Peste suina: le misure a sostegno delle imprese

 


Si dispone un intervento finalizzato al sostegno delle imprese della filiera suinicola che hanno subìto danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, a partire dal 13 gennaio 2022 sino al 30 giugno 2022 e che siano ubicate in comuni assoggettati a restrizioni sanitarie.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del sostegno le piccole e medie imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:


a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie;

b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o più delle seguenti condizioni:

• ubicate in Piemonte, Liguria, Lazio e Abruzzo;

• nel 2021 hanno utilizzato suini o carni suine provenienti dalle predette Regioni;

• nel 2021 hanno esportato carni suine o prodotti trasformati a partire dalle carni suine in almeno uno dei Paesi indicati nel bando

 

Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

a) Verri

b) Scrofe

c) Scrofette

d) Suini da ingrasso

e) Suinetti

f) Prosciutti

g) Prodotti di salumeria

h) Tagli di carne suina

Tipologia di interventi ammissibili

Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:

a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;

b) mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;

c) prolungamento vuoto sanitario;

d) costi di produzione per prolungamento allevamento (Blocco movimentazione);

e) stima dei danni causati dalla riduzione della macellazione;

f) distruzione e distoglimento della merce per mancato export;

g) stima dei danni causati dal mancato export.

Entità e forma dell’agevolazione

La dotazione finanziaria è di euro 25.000.000 per l’anno 2022.



Le risorse indicate sopra sono ripartite come segue:

a. Il 60% è destinato alle PMI del settore della produzione agricola primaria;

b. Il 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione.

Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i sostegni sono determinati fino ad un massimo dell’80% del danno stimato forfetariamente.

Scadenza

La domanda di aiuto può essere presentata dal 17 ottobre 2022 entro e non oltre il 31 ottobre 2022


Link di riferimento: 

https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=57039363&idpage=6594156&indietro=Home

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