Regolamento (CE) 1698/2005 e s.m.i. e reg. (UE) n. 1310/2013: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2015: presentazione condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di aiuto e di pagamento) ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013, azioni 214.1 e 214.2.



Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2007-2013 che stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR);





considerato che il reg. (CE) n. 1698/2005 individua all’art. 36, lettera a, punto iv) e illustra in dettaglio all’art. 39 i pagamenti agroambientali (denominati anche misura 214) come gli impegni aventi durata almeno quinquennale che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 degli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. e oltrepassano i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale;


visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e s.m.i., recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/2005, in base al quale è stato predisposto il contenuto del PSR 2007-2013 del Piemonte ed in particolare l’art. 46 che detta 2 clausole di revisione di seguito illustrate;


verificato che le clausole di revisione consistono nell’adeguamento degli impegni della misura 214 assunti ai sensi dell’art. 39 del reg. (CE) 1698/2005:

- ai nuovi criteri obbligatori e requisiti minimi in caso di loro modifica e,

- al nuovo quadro giuridico della programmazione 2014-2020 in caso di prolungamento della loro applicazione oltre il 2013, al fine di evitare incoerenze con il successivo periodo di programmazione;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19/11/2007, che è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007 e la cui versione vigente contiene le successive modifiche approvate con:




-        comunicazione da parte della Commissione europea - Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;


-        decisione della Commissione Europea C(2010)1161 del 1° marzo 2010 (revisione “health check” della PAC);


-        decisione della Commissione Europea C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;


-        decisione della Commissione Europea C(2012) 9804 del 19 dicembre 2012;


-        nota della Commissione europea Ares(2013)2866363 inviata via SFC il 12 agosto 2013 e recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 6393 del 23 settembre 2013;



visto che la Misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR del Piemonte annovera le azioni che mirano al contenimento dell’impatto delle pratiche agricole mediante la riduzione (o il divieto) dell’impiego di concimi e fitofarmaci di origine chimica, quali l’azione 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata) e l’azione 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica) che in seguito verranno richiamate in breve mediante il loro codice numerico;



visto che la Commissione europea, valutando che il protrarsi del processo di riforma della politica agricola comune avrebbe comportato ritardi nel processo di presentazione e di approvazione di nuovi programmi di sviluppo rurale interrompendo l’attuazione della politica europea, ha impartito il primo set di regole per la transizione dello sviluppo rurale dal 2007-2013 al 2014-2020 mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 335 del 12 aprile 2013 (che ha altresì modificato il citato reg. (CE) n. 1974/2006);



tenuto conto che il reg. (UE) n.335/2013 nel 3° considerando chiarisce l’intento della Commissione che gli Stati membri garantiscano che le misure del 2007-2013 non assorbano una quota sproporzionata delle risorse finanziarie del periodo di programmazione successivo e nel 5° considerando e con l’art. 27 par.12 ha consentito la possibilità di prorogare la durata degli impegni agroambientali in corso di esecuzione fino al periodo di riferimento della domanda di pagamento del 2014;

preso atto che la nuova politica agricola comune 2014-2020 è stata esplicitata con i regolamenti approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 17 dicembre 2013 e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 e che tale politica si avvale in modo coordinato dell’utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei;

visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR che, nell’ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

visto che il reg. (UE) n. 1305/2013 è stato applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014 e che esso, tra l’altro, ha abrogato il reg. (CE) 1698/2005 stabilendo altresì all’art. 88 che quest’ultimo continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell’ambito dei programmi approvati dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 2014;

verificato che il reg. (UE) n. 1306 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune conferma agli articoli 3 e 5 il FEASR come lo strumento atto al finanziamento delle misure di sviluppo rurale in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione;

visto il reg. delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l’altro, allo sviluppo rurale;

visto il reg. (UE) n. 1307 del 17.12.2013 recante norme sui pagamenti diretti che abroga, tra l’altro, il reg. (CE) 73/2009 e prevede criteri ed attività minime e le pratiche benefiche per il clima e l’ambiente (art. 43) e il sostegno accoppiato (art. 52);

visto il reg. (UE) n. 1310 del 17.12.2013 con cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito il secondo set di regole per la transizione dello sviluppo rurale dal 2007-2013 al 2014-2020 e che sancisce all’articolo 3, par. 1 l’ammissibilità al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 delle spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari sostenute nell’ambito, tra l’altro, delle misure di cui all’art. 36 del reg.(CE) 1698/2005, che comprende i pagamenti agroambientali;

visto che il citato art. 3, par. 2 del reg. (UE) n. 1310/2013 stabilisce l’ammissibilità delle spese degli impegni assunti ai sensi delle misure di cui all’art. 36 del reg.(CE) 1698/2005 a beneficiare delle risorse della nuova programmazione 2014-2020 per i pagamenti:

-          da effettuarsi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, nel caso sia esaurita la dotazione finanziaria per la misura pertinente del rispettivo PSR 2007-2013 e

-          da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2015;

considerato che la dotazione finanziaria complessiva della Misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007-2013 (comprensiva delle risorse atte a finanziare le domande pluriennali ai sensi di piani antecedenti il 2007) è pari a 283,78 milioni di € di spesa pubblica totale, di cui 125,67 milioni di € a carico del FEASR e i restanti 158,11 milioni di € a carico dello Stato;

verificato che con i bandi effettuati dal 2007 al 2014 sono state impegnate tutte le risorse disponibili e riconoscendo tuttavia che possono aver luogo economie nel corso delle istruttorie e potranno essere utilizzate le risorse derivanti dai recuperi di pagamenti agroambientali effettuati nel corso del settennio, specificati dall’Agenzia regionale dei pagamenti in agricoltura (Arpea) con nota n. 4184/3-01 del 20.4.2015;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 28-7218 del 10.3.2014 che si è avvalsa del regime transitorio di cui al reg. (UE) n. 1310/2013 per il finanziamento della campagna 2014 di impegni agroambientali assunti prima dell’1.1.2014 e dei nuovi impegni assunti nel 2014;

vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 49-860 in data 29.12.2014 che ha avviato le operazioni di chiusura della programmazione 2007-2013 rendendo possibile per il finanziamento della campagna 2014 della Misura 214 anche l’impiego di economie della programmazione 2007-2013;

ritenuto di dover garantire la continuità nell’attuazione della politica di sviluppo rurale e di congegnare un passaggio agevole da un periodo di programmazione a quello successivo;

viste le richieste avanzate dalle rappresentanze del mondo agricolo tra cui la Coltivatori diretti Piemonte in data 19 marzo 2015 di dare continuità all’azione 214.1 ed alla rete di assistenza tecnica da essa prevista;

tenuto conto dei positivi risultati ambientali conseguenti all’applicazione sul territorio regionale della misura 214 del PSR 2007-2013 ed individuate in particolare le azioni 214.1 e 214.2 al fine di evitare il ritorno alle situazioni antecedenti con l’abbandono delle pratiche ecocompatibili adottate dal 2007 al 2014;

visti gli approfondimenti normativi svolti nei primi mesi del 2015 e le alternative discusse con i servizi della Commissione in riunione bilaterale il 22 e 23 aprile 2015 e con le Organizzazioni professionali agricole;

visto l’atto di indirizzo del Consiglio regionale approvato nella seduta del 12 maggio 2015 avente per oggetto “Tempestiva approvazione ed attuazione del PSR 2014-2020 e tutela delle aziende aderenti alle misure agroambientali”;

visto il parere espresso nel corso del Tavolo verde - costituito dai rappresentanti del mondo agricolo - del 14 maggio 2015 di adottare un bando 2015 per alcune azioni agroambientali a valere sul PSR 2007-2013;
considerato che la tutela delle aziende aderenti alle misure agroambientali non può essere praticata mediante un prolungamento degli impegni tecnici terminati nel 2014 in quanto consentito dal reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i. solo fino al 2014 e ritenuta rischiosa l’apertura anticipata e condizionata di nuovi impegni giuridici ai sensi delle misure n. 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e n. 11 “Agricoltura biologica” (corrispondenti alle azioni 214.1 e 214.2 della misura 214 del PSR 2007-2013) del PSR 2014-2020 in quanto esso è ancora in fase di negoziazione con la Commissione europea ;
visto che il reg. (UE) 335/2013 ha espresso il divieto all’assunzione dopo il 31.12.2013 di nuovi impegni giuridici nei confronti di beneficiari in relazione alle misure di cui agli articoli 23, 31, 43 e 45 del reg. (CE) n. 1698/2005, senza vietare nuove domande ai sensi dell’articolo 39, di cui ai pagamenti agroambientali;

tenuto conto dei dati storici e stimata la necessità finanziaria nel 2015 delle potenziali domande di aiuto (e di pagamento) per le azioni 214.1 e 214.2 per 27 milioni di € di spesa pubblica totale;

considerato che, ai sensi dei regolamenti dell’Unione europea della programmazione 2007-2013, per il finanziamento della campagna 2015 delle azioni 214.1 e 214.2 è consentito l’utilizzo delle economie della misura 214 provenienti dalle istruttorie in corso e delle economie di altre misure del PSR 2007-2013 pari a 7.727.000,00 € che rischierebbero il disimpegno automatico se non impiegate entro il 31.12.2015;

tenuto conto che il trasferimento di risorse a favore della Misura 214 è sottoposto all’esame dei servizi della Commissione necessitando dell’approvazione sotto forma di modifiche al PSR 2007-2013;

ritenuto che le risorse residue del PSR 2007-2013 potrebbero non essere sufficienti alla copertura del fabbisogno stimato per il 2015, è opportuno stabilire altresì l’utilizzo di risorse del PSR 2014-2020 in virtù del regime transitorio di cui al reg. (UE) 1310/2013;

visto che la programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 prevede le seguenti quote di finanziamento della spesa:



-          43,12% quota FEASR;


-          39,81% quota nazionale;


-          17,06% quota regionale;


preso atto che le necessità finanziarie delle azioni 214.1 e 214.2 stimate per l’annualità 2015 a carico del FEASR 2014-2020 comportano la partecipazione della Regione secondo la quota, come detto, del 17,06% pari ad un importo stimato di  4.606.200,00 €;

considerato che la gestione dei flussi finanziari del Programma di Sviluppo Rurale è effettuata, dal punto di vista operativo, dall’organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

-          la quota Comunitaria viene versata direttamente dalla UE all’organismo pagatore;

-          la quota Nazionale e Regionale è suddivisa per il 70% a carico dello Stato che la versa direttamente all’organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte che, sulla base delle risorse finanziarie assegnate sull’apposito capitolo di spesa dell’UPB A17042 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con Determinazioni Dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all’Organismo Pagatore;

preso atto che la quota regionale necessaria per il finanziamento dell’annualità 2015 delle domande di aiuto e di pagamento ai sensi delle azioni 214.1 e 214.2 pari a 4.606.200,00 € di quota di cofinanziamento regionale, trova copertura nella UPB A17042 (Imp. di spesa n. 283/2015 di      € 12.380.000,00);

rilevato che le suddette somme attualmente impegnate, pari ad € 12.380.000,00 non sono state finora utilizzate e che, pertanto, risultano completamente disponibili;

visto il reg. (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie ed all’art. 9 prevede l’esclusione del doppio finanziamento delle pratiche agroambientali aventi similitudini con le pratiche benefiche per il clima e l’ambiente (inverdimento e pratiche equivalenti) e con il sostegno accoppiato di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 e considerato che tale regola potrà provocare riduzioni del livello unitario dei premi ;

constatato che il reg. di esecuzione (UE) n. 747 della Commissione dell’11 maggio 2015 ha recato una deroga al reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e per la comunicazione di modifiche alla domande di pagamento con l’individuazione di tale scadenza al 15 giugno 2015;

considerato l’intervento urgente per non arrecare pregiudizio alle aziende agricole e ritenuto  di autorizzare la Direzione regionale Agricoltura a svolgere le procedure per l’approvazione delle disposizioni per l’assunzione dei nuovi impegni e specificato che esse consistono in disposizioni di natura tecnica, di natura informatica, di gestione delle eventuali graduatorie, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, compresa l’applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR 2007-2013;

preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013, istituito con la D.G.R. n. 38-8158 del 4.02.2008 ai sensi degli artt. 77 e 78 del reg. CE n. 1698/05 ha esaminato i criteri di selezione applicabili alle domande delle azioni 214.1 e 214.2 nel corso della seduta del 29.02.2008;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l’Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

visto l’art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l’istituzione dell’ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura,
considerato che l’ARPEA è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del 25/01/2008 come organismo pagatore (ai sensi del reg. CE 885/06) sul territorio della regione Piemonte e che essa gestisce i flussi finanziari dei Programmi di Sviluppo Rurale dal punto di vista operativo;

visto che il Regolamento di funzionamento dell’A.R.P.E.A. prevede, tra l’altro, che:

-       l’ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),


-       l’ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

visto il parere espresso dall’Arpea in data 19 maggio 2015 circa l’impossibilità di garantire la verifica e controllo dell’esecuzione degli impegni tecnici già svolti negli scorsi mesi dagli imprenditori agricoli in relazione ai cereali a ciclo autunno-primaverile (tra cui grano e orzo), ne è stabilita l’esclusione dal sostegno;

considerato che gli impegni aggiuntivi facoltativi delle azioni 214.1 e 214.2 (inerbimento nei frutteti e nei vigneti, pacciamatura ecocompatibile, coltivazioni di erbai intercalai e zootecnia biologica) trovano corrispondenza nelle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2020, mentre tale correlazione non si riscontra per la manutenzione dei nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti, occorre escludere dal sostegno l’impegno aggiuntivo facoltativo “manutenzione dei nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti”;

tutto ciò premesso,

la  Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,


d e l i b e r a


in riferimento alla Misura 214 “Pagamenti agroambientali” del  Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013:

1)    di stabilire la presentazione di nuovi impegni giuridici (anche denominati domande di aiuto e di pagamento) per l’anno 2015 ai sensi delle azioni 214.1 “Applicazione di tecniche di produzione integrata” e 214.2 “Applicazione di tecniche di produzione biologica” condizionata alla notificazione ai servizi della Commissione europea delle modifiche al PSR 2007-2013 consistenti, tra l’altro, nei trasferimenti delle economie di altre misure del PSR a favore della misura 214;

2)    di stabilire che l’ammissibilità delle domande è vincolata all’approvazione da parte della Commissione UE:
-          delle necessarie modifiche finanziarie al PSR 2007-2013 e


-          del PSR 2014-2020 al fine di utilizzare le risorse della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e della Misura 11 “Agricoltura biologica” secondo il regime transitorio, qualora le risorse del PSR 2007-2013 non siano sufficienti oppure non siano utilizzate entro il 31.12.2015;

3)    di destinare per il finanziamento in regime transitorio delle domande descritte al punto 1, al massimo 27 milioni di € di spesa pubblica totale con risorse a carico del nuovo piano finanziario nel periodo di programmazione 2014-2020 con fondi cofinanziati di cui quota UE 11.642.400,00 € (43,12%), quota Stato 10.751.400,00 € (39,82%) e quota Regione 4.606.200,00 € (17,06%);

4)    che il presente provvedimento ha natura autorizzatoria, in quanto le suddette risorse, relative alla quota di cofinanziamento regionale, trovano copertura nell’UPB A17042 (Imp. di spesa n. 283/2015 di € 12.380.000,00);

5)    di applicare i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza dello sviluppo rurale 2007-2013 per le azioni 214.1 e 214.2 che costituiscono l’allegato facente parte della presente deliberazione;

6)    di richiamare le condizioni che verranno applicate alle domande di aiuto (e di pagamento):

-          la verifica del rispetto degli impegni tecnici delle azioni agroambientali in oggetto aventi durata quinquennale;

-          il regime dei controlli di cui al reg. (UE) n. 1306/2013 e al reg. (UE) n. 640/2014, in vigore dal 2015,

-          i criteri e requisiti obbligatori (condizionalità) di cui al reg. (UE) 1306/2013, i criteri e attività minime stabiliti dal reg. (UE) 1307/2013 nonché i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (clausola di revisione di cui al primo par. dell’art. 46 del reg. (CE) n.1974/2006 e s.m.i.), fatto salvo il disposto del 2° comma del citato art. 46 del reg. (CE) n.1974/2006 e s.m.i.;

-          il quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020, tra cui il rispetto delle norme dei pagamenti diretti e l’adesione nel 2016 all’analoga operazione di produzione integrata della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e all’agricoltura biologica di cui alla misura 11 del PSR 2014-2020 (clausola di revisione di cui al secondo par. dell’art. 46 del reg. (CE) n.1974/2006 e s.m.i.), fatto salvo il disposto del 2° comma del citato art. 46 del reg. (CE) n.1974/2006 e s.m.i.;

-          l’esclusione del doppio finanziamento (art. 9 del reg. (UE) n. 807/2014) delle pratiche agroambientali aventi similitudini con le pratiche benefiche per il clima e l’ambiente (inverdimento e pratiche equivalenti) e con il sostegno accoppiato di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 che potrà provocare riduzioni del livello unitario dei premi ;

-          l’esclusione dal sostegno dei cereali autunno-vernini (tra cui grano e orzo), a causa dell’impossibilità di garantire la verifica e il controllo dell’esecuzione degli impegni tecnici già svolti, fatte salve le colture in questione praticate da aziende aderenti all’azione 214.2 che abbiano notificato l’ingresso al regime di produzione biologica prima della campagna agraria 2015 (11/11/2014);

-          l’esclusione dal sostegno dell’impegno aggiuntivo facoltativo “manutenzione dei nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti” a causa della mancata corrispondenza con i nuovi impegni delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2020.

7)    di fissare il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e delle domande di modifica al 15 giugno 2015, ai sensi del reg. di esecuzione (UE) n. 747 della Commissione dell’11 maggio 2015;

8)    di autorizzare la Direzione Regionale 17 Agricoltura a svolgere le procedure per l’approvazione delle disposizioni per l’assunzione dei nuovi impegni.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione presto dal Codice Civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

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