Riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie
Si tratta di un programma di aiuti in regime “de minimis” per il settore agricolo, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 32–3314 del 28 maggio 2021, tramite il quale per ogni ettaro oggetto di estirpo nelle stagioni autunno-invernali 2019-2020 e 2020-2021 e che risulti dichiarato nei piani colturali dell’anagrafe agricola del Piemonte al momento della presentazione della domanda, si erogherà un contributo forfettario di € 3.000,00.
I frutteti di actinidia estirpati non possono essere oggetto di rimpiazzo o di reimpianto con Actinidia sp., fino al 30/06/2022, pena la revoca e restituzione del contributo.
Possono essere ammesse a finanziamento le domande che raggiungono un importo minimo di contributo pari a € 500,00. Tutti i frutteti che presentino i requisiti necessari saranno ammessi a contributo e pertanto non sarà stilata una graduatoria. Qualora le richieste superino la dotazione finanziaria di € 1.001.672,81 prevista dal bando, si provvederà ad una riduzione proporzionale dei contributi spettanti.
L’entità dei contributi richiesti, erogati in regime “de minimis”, non potrà superare il massimale di € 25.000,00 nell’arco degli esercizi finanziari 2019-2020-2021, tenendo conto anche delle altre somme eventualmente già concesse allo stesso beneficiario nello stesso periodo quali, appunto, aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
Chi può partecipare
- imprenditori agricoli singoli o associati,
- cooperative agricole,
- società di persone o di capitali esercitanti attività agricola,
che
- siano stati conduttori, secondo le forme di conduzione e di disponibilità dei terreni previste dalla legge, di superfici coltivate ad actinidia (identificate nel fascicolo aziendale con l’uso del suolo “831 actinidia”) oggetto di estirpo nel periodo compreso tra il 30/09/2019 ed il momento di presentazione della domanda di contributo;
- siano iscritti all’Anagrafe agricola unica del Piemonte;
- abbiano aggiornato il fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda;
- siano in possesso della qualifica di agricoltore in attività, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.
- D.D. n. 515 del 14/06/2021
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- D.G.R. n. 32 - 3314 del 28/05/2021
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- D.G.R. n. 32 - 3314 del 28/05/2021 - Allegato A
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