ART. 40, c. 8, l.r. 5/2012. Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nell'anno 2014. Regime aiuti de minimis in conformita al Regolamento UE n. 1408/2013. Trasferimento fondi.
Il
regime risarcitorio relativo ai danni causati dalla fauna selvatica alle
colture agricole è previsto all’articolo 26 della L. 157/92 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, ove si
dispone che le Regioni provvedano all’istituzione di un fondo per il
risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole;
la
Regione Piemonte, prima con la l.r. 70/96 (abrogata), ora con l’art. 40, comma
8, della legge regionale 5/2012 ha previsto, in ossequio alla Legge nazionale,
che “le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale come determinate
dalla tabella di cui al comma 7 e introitate su appositi capitoli dell'UPB
0902, sono iscritte, ai sensi della legge 157/1992
su capitoli di spesa, da istituire nell'UPB DB 11111, relativi alle materie
inerenti la gestione faunistico-venatoria di seguito specificate:
-
(omissis)
-
b) fondo regionale per il risarcimento
da parte degli ATC e CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle
produzioni agricole, istituito ai sensi dell'articolo 26 della
legge 157/1992;
-
c) (omissis)
-
d) contributi per il perseguimento dei
fini istituzionali da parte degli ATC e dei CA;
-
(omissis)”;
vista
la DGR n. 10 - 26362 del 28.12.1998 “Criteri ed indirizzi in ordine alla
gestione della caccia programmata" e s.m.i. (DDGR n. 37 - 26995
dell'1.4.1999, n. 38 - 8084 del 23.12.2002, n. 56 - 9630 del 9.6.2003, n. 51 -
2797 del 9.5.2006, n. 95 - 7849 del 17.12.2007, n. 33-2150 del 6.06.2011 e n.
49-3072 del 5.12.2011);
vista la
D.G.R. n. 114-6741 del 3.8.2007 “Criteri in ordine all’accertamento e alla
liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e
dall’attività venatoria”.
Premesso che:
-
la concessione del diritto di
risarcimento si colloca nell’atto di perizia e quantificazione economica da
parte dell’organismo deputato al ristoro del danno subito, e quindi in un
periodo antecedente all'effettiva erogazione dell'aiuto che si configura quale
atto conclusivo del procedimento risarcitorio;
- i
procedimenti amministrativi relativi ai risarcimenti dei danni da fauna
selvatica sono inseriti nel più ampio quadro di attività e di gestione
territoriale svolto dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dai Comprensori
Alpini competenti, i quali, nel ricercare l’economia gestionale, spesso
provvedono con cadenza annuale alle relative comunicazione degli importi da
liquidare alla Regione Piemonte e per tale ragione l'iter relativo ai
risarcimenti trova usualmente conclusione soltanto l'anno successivo all'evento
dannoso.
Dato atto che gli Istituti venatori pubblici
hanno già provveduto a periziare e quantificare i danni causati dalla fauna
selvatica alle colture agrarie relativi all’anno 2014, nei tempi e nei modi
previsti dalle specifiche norme già citate;
attesa la necessità di concludere l'iter
procedurale relativo ai danni causati dalla fauna selvatica alle colture
agricole durante l'anno 2014;
considerato
opportuno trasferire i fondi necessari agli organismi venatori deputati al
ristoro dei danni da fauna selvatica affinché possano erogare i risarcimenti
richiesti e periziati durante l’anno 2014;
visto
il Regolamento UE n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, detto
“regolamento d’esenzione”, relativo agli aiuti di Stato, nei settori agricolo e
forestale, definiti compatibili con il regime di libera concorrenza;
visto
il documento informativo UE 204/C – 2014/01 “Orientamenti dell’Unione Europea
per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014-2020” sulla base del quale si colloca, per esclusione, il ristoro dei
danni alle colture agricole causati da fauna selvatica non protetta in regime
di de minimis (Paragrafo 1.2.1);
dato atto che il
suddetto documento informativo nella terza parte “Aspetti procedurali”, al
paragrafo 4 “Applicazione dei presenti orientamenti” al punto 731 così recita: La commissione applicherà i presenti
orientamenti a decorrere dal 1 luglio 2014; e al successivo punto 732: “Gli aiuti illegali saranno valutati in base
alle norme vigenti alla data in cui sono stati concessi. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di
regimi illegali saranno valutati nell’ambito degli orientamenti applicabili al
regime di aiuto illegale nel momento in cui l’aiuto individuale è stato
concesso”;
visto il
Regolamento UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea
agli aiuti de minimis nel settore
agricolo;
attesa
la necessità di provvedere all’inclusione dei risarcimenti dei danni da fauna
causati alle colture agricole successivamente al 1 luglio 2014, al regime de
minimis, adeguando l’erogazione del contributo ai disposti del citato
Regolamento UE n. 1408/2013;
vista, per quanto applicabile in seguito alle
rinnovate disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, la
deliberazione della Giunta regionale n. 90 – 13273 del 8 febbraio 2010 di
approvazione delle linee guida per l’erogazione degli aiuti de minimis nel settore della produzione
dei prodotti agricoli;
ritenuto
necessario che gli ATC e CA nel ristorare i danni periziati durante l’anno 2014
provvedano ad applicare il regime di de
minimis per tutti i risarcimenti relativi a danni avvenuti dopo il 30
giugno 2014, comunicando alla Regione Piemonte, in unica soluzione, i
beneficiari e i relativi importi al fine di poter integrare la banca dati
regionale degli aiuti di Stato;
considerato
che gli Enti titolari dei procedimenti amministrativi legati al risarcimento
dei danni da fauna selvatica, gestiscono l’iter delle istanze attraverso
l’apposito servizio on line denominato
“Indennizzo da fauna selvatica” presente sul sistema Servizio Informatico
Agricolo Regionale e che sullo stesso sistema è presente il servizio on line di
gestione degli aiuti di stato denominato “Altri aiuti di Stato e contributi
regionali”;
attesa
l’opportunità che entro la fine del 2015, il servizio on line denominato “Indennizzo da fauna selvatica”, erogato tramite
il sistema SIAP (Servizio Informatico Agricolo Regionale), sia adeguato al
nuovo regime di de minimis anche
attraverso l’interazione con il servizio on
line denominato “Altri aiuti di Stato e contributi regionali” al fine di
agevolare il controllo degli aiuti di Stato già erogati;
vista
la l.r. n. 10 del 15/05/2015 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario
2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;
considerato
che con le determinazioni dirigenziali n. 932/DB17010 del 7.11.2014, e n. 7/
DB17010 12.12.2014 il Settore competente ha provveduto a impegnare, tra le
altre, la somma di Euro 710.829,48 sul Cap. 177135 (UPB A17011) del
Bilancio di previsione per l’anno 2014 (Impegni di spesa n. 3009/2014 e n.
3388/2014), disponendo altresì la liquidazione della medesima a favore
dell’Agenzia Regionale Per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) “che la
introiterà sullo specifico “Fondo caccia” istituito presso la medesima Agenzia”
e demandando a successivi provvedimenti dirigenziali il riparto della predetta
somma tra i beneficiari individuati dall’art. 40, comma 8, lett. b) della l.r.
5/2012;
preso
atto che la liquidazione di Euro 710.829,48
in favore dell’ARPEA è avvenuta con atti di liquidazione n. 16/2014 e n.
21/2014;
ritenuto
di dare mandato alla Direzione Agricoltura A17 - Settore Tutela e gestione
della fauna selvatica e acquatica, affinché adotti i provvedimenti necessari
all’erogazione dei fondi, già liquidati all’ARPEA, destinati ai soggetti
individuati dall’art. 40, comma 8, lett. b) della l.r. 5/2012 a titolo di
risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agrarie danneggiate
durante l’anno 2014;
ritenuto
opportuno disporre che gli organismi venatori deputati al ristoro dei danni da
fauna selvatica, nel liquidare i danni periziati durante il 2014 provvedano ad
applicare il regime di de minimis per
i risarcimenti relativi a danni avvenuti dopo il 30 giugno 2014, comunicando
alla Regione Piemonte, in unica soluzione, i beneficiari e i relativi importi
al fine d’integrare la banca dati regionale degli aiuti di Stato;
ritenuto altresì disporre che la Direzione
Agricoltura A17 adotti entro la fine del 2015 i provvedimenti necessari
affinché il servizio on line
denominato “Indennizzo danni da fauna selvatica”, erogato tramite il sistema
SIAP (Servizio Informatico Agricolo Regionale), sia adeguato al nuovo regime di
de minimis anche attraverso
l’interazione con il servizio on line
denominato “Altri aiuti di Stato e contributi regionali” al fine di agevolare
il controllo dei contributi erogati;
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle
forme di legge,
d
e l i b e r a
-
di dare mandato alla Direzione
Agricoltura A17 - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica
affinché adotti i provvedimenti necessari all’erogazione dei fondi, già
liquidati all’ARPEA, destinati ai soggetti individuati dall’art. 40, comma 8,
lett. b) della l.r. 5/2012 a titolo di risarcimento dei danni da fauna
selvatica alle colture agrarie danneggiate durante l’anno 2014;
-
di disporre che gli organismi venatori
deputati al ristoro dei danni da fauna selvatica, nel liquidare i danni periziati
durante il 2014 provvedano ad applicare il regime di de minimis per i risarcimenti relativi a danni avvenuti dopo il 30
giugno 2014, comunicando alla Regione Piemonte, in unica soluzione, i
beneficiari e i relativi importi al fine d’integrare la banca dati regionale
degli aiuti di Stato;
-
di collocare la concessione dei
suddetti contributi nell’ambito del regime degli aiuti de minimis in conformità
al Regolamento UE n. 1408/2013 del 13 dicembre 2013 ed alla D.G.R. n. 90-13273
dell’8 febbraio 2010, per quanto compatibile;
-
di disporre che la Direzione
Agricoltura A17 adotti, entro la fine del 2015, i provvedimenti necessari
affinché il servizio on line denominato “Indennizzo da fauna
selvatica”, erogato tramite il sistema SIAP (Servizio Informatico Agricolo
Regionale), sia adeguato al nuovo regime di de
minimis anche attraverso l’interazione con il servizio on line denominato “Altri aiuti di Stato e contributi regionali” al
fine di agevolare il controllo degli aiuti di Stato già erogati.
Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro
il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione
previsto dal Codice Civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo
5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell’articolo 26 del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” nel sito istituzionale dell’ente, nella
sezione Amministrazione trasparente.