto legge n. 98
che, all’articolo 19, fornisce disposizioni in merito alla razionalizzazione
della spesa relativa all’organizzazione scolastica, e che prevede in particolare al comma 4
che la scuola dell’infanzia, la
scuola primaria e la scuola secondaria di 1^ grado siano aggregate in Istituti
Comprensivi, con la conseguente soppressione delle Autonomie scolastiche
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di 1^
grado e che detti Istituti Comprensivi
per acquisire autonomia debbano essere costituiti con almeno 1.000 alunni, con
deroga a 500 alunni per Comuni montani;
-
la legge n. 183/2011 che all’articolo
4, commi 69 e 70, detta norme in materia di istituzioni scolastiche
sottodimensionate, e tra l’altro innalza il numero minimo di alunni per
l’assegnazione del dirigente scolastico
a 600, con deroga a 400 nei comuni montani;
-
la legge 4 aprile 2012 n. 35, che
all’articolo 50 fornisce norme in materia di consolidamento e potenziamento
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e all’articolo 52 in merito alla
promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti
tecnici superiori – ITS;
-
i decreti interministeriale del
24.4.2012 che definiscono ambiti,
criteri e modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo
dei percorsi degli Istituti Professionali e degli Istituti Tecnici negli spazi
di flessibilità previsti rispettivamente dal D.P.R. 87/2010 e 88/2010;
-
la sentenza della Corte Costituzionale
n. 147 del 4 giugno 2012, che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 19,
comma 4 del decreto legge 98/2011 convertito in legge 111/2011, in ordine alla
soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da
direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado, attraverso l’aggregazione
in istituti comprensivi che per acquisire l’autonomia devono essere costituiti
con almeno 1000 alunni;
-
le direttive del
Ministro Istruzione Università e Ricerca del 1.8.2012, concernenti le Linee
Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali
relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui
agli elenchi nazionali istituiti con i decreto interministeriali 24.4.2012;
-
il decreto del Presidente della
Repubblica n. 263/2012 che reca norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei
Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma
dell'articolo 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
-
il decreto del Presidente della
Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi
della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma
dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 89”;
-
il decreto del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 7.10.2013 “Integrazione dell’elenco nazionale
delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli
istituti tecnici, opzione Tecnologie del legno nell’indirizzo Meccanica
Meccatronica ed energia, articolazione Meccanica e Meccatronica”;
-
la legge 128 del 8 novembre 2013
“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;
-
la circolare del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 36 del 10.4.2014 “Istruzioni per
l’attivazione dei C.P.I A e per la determinazione delle dotazioni organiche dei
percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. Trasmissione Schema di
Decreto del MIUR di concerto con il MEF”;
-
l’Accordo in Conferenza Unificata del
10 luglio 2014 “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per
l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali;
-
la circolare del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 6 del 27.2.2015 “Iscrizione ai
percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2015/16”;
-
il decreto del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
del 12 marzo 2015 “Linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A.”;
-
il decreto del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca n.
466 del 6 luglio 2015, inerente la
consistenza complessive delle dotazioni organiche dei dirigenti scolatici per
l’a.s. 2015/16;
-
legge 13
luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
-
la circolare del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca n.
2157 del 5 ottobre 2015 che prevede la completa definizione del Piano
triennale dell’offerta formativa, previsto dalla L. n. 107/2015, entro il 16
gennaio 2016;
-
la legge regionale del 29 giugno 2007,
n. 15 “Misure di sostegno a favore dei
piccoli comuni del Piemonte” e conseguente D.G.R. n. 1-10104 del 21 novembre
2008 che individua i comuni ad
alta/media/bassa-moderata marginalità;
-
la legge regionale del 28 dicembre
2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta
educativa”;
-
la legge regionale del 28 settembre
2012, n. 11 “Disposizioni organiche in materia di enti locali”;
-
al’Accordo tra
Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per la
realizzazione a partire dagli aa.ss. 2015/16, 2016/17 e 2017/18 di percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale triennali in regime di sussidiarietà da
parte degli Istituti Professionali del Piemonte, sottoscritto in data 3 marzo
2015;
dato
atto che la Regione Piemonte ha adottato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 10-35899 del 4.11.2014 un atto di indirizzo che ha fornito
indicazioni per il dimensionamento scolastico e l’offerta formativa per l’a.s.
2015-16;
rilevato
che nell’a.s. 2015/16:
-
il 27% delle autonomie sta
programmando e gestendo la propria offerta formativa in situazione di reggenza,
ovvero in mancanza di un Dirigente Scolastico titolare;
-
saranno attivate su tutto il
territorio regionale le reti territoriali dedicate all’istruzione degli adulti;
considerato che è, quindi,
necessario:
-
proseguire in coerenza ed in
sostanziale continuità con il processo di razionalizzazione già avviato, anche
intervenendo sugli istituti attualmente sottodimensionati, al fine di
mantenere, difendere e valorizzare la peculiarità della rete piemontese;
-
fornire indicazioni agli enti locali
coinvolti nel processo di definizione della rete scolastica e dell’offerta
formativa che consentano l’attuazione di una programmazione il più efficiente
possibile finalizzata a garantire una didattica ed un’offerta formativa
efficaci e qualitativamente adeguati;
considerato,
infine, che la Regione è competente materia di programmazione della rete
scolastica e dell’offerta formativa e intende svolgere il suo ruolo tenendo
conto della complementarietà del sistema
e promuovendo interlocuzioni con i
soggetti del territorio nel rispetto della libertà di scelta educativa da parte
delle famiglie;
ritenuto, pertanto di
indirizzare l’azione politica coerentemente alle varie iniziative già avviate –
tra l’altro – in merito alla salvaguardia del servizio scolastico nelle aree
montane, alla realizzazione dei percorsi
sussidiari di istruzione e formazione professionale, alla definizione
dell’istruzione tecnica superiore, ed in sinergia con quanto definito in sede di programmazione comunitaria e di
sviluppo delle potenzialità delle aree interne, al fine di valorizzare il
sistema dell’istruzione nel suo complesso;
ritenuto
pertanto opportuno, per quanto sopra esposto, ed ai fini di una ottimale governance
territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa del Piemonte, di
procedere all’approvazione dell’atto di indirizzo e dei criteri per la definizione
del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta
formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l’a.s. 2016/17, di cui
all’allegato A della presente deliberazione, a formarne parte integrante;
convocato
in data 7.10.2015 il Tavolo di confronto fra Regione, Province e Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte previsto dalla deliberazione della Giunta
Regionale n. 18-2747 del 18.10.2011;
sentita
la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa
di cui all’art. 26 della L.R. 28/2007 in data 16.10.2015;
tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
d
e l i b e r a
di proporre al
Consiglio Regionale:
di approvare l’atto
di indirizzo ed i criteri per la definizione del piano regionale di
dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa delle autonomie
scolastiche piemontesi per l’a.s. 2016/17, di cui all’allegato A della presente
deliberazione, a formarne parte integrante;
di stabilire che
l’atto di indirizzo e i criteri per la programmazione e la definizione del
piano regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione
dell’offerta formativa per l’a.s. 2016/2017, successivamente all’approvazione
del Consiglio Regionale, saranno ufficialmente trasmessi dalla Giunta Regionale
alle Amministrazioni provinciali piemontesi ed alla Città Metropolitana per la
redazione dei piani provinciali di dimensionamento scolastico e dell’offerta
formativa per l’a.s. 2016/2017;
di stabilire che le proposte dei piani
provinciali e metropolitano di
dimensionamento e dell’offerta formativa per l’a.s. 2016/17 dovranno pervenire
all’amministrazione regionale entro il 20.11.2015;
di demandare alla
Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, l’approvazione,
sulla base dei criteri adottati con il presente atto del piano regionale di
dimensionamento scolastico e dell’offerta formativa per l’a.s. 2016/2017 delle
autonomie scolastiche piemontesi, entro il 31.12.2015;
di demandare,
altresì, alla Giunta Regionale, sulla base dei criteri adottati con il presente
atto:
-
la definizione di termini e modalità
di presentazione delle richieste di attivazione di nuove sezioni di scuola
dell’infanzia da parte dei Comuni, successivamente alla scadenza per le
iscrizioni all’a.s. 2016/17;
-
l’approvazione dell’elenco delle
Autonomie autorizzate e non autorizzate all’attivazione di tali sezioni, entro
90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste da parte
dei Comuni, definita con la deliberazione di cui sopra.
Premessa
In questi ultimi anni le istituzioni scolastiche, le
amministrazioni locali e la Regione hanno attuato significativi interventi di
riorganizzazione delle risorse umane e strumentali, tenendo conto del quadro normativo in continua evoluzione. L’azione
politica, quindi, sarà indirizzata in
coerenza con quanto realizzato fino ad
ora.
L’analisi
della rete scolastica piemontese scaturita da Piano di dimensionamento e dal
Piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2015/16 evidenzia come questa sia caratterizzata
da una significativa articolazione, che riflette la frammentarietà della
distribuzione territoriale e amministrativa del Piemonte, particolarmente
marcata nelle aree montane: infatti, circa 870 comuni su 1.206 risultano avere
almeno un punto di erogazione del servizio scolastico.
La consistenza dell’utenza nelle sedi è differente
per i diversi ordini di scuola e risulta influenzata dalla collocazione
geografica, in particolare in alcune aree montane o caratterizzate da
marginalità socio-economica si riscontra una polarizazione del servizio e
l’assenza di un presidio stabile di dirigenza scolastica, determinata in
particolare dal sottodimensionamento delle istituzioni scolastiche.
Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria
le sedi sono numerose e diffuse in maniera capillare sul territorio piemontese,
mentre sono meno numerose le sedi della scuola secondaria di I e di II grado,
che raccolgono mediamente un’utenza
maggiore e proveniente da una fascia più ampia.
Nell’a.s.
2015/2016 la rete scolastica piemontese risulta complessivamente formata da
circa 4.300 sedi, di cui il 19% appartenenti alla scuola paritaria; il servizio
statale è gestito da 584 istituzioni scolastiche autonome (di seguito
autonomie), di cui 12 C.P.I.A.
Provincia
|
Direzioni
didattiche
|
Secondarie
I grado
|
Istituti
comprensivi
|
Istituti
omnicomprensivi
|
Secondarie
II grado
|
CPIA
|
Totale
Autonomie |
Alessandria
|
3
|
1
|
30
|
0
|
16
|
2
|
52
|
Asti
|
4
|
2
|
13
|
0
|
8
|
1
|
28
|
Biella
|
0
|
0
|
17
|
0
|
7
|
1
|
25
|
Cuneo
|
8
|
5
|
50
|
0
|
27
|
2
|
92
|
Novara
|
4
|
1
|
26
|
1
|
14
|
1
|
47
|
Torino*
|
41
|
20
|
132
|
4
|
81
|
5
|
283
|
Verbano
Cusio Ossola
|
2
|
1
|
17
|
1
|
9
|
0
|
30
|
Vercelli
|
0
|
0
|
18
|
0
|
9
|
0
|
27
|
TOTALE
REGIONE
|
62
|
30
|
303
|
6
|
171
|
12
|
584
|
Il 27% delle autonomie sta programmando e gestendo
la propria offerta formativa in situazione di reggenza, ovvero in mancanza di un
dirigente scolastico titolare. In questa percentuale sono incluse le autonomie
sottodimensionate, in cui sia il dirigente scolastico sia il direttore dei
servizi scolastici e amministrativi sono reggenti
La Regione, titolare di cruciali funzioni in materia
di programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa, intende
svolgere il suo ruolo tendendo ad una programmazione il più efficiente
possibile, nel rispetto delle peculiarità del territorio, la cui conformazione
è contraddistinta dalla presenza per oltre il 75% di piccoli comuni, ragione
per cui - nel formulare i criteri per il dimensionamento scolastico in
relazione alle deroghe per i plessi- la Regione
tiene conto delle reali esigenze delle realtà locali e del disagio di
frequenza scolastica non solo nei comuni montani, ma anche in quei comuni con situazione di
marginalità socio-economica e con popolazione fino a 5.000 abitanti ricompresi
nell’elenco approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 1-10104 del 21 novembre
2008.
Nell’a.s. 2016/17, il processo di definizione del
piano regionale di dimensionamento delle autonomie e della la programmazione
dell’offerta formativa al fine dell’ottimale erogazione del servizio di
istruzione si inserisce all’interno del
quadro normativo fortemente innovato dalla L. 107/2015 “La Buona scuola”, tenendo presenti le azioni definite in sede
di programmazione comunitaria per il periodo 2014-1020 sull’obiettivo 10
“Investire nelle competenza, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente” e
le analisi effettuate nell’ambito della “Strategia nazionale per le aree
interne" della programmazione 2014-2020.
La
Regione, nella propria azione programmatoria, inoltre, terrà conto della
complementarietà del sistema, valorizzandone tutte le componenti, promuovendo
interlocuzioni con i soggetti del territorio nel rispetto della libertà di
scelta educativa da parte delle famiglie, e agendo con di specifiche iniziative
di programmazione nel caso di scuole a gestione comunale.
Le autonomie riferite al primo ciclo di istruzione
rappresentano oltre il 69% dell’offerta totale, di queste poco meno del 25% è
ancora caratterizzato dal modello cosiddetto “orizzontale”.
Si conferma, quindi, l’indirizzo a superare
l’aggregazione “verticale” delle attuali istituzioni scolastiche costituite
separatamente da Direzioni Didattiche e Istituti secondari di I grado, in
Istituti Comprensivi, composti da scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di I grado, non quale soluzione meramente istituzionale-organizzativa, ma
nell’ottica dell’attuazione di un progetto, che ha come caratteristiche
basilari la continuità educativa e l’integrazione di competenze ed esperienze
tra i docenti di vario grado, da mettere in atto nella prospettiva di un
riordino complessivo del sistema dell’istruzione, che preveda anche il
superamento di tutte le situazioni di sottodimensionamento, in coerenza con le
innovazioni introdotte dalla L. 107/2015.
Istituzioni scolastiche sottodimensionate 2015/2016 con i dati di O.D. al 26/03/2015 |
|||
Provincia
|
Tipo
istituto
|
Denominazione
|
Comune
|
Asti
|
Istituto Istruzione Superiore
|
G. Penna
|
Asti
|
Asti
|
Scuola Primo
Grado
|
Goltieri
|
Asti
|
Biella
|
Istituto
Comprensivo
|
Vittorio Sella
|
Pettinengo
|
Cuneo
|
Istituto
Comprensivo
|
C .Pavese
|
Santo Stefano
Belbo
|
Novara
|
Convitto
Nazionale
|
C. Alberto
|
Novara
|
Verbano Cusio
Ossola
|
Istituto
Comprensivo
|
Dalla Chiesa
|
Vogogna
|
Verbano Cusio
Ossola
|
Istituto
Comprensivo
|
di Piedimulera
|
Piedimulera
|
Verbano Cusio
Ossola
|
Istituto
Tecnico
|
"Einaudi"
|
Domodossola
|
Vercelli
|
Istituto
Comprensivo
|
Alta Valsesia
|
Balmuccia
|
Vercelli
|
Istituto Istruzione Superiore
|
D'Adda
|
Varallo
|
Nell’ambito dell’offerta formativa del secondo ciclo
di istruzione nell’a.s. 2014/15 circa 28.000 studenti hanno conseguito un
diploma di maturità nella scuola statale. In questo momento di incertezza
economica è più che mai necessario impegnarsi per offrire agli studenti le
opportunità e gli strumenti per costruire un progetto di studio e di lavoro per
il futuro, come sollecitato anche dall’Unione Europea. Risulta, quindi,
evidente la necessità di pervenire ad un sistema educativo di qualità elevata,
al fine di rendere i processi formativi coerenti con le realtà economiche e
sociali del contesto di riferimento.
Per
rispondere alle esigenze dell’utenza e del mondo produttivo con la conseguente
eliminazione di sovrapposizione di alcuni percorsi formativi, è necessario definire sul territorio una rete
di servizi scolastici più efficace ed efficiente e progettare una distribuzione
più equilibrata delle tipologie e degli indirizzi di scuola secondaria di II
grado.
Il contesto normativo degli ultimi anni ha operato a
favore dell’unitarietà del sistema
formativo territoriale anche
in relazione alla programmazione dell’offerta
formativa: la stessa riforma delle scuole secondarie di II grado, avviata
a partire dall’anno scolastico 2010/11, contiene elementi che indirizzano verso
una sempre maggiore integrazione della scuola con altre le componenti formative
(formazione professionale, sistema universitario ed imprese). In questo ambito, vale la pena di ricordare la complementarietà
del sistema di istruzione e istruzione e formazione professionale (IeFP), in
particolare per quanto attiene la realizzazione dei percorsi IeFP realizzati in
regime di sussidiarietà integrativa realizzati presso gli Istituti
Professionali, sulla base di Accordi con l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte (U.S.R.) a partire dall’a.s.
2011-12, così come le azioni attuate in tema di poli formativi, di alternanza scuola-lavoro, di apprendimento
permanente.
Di fronte ai vari mutamenti in corso, l’offerta
formativa deve offrire una gamma di opportunità che tenga conto della reale
domanda territoriale, così da armonizzare le esigenze educative personali alle
specifiche esigenze formative necessarie allo sviluppo economico del territorio
e ad una migliore occupabilità dei giovani.
Inoltre in sede di programmazione dell’offerta
formativa, in particolare
nell’autorizzazione di nuovi indirizzi, delle articolazioni e delle
opzioni per gli istituti professionali, la Regione terrà conto del forte
impegno che sta caratterizzando la costruzione del sistema integrato di
istruzione e formazione professionale.
La programmazione dell’offerta formativa per l’anno
scolastico 2016/17 dovrà essere improntata su principi di:
-
efficienza
ed efficacia della distribuzione territoriale dell’offerta, anche attraverso
azioni di razionalizzazione;
-
garanzia
di un’offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili e
stabile nel lungo periodo;
-
contrasto
della dispersione scolastica;
-
consentire
e favorire opportunità di interazione con il sistema formativo, il mondo del
lavoro, il sistema dell’università e della ricerca.
Tenendo a riferimento il contesto sopra esposto, ed
il quadro normativo riepilogato di seguito, gli enti di area vasta (Province e
città metropolitana) ed i Comuni dovranno operare le azioni di dimensionamento
per l’anno scolastico 2016/17 con l’obiettivo di costituire un assetto radicato
nel territorio e strutture organizzativamente funzionali e stabili nel medio-lungo
periodo, in grado di garantire una didattica ed un’offerta formativa
efficaci e qualitativamente adeguati.
Quadro normativo di riferimento
-
legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21 “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
-
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che all’articolo 137 affida allo
Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per
l’organizzazione della rete scolastica, all’articolo 138 individua le funzioni
amministrative da delegare alle Regioni, all’articolo 139 attribuisce alle
province ed ai comuni alcune funzioni in materia di istruzione;
-
decreto Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e s.m.
i “Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione
degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59”;
-
decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la riorganizzazione
della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli
organici del personale della scuola);
-
decreto
del Presidente della Repubblica dell’8
marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante
norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.
21, della legge 15
marzo 1999, n. 59”;
-
decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e
s.m.i. “Norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
-
decreto
del Ministro della pubblica istruzione 25
ottobre 2007, recante
riorganizzazione dei Centri
territoriali permanenti per l'educazione degli
adulti e dei
corsi serali, in
attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
-
legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria",
che all’articolo 64
prevede disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
-
Schema di Piano programmatico di interventi volti alla
razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumenti del sistema
scolastico (2008);
-
decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la
riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo
delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133”;
-
decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma
4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
-
sentenza Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le regioni
hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;
-
decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento
recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
-
decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento
recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64,
comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
-
decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento
recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
-
intesa rep. 129/CU del 16 dicembre 2010 riguardante l’adozione di
linee-guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli
istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
-
legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria”, che all’articolo 19 fornisce disposizioni in
merito alla razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione
scolastica;
-
sentenza Corte Costituzionale n. 92/2011 che annulla i commi 4 e 6
(istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell’infanzia, possibilità
di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli
comuni) dell’articolo 2 del DPR n. 89/2009 e chiarisce che detta competenza non
è dello Stato bensì spetta alle regioni nell’ambito del dimensionamento della
rete scolastica;
-
D.G.R. n. 36-2896 del 14 novembre 2011 di recepimento degli atti
necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e
formazione professionale, che fornisce indicazioni per gli adeguamenti del
sistema piemontese di Istruzione e formazione professionale e per il sistema
degli standard regionali;
-
legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012” che
all’articolo 4, commi 69 e 70, detta norme in materia di istituzioni
scolastiche sottodimensionate;
-
sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 19,
comma 4 del decreto legge 98/2011 convertito con modificazione dalla legge n.
111/2011;
-
legge 4 aprile 2012 n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo” che all’articolo 50 fornisce norme in materia di
consolidamento e potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e
all’articolo 52 in merito alla promozione
dell'istruzione
tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS;
-
decreto interministeriale del 24 aprile 2012 prot. n. 7428 “Definizione
degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle
aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Professionali (di cui agli
articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità
previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”;
-
decreto interministeriale del 24 aprile 2012 prot. n. 7431 “Definizione degli ambiti, dei
criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo
dei percorsi degli Istituti Tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15
marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del
citato decreto presidenziale”;
-
direttiva del
Ministro Istruzione Università e Ricerca n. 69 del 1 agosto 2012, concernente
le Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi alle ulteriori
articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all’Elenco nazionale
istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli
articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 2, lettera d), d.P.R. n. 88/2010;
-
direttiva del Ministro n. 70 del 1 agosto 2012, concernente le Linee
Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relativi alle ulteriori
articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all’Elenco nazionale
istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli
articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 4, lettera c), d.P.R. n. 87/2010;
-
decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263
“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei
Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma
dell'articolo 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
-
decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52
“Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo
del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;
-
atto di indirizzo per l’individuazione delle priorità politiche del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2013;
-
decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 7.10.2013 “Integrazione dell’elenco nazionale delle opzioni quali
ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici, opzione
Tecnologie del legno nell’indirizzo Meccanica Meccatronica ed energia,
articolazione Meccanica e Meccatronica”;
-
legge 128 del 8 novembre 2013 “Misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca”;
-
circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 36 del
10.4.2014 “Istruzioni per l’attivazione dei C.P.I A e per la determinazione
delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo
livello. Trasmissione Schema di Decreto del MIUR di concerto con il MEF”;
-
Accordo in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 “Linee strategiche
di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e
all’organizzazione delle reti territoriali”;
-
circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 6 del
27.2.2015 “Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2015/16”;
-
decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 12 marzo 2015 “Linee guida per il passaggio
al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei
C.P.I.A.”;
-
decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 466 del
6 luglio 2015, inerente la consistenza complessive delle dotazioni
organiche dei dirigenti scolatici per l’a.s. 2015/16;
-
legge 13
luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
-
legge regionale del 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il
diritto allo studio e la libera scelta educativa”;
-
legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 “Disposizioni organiche in
materia di enti locali”;
-
legge regionale del 14 marzo 2014, n. 3 “Legge sulla montagna”
-
piano triennale di interventi in materia di
istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni
2012-2014 approvato con D.C.R. del 29 dicembre 2011, n.
142-50340;
-
Aaccordo tra
Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per la
realizzazione a partire dagli aa.ss. 2015/16, 2016/17 e 2017/18 di percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale triennali in regime di sussidiarietà da
parte degli Istituti Professionali del Piemonte, sottoscritto in data 3 marzo
2015;
Programmazione della rete scolastica
·
Formazione delle classi
Sulla base del D.P.R. n.
81/2009, Titolo II, Capo II e III, la formazione delle classi per i diversi
ordini e gradi di scuole è la seguente:
Sezioni/Classi
|
Pluriclassi
o classi
articolate
|
Deroghe per
comuni montani
|
Ulteriori deroghe
(artt. 4, 5 e 7)
|
|
Scuola dell’infanzia
(art. 9)
|
18-26
(29 in casi di eccedenze)
|
Possibile deroga del
10% dei parametri se
motivata.
Non più di 20 iscritti
con la presenza di
alunni disabili (nel
rispetto delle
dotazioni organiche)
Per le classi
funzionanti presso
ospedali e istituti di cura
(organizzate
anche in pluriclasse)
non si applicano i
limiti minimi e
massimi previsti.
|
||
Scuola primaria
(art. 10)
|
15-26
(27 in casi di eccedenze)
|
8-18
|
minimo per
classe: 10 iscritti
|
|
Scuola secondaria di I
grado
(art. 11)
|
18-27
(28 in casi di eccedenze)
(30 con sezione unica)
(media iscritti ≥20 per classi
II e III)
|
10-18
|
minimo per
classe: 10 iscritti
|
|
Scuola secondaria di II
grado
(artt. 16 e 17)
|
27-30
(25-30 con unico corso)
(media iscritti ≥22 per
classi II, III,IV )
(minimo 10 iscritti
per classe V)
|
12-27
|
·
Punti di erogazione del servizio
Per “punti di erogazione del servizio” si intendono
i plessi della scuola dell’infanzia, i plessi della scuola primaria, le
succursali e le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado, le scuole
coordinate, le succursali, le sezioni staccate e le sezioni annesse o aggregate della scuola secondaria di II
grado.
I
parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono, di
norma, i seguenti:
-
i plessi di scuola dell’infanzia sono costituiti con almeno 20 bambini;
-
i plessi di scuola primaria sono costituiti con almeno 35 alunni, con
un corso completo; nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta
la presenza di almeno 2 corsi completi, ove le condizioni
socio-economico-territoriali lo consentono;
-
le succursali e le sezioni staccate di scuola secondaria di 1° grado
sono costituite, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono,
in presenza di almeno 40 alunni, con un
corso completo;
-
nelle scuole secondarie di 2° grado le scuole coordinate, le
succursali, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate nonché gli
indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica sono costituite
con la previsione di un corso quinquennale;
-
possono essere mantenuti attivi, in deroga, i plessi già funzionanti siti in comuni
montani ed in comuni marginali di cui
alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104:
o di scuola dell’infanzia
costituiti con almeno 10 bambini;
o di scuola primaria costituiti con almeno una classe di 10
bambini o una pluriclasse con minimo di 8 e massimo di 18 alunni;
o le sezioni staccate di
scuola secondaria di 1° grado costituite
con almeno 20 alunni.
Soglia minima
|
Deroghe per il mantenimento
nei comuni montani e marginali
|
|
Scuola dell’infanzia |
20
|
10
|
Scuola
primaria
|
35
(almeno 2 corsi completi
in centri ad alta densità demografica)
|
10
(pluriclasse
min. 8/ max 18)
|
Scuola
secondaria di I grado
|
40
|
20
(sezioni staccate)
|
Scuola
secondaria di II grado
|
previsione di un corso
quinquennale
|
//
|
Le
Province e la Città Metropolitana dovranno indicare nei propri Piani l’elenco
dei plessi da mantenere in deroga.
Ai
fini dell’eventuale soppressione di un plesso occorre considerare, oltre al
dato numerico degli alunni, di cui sopra, anche la presenza di requisiti che
permettano un facile accesso della popolazione studentesca al servizio
scolastico, secondo le condizioni di accesso relative alle distanze indicate:
-
per le scuole dell’infanzia non più di km 5 da percorrere in non più di
15 minuti;
-
per le scuole primarie da km 5 a km 9 da percorrere in non più di 20
minuti;
-
per le scuole secondarie di I grado non più di km 10 da percorrere in
non più di 30 minuti.
Le Province e la Città Metropolitana, in
collaborazione con gli Uffici scolastici territoriali effettuano una ricognizione
dei punti di erogazione del servizio non attivi almeno dall’a.s. 2013/14, per i
quali risulti però ancora presente il codice meccanografico MIUR, e li
inseriscono nei propri Piani, al fine della loro soppressione.
Nell’ambito
della pianificazione gli enti dovranno
riferirsi ai seguenti criteri:
-
considerare la consistenza della popolazione scolastica nell’ambito
territoriale di riferimento con riferimento anche all’andamento demografico in
corso, rapportata alla disponibilità edilizia esistente (aule, spazi,
laboratori) prevista dal piano di utilizzo degli edifici scolastici e di uso
delle attrezzature;
-
considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e
socio culturali del bacino di utenza;
-
conseguire una più razionale ed efficace distribuzione della rete
scolastica sul territorio;
In
caso di istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio, oltre a
quanto sopra indicato, dovrà essere attestato che, entro l’avvio dell’anno
scolastico 2016/17, i locali che ospiteranno il nuovo punto di erogazione
saranno disponibili a norma di legge, in un edificio nelle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, previste dalla normativa
vigente.
Il
rispetto dei criteri sopra indicati dovrà essere esplicitamente inserito negli
atti di pianificazione dei Comuni, che saranno trasmessi alla Provincia di
riferimento ed alla Città Metropolitana, unitamente alla relativa
documentazione, ai fini dell’inserimento delle proposte nei Piani provinciali e
metropolitano.
La
Regione Piemonte valorizza il ruolo della scuola dell’infanzia mantenendo, per
quanto possibile, i punti di erogazione nei territori in cui sono attualmente
già operanti, pertanto:
-
in caso di chiusura del servizio di scuola dell’infanzia non statale
con richiesta di attivazione del servizio di scuola statale, di norma, si
procede all’istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio;
-
in caso di richiesta di
istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio di scuola
dell’infanzia la Regione attiva consultazioni con i soggetti del territorio
interessati, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie.
Eventuali modificazioni del numero delle sezioni di
scuola dell’infanzia autorizzate sui plessi, nell’ambito della stessa
istituzione scolastica autonoma, dovranno essere previste negli atti di
pianificazione dei Comuni sede delle scuole dell’infanzia interessate, fermo
restando la disponibilità e l’attestazione delle condizioni dei locali a norma
di legge entro l’avvio dell’anno scolastico 2016/17 (vedere quanto previsto al paragrafo “sezioni
dell’infanzia – nuove sezioni”). La modifiche saranno inserite nei Piani Provinciali/Piano metropolitano.
·
Dimensionamento Autonomie scolastiche
Privilegiare gli accorpamenti assume particolare rilevanza
nei confronti delle scuole che presentano parametri inferiori alla normativa
vigente, anche al fine dell’ottimale gestione organizzativa e didattica delle istituzioni autonome.
L’azione di dimensionamento dovrà consentire il
raggiungimento della media regionale di circa
950 alunni per istituto.
Nella
definizione del nuovo assetto dovrà essere considerato anche l’impatto
organizzativo che questo potrebbe determinare nella definizione degli organici
del personale docente e non docente.
Nel primo ciclo dovrà essere favorita l’aggregazione “verticale” delle
attuali istituzioni scolastiche costituite separatamente da Direzioni
Didattiche e Istituti secondari di I grado in Istituti Comprensivi, in
particolare nei territori dove risulta ancora diffusa l’aggregazione
“orizzontale”. La definizione degli Istituti Comprensivi dovrà presentare -rispetto ai singoli ordini
di scuola - una composizione degli alunni proporzionata e tendenzialmente
riferirsi al medesimo bacino di utenza.
Nelle
Autonomie formate da scuole secondarie di 2° grado (II ciclo), l’aggregazione
fra istituti dovrà essere attuata tenendo conto dell’offerta formativa degli
stessi, del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni
del biennio successivo, nonché degli spazi disponibili, favorendo l’ottimale
utilizzo degli edifici e dei locali.
·
Scuole dell’infanzia- nuove sezioni
L’istituzione
di nuove sezioni di scuola dell’infanzia riguarda:
-
l’attivazione di sezioni aggiuntive presso scuole dell’infanzia già
funzionanti o autorizzate nell’ambito del dimensionamento scolastico;
-
il completamento orario delle sezioni a tempo ridotto, già funzionanti
negli anni scolastici precedenti.
Fatti
salvi i casi di istituzione di nuove sezioni a seguito di chiusura di scuole
dell’infanzia gestite direttamente dai Comuni per cui sia necessario un
intervento articolato su più anni scolastici, per i quali si procede, con
Deliberazione di Giunta Regionale, a
specifiche programmazioni in accordo con la Provincia di competenza o la Città
Metropolitana e l’Ufficio Scolastico Regionale, l’istituzione di nuove sezioni
di scuola dell’infanzia verrà autorizzata dalla Regione sulla base delle
segnalazioni che verranno presentate dai Comuni sede di scuola dell’infanzia
statale e fino a concorrenza delle risorse umane assegnate e disponibili.
I
Comuni dovranno:
-
assumersi
gli oneri derivanti dall’eventuale istituzione della nuova sezione di scuola
dell’infanzia,
-
garantire
la disponibilità, a norma di legge, dei locali in cui sarà ospitata la nuova
sezione entro l’avvio dell’anno scolastico 2016/17 presso l’edificio sede della
scuola dell’infanzia già attiva, che dovrà essere provvisto dell’autorizzazione
al funzionamento per un numero di sezioni ricomprendente quelle richieste;
-
attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico dell’edificio che ospiterà la nuova sezione,
secondo la normativa vigente.
Ai fini della programmazione, la Regione valuterà le
richieste presentate dai Comuni secondo le seguenti priorità di intervento:
-
comuni dove viene meno il servizio pubblico. In tal caso, di
norma, sarà assegnato un numero di
sezioni corrispondente a quello del plesso soppresso,
-
completamento di sezioni già funzionanti a orario ridotto nell’anno
scolastico 2015/2016 e precedenti;
-
scuole
con allievi in lista di attesa in ordine decrescente rispetto alla lista
medesima, con riserva del 30% dei posti complessivo ai comuni il cui territorio
è montano, ed ai comuni in situazione di marginalità di cui alla deliberazione
della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104 , sulla base delle
richieste accoglibili. E’ prioritariamente assegnata una nuova sezione a tutte
le scuole aventi diritto e solo successivamente ulteriori eventuali sezioni a
scuole che ne abbiano richieste più di una e ne abbiano i requisiti.
Sia
in caso di attivazione di sezioni aggiuntive, sia in caso di completamento di
sezioni già funzionanti, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.P.R. 81/2009, la scuola dell’infanzia
interessata dovrà presentare una lista di attesa o un numero di alunni iscritti
per l’anno scolastico 2016-17 non inferiore a 18 bambini (esclusi gli alunni
nati fra il 1.1.2014 e il 30.4.2014).
Fermi
restando i parametri di cui all’art. 9 comma 2 del D.P.R. 81/2009, ai fini della determinazione
dell’effettiva lista d’attesa, saranno prese in considerazione le modalità di
definizione della stessa (es. di plesso, di autonomia, comunale), anche sulla
base delle richieste delle famiglie.
Ai
fini dell’efficace programmazione dell’offerta, si valuterà l’effettiva
sostenibilità dell’implementazione dell’offerta di scuola dell’infanzia
richiesta dal Comune in considerazione sia del trend storico delle iscrizioni,
sia della potenziale popolazione scolastica del triennio successivo, rispetto
al bacino d’utenza, anche favorendo il riequilibrio a livello di istituzione
autonoma di riferimento, in particolare per quanto riguarda le scuole
dell’infanzia ubicate nei territori montani.
La
Regione attiva consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di
valutare la richiesta dell’utenza in considerazione dell’offerta complessiva
del territorio, nel rispetto della
libera scelta educativa delle famiglie.
E’ comunque garantita l’autorizzazione al
funzionamento di nuove sezioni in tutte le province, ove sussista almeno una
segnalazione ammissibile e rispondente ai criteri previsti.
Programmazione dell’offerta formativa
Scuole secondarie di II grado
Eventuali nuovi percorsi e indirizzi per l’anno
scolastico 2016/17, dovranno essere richiesti per singola sede (inteso come
singolo codice meccanografico sede di organico).
Per l’individuazione dei percorsi ed indirizzi, le
Province e la Città Metropolitana dovranno:
§ considerare:
-
la consistenza della popolazione scolastica nel bacino di riferimento
rispetto all’offerta formativa già esistente;
-
possibilità di realizzare percorsi triennali di istruzione e formazione
professionale (IeFP) in via sussidiaria;
-
la fattibilità di realizzare esperienze di alternanza scuola/lavoro;
-
la presenza di corsi ITS e IFTS.
§ rispettare i seguenti
criteri, anche a livello di impatto nel territorio provinciale limitrofo:
-
presenza di documentata richiesta da parte del territorio, sostenuta
dai dati numerici di previsione di un aumento nel numero di iscritti tale da
consentire l’attivazione di una classe ed il mantenimento dell’indirizzo negli
anni successivi, ai sensi del D.P.R. n.
81/2009;
-
evitare duplicazioni/sovrapposizioni nel bacino di riferimento, anche
rispetto all’offerta formativa del sistema dell’IeFP riferita all’assolvimento
del diritto/dovere;
-
risultare innovativi ed originali in quanto assenti nel bacino di
riferimento;
-
non in concorrenza con l’offerta formativa delle realtà limitrofe (al
fine di rendere l’offerta formativa più efficace e rispondente alle richieste
del territorio è prevista una deroga nei casi documentati in cui le istituzioni
scolastiche e le Agenzie Formative presenti non riescano a soddisfare tutte le
richieste degli allievi, avendo saturato tutti i locali disponibili);
-
essere coerenti con l’offerta formativa già esistente;
-
armonizzarsi alla rete già esistente dei trasporti pubblici;
-
consentire la qualità della didattica ed il pieno rispetto della
sicurezza;
-
conciliarsi, per la durata dell’intero percorso formativo, con le
strutture, le risorse strumentali (aule e laboratori) e le attrezzature
esistenti o disponibili.
L’istituzione
di nuovi indirizzi è comunque subordinata alla sostituzione di indirizzi
effettivamente attivi nell’a.s. 2015-16 presso la medesima sede, che potranno
proseguire solo a esaurimento delle classi.
Le proposte delle Province e della Città Metropolitana dovranno dare espressamente
conto di quanto sopra indicato nei propri Piani, ai fini dell’eventuale
inserimento delle proposte nel Piano Regionale.
I criteri sopra indicati si applicano anche per la
richiesta di attivazione delle seguenti articolazioni/opzioni, che sono
caratterizzate fin dalla classe prima da specifiche discipline e/o
esercitazioni pratiche:
-
le articolazioni Servizi socio-sanitari, Odontotecnico e Ottico dei
Servizi socio sanitari dell’Istituto Professionale Servizi indirizzo Servizi
socio-sanitari;
-
le opzioni Scienze Applicate;
-
l’opzione economico-sociale del Liceo delle Scienze Umane;
-
le Sezioni Musicale e Coreutica del Liceo Musicale e Coreutica
Nell’a.s. 2016/17 proseguono i percorsi dell’offerta
formativa delle sezioni sportive del Liceo Scientifico effettivamente attivate
dall’U.S.R. Piemonte negli aa.ss. 2014/15 e 2015/16. Nell’a.s. 2016/17 le
sezioni sportive autorizzate con D.G.R. n. 33-847 del 29.12.2014 e s.m.i , ma
non effettivamente attivate dall’U.S.R.
nell’a.s. 2015/16 si ritengono automaticamente decadute, non saranno autorizzate nuove sezioni e sarà
autorizzato solo incremento dell’offerta già autorizzata ed attivata negli anni
precedenti, fermo restando il rispetto dei seguenti criteri:
-
documentata richiesta da parte del territorio, sostenuta dai dati
numerici riferiti agli anni precedenti, sufficiente a costituire una classe
completa ai sensi dei parametri previsti dal
D.P.R. n. 81/2009;
-
disponibilità di spazi sufficienti per l’intero percorso scolastico
nella struttura in cui è attiva la sezione sportiva già autorizzata ed attivata
negli anni precedenti.
In considerazione della previsione del D.P.R. n.
52/2013 che dispone che per
l’istituzione di ulteriori sezioni successivamente al primo anno di attivazione
permane il perseguimento degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, ed evitando comunque che l’attivazione di tali sezioni
possa determinare esuberi di personale di una o più classi di concorso,
l’effettiva attivazione delle stesse sarà disposta dall’U.S.R Piemonte nei
limiti previsti dalla normativa sopra citata.
Le opzioni ed articolazioni per l’anno scolastico
2016/17 degli Istituti Tecnici e Professionali
dovranno essere richiesti per singola sede (inteso come singolo codice
meccanografico sede di organico) ed essere
coerenti con i percorsi avviati nell’anno scolastico 2014/15 e, per gli
Istituti Professionali, finalizzate al rilascio della qualifica triennale
regionale in regime di sussidiarietà integrativa, laddove esista una relazione.
Non saranno autorizzate articolazioni e/o opzioni in numero superiore al numero
delle classi seconde attivate nell’anno scolastico 2015/16 per l’indirizzo di
studio di riferimento, e comunque previa verifica del numero degli studenti
riferiti a tali classi, al fine di evitare il proliferare del fenomeno delle
classi articolate. I criteri sopra indicati si applicano anche agli indirizzi
del Liceo Artistico.
Gli indirizzi e le relative eventuali opzioni ed
articolazioni presenti nell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche,
compresi quelli acquisiti a seguito di accorpamento, saranno soppressi dopo tre
anni scolastici consecutivi di non attivazione della prima classe di
riferimento, a seguito di ricognizione effettuata dalla Regione Piemonte con
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, che provvederà alla
cancellazione del relativo codice indirizzo assegnato a sistema; la loro
eventuale reintroduzione dovrà essere espressamente richiesta nel Piano
Provinciale. In caso di corsi quinquennali si procederà ad esaurimento e non
potrà più essere attivata automaticamente la classe prima, per la cui
attivazione dovrà essere avanzata nuova richiesta.
Per meglio ottemperare agli aspetti operativi
derivanti da quanto sopra disposto, la struttura della Regione Piemonte
competente per materia è delegata a predisporre una mappatura dell’offerta
formativa complessiva, in collaborazione con le Province e la Città
Metropolitana, anche al fine del monitoraggio della completa applicazione di
quanto già precedentemente disposto con D.C.R. n. 184-30762 del 27.7.2012, D.C.R. n. 252-33474 del 29.10.2013 e D.C.R.
10-35899 del 4.11.2014.
- Liceo internazionale e liceo europeo
Considerato
che per questi indirizzi non è stata ancora avviato l’iter per l’emanazione
della normativa di riordino prevista dal D.P.R. n. 89/2010, articolo 3 comma 2,
non si procederà all’attivazione di nuove
sezioni bilingui, di sezioni
ad opzione internazionale, di
liceo classico europeo,
di liceo linguistico
europeo, fino a diversa disposizione di legge.
La richiesta di attivazione a partire dall’a.s. 2016/17
dell’indirizzo di Liceo Linguistico in
sostituzione di sezioni bilingui, di sezioni
ad opzione internazionale, di
liceo classico europeo,
di liceo linguistico
europeo attive nell’a.s. 2015/16 è assimilabile all’istituzione di nuovi
indirizzo a seguito di sostituzione di indirizzi attivi, pertanto le sezioni
per cui si richiede la sostituzione potranno proseguire solo a esaurimento
delle classi, e comunque ferme restando le sezioni istituite sulla base di
accordi internazionali.
Centri
per l’Istruzione per gli Adulti (CPIA)
Ai
fini della valorizzazione dell’istruzione degli adulti dei 12 C.P.I.A. attivi
nell’a.s. 2015/16 in Piemonte, potrà essere attuata solamente un’eventuale
revisione in termini di punti di erogazione del servizio stabili, finalizzata
al consolidamento ed al rafforzamento sul territorio dell’assetto
organizzativo, anche in funzione degli accordi di rete fra C.P.I.A. ed
istituzioni autonome del secondo ciclo di istruzione.
Procedure e tempistica
Il dimensionamento
scolastico deve scaturire da un’azione sinergica tra istituzioni scolastiche e
territoriali, che sono chiamate a collaborare, nel rispetto delle reciproche
competenze.
Le Province e la Città Metropolitana, nel rispetto
dei criteri indicati dal presente atto in merito alla programmazione della rete
scolastica e dell’offerta formativa, per una giusta condivisione delle proposte
tra i diversi livelli istituzionali:
-
attivano incontri con i comuni, le comunità montane e collinari, le
autonomie scolastiche, gli uffici territoriali provinciali e tutti quei
soggetti che ritengono di coinvolgere;
-
acquisiscono le proposte deliberate dai comuni, con i relativi pareri
deliberati dall’autonomia scolastica interessata relativamente alle scuole del
I ciclo;
-
acquisiscono le proposte ed i pareri deliberati dalle autonomie
scolastiche delle scuole secondarie di II grado;
-
attestano la coerenza delle proposte ai criteri previsti dal presente
atto di indirizzo;
-
definiscono ed approvano il Piano di dimensionamento ed il Piano
dell’offerta formativa relativo agli indirizzi di studio con propria motivata
deliberazione, che deve comprendere anche un breve verbale degli incontri sul
territorio con gli eventuali rilievi, le proposte non accolte e l’espressa
motivazione del non accoglimento;
-
trasmettono alla Regione il Piano Provinciale/Metropolitano di
dimensionamento ed il Piano Provinciale/Metropolitano dell’offerta formativa
entro il 20 novembre 2015, fatta salva la possibilità di richiedere
proroghe motivate, che dovranno essere autorizzate dalla Giunta Regionale in
sede di approvazione del Piano.
La Regione, acquisite le proposte dei Piani:
-
ne verifica la rispondenza con gli indirizzi ed i criteri di cui ai paragrafi precedenti
-
acquisisce il parere della competente commissione consiliare;
-
approva, definitivamente con una deliberazione della Giunta regionale,
il Piano Regionale di dimensionamento scolastico ed il Piano Regionale
dell’offerta formativa entro il 31 dicembre 2015 e li trasmette
all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per i dovuti adempimenti.
La Regione, con deliberazioni della Giunta
Regionale:
-
successivamente alla scadenza per le iscrizioni all’a.s. 2016/17,
definisce termini e modalità di presentazione, da parte dei Comuni, delle
richieste riferite alla programmazione relativa a nuove sezioni di scuola
dell’infanzia;
-
approva l’elenco delle Autonomie autorizzate e non autorizzate
all’attivazione di tali sezioni, entro 90 giorni dalla data di scadenza
per la presentazione delle richieste da parte dei Comuni, definita con la
deliberazione di cui sopra.