ART. 40, c. 8, l.r. 5/2012. Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nell'anno 2014. Regime aiuti de minimis in conformita al Regolamento UE n. 1408/2013. Trasferimento fondi.



Il regime risarcitorio relativo ai danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole è previsto all’articolo 26 della L. 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, ove si dispone che le Regioni provvedano all’istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole;



la Regione Piemonte, prima con la l.r. 70/96 (abrogata), ora con l’art. 40, comma 8, della legge regionale 5/2012 ha previsto, in ossequio alla Legge nazionale, che “le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui al comma 7 e introitate su appositi capitoli dell'UPB 0902, sono iscritte, ai sensi della legge 157/1992 su capitoli di spesa, da istituire nell'UPB DB 11111, relativi alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria di seguito specificate:

-        (omissis)

-        b) fondo regionale per il risarcimento da parte degli ATC e CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992;

-        c) (omissis)

-        d) contributi per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli ATC e dei CA;

-        (omissis)”;



vista la DGR n. 10 - 26362 del 28.12.1998 “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata" e s.m.i. (DDGR n. 37 - 26995 dell'1.4.1999, n. 38 - 8084 del 23.12.2002, n. 56 - 9630 del 9.6.2003, n. 51 - 2797 del 9.5.2006, n. 95 - 7849 del 17.12.2007, n. 33-2150 del 6.06.2011 e n. 49-3072 del 5.12.2011);



vista la D.G.R. n. 114-6741 del 3.8.2007 “Criteri in ordine all’accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria”.

Premesso che:

-        la concessione del diritto di risarcimento si colloca nell’atto di perizia e quantificazione economica da parte dell’organismo deputato al ristoro del danno subito, e quindi in un periodo antecedente all'effettiva erogazione dell'aiuto che si configura quale atto conclusivo del procedimento risarcitorio;

-      i procedimenti amministrativi relativi ai risarcimenti dei danni da fauna selvatica sono inseriti nel più ampio quadro di attività e di gestione territoriale svolto dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dai Comprensori Alpini competenti, i quali, nel ricercare l’economia gestionale, spesso provvedono con cadenza annuale alle relative comunicazione degli importi da liquidare alla Regione Piemonte e per tale ragione l'iter relativo ai risarcimenti trova usualmente conclusione soltanto l'anno successivo all'evento dannoso.

Dato atto che gli Istituti venatori pubblici hanno già provveduto a periziare e quantificare i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agrarie relativi all’anno 2014, nei tempi e nei modi previsti dalle specifiche norme già citate;

attesa la necessità di concludere l'iter procedurale relativo ai danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole durante l'anno 2014;



considerato opportuno trasferire i fondi necessari agli organismi venatori deputati al ristoro dei danni da fauna selvatica affinché possano erogare i risarcimenti richiesti e periziati durante l’anno 2014;



visto il Regolamento UE n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, detto “regolamento d’esenzione”, relativo agli aiuti di Stato, nei settori agricolo e forestale, definiti compatibili con il regime di libera concorrenza;



visto il documento informativo UE 204/C – 2014/01 “Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” sulla base del quale si colloca, per esclusione, il ristoro dei danni alle colture agricole causati da fauna selvatica non protetta in regime di de minimis (Paragrafo 1.2.1);

dato atto che il suddetto documento informativo nella terza parte “Aspetti procedurali”, al paragrafo 4 “Applicazione dei presenti orientamenti” al punto 731 così recita: La commissione applicherà i presenti orientamenti a decorrere dal 1 luglio 2014; e al successivo punto 732: “Gli aiuti illegali saranno valutati in base alle norme vigenti alla data in cui sono stati concessi. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi illegali saranno valutati nell’ambito degli orientamenti applicabili al regime di aiuto illegale nel momento in cui l’aiuto individuale è stato concesso”;  

visto il Regolamento UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo;

attesa la necessità di provvedere all’inclusione dei risarcimenti dei danni da fauna causati alle colture agricole successivamente al 1 luglio 2014, al regime de minimis, adeguando l’erogazione del contributo ai disposti del citato Regolamento UE n. 1408/2013;

vista, per quanto applicabile in seguito alle rinnovate disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, la deliberazione della Giunta regionale n. 90 – 13273 del 8 febbraio 2010 di approvazione delle linee guida per l’erogazione degli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;



ritenuto necessario che gli ATC e CA nel ristorare i danni periziati durante l’anno 2014 provvedano ad applicare il regime di de minimis per tutti i risarcimenti relativi a danni avvenuti dopo il 30 giugno 2014, comunicando alla Regione Piemonte, in unica soluzione, i beneficiari e i relativi importi al fine di poter integrare la banca dati regionale degli aiuti di Stato;



considerato che gli Enti titolari dei procedimenti amministrativi legati al risarcimento dei danni da fauna selvatica, gestiscono l’iter delle istanze attraverso l’apposito servizio on line denominato “Indennizzo da fauna selvatica” presente sul sistema Servizio Informatico Agricolo Regionale e che sullo stesso sistema è presente il servizio on line di gestione degli aiuti di stato denominato “Altri aiuti di Stato e contributi regionali”;  



attesa l’opportunità che entro la fine del 2015, il servizio on line denominato “Indennizzo da fauna selvatica”, erogato tramite il sistema SIAP (Servizio Informatico Agricolo Regionale), sia adeguato al nuovo regime di de minimis anche attraverso l’interazione con il servizio on line denominato “Altri aiuti di Stato e contributi regionali” al fine di agevolare il controllo degli aiuti di Stato già erogati;



vista la l.r. n. 10 del 15/05/2015 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;

considerato che con le determinazioni dirigenziali n. 932/DB17010 del 7.11.2014, e n. 7/ DB17010 12.12.2014 il Settore competente ha provveduto a impegnare, tra le altre, la somma di Euro 710.829,48 sul Cap. 177135 (UPB A17011) del Bilancio di previsione per l’anno 2014 (Impegni di spesa n. 3009/2014 e n. 3388/2014), disponendo altresì la liquidazione della medesima a favore dell’Agenzia Regionale Per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) “che la introiterà sullo specifico “Fondo caccia” istituito presso la medesima Agenzia” e demandando a successivi provvedimenti dirigenziali il riparto della predetta somma tra i beneficiari individuati dall’art. 40, comma 8, lett. b) della l.r. 5/2012;



preso atto che la liquidazione di Euro 710.829,48  in favore dell’ARPEA è avvenuta con atti di liquidazione n. 16/2014 e n. 21/2014;



ritenuto di dare mandato alla Direzione Agricoltura A17 - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, affinché adotti i provvedimenti necessari all’erogazione dei fondi, già liquidati all’ARPEA, destinati ai soggetti individuati dall’art. 40, comma 8, lett. b) della l.r. 5/2012 a titolo di risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agrarie danneggiate durante l’anno 2014;



ritenuto opportuno disporre che gli organismi venatori deputati al ristoro dei danni da fauna selvatica, nel liquidare i danni periziati durante il 2014 provvedano ad applicare il regime di de minimis per i risarcimenti relativi a danni avvenuti dopo il 30 giugno 2014, comunicando alla Regione Piemonte, in unica soluzione, i beneficiari e i relativi importi al fine d’integrare la banca dati regionale degli aiuti di Stato;



ritenuto altresì disporre che la Direzione Agricoltura A17 adotti entro la fine del 2015 i provvedimenti necessari affinché il servizio on line denominato “Indennizzo danni da fauna selvatica”, erogato tramite il sistema SIAP (Servizio Informatico Agricolo Regionale), sia adeguato al nuovo regime di de minimis anche attraverso l’interazione con il servizio on line denominato “Altri aiuti di Stato e contributi regionali” al fine di agevolare il controllo dei contributi erogati;



la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,



                                                                       d e l i b e r a



-        di dare mandato alla Direzione Agricoltura A17 - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica affinché adotti i provvedimenti necessari all’erogazione dei fondi, già liquidati all’ARPEA, destinati ai soggetti individuati dall’art. 40, comma 8, lett. b) della l.r. 5/2012 a titolo di risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agrarie danneggiate durante l’anno 2014;

-        di disporre che gli organismi venatori deputati al ristoro dei danni da fauna selvatica, nel liquidare i danni periziati durante il 2014 provvedano ad applicare il regime di de minimis per i risarcimenti relativi a danni avvenuti dopo il 30 giugno 2014, comunicando alla Regione Piemonte, in unica soluzione, i beneficiari e i relativi importi al fine d’integrare la banca dati regionale degli aiuti di Stato;

-        di collocare la concessione dei suddetti contributi nell’ambito del regime degli aiuti de minimis in conformità al Regolamento UE n. 1408/2013 del 13 dicembre 2013 ed alla D.G.R. n. 90-13273 dell’8 febbraio 2010, per quanto compatibile;

-        di disporre che la Direzione Agricoltura A17 adotti, entro la fine del 2015, i provvedimenti necessari affinché  il servizio on line denominato “Indennizzo da fauna selvatica”, erogato tramite il sistema SIAP (Servizio Informatico Agricolo Regionale), sia adeguato al nuovo regime di de minimis anche attraverso l’interazione con il servizio on line denominato “Altri aiuti di Stato e contributi regionali” al fine di agevolare il controllo degli aiuti di Stato già erogati.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi  dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

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