Legge 10 marzo 2000, n. 62, contributi alle Scuole Paritarie per l'anno 2014; definizione dei criteri di riparto.



Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio, che istituisce il sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;



vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l’articolo 1, comma 636, ai sensi del quale devono essere definiti annualmente i criteri ed i parametri per l’assegnazione dei contributi alla scuole paritarie;



            vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) ed in particolare l’articolo 2, comma 47, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione;



            vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 260 dell’articolo 1;



            vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016;



            visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive ed in particolare l’articolo 42, comma 1, relativo alle disposizioni in materia di finanza delle regioni;



            vista l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 29 maggio 2014, in attuazione dell’articolo 46, commi 6 e 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;



            visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 dicembre 2013 avente ad oggetto “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014/16 e lo stanziamento del capitolo 1299 “Somme da trasferire alle Regioni per il sostegno alle scuole paritarie” per l’anno 2014 pari a         € 220.000.000,00;



            vista la nota prot. n. 22077 del 29 ottobre 2014, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze segnale che le risorse iscritte sul capitolo 1299 sono state rese indisponibili per un importo pari ad euro 24.171.009,00, relativamente alla quota della Regione Lazio, nelle more dell’adozione del decreto di attuazione dell’articolo 1, commi 522-525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed occorre pertanto procedere alla ripartizione tra le Regioni delle somme immediatamente disponibili pari a € 195.828.991,00;



            visto il Decreto Interministeriale n. 869 del 25 novembre 2014 “Trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie destinate al sostegno delle scuole paritarie”, con il quale si è proceduto alla ripartizione tra la Regioni delle risorse immediatamente disponibili pari a € 195.828.991,00 e che la quota spettante alla Regione Piemonte è pari a € 13.996.270,00, quale saldo a valere sull’a.s. 2013/14;



            visto l’art 1 del Decreto Interministeriale indicato al punto precedente, che prevede che le risorse ripartite sono trasferite alle Regioni per il sostegno alle scuole paritarie, sulla base del numero delle scuole paritarie, delle classi e degli alunni e che le Regioni svolgono le attività di assegnazione delle risorse alle singole scuole in coordinamento con gli Uffici scolastici regionali;



            considerato che le assegnazioni delle risorse alle scuole paritarie sono state precedentemente svolte unicamente dall’Ufficio Scolastico regionale;



            dato atto che è stata conseguentemente avviata una interlocuzione con le competenti strutture dell’Ufficio Scolastico Regionale, al fine di condividere i criteri per il riparto, i dati in loro possesso relativo ai numeri delle scuole, delle sezioni e degli alunni, nonché i dati necessari ad effettuare i pagamenti alle singole scuole e che in quella sede è stato condiviso di operare in continuità con quanto già definito per l’a.s. 2012/13 ed in coerenza con il Decreto prot. n. 261 del 18/04/2014;



            preso atto che le risorse relative all’acconto per l’a.s. 2013/14 sono già state erogate dall’Ufficio Scolastico Regionale alle scuole, inclusa la quota totale di cui al punto a) dell’art. 6 del Decreto prot. n. 261 del 18/04/2014 a favore delle scuole primarie e che pertanto occorre procedere al riparto delle risorse disponibili a favore delle scuole dell’infanzia, secondarie di primo e secondo grado e per il sostegno agli alunni disabili certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;



            considerato che per gli anni scolastici precedenti al 2013/14 i decreti di riparto delle risorse relative al saldo prevedevano che gli Uffici Scolastici regionali dovevano operare d’intesa con gli Assessorati all’Istruzione delle Regioni e che in particolare in data 20/03/2014 erano stati congiuntamente definiti i criteri per il riparto delle risorse relative al saldo per l’a.s. 2012/13, come da verbale agli atti;



ritenuto in particolare di:



-      stabilire in € 1.200.010,00, in continuità con l’anno scolastico 2012/13, la somma complessiva a favore delle scuole dell’infanzia e secondaria di primo e secondo grado in ragione dell’accoglimento di alunni con certificazione di handicap riconosciuto ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, corrispondenti a € 2.765,00 per ognuno dei 434 alunni disabili;



-      di stabilire in € 806,96,  in continuità con l’anno scolastico 2012/13, l’importo per ogni ora di sostegno per gli alunni della scuola primaria per un totale di n. 1802 ore per un importo complessivo di € 1.454.141,92 al quale bisogna dedurre quanto già erogato dal MIUR in fase di acconto per € 36.750,00 e che quindi il totale da erogare è di € 1.417.391,92;



-      di stabilire,  in continuità con l’anno scolastico 2012/13, un contributo unitario di € 1.370,00 per scuola alle scuole secondarie di primo grado;



-      di stabilire, in continuità con l’anno scolastico 2012/13, un contributo unitario di € 1.885,00 per scuola alle scuole secondarie di secondo grado per ogni corso attivato;



-      di destinare l’importo residuo a favore delle scuole dell’infanzia, ripartito per il 20% per il numero delle scuole e per l’80% per il numero delle sezioni delle scuole senza fini di lucro;



            vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del 23/12/2014, prot.             n. 10400, con la quale è stato trasmesso il riparto dei fondi secondo i criteri sopra indicati; 



            vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-1332 del 27.04.2015, con la quale è stata iscritta la somma di € 13.996.270,00 sul cap. 187633/2015 e corrispondentemente in entrata sul cap. 24096/2015;



            considerato che la predetta somma di € 13.996.270,00 è già stata incassata sul bilancio regionale con riversale n. 7602 e quietanza n. 8154 del 20.05.2015;



            vista la legge regionale 15 maggio 2015 n. 10, Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015/17;



            vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1450 del 25.05.2015, Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015, con la quale è stata assegnata la somma € 13.996.270,00 sul cap. 187633/2015;

           

tutto ciò premesso e considerato,



la Giunta Regionale, unanime,



d e l i b e r a



di definire, come in premessa specificato, la ripartizione delle risorse di cui al Decreto Interministeriale n. 869 del 25 novembre 2014, pari a € 13.996.270,00 destinate al sostegno alle scuole paritarie, secondo i seguenti criteri come indicato nella nota  dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del 23/12/2014, prot. n. 10400 ed in particolare:



-      di stabilire in € 1.200.010,00, in continuità con l’anno scolastico 2012/13, la somma complessiva a favore delle scuole dell’infanzia e secondaria di primo e secondo grado in ragione dell’accoglimento di alunni con certificazione di handicap riconosciuto ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, corrispondenti a € 2.765,00 per ognuno dei 434 alunni disabili;



-      di stabilire in € 806,96,  in continuità con l’anno scolastico 2012/13, l’importo per ogni ora di sostegno per gli alunni della scuola primaria per un totale di n. 1802 ore per un importo complessivo di € 1.454.141,92 al quale bisogna dedurre quanto già erogato dal MIUR in fase di acconto per € 36.750,00 e che quindi il totale da erogare è di € 1.417.391,92;



-      di stabilire,  in continuità con l’anno scolastico 2012/13, un contributo unitario di € 1.370,00 per scuola alle scuole secondarie di primo grado;



-      di stabilire, in continuità con l’anno scolastico 2012/13, un contributo unitario di € 1.885,00 per scuola alle scuole secondarie di secondo grado per ogni corso attivato;



-      di destinare l’importo residuo a favore delle scuole dell’infanzia, ripartito per il 20% per il numero delle scuole e per l’80% per il numero delle sezioni delle scuole senza fini di lucro;



di demandare alla Direzione Coesione Sociale tutti gli atti consequenziali all’attuazione della presente deliberazione.



La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.


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