N. 6/15 “Procedura aperta, ex artt. 54, 55, comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i. e., D.P.R. 207/2010 s.m.i. per il servizio a mezzo elicotteri per antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale.“


Bando di Gara


DESCRIZIONE:

Servizio a mezzo elicotteri per antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale.

DATA SCADENZA:

12/10/2015

COMUNICAZIONE: 

"PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE".

LINK DI RIFERIMENTO:

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=432




PATTO D’INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI
Articolo 1
Finalità ed ambito di applicazione
1.      Il presente Patto d’integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, “il Patto”) regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell’ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, per brevità, “gli Appalti pubblici”).

2.      Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
Articolo 2
Efficacia del Patto
1.      Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l’affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d’invito, ai quali il Patto deve essere allegato.

2.      I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell’ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

3.      Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.

4.      Il contenuto del Patto s’intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.
Articolo 3
Obblighi degli operatori economici
1.      L’operatore economico:

a)    si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’affidamento o alla gestione del contratto;

b)   dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;

c)    dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’affidamento o la gestione del contratto;

d)    dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;



g)    si impegna a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;

h)    si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati.

2.      L’operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

a)    trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b)   trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

c)    estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d)   confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;

e)    noli a freddo di macchinari;

f)    forniture di ferro lavorato;

g)   noli a caldo;

h)   autotrasporti per conto di terzi;

i)     guardiania dei cantieri.

3.      Nelle fasi successive all’affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all’affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s’impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.
Articolo 4
Obblighi della Regione Piemonte
1.      La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell’affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.

2.      La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.
Articolo 5
Violazione del Patto
1.      La violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.

2.      La violazione da parte dell’operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all’articolo 3 comporta:

a)    l’esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’affidamento, l’applicazione di una penale d’importo non inferiore all’1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;

b)   la revoca dell’affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice civile, e l’incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno.

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