D. lgs. 112/98, L. 183/2011. Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del piano regionale di revisione e dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'a.s. 2016-17. Proposta al Consiglio Regionale.






Visti:



-          la legge 59/1997, art. 21 che delega al Governo il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali;

-          il decreto legislativo n. 112/1998, che in attuazione  della legge  n. 59/1997,  all’art.  137 affida allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l’organizzazione della rete scolastica, all’art. 138 individua le funzioni amministrative da delegare alle Regioni, all’art. 139 attribuisce alle Province ed ai  Comuni alcune funzioni in materia di istruzione;

-          il decreto Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e s.m.i  che reca norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;

-          la legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008, che all’ art. 64, comma 3 prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure per un più razionale utilizzo delle risorse umane e degli strumenti disponibili  ex art. 17, comma 2 della legge n 400/1988;

-          lo Schema di Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumenti del sistema scolastico (2008);

-          il Decreto Presidente della Repubblica n. 331/1998 che reca disposizioni per la riorganizzazione della rete scolastica, formazione delle classi e  determinazione organici;

-          il Decreto Presidente della Repubblica n. 81/2009 che reca norme per la riorganizzazione della rete scolastica ex art. 64 del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 e che – tra l’altro- indica nuovi parametri per la formazione delle classi, la determinazione degli organici, abrogando l’art. 3 del DPR 233/98 e i titoli II, II e IV del DPR 331/1998;

-          il Decreto Presidente della Repubblica n. 89/2009  di riordino della scuola infanzia e del I ciclo;

-          la Sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2009 che conferma che le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;

-          il Decreto Presidente della Repubblica n. 87/2010 di riordino degli Istituti Professionali ex   art. 64 del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;

-          il Decreto Presidente della Repubblica n. 88/2010 di riordino degli Istituti Tecnici ex  art. 64 del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;

-          il Decreto Presidente della Repubblica n. 89/2010 di riordino dei Licei ex  art. 64 del decreto legge n. 112//2008 convertito in legge n. 133/2008;

-          la Sentenza Corte Costituzionale n. 92 del 2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell’infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli Comuni …) dell’art. 2 del D.P.R. n. 89/2009 e stabilisce che detta competenza spetta alle Regioni nell’ambito del dimensionamento della rete scolastica;

-          la legge n. 111/2011 di  conversione in legge del decreto legge n. 98 che, all’articolo 19, fornisce disposizioni in merito alla razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica, e  che prevede in particolare  al comma 4  che  la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1^ grado siano aggregate in Istituti Comprensivi, con la conseguente soppressione delle Autonomie scolastiche costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di 1^ grado e che detti  Istituti Comprensivi per acquisire autonomia debbano essere costituiti con almeno 1.000 alunni, con deroga a 500 alunni per Comuni montani;

-          la legge n. 183/2011 che all’articolo 4, commi 69 e 70, detta norme in materia di istituzioni scolastiche sottodimensionate, e tra l’altro innalza il numero minimo di alunni per l’assegnazione  del dirigente scolastico a 600, con deroga a 400 nei comuni montani;

-          la legge 4 aprile 2012 n. 35, che all’articolo 50 fornisce norme in materia di consolidamento e potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e all’articolo 52 in merito alla promozione  dell'istruzione  tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS;

-          i decreti interministeriale del 24.4.2012 che definiscono ambiti,  criteri e modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Professionali e degli Istituti Tecnici negli spazi di flessibilità previsti rispettivamente dal D.P.R. 87/2010 e 88/2010;

-          la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 4 giugno 2012, che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 19, comma 4 del decreto legge 98/2011 convertito in legge 111/2011, in ordine alla soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado, attraverso l’aggregazione in istituti comprensivi che per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1000 alunni;

-          le direttive del Ministro Istruzione Università e Ricerca del 1.8.2012, concernenti le Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui agli elenchi nazionali istituiti con i decreto interministeriali 24.4.2012;

-          il decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012 che reca norme generali per la ridefinizione  dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli  adulti,  ivi compresi i corsi serali, a  norma  dell'articolo  64,  comma  4,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

-          il decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;

-          il decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7.10.2013 “Integrazione dell’elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici, opzione Tecnologie del legno nell’indirizzo Meccanica Meccatronica ed energia, articolazione Meccanica e Meccatronica”;

-          la legge 128 del 8 novembre 2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;

-          la circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 36 del 10.4.2014 “Istruzioni per l’attivazione dei C.P.I A e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. Trasmissione Schema di Decreto del MIUR di concerto con il MEF”;

-          l’Accordo in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali;

-          la circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 6 del 27.2.2015 “Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2015/16”;

-          il decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  del 12 marzo 2015 “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A.”;

-          il decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  n. 466 del  6 luglio 2015, inerente la consistenza complessive delle dotazioni organiche dei dirigenti scolatici per l’a.s. 2015/16;

-          legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

-          la circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n.  2157 del 5 ottobre 2015 che prevede la completa definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, previsto dalla L. n. 107/2015, entro il 16 gennaio 2016;

-          la legge regionale del 29 giugno 2007, n. 15  “Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte” e conseguente D.G.R. n. 1-10104 del 21 novembre 2008 che individua i  comuni ad alta/media/bassa-moderata marginalità;

-          la legge regionale del 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”;

-          la legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 “Disposizioni organiche in materia di enti locali”;

-          al’Accordo tra Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per la realizzazione a partire dagli aa.ss. 2015/16, 2016/17 e 2017/18 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali del Piemonte, sottoscritto in data 3 marzo 2015;



dato atto che la Regione Piemonte ha adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 10-35899 del 4.11.2014 un atto di indirizzo che ha fornito indicazioni per il dimensionamento scolastico e l’offerta formativa per l’a.s. 2015-16;



rilevato che  nell’a.s. 2015/16:

-          il 27% delle autonomie sta programmando e gestendo la propria offerta formativa in situazione di reggenza, ovvero in mancanza di un Dirigente Scolastico titolare;

-          saranno attivate su tutto il territorio regionale le reti territoriali dedicate all’istruzione degli adulti;



considerato che è, quindi, necessario:

-          proseguire in coerenza ed in sostanziale continuità con il processo di razionalizzazione già avviato, anche intervenendo sugli istituti attualmente sottodimensionati, al fine di mantenere, difendere e valorizzare la peculiarità della rete piemontese;

-          fornire indicazioni agli enti locali coinvolti nel processo di definizione della rete scolastica e dell’offerta formativa che consentano l’attuazione di una programmazione il più efficiente possibile finalizzata a garantire una didattica ed un’offerta formativa efficaci  e qualitativamente adeguati;



considerato, infine, che la Regione è competente materia di programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa e intende svolgere il suo ruolo tenendo conto della  complementarietà del sistema e  promuovendo interlocuzioni con i soggetti del territorio nel rispetto della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie;



ritenuto, pertanto di indirizzare l’azione politica coerentemente alle varie iniziative già avviate – tra l’altro – in merito alla salvaguardia del servizio scolastico nelle aree montane, alla realizzazione  dei percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale, alla definizione dell’istruzione tecnica superiore, ed in sinergia con quanto definito  in sede di programmazione comunitaria e di sviluppo delle potenzialità delle aree interne, al fine di valorizzare il sistema dell’istruzione nel suo complesso;



ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra esposto, ed ai fini di una ottimale governance territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa del Piemonte, di procedere all’approvazione dell’atto di indirizzo e dei criteri per la definizione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l’a.s. 2016/17, di cui all’allegato A della presente deliberazione, a formarne parte integrante;



convocato in data 7.10.2015 il Tavolo di confronto fra Regione, Province e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 18-2747 del 18.10.2011;



sentita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa di cui all’art. 26 della L.R. 28/2007 in data 16.10.2015;



tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,



d e l i b e r a



di proporre al Consiglio Regionale:



di approvare l’atto di indirizzo ed i criteri per la definizione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l’a.s. 2016/17, di cui all’allegato A della presente deliberazione, a formarne parte integrante;



di stabilire che l’atto di indirizzo e i criteri per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche  piemontesi e per la programmazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2016/2017, successivamente all’approvazione del Consiglio Regionale, saranno ufficialmente trasmessi dalla Giunta Regionale alle Amministrazioni provinciali piemontesi ed alla Città Metropolitana per la redazione dei piani provinciali di dimensionamento scolastico e dell’offerta formativa per l’a.s. 2016/2017;



di stabilire che le proposte dei piani provinciali e metropolitano  di dimensionamento e dell’offerta formativa per l’a.s. 2016/17 dovranno pervenire all’amministrazione regionale entro il 20.11.2015;



di demandare alla Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, l’approvazione, sulla base dei criteri adottati con il presente atto del piano regionale di dimensionamento scolastico e dell’offerta formativa per l’a.s. 2016/2017 delle autonomie scolastiche piemontesi, entro il 31.12.2015;



di demandare, altresì, alla Giunta Regionale, sulla base dei criteri adottati con il presente atto:

-          la definizione di termini e modalità di presentazione delle richieste di attivazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia da parte dei Comuni, successivamente alla scadenza per le iscrizioni all’a.s. 2016/17;

-          l’approvazione dell’elenco delle Autonomie autorizzate e non autorizzate all’attivazione di tali sezioni, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste da parte dei Comuni, definita con la deliberazione di cui sopra.




Premessa




In questi ultimi anni le istituzioni scolastiche, le amministrazioni locali e la Regione hanno attuato significativi interventi di riorganizzazione delle risorse umane e strumentali, tenendo conto del  quadro normativo in continua evoluzione. L’azione politica, quindi, sarà indirizzata  in coerenza con quanto realizzato  fino ad ora.

L’analisi della rete scolastica piemontese scaturita da Piano di dimensionamento e dal Piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2015/16 evidenzia come questa sia caratterizzata da una significativa articolazione, che riflette la frammentarietà della distribuzione territoriale e amministrativa del Piemonte, particolarmente marcata nelle aree montane: infatti, circa 870 comuni su 1.206 risultano avere almeno un punto di erogazione del servizio scolastico.

La consistenza dell’utenza nelle sedi è differente per i diversi ordini di scuola e risulta influenzata dalla collocazione geografica, in particolare in alcune aree montane o caratterizzate da marginalità socio-economica si riscontra una polarizazione del servizio e l’assenza di un presidio stabile di dirigenza scolastica, determinata in particolare dal sottodimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria le sedi sono numerose e diffuse in maniera capillare sul territorio piemontese, mentre sono meno numerose le sedi della scuola secondaria di I e di II grado, che raccolgono  mediamente un’utenza maggiore e proveniente da una fascia più ampia.

Nell’a.s. 2015/2016 la rete scolastica piemontese risulta complessivamente formata da circa 4.300 sedi, di cui il 19% appartenenti alla scuola paritaria; il servizio statale è gestito da 584 istituzioni scolastiche autonome (di seguito autonomie), di cui 12 C.P.I.A.

Provincia
Direzioni didattiche
Secondarie I grado
Istituti comprensivi
Istituti omnicomprensivi
Secondarie II grado
CPIA
 Totale
Autonomie
Alessandria
3
1
30
0
16
2
52
Asti
4
2
13
0
8
1
28
Biella
0
0
17
0
7
1
25
Cuneo
8
5
50
0
27
2
92
Novara
4
1
26
1
14
1
47
Torino*
41
20
132
4
81
5
283
Verbano Cusio Ossola
2
1
17
1
9
0
30
Vercelli
0
0
18
0
9
0
27
TOTALE REGIONE
62
30
303
6
171
12
584


Il 27% delle autonomie sta programmando e gestendo la propria offerta formativa in situazione di reggenza, ovvero in mancanza di un dirigente scolastico titolare. In questa percentuale sono incluse le autonomie sottodimensionate, in cui sia il dirigente scolastico sia il direttore dei servizi scolastici e amministrativi sono reggenti



La Regione, titolare di cruciali funzioni in materia di programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa, intende svolgere il suo ruolo tendendo ad una programmazione il più efficiente possibile, nel rispetto delle peculiarità del territorio, la cui conformazione è contraddistinta dalla presenza per oltre il 75% di piccoli comuni, ragione per cui - nel formulare i criteri per il dimensionamento scolastico in relazione alle deroghe per i plessi- la Regione  tiene conto delle reali esigenze delle realtà locali e del disagio di frequenza scolastica non solo nei comuni montani,  ma anche in quei comuni con situazione di marginalità socio-economica e con popolazione fino a 5.000 abitanti ricompresi nell’elenco approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 1-10104 del 21 novembre 2008.



Nell’a.s. 2016/17, il processo di definizione del piano regionale di dimensionamento delle autonomie e della la programmazione dell’offerta formativa al fine dell’ottimale erogazione del servizio di istruzione si inserisce  all’interno del quadro normativo fortemente innovato dalla L. 107/2015 “La Buona scuola”,  tenendo presenti le azioni definite in sede di programmazione comunitaria per il periodo 2014-1020 sull’obiettivo 10 “Investire nelle competenza, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente” e le analisi effettuate nell’ambito della “Strategia nazionale per le aree interne" della programmazione 2014-2020.

La Regione, nella propria azione programmatoria, inoltre, terrà conto della complementarietà del sistema, valorizzandone tutte le componenti, promuovendo interlocuzioni con i soggetti del territorio nel rispetto della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie, e agendo con di specifiche iniziative di programmazione nel caso di scuole a gestione comunale.



Le autonomie riferite al primo ciclo di istruzione rappresentano oltre il 69% dell’offerta totale, di queste poco meno del 25% è ancora caratterizzato dal modello cosiddetto “orizzontale”.

Si conferma, quindi, l’indirizzo a superare l’aggregazione “verticale” delle attuali istituzioni scolastiche costituite separatamente da Direzioni Didattiche e Istituti secondari di I grado, in Istituti Comprensivi, composti da scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, non quale soluzione meramente istituzionale-organizzativa, ma nell’ottica dell’attuazione di un progetto, che ha come caratteristiche basilari la continuità educativa e l’integrazione di competenze ed esperienze tra i docenti di vario grado, da mettere in atto nella prospettiva di un riordino complessivo del sistema dell’istruzione, che preveda anche il superamento di tutte le situazioni di sottodimensionamento, in coerenza con le innovazioni introdotte dalla L. 107/2015.


Istituzioni scolastiche sottodimensionate 2015/2016 con i dati di O.D. al 26/03/2015

Provincia
Tipo istituto
Denominazione
Comune
Asti
Istituto  Istruzione Superiore
G. Penna
Asti
Asti
Scuola Primo Grado
Goltieri
Asti
Biella
Istituto Comprensivo
Vittorio Sella
Pettinengo
Cuneo
Istituto Comprensivo
C .Pavese
Santo Stefano Belbo
Novara
Convitto Nazionale
C. Alberto
Novara
Verbano Cusio Ossola
Istituto Comprensivo
Dalla Chiesa
Vogogna
Verbano Cusio Ossola
Istituto Comprensivo
di Piedimulera
Piedimulera
Verbano Cusio Ossola
Istituto Tecnico
"Einaudi"
Domodossola
Vercelli
Istituto Comprensivo
Alta Valsesia
Balmuccia
Vercelli
Istituto  Istruzione Superiore
D'Adda
Varallo


Nell’ambito dell’offerta formativa del secondo ciclo di istruzione nell’a.s. 2014/15 circa 28.000 studenti hanno conseguito un diploma di maturità nella scuola statale. In questo momento di incertezza economica è più che mai necessario impegnarsi per offrire agli studenti le opportunità e gli strumenti per costruire un progetto di studio e di lavoro per il futuro, come sollecitato anche dall’Unione Europea. Risulta, quindi, evidente la necessità di pervenire ad un sistema educativo di qualità elevata, al fine di rendere i processi formativi coerenti con le realtà economiche e sociali del contesto di riferimento.

Per rispondere alle esigenze dell’utenza e del mondo produttivo con la conseguente eliminazione di sovrapposizione di alcuni percorsi formativi,  è necessario definire sul territorio una rete di servizi scolastici più efficace ed efficiente e progettare una distribuzione più equilibrata delle tipologie e degli indirizzi di scuola secondaria di II grado.

Il contesto normativo degli ultimi anni ha operato a favore dell’unitarietà  del  sistema  formativo  territoriale  anche  in  relazione alla  programmazione  dell’offerta  formativa: la stessa riforma delle scuole secondarie di II grado, avviata a partire dall’anno scolastico 2010/11, contiene elementi che indirizzano verso una sempre maggiore integrazione della scuola con altre le componenti formative (formazione professionale, sistema universitario ed imprese).  In questo ambito,  vale la pena di ricordare la complementarietà del sistema di istruzione e istruzione e formazione professionale (IeFP), in particolare per quanto attiene la realizzazione dei percorsi IeFP realizzati in regime di sussidiarietà integrativa realizzati presso gli Istituti Professionali, sulla base di Accordi con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (U.S.R.) a partire dall’a.s.  2011-12, così come le azioni attuate in tema di poli formativi,  di alternanza scuola-lavoro, di apprendimento permanente.

Di fronte ai vari mutamenti in corso, l’offerta formativa deve offrire una gamma di opportunità che tenga conto della reale domanda territoriale, così da armonizzare le esigenze educative personali alle specifiche esigenze formative necessarie allo sviluppo economico del territorio e ad una migliore occupabilità dei giovani.

Inoltre in sede di programmazione dell’offerta formativa, in particolare  nell’autorizzazione di nuovi indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni per gli istituti professionali, la Regione terrà conto del forte impegno che sta caratterizzando la costruzione del sistema integrato di istruzione e formazione professionale.

La programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2016/17 dovrà essere improntata su principi di:

-        efficienza ed efficacia della distribuzione territoriale dell’offerta, anche attraverso azioni di razionalizzazione;

-        garanzia di un’offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili e stabile nel lungo periodo;

-        contrasto della dispersione scolastica;

-        consentire e favorire opportunità di interazione con il sistema formativo, il mondo del lavoro, il sistema dell’università e della ricerca.





Tenendo a riferimento il contesto sopra esposto, ed il quadro normativo riepilogato di seguito, gli enti di area vasta (Province e città metropolitana) ed i Comuni dovranno operare le azioni di dimensionamento per l’anno scolastico 2016/17 con l’obiettivo di costituire un assetto radicato nel territorio e strutture organizzativamente funzionali e stabili nel medio-lungo periodo, in grado di garantire una didattica ed un’offerta formativa efficaci  e qualitativamente adeguati.

 


Quadro normativo di riferimento




-          legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

-          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che all’articolo 137 affida allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l’organizzazione della rete scolastica, all’articolo 138 individua le funzioni amministrative da delegare alle Regioni, all’articolo 139 attribuisce alle province ed ai comuni alcune funzioni in materia di istruzione;

-          decreto Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e s.m. i  “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

-          decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e s.m.i.  “Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola);

-          decreto del Presidente della Repubblica  dell’8 marzo 1999,  n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;

-          decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  s.m.i. “Norme  generali  e  livelli  essenziali  delle prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

-          decreto del Ministro della pubblica istruzione 25  ottobre 2007, recante  riorganizzazione  dei  Centri  territoriali  permanenti  per l'educazione  degli  adulti  e  dei  corsi  serali,   in   attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

-          legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che all’articolo 64 prevede disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

-          Schema di Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumenti del sistema scolastico (2008);

-          decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          sentenza Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;

-          decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          intesa rep. 129/CU del 16 dicembre 2010 riguardante l’adozione di linee-guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;

-          legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, che all’articolo 19 fornisce disposizioni in merito alla razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

-          sentenza Corte Costituzionale n. 92/2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell’infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni) dell’articolo 2 del DPR n. 89/2009 e chiarisce che detta competenza non è dello Stato bensì spetta alle regioni nell’ambito del dimensionamento della rete scolastica;

-          D.G.R. n. 36-2896 del 14 novembre 2011 di recepimento degli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, che fornisce indicazioni per gli adeguamenti del sistema piemontese di Istruzione e formazione professionale e per il sistema degli standard regionali;

-          legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012” che all’articolo 4, commi 69 e 70, detta norme in materia di istituzioni scolastiche sottodimensionate;

-          sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che  ha dichiarato illegittimo l’articolo 19, comma 4 del decreto legge 98/2011 convertito con modificazione dalla legge n. 111/2011;

-          legge 4 aprile 2012 n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” che all’articolo 50 fornisce norme in materia di consolidamento e potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e all’articolo 52 in merito alla promozione  dell'istruzione  tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS;

-          decreto interministeriale del 24 aprile 2012 prot. n. 7428 “Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”;

-          decreto interministeriale del 24 aprile 2012  prot. n. 7431 “Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”;

-          direttiva del Ministro Istruzione Università e Ricerca n. 69 del 1 agosto 2012, concernente le Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all’Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 2, lettera d), d.P.R. n. 88/2010;

-          direttiva del Ministro n. 70 del 1 agosto 2012, concernente le Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all’Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 4, lettera c), d.P.R. n. 87/2010;

-          decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione  dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli  adulti,  ivi compresi i corsi serali, a  norma  dell'articolo  64,  comma  4,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;

-          atto di indirizzo per l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2013;

-          decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze  del 7.10.2013 “Integrazione dell’elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici, opzione Tecnologie del legno nell’indirizzo Meccanica Meccatronica ed energia, articolazione Meccanica e Meccatronica”;

-          legge 128 del 8 novembre 2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;

-          circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 36 del 10.4.2014 “Istruzioni per l’attivazione dei C.P.I A e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. Trasmissione Schema di Decreto del MIUR di concerto con il MEF”;

-          Accordo in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali”;

-          circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 6 del 27.2.2015 “Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2015/16”;

-          decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  del 12 marzo 2015Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A.”;

-          decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  n. 466 del  6 luglio 2015, inerente la consistenza complessive delle dotazioni organiche dei dirigenti scolatici per l’a.s. 2015/16;

-          legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

-          legge regionale del 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”;

-          legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 “Disposizioni organiche in materia di enti locali”;

-          legge regionale del 14 marzo 2014, n. 3 “Legge sulla montagna”

-          piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014 approvato con D.C.R. del 29 dicembre 2011, n. 142-50340;

-          Aaccordo tra Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per la realizzazione a partire dagli aa.ss. 2015/16, 2016/17 e 2017/18 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali del Piemonte, sottoscritto in data 3 marzo 2015;



 


Programmazione  della rete scolastica




·         Formazione delle classi



Sulla base del D.P.R. n. 81/2009, Titolo II, Capo II e III, la formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è la seguente:



Sezioni/Classi
Pluriclassi
o classi
articolate
Deroghe per
comuni montani
Ulteriori deroghe
(artt. 4, 5 e 7)
Scuola dell’infanzia
(art. 9)
18-26
(29 in casi di eccedenze)

Possibile deroga del
10% dei parametri se motivata.
Non più di 20 iscritti
con la presenza di
alunni disabili (nel
rispetto delle
dotazioni organiche)
Per le classi
funzionanti presso
ospedali e istituti di cura (organizzate
anche in pluriclasse)
non si applicano i
limiti minimi e
massimi previsti.
Scuola primaria
(art. 10)
15-26
(27 in casi di eccedenze)
8-18
minimo per
classe: 10 iscritti
Scuola secondaria di I grado
(art. 11)
18-27
(28 in casi di eccedenze)
(30 con sezione unica)
(media iscritti ≥20 per classi II e III)
10-18
minimo per
classe: 10 iscritti
Scuola secondaria di II grado
(artt. 16 e 17)
27-30
(25-30 con unico corso)
(media iscritti ≥22 per classi II, III,IV )
(minimo 10 iscritti per  classe V)
12-27



·         Punti di erogazione del servizio



Per “punti di erogazione del servizio” si intendono i plessi della scuola dell’infanzia, i plessi della scuola primaria, le succursali e le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado, le scuole coordinate, le succursali, le sezioni staccate e le sezioni annesse o aggregate della scuola secondaria di II grado.

I parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono, di norma, i seguenti:

-          i plessi di scuola dell’infanzia sono costituiti con almeno 20 bambini;

-          i plessi di scuola primaria sono costituiti con almeno 35 alunni, con un corso completo; nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di almeno 2 corsi completi, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono;

-          le succursali e le sezioni staccate di scuola secondaria di 1° grado sono costituite, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono, in presenza di almeno 40 alunni, con  un corso completo;

-          nelle scuole secondarie di 2° grado le scuole coordinate, le succursali, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate nonché gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica sono costituite con la previsione di un corso quinquennale;

-          possono essere mantenuti attivi, in deroga,  i plessi già funzionanti siti in comuni montani ed in  comuni marginali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104:

o   di scuola dell’infanzia costituiti con almeno 10 bambini;

o   di scuola primaria  costituiti con almeno una classe di 10 bambini o una pluriclasse con minimo di 8 e massimo di 18 alunni;

o   le sezioni staccate di scuola secondaria di 1° grado  costituite con almeno 20 alunni.








Soglia minima
Deroghe per il mantenimento nei comuni montani e marginali
Scuola dell’infanzia 
20
10
Scuola primaria
35
(almeno 2 corsi completi in centri ad alta densità demografica)
10
(pluriclasse min. 8/ max 18)
Scuola secondaria di I grado 
40
20
(sezioni staccate)
Scuola secondaria di II grado
previsione di un corso quinquennale
//

Le Province e la Città Metropolitana dovranno indicare nei propri Piani l’elenco dei plessi da mantenere in deroga.



Ai fini dell’eventuale soppressione di un plesso occorre considerare, oltre al dato numerico degli alunni, di cui sopra, anche la presenza di requisiti che permettano un facile accesso della popolazione studentesca al servizio scolastico, secondo le condizioni di accesso relative alle distanze indicate:

-        per le scuole dell’infanzia non più di km 5 da percorrere in non più di 15 minuti;

-        per le scuole primarie da km 5 a km 9 da percorrere in non più di 20 minuti;

-        per le scuole secondarie di I grado non più di km 10 da percorrere in non più di 30 minuti.



Le Province e la Città Metropolitana, in collaborazione con gli Uffici scolastici territoriali effettuano una ricognizione dei punti di erogazione del servizio non attivi almeno dall’a.s. 2013/14, per i quali risulti però ancora presente il codice meccanografico MIUR, e li inseriscono nei propri Piani, al fine della loro soppressione.



Nell’ambito della pianificazione  gli enti dovranno riferirsi ai seguenti criteri:

-           considerare la consistenza della popolazione scolastica nell’ambito territoriale di riferimento con riferimento anche all’andamento demografico in corso, rapportata alla disponibilità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori) prevista dal piano di utilizzo degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature;

-           considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali del bacino di utenza;

-           conseguire una più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio;



In caso di istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio, oltre a quanto sopra indicato, dovrà essere attestato che, entro l’avvio dell’anno scolastico 2016/17, i locali che ospiteranno il nuovo punto di erogazione saranno disponibili a norma di legge, in un edificio nelle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, previste dalla normativa vigente.



Il rispetto dei criteri sopra indicati dovrà essere esplicitamente inserito negli atti di pianificazione dei Comuni, che saranno trasmessi alla Provincia di riferimento ed alla Città Metropolitana, unitamente alla relativa documentazione, ai fini dell’inserimento delle proposte nei Piani provinciali e metropolitano.



La Regione Piemonte valorizza il ruolo della scuola dell’infanzia mantenendo, per quanto possibile, i punti di erogazione nei territori in cui sono attualmente già operanti, pertanto:

-           in caso di chiusura del servizio di scuola dell’infanzia non statale con richiesta di attivazione del servizio di scuola statale, di norma, si procede all’istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio;

-           in caso di  richiesta di istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia la Regione attiva consultazioni con i soggetti del territorio interessati, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie.



Eventuali modificazioni del numero delle sezioni di scuola dell’infanzia autorizzate sui plessi, nell’ambito della stessa istituzione scolastica autonoma, dovranno essere previste negli atti di pianificazione dei Comuni sede delle scuole dell’infanzia interessate, fermo restando la disponibilità e l’attestazione delle condizioni dei locali a norma di legge entro l’avvio dell’anno scolastico 2016/17 (vedere  quanto previsto al paragrafo “sezioni dell’infanzia – nuove sezioni”). La modifiche saranno inserite nei  Piani Provinciali/Piano metropolitano.





·         Dimensionamento Autonomie scolastiche



Privilegiare gli accorpamenti assume particolare rilevanza nei confronti delle scuole che presentano parametri inferiori alla normativa vigente, anche al fine dell’ottimale gestione organizzativa e didattica  delle istituzioni autonome.

L’azione di dimensionamento dovrà consentire il raggiungimento della media regionale di circa  950 alunni per istituto.

Nella definizione del nuovo assetto dovrà essere considerato anche l’impatto organizzativo che questo potrebbe determinare nella definizione degli organici del personale docente e non docente. 

Nel primo ciclo dovrà essere  favorita l’aggregazione “verticale” delle attuali istituzioni scolastiche costituite separatamente da Direzioni Didattiche e Istituti secondari di I grado in Istituti Comprensivi, in particolare nei territori dove risulta ancora diffusa l’aggregazione “orizzontale”. La definizione degli Istituti Comprensivi  dovrà presentare -rispetto ai singoli ordini di scuola - una composizione degli alunni proporzionata e tendenzialmente riferirsi al medesimo bacino di utenza.

Nelle Autonomie formate da scuole secondarie di 2° grado (II ciclo), l’aggregazione fra istituti dovrà essere attuata tenendo conto dell’offerta formativa degli stessi, del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni del biennio successivo, nonché degli spazi disponibili, favorendo l’ottimale utilizzo degli edifici e dei locali.





·         Scuole dell’infanzia- nuove sezioni



L’istituzione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia riguarda:

-        l’attivazione di sezioni aggiuntive presso scuole dell’infanzia già funzionanti o autorizzate nell’ambito del dimensionamento scolastico;

-        il completamento orario delle sezioni a tempo ridotto, già funzionanti negli anni scolastici precedenti.



Fatti salvi i casi di istituzione di nuove sezioni a seguito di chiusura di scuole dell’infanzia gestite direttamente dai Comuni per cui sia necessario un intervento articolato su più anni scolastici, per i quali si procede, con Deliberazione di  Giunta Regionale, a specifiche programmazioni in accordo con la Provincia di competenza o la Città Metropolitana e l’Ufficio Scolastico Regionale, l’istituzione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia verrà autorizzata dalla Regione sulla base delle segnalazioni che verranno presentate dai Comuni sede di scuola dell’infanzia statale e fino a concorrenza delle risorse umane assegnate e disponibili.



I Comuni dovranno:

-           assumersi gli oneri derivanti dall’eventuale istituzione della nuova sezione di scuola dell’infanzia, 

-           garantire la disponibilità, a norma di legge, dei locali in cui sarà ospitata la nuova sezione entro l’avvio dell’anno scolastico 2016/17 presso l’edificio sede della scuola dell’infanzia già attiva, che dovrà essere provvisto dell’autorizzazione al funzionamento per un numero di sezioni ricomprendente quelle richieste;

-           attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio che ospiterà la nuova sezione, secondo la normativa vigente.



Ai fini della programmazione, la Regione valuterà le richieste presentate dai Comuni secondo le seguenti priorità di intervento:

-           comuni dove viene meno il servizio pubblico. In tal caso, di norma,  sarà assegnato un numero di sezioni corrispondente a quello del plesso soppresso,

-          completamento di sezioni già funzionanti a orario ridotto nell’anno scolastico  2015/2016 e precedenti;

-          scuole con allievi in lista di attesa in ordine decrescente rispetto alla lista medesima, con riserva del 30% dei posti complessivo ai comuni il cui territorio è montano, ed ai comuni in situazione di marginalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104 , sulla base delle richieste accoglibili. E’ prioritariamente assegnata una nuova sezione a tutte le scuole aventi diritto e solo successivamente ulteriori eventuali sezioni a scuole che ne abbiano richieste più di una e ne abbiano i requisiti.



Sia in caso di attivazione di sezioni aggiuntive, sia in caso di completamento di sezioni già funzionanti, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del  D.P.R. 81/2009, la scuola dell’infanzia interessata dovrà presentare una lista di attesa o un numero di alunni iscritti per l’anno scolastico 2016-17 non inferiore a 18 bambini (esclusi gli alunni nati fra il 1.1.2014 e il 30.4.2014).

Fermi restando i parametri di cui all’art. 9 comma 2 del  D.P.R. 81/2009, ai fini della determinazione dell’effettiva lista d’attesa, saranno prese in considerazione le modalità di definizione della stessa (es. di plesso, di autonomia, comunale), anche sulla base delle richieste delle famiglie.

Ai fini dell’efficace programmazione dell’offerta, si valuterà l’effettiva sostenibilità dell’implementazione dell’offerta di scuola dell’infanzia richiesta dal Comune in considerazione sia del trend storico delle iscrizioni, sia della potenziale popolazione scolastica del triennio successivo, rispetto al bacino d’utenza, anche favorendo il riequilibrio a livello di istituzione autonoma di riferimento, in particolare per quanto riguarda le scuole dell’infanzia ubicate nei territori montani.

La Regione attiva consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di valutare la richiesta dell’utenza in considerazione dell’offerta complessiva del territorio,  nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie.



E’ comunque garantita l’autorizzazione al funzionamento di nuove sezioni in tutte le province, ove sussista almeno una segnalazione ammissibile e rispondente ai criteri previsti.



 


Programmazione dell’offerta formativa


 


Scuole secondarie di II grado




Eventuali nuovi percorsi e indirizzi per l’anno scolastico 2016/17, dovranno essere richiesti per singola sede (inteso come singolo codice meccanografico sede di organico).



Per l’individuazione dei percorsi ed indirizzi, le Province e la Città Metropolitana dovranno:

§    considerare:

-        la consistenza della popolazione scolastica nel bacino di riferimento rispetto all’offerta formativa già esistente;

-        possibilità di realizzare percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) in via sussidiaria;

-        la fattibilità di realizzare esperienze di alternanza scuola/lavoro;

-        la presenza di corsi ITS e IFTS.

§    rispettare i seguenti criteri, anche a livello di impatto nel territorio provinciale limitrofo:

-        presenza di documentata richiesta da parte del territorio, sostenuta dai dati numerici di previsione di un aumento nel numero di iscritti tale da consentire l’attivazione di una classe ed il mantenimento dell’indirizzo negli anni successivi, ai sensi del D.P.R. n.  81/2009;

-        evitare duplicazioni/sovrapposizioni nel bacino di riferimento, anche rispetto all’offerta formativa del sistema dell’IeFP riferita all’assolvimento del diritto/dovere;

-        risultare innovativi ed originali in quanto assenti nel bacino di riferimento;

-        non in concorrenza con l’offerta formativa delle realtà limitrofe (al fine di rendere l’offerta formativa più efficace e rispondente alle richieste del territorio è prevista una deroga nei casi documentati in cui le istituzioni scolastiche e le Agenzie Formative presenti non riescano a soddisfare tutte le richieste degli allievi, avendo saturato tutti i locali disponibili);

-        essere coerenti con l’offerta formativa già esistente;

-        armonizzarsi alla rete già esistente dei trasporti pubblici;

-        consentire la qualità della didattica ed il pieno rispetto della sicurezza;

-        conciliarsi, per la durata dell’intero percorso formativo, con le strutture, le risorse strumentali (aule e laboratori) e le attrezzature esistenti o disponibili.



L’istituzione di nuovi indirizzi è comunque subordinata alla sostituzione di indirizzi effettivamente attivi nell’a.s. 2015-16 presso la medesima sede, che potranno proseguire solo a esaurimento delle classi. 



Le proposte delle Province e della Città  Metropolitana dovranno dare espressamente conto di quanto sopra indicato nei propri Piani, ai fini dell’eventuale inserimento delle proposte nel Piano Regionale.



I criteri sopra indicati si applicano anche per la richiesta di attivazione delle seguenti articolazioni/opzioni, che sono caratterizzate fin dalla classe prima da specifiche discipline e/o esercitazioni pratiche:

-        le articolazioni Servizi socio-sanitari, Odontotecnico e Ottico dei Servizi socio sanitari dell’Istituto Professionale Servizi indirizzo Servizi socio-sanitari;

-        le opzioni Scienze Applicate;

-        l’opzione economico-sociale del Liceo delle Scienze Umane;

-        le Sezioni Musicale e Coreutica del Liceo Musicale e Coreutica



Nell’a.s. 2016/17 proseguono i percorsi dell’offerta formativa delle sezioni sportive del Liceo Scientifico effettivamente attivate dall’U.S.R. Piemonte negli aa.ss. 2014/15 e 2015/16. Nell’a.s. 2016/17 le sezioni sportive autorizzate con D.G.R. n. 33-847 del 29.12.2014 e s.m.i , ma non effettivamente attivate dall’U.S.R.  nell’a.s. 2015/16 si ritengono automaticamente decadute,  non saranno autorizzate nuove sezioni e sarà autorizzato solo incremento dell’offerta già autorizzata ed attivata negli anni precedenti, fermo restando il rispetto dei seguenti criteri:

-        documentata richiesta da parte del territorio, sostenuta dai dati numerici riferiti agli anni precedenti, sufficiente a costituire una classe completa ai sensi dei parametri previsti dal  D.P.R. n. 81/2009;

-        disponibilità di spazi sufficienti per l’intero percorso scolastico nella struttura in cui è attiva la sezione sportiva già autorizzata ed attivata negli anni precedenti.



In considerazione della previsione del D.P.R. n. 52/2013  che dispone che per l’istituzione di ulteriori sezioni successivamente al primo anno di attivazione permane il perseguimento degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed evitando comunque che l’attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale di una o più classi di concorso, l’effettiva attivazione delle stesse sarà disposta dall’U.S.R Piemonte nei limiti previsti dalla normativa sopra citata.





Le opzioni ed articolazioni per l’anno scolastico 2016/17 degli Istituti Tecnici e Professionali  dovranno essere richiesti per singola sede (inteso come singolo codice meccanografico sede di organico) ed  essere coerenti con i percorsi avviati nell’anno scolastico 2014/15 e, per gli Istituti Professionali, finalizzate al rilascio della qualifica triennale regionale in regime di sussidiarietà integrativa, laddove esista una relazione. Non saranno autorizzate articolazioni e/o opzioni in numero superiore al numero delle classi seconde attivate nell’anno scolastico 2015/16 per l’indirizzo di studio di riferimento, e comunque previa verifica del numero degli studenti riferiti a tali classi, al fine di evitare il proliferare del fenomeno delle classi articolate. I criteri sopra indicati si applicano anche agli indirizzi del Liceo Artistico.



Gli indirizzi e le relative eventuali opzioni ed articolazioni presenti nell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, compresi quelli acquisiti a seguito di accorpamento, saranno soppressi dopo tre anni scolastici consecutivi di non attivazione della prima classe di riferimento, a seguito di ricognizione effettuata dalla Regione Piemonte con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, che provvederà alla cancellazione del relativo codice indirizzo assegnato a sistema; la loro eventuale reintroduzione dovrà essere espressamente richiesta nel Piano Provinciale. In caso di corsi quinquennali si procederà ad esaurimento e non potrà più essere attivata automaticamente la classe prima, per la cui attivazione dovrà essere avanzata nuova richiesta.



Per meglio ottemperare agli aspetti operativi derivanti da quanto sopra disposto, la struttura della Regione Piemonte competente per materia è delegata a predisporre una mappatura dell’offerta formativa complessiva, in collaborazione con le Province e la Città Metropolitana, anche al fine del monitoraggio della completa applicazione di quanto già precedentemente disposto con D.C.R. n. 184-30762 del 27.7.2012,  D.C.R. n. 252-33474 del 29.10.2013 e D.C.R. 10-35899 del 4.11.2014.





  • Liceo internazionale e  liceo europeo



Considerato che per questi indirizzi non è stata ancora avviato l’iter per l’emanazione della normativa di riordino prevista dal D.P.R. n. 89/2010, articolo 3 comma 2, non si procederà all’attivazione di nuove   sezioni  bilingui,  di sezioni  ad  opzione internazionale,  di  liceo  classico  europeo,  di  liceo  linguistico  europeo, fino a diversa disposizione di legge.

La richiesta  di attivazione a partire dall’a.s. 2016/17 dell’indirizzo di  Liceo Linguistico in sostituzione di sezioni  bilingui,  di sezioni  ad  opzione internazionale,  di  liceo  classico  europeo,  di  liceo  linguistico  europeo attive nell’a.s. 2015/16 è assimilabile all’istituzione di nuovi indirizzo a seguito di sostituzione di indirizzi attivi, pertanto le sezioni per cui si richiede la sostituzione potranno proseguire solo a esaurimento delle classi, e comunque ferme restando le sezioni istituite sulla base di accordi internazionali. 







Centri per l’Istruzione per gli Adulti (CPIA)



Ai fini della valorizzazione dell’istruzione degli adulti dei 12 C.P.I.A. attivi nell’a.s. 2015/16 in Piemonte, potrà essere attuata solamente un’eventuale revisione in termini di punti di erogazione del servizio stabili, finalizzata al consolidamento ed al rafforzamento sul territorio dell’assetto organizzativo, anche in funzione degli accordi di rete fra C.P.I.A. ed istituzioni autonome del secondo ciclo di istruzione.





 Procedure e tempistica




Il dimensionamento scolastico deve scaturire da un’azione sinergica tra istituzioni scolastiche e territoriali, che sono chiamate a collaborare, nel rispetto delle reciproche competenze.



Le Province e la Città Metropolitana, nel rispetto dei criteri indicati dal presente atto in merito alla programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa, per una giusta condivisione delle proposte tra i diversi livelli istituzionali:

-        attivano incontri con i comuni, le comunità montane e collinari, le autonomie scolastiche, gli uffici territoriali provinciali e tutti quei soggetti che ritengono di coinvolgere;

-        acquisiscono le proposte deliberate dai comuni, con i relativi pareri deliberati dall’autonomia scolastica interessata relativamente alle scuole del I ciclo;

-        acquisiscono le proposte ed i pareri deliberati dalle autonomie scolastiche delle scuole secondarie di II grado;

-        attestano la coerenza delle proposte ai criteri previsti dal presente atto di indirizzo;

-        definiscono ed approvano il Piano di dimensionamento ed il Piano dell’offerta formativa relativo agli indirizzi di studio con propria motivata deliberazione, che deve comprendere anche un breve verbale degli incontri sul territorio con gli eventuali rilievi, le proposte non accolte e l’espressa motivazione del non accoglimento;

-        trasmettono alla Regione il Piano Provinciale/Metropolitano di dimensionamento ed il Piano Provinciale/Metropolitano dell’offerta formativa entro il 20 novembre 2015, fatta salva la possibilità di richiedere proroghe motivate, che dovranno essere autorizzate dalla Giunta Regionale in sede di approvazione del Piano.



La Regione, acquisite le proposte dei Piani:

-        ne verifica la rispondenza con gli indirizzi ed i criteri  di cui ai paragrafi precedenti

-        acquisisce il parere della competente commissione consiliare;

-        approva, definitivamente con una deliberazione della Giunta regionale, il Piano Regionale di dimensionamento scolastico ed il Piano Regionale dell’offerta formativa entro il 31 dicembre 2015 e li trasmette all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per i dovuti adempimenti.



La Regione, con deliberazioni della Giunta Regionale:

-        successivamente alla scadenza per le iscrizioni all’a.s. 2016/17, definisce termini e modalità di presentazione, da parte dei Comuni, delle richieste riferite alla programmazione relativa a nuove sezioni di scuola dell’infanzia;

-        approva l’elenco delle Autonomie autorizzate e non autorizzate all’attivazione di tali sezioni, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste da parte dei Comuni, definita con la deliberazione di cui sopra.
 



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