N. 6/15 “Procedura aperta, ex artt. 54, 55, comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i. e., D.P.R. 207/2010 s.m.i. per il servizio a mezzo elicotteri per antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale.“
Bando di Gara
DESCRIZIONE:
Servizio a mezzo elicotteri per antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale.
DATA SCADENZA:
12/10/2015
COMUNICAZIONE:
"PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE".
LINK DI RIFERIMENTO:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=432
PATTO D’INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI
Articolo 1
Finalità ed ambito di applicazione
1.
Il presente Patto d’integrità degli appalti pubblici
regionali (nel seguito, per brevità, “il Patto”) regola i comportamenti degli
operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell’ambito delle
procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori,
servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri
contratti disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, per
brevità, “gli Appalti pubblici”).
2.
Il Patto stabilisce la reciproca e formale
obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare
i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché
l’espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme
di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
Articolo 2
Efficacia del Patto
1.
Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e
pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e
deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di
ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure
negoziate, anche in economia, per l’affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione
deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d’invito,
ai quali il Patto deve essere allegato.
2.
I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica
devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai
fini dell’ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del
Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione
deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o
consorzio.
3.
Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa
esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza
pubblica.
4.
Il contenuto del Patto s’intende integrato dai
protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.
Articolo 3
Obblighi degli operatori economici
1.
L’operatore economico:
a) si
obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata
all’affidamento o alla gestione del contratto;
b) dichiara
di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il
contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le
modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
c) dichiara
di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a
non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o
tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro
o altra utilità finalizzate a facilitare l’affidamento o la gestione del
contratto;
d) dichiara,
con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende
parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o
sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà
con altri concorrenti, che non ha in corso né praticato intese o pratiche
restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente
normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre
1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della
predetta normativa;
g) si
impegna a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria
per i fatti di cui alle precedenti lettere e)
ed f),
qualora costituiscano reato;
h) si
obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del
Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi
siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei
compiti loro assegnati.
2.
L’operatore economico si impegna ad acquisire, con le
stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in
materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione
Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
a) trasporto
di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto,
anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
c) estrazione,
fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento,
fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
e) noli
a freddo di macchinari;
f) forniture
di ferro lavorato;
g) noli
a caldo;
h) autotrasporti
per conto di terzi;
i) guardiania
dei cantieri.
3.
Nelle fasi successive all’affidamento, gli obblighi di
cui ai commi precedenti si intendono riferiti all’affidatario, il quale dovrà
pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s’impegna
ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede
il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.
Articolo 4
Obblighi della Regione Piemonte
1.
La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi
di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari
nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell’affidamento e
nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in
particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4
(Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari
e conflitti d’interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della
corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e
altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.
2.
La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i
dati più rilevanti riguardanti l’affidamento degli Appalti pubblici, in base
alla normativa vigente in materia di trasparenza.
Articolo 5
Violazione del Patto
1.
La violazione degli obblighi di cui all’articolo 3
è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di
verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l’operatore
economico interessato.
2.
La violazione da parte dell’operatore economico, in
veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui
all’articolo 3
comporta:
a) l’esclusione
dalla procedura ad evidenza pubblica e l’incameramento della cauzione
provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento
successivo all’affidamento, l’applicazione di una penale d’importo non
inferiore all’1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la
gravità della violazione;
b) la
revoca dell’affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente
sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice civile,
e l’incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non
avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole
agli interessi pubblici, quali indicati dall’articolo 121, comma 2, del d.lgs.
2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l’eventuale diritto al
risarcimento del danno.