D.G.R. 13 aprile 2015, n. 6-1302 e s.m.i.. Calendario venatorio per la stagione 2015/2016. Ulteriori modifiche all'Allegato A.
Premesso che con D.G.R. 13 aprile 2015, n. 6-1302 è stato approvato il
Calendario venatorio per la stagione 2015/2016 nel rispetto del parere espresso
dall’Istituto Superiore per la ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) con
nota n. 14104/T-A11
del 30.3.2015;
considerato che la Giunta regionale con D.G.R. 31 luglio 2015, n.
41-1968, in ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza del TAR Piemonte n.
203 del 9.07.2015, ha modificato il Calendario venatorio 2015/2016 sostituendo
l’allegato A) della richiamata D.G.R. 13 aprile 2015, n. 6-1302 e prevedendo le
seguenti aperture differenziate per specie e tipologia di caccia:
- 27 settembre (domenica): inizio del prelievo della
specie cinghiale nelle forme non selettive;
- 1° ottobre (giovedì): inizio del prelievo della
specie fagiano negli istituti a gestione privata della caccia;
- 3 ottobre
(sabato): inizio del prelievo della specie fagiano negli ATC/CA;
- 4 ottobre (domenica): inizio del prelievo della
restante fauna venabile, compresa l’avifauna, anche migratoria, cacciabile;
viste le DD.G.R. 5 agosto 2015, n. 11-2020, 1 settembre 2015, n.
21-2043 con le quali sono state apportate ulteriori modifiche al Calendario
venatorio 2015/2016;
rilevato che le sopra evidenziate aperture differenziate hanno ingenerato
nel mondo venatorio, da sempre abituato ad una sola apertura generale della
caccia, un diffuso e crescente malumore fonte di numerose lamentele in quanto
si sosteneva che, dal punto di vista della gestione faunistico-venatoria,
sarebbe stata tecnicamente più corretta un’unica apertura generale della caccia
così da distribuire la pressione venatoria su tutte le specie venabili;
considerato che, a tal fine, con nota n.
14467/A1702A del 27.08.2015 è stato richiesto un parere all’ISPRAviste
, in
ordine alle seguenti proposte di modifica del calendario
venatorio per la stagione 2015/2016:
- prelievo delle specie lepre comune,
minilepre, coniglio selvatico dal 27 settembre al 6 dicembre;
- prelievo della specie fagiano
dal 27 settembre al 31 dicembre; è data facoltà ai Comitati di gestione degli
ATC e dei CA di anticipare la chiusura della caccia a tale specie in relazione
alle diverse situazioni ambientali riscontrate nei rispettivi territori;
- carniere stagionale della specie
beccaccia: 10 capi;
vista la nota n. 39039 /T-A11
del 7.09.2015 con la quale
l’ISPRA ha espresso il proprio parere rilevando, tra l’altro, che:
- “un’apertura della stagione venatoria al 1°
di ottobre anche per lepre comune e fagiano
coinciderebbe con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare
quelli tardivi”;
- “un posticipo al 31 dicembre della caccia
al fagiano dovrebbe essere consentito solo in presenza di piani di prelievo
commisurati alla dinamica di popolazione, definiti sulla base di dati di
monitoraggio della popolazione e dell’incremento utile annuo”;
ritenuto di accogliere il rilievo formulato dall’ISPRA in ordine alla
chiusura del periodo di prelievo della specie fagiano che pertanto rimane
confermata al 30 novembre con eventuale prosecuzione della caccia al 31
dicembre solo sulla base di piani numerici di prelievo;
rilevato,
invece, quanto all’apertura del prelievo della specie fagiano al 27 settembre:
- che la normativa vigente
(legge 157/92, art. 18), prevede un arco temporale del periodo di caccia con inizio
alla terza domenica di settembre e termine al 31 gennaio;
- che a livello europeo la
specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);
che il prelievo venatorio
di questa specie nel mese di dicembre, risulta compatibile con il periodo di
riproduzione indicato nel documento “Key concepts”;
- che infine le covate
tardive devono essere considerate eccezioni rispetto al normale periodo
riproduttivo primaverile ed in quanto tali devono considerarsi percentualmente
poco significative;
considerato inoltre, relativamente a tale ultimo aspetto, che
l’andamento meteo-climatico primaverile-estivo del corrente anno ha consentito
un anticipo della fase riproduttiva e della maturazione con conseguente
accrescimento precoce dei pulli ed incremento del numero dei nuovi nati;
rilevato invece, quanto al prelievo della lepre comune, che la stessa è
considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è,
pertanto, inserita nella categoria “Least Concern” della lista rossa International
Union for Conservation of Nature (IUCN) e che, inoltre, il buono stato di conservazione della lepre
comune sul territorio regionale piemontese deriva anche dalla prassi gestionale
piemontese che prevede il ripopolamento artificiale effettuato dalle Province
anche attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti, e dagli ATC e
CA;
rilevato altresì che la posticipazione
dell’apertura del prelievo venatorio alla specie lepre comune ai primi di
ottobre, così come suggerito dall’ISPRA al fine di favorire il completamento
del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto
su tale completamento
in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre
(come si rileva dal grafico “Fenologia delle nascite nella lepre europea” cui
fa riferimento l’ISPRA nei pareri espressi sui calendari proposti da alcune
regioni) si verificano meno del 5 per cento delle nascite;
considerato
che analoghe considerazioni valgono anche per il coniglio selvatico e la
minilepre che l’ISPRA, nella citata nota n. 14104/T-A11
del 30.3.2015, considera taxon alloctono per
l’Italia e, come tale, estraneo alla fauna selvatica autoctona italiana
auspicandone addirittura (ISPRA) la sua eradicazione;
rilevata
pertanto l’esigenza di unificare l’inizio del prelievo delle due specie di
fauna selvatica stanziale in questione - lepre comune e fagiano - a quello previsto per minilepre, coniglio
selvatico e cinghiale, così da consentire una maggior differenziazione
dell’attività venatoria con conseguente ripartizione della pressione su più
specie;
rilevato che tale modifica riguarda solo poche specie e non incide
quindi su quelle che versano in un non ottimale stato di conservazione e per le
quali rimane confermata l’apertura al 4 ottobre;
ritenuto pertanto, alla luce della situazione sopra descritta e ai fini
di distribuire la pressione venatoria su tutte le specie di fauna selvatica
stanziale prelevabili, di modificare il Calendario venatorio 2015/2016,
anticipando al 27 settembre la data d’inizio della caccia alle specie lepre
comune, minilepre, coniglio selvatico e fagiano;
sottolineato che la modifica anzidetta comporta, per la specie fagiano
un anticipo di due sole giornate di caccia e per le altre specie (lepre comune,
minilepre e coniglio selvatico) un anticipo di sole tre giornate, il che
concretamente comporta, nel mese di settembre, due sole giornate fisse di
caccia;
ritenuto,
infine, viste le recenti e reiterate lamentele pervenute dalle Organizzazioni
professionali agricole, dai Sindaci e dai singoli agricoltori con le quali si
sollecita l’adozione di iniziative
urgenti ed efficaci per limitare i danni e i sinistri stradali, di prevedere
che:
- i
Comitati di gestione degli ATC e dei CA possono consentire l’esercizio
venatorio alla specie cinghiale, nelle tipologie previste per la caccia
programmata, anche la giornata del lunedì;
- dal 1° al 31 gennaio il
prelievo del cinghiale è consentito in tutte le tipologie previste per la
caccia programmata, con l'ausilio dei cani;
ritenuto inoltre, visto il parere favorevole dell’ISPRA (nota n.
39039/T-A11
del 7.9.2015):
- di consentire il prelievo delle sopra elencate
specie (lepre comune, minilepre e coniglio selvatico) fino al 6 dicembre;
- di aumentare il carniere stagionale della specie
beccaccia da 8 a 10 capi;
ritenuto pertanto, di introdurre le seguenti modifiche al Calendario
venatorio per la stagione 2015/2016, approvato con D.G.R. 13 aprile 2015, n.
6-1302 e s.m.i. e riportato nell’allegato A del medesimo provvedimento:
1) - il punto 1.1., lett. c) ed e), è così sostituito:
“1.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è
consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti
specie, esclusivamente nei periodi indicati:
(omissis)
c) - specie cacciabili dal 27 settembre al 6 dicembre:
lepre comune, minilepre, coniglio selvatico;
(omissis)
e) - specie cacciabili dal 27 settembre al 30 novembre:
fagiano;
il prelievo è altresì consentito dal 2 al 31 dicembre
esclusivamente in base a piani numerici di
prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.,
secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa;”
2) - il punto 1.2., prima linea, è così sostituito:
“- volpe e cinghiale, con l'ausilio dei cani”;
3) - il punto 2.4. è così sostituito:
“2.4. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre
abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie
non comprese tra quelle elencate nel punto 2.2., non superiore a cinquanta di
cui non più di dieci beccacce, venti tortore e venti quaglie.”.
4) - il punto 3.2., lett. E) è così sostituito:
“E) il prelievo della specie cinghiale deve
essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia
programmata in ogni A.T.C. e C.A., con l’ausilio dei cani. I Comitati di gestione
degli A.T.C. e C.A. possono stabilire per tale forma di caccia anche la
giornata del lunedì.”;
ritenuto quindi necessario approvare l’allegato A così come sopra
modificato, Allegato A che deve pertanto ritenersi il calendario venatorio
vigente e che sostituisce a tutti gli effetti i precedenti provvedimenti; sono
fatte salve le disposizioni relative ai medesimi provvedimenti che hanno già
avuto effetto;
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
d e l i b e r a
- di approvare l’allegato A così come modificato dal
presente provvedimento che deve pertanto ritenersi il calendario venatorio
vigente e che sostituisce a tutti gli effetti i precedenti provvedimenti; sono
fatte salve le disposizioni relative ai medesimi provvedimenti che hanno già
avuto effetto.
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 157/1992, si provvederà alla pubblicazione del
calendario venatorio oggetto del presente provvedimento e ne verrà data
informativa sul sito del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica
e acquatica al seguente indirizzo:
La presente deliberazione sarà
pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto
e dell’art. 5 della legge regionale
12.10.2010, n. 22.
ALLEGATO A
CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL’INTERO TERRITORIO REGIONALE
PER LA STAGIONE 2015/2016
L’esercizio venatorio nella stagione 2015/2016, è
consentito con le seguenti modalità:
1)
SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA
1.1 Ai
fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna
selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi
indicati:
a) - nelle
giornate del 2, 5, 6 settembre negli A.T.C. e nei C.A., qualora deliberato dai
rispettivi Comitati di gestione, nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V., esclusivamente
da appostamento temporaneo:
tortora;
b) - nelle giornate del 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26 e 27
settembre su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., delle
A.F.V. delle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo e con
conseguente anticipo della chiusura, approvata dalla Giunta regionale, nel
rispetto dell’arco temporale massimo previsto dall’art. 18, della L. 157/1992:
cornacchia nera, cornacchia grigia,
gazza, ghiandaia;
c) - specie cacciabili dal 27
settembre al 6 dicembre:
lepre comune, minilepre, coniglio
selvatico;
d) - specie
cacciabili dal 4 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo
predisposti dai Comitati di gestione
degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:
pernice rossa, starna;
e) - specie cacciabili dal 27 settembre al 30 novembre:
fagiano;
il prelievo è altresì
consentito dal 2 al 31 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione
degli A.T.C. e dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e
approvati dalla stessa;
f) - specie cacciabili dal 4
ottobre al 31 ottobre:
quaglia, tortora;
g) - specie cacciabili dal 4 ottobre
al 20 gennaio:
germano reale, gallinella d’acqua,
alzavola;
h) - specie cacciabili dal 4
ottobre al 31 dicembre:
beccaccia, beccaccino,
allodola;
i) - specie cacciabili dal 4
ottobre al 31 gennaio:
colombaccio, cornacchia nera, cornacchia
grigia, gazza, ghiandaia;
l) - specie cacciabili dal 4
ottobre al 10 gennaio:
tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;
m) - specie
cacciabili dal 4 ottobre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo
predisposti dai Comitati di gestione degli
A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:
volpe;
n) - specie
cacciabili dal 4 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo
predisposti dai Comitati di gestione dei C.A., secondo i criteri stabiliti
dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa:
coturnice, fagiano di monte, pernice
bianca;
o) - specie
cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età,
basati su censimenti, e per distretti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta
regionale e approvati dalla stessa:
camoscio, capriolo, cervo, daino,
muflone, cinghiale;
Camoscio
Classe
|
Periodo
|
Maschi
2 o più anni
Yearling
maschio/femmina
|
1°
agosto - 15 dicembre
|
Femmine
2 o più anni
Classe
0 maschio/ femmina
|
1°
settembre - 15 dicembre
|
Capriolo
Classe
|
Zona
|
Periodo
|
Maschio
|
ATC
|
1°
giugno -15 luglio
15
agosto - 30 settembre
|
Femmina
e Cl. 0
|
ATC
|
1°
gennaio - 15 marzo
|
Classe
|
Zona
|
Periodo
|
Maschio
|
CA
|
1°
giugno -15 luglio
15
agosto - 15 novembre
|
Femmina e Cl. 0
|
CA
|
15
settembre - 15 dicembre
|
Nell’ambito della suddivisione dei
periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli
degli A.T.C..
Cervo
Classe
|
Zona
|
Periodo
|
Maschio
Cl. I
|
ATC
|
1°
agosto - 31 agosto
|
Femmina
e Cl. 0
|
ATC
|
1°
gennaio - 15 marzo
|
Maschio
Cl. I - II
|
ATC
|
1°
ottobre - 15 marzo
|
Maschio
Cl. III - IV
|
ATC
|
1°
ottobre -15 febbraio
|
Classe
|
Zona
|
Periodo
|
Maschio
Cl. I
|
CA
|
1°
agosto - 15 settembre
|
Femmina
e Cl. 0
|
CA
|
15
ottobre - 15 dicembre
|
Maschio
Cl. I - II - III *- IV*
|
CA
|
15
ottobre - 15 dicembre
(dal
1° al 14 ottobre*)
|
Nei distretti di bassa valle dei CA
assimilabili a quelli degli ATC, che non includono quartieri di svernamento del
camoscio, il prelievo è consentito fino al 31 dicembre.
NOTA:
* dal 01 al 14 ottobre il prelievo del
maschio, a chi pratica esclusivamente l’assegnazione nominativa (modalità A)
delle Linee Guida regionali, tenendo conto almeno delle seguenti
disposizioni:
- può essere assegnato, in rapporto
1:1, un numero massimo di capi pari al 50% del piano dei maschi di classe III -
IV;
- le uscite di caccia nonché il
prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull’intera superficie del
distretto;
- il cacciatore autorizzato deve
essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio in materia
faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di
“accompagnatore” a seguito di specifico corso, ai sensi dell’art. 2, comma 2
della l.r. 17/1999, organizzato dalla Provincia in accordo con i CA. Il
superamento del corso dà diritto ad un attestato di “accompagnatore” alla
caccia di selezione del cervo. Non è prevista l’equipollenza del suddetto
attestato, per le medesime finalità, in altri CA della Regione Piemonte. Per le
finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati di abilitazione
rilasciati da altre Amministrazioni od organismi, stante la diversità del
contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello di rilascio; il
corso deve comunque prevedere le seguenti materie:
- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto
di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di
sicurezza.
Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera,
e nelle quali è previsto l’affiancamento del cacciatore da parte di personale qualificato
incaricato dall’azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio va
dal 1° settembre al 31 gennaio. La ricorrenza delle menzionate caratteristiche
discriminanti è documentata dall’AFV stessa all’interno della relazione di
accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Per quanto riguarda le
femmine, al concorrere delle stesse condizioni su indicate, il periodo di
prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio purché, al contempo,
l’apertura sia posticipata al 1 novembre. Quanto detto a condizione che
l’attività venatoria non arrechi disturbo presso i quartieri di svernamento del
camoscio.
Muflone
Classe
|
Zona
|
Periodo
|
Maschi
2 o più anni
Yearling
maschio
|
ATC
|
1°
agosto - 30 settembre
|
Tutte
|
ATC
|
1°
novembre - 31 gennaio
|
Maschi
2 o più anni
Yearling
maschio/femmina
|
CA
|
1°
agosto - 15 dicembre
|
Tutte
|
CA
|
1°
settembre - 15 dicembre
|
Daino
Classe
|
Periodo
|
Maschio
Cl. I
|
1°
settembre - 30 settembre
|
Maschio
Cl. I - II o più anni
|
1°
novembre - 31 dicembre
|
Tutte
|
1°
gennaio - 15 marzo
|
Cinghiale
Classe
|
Periodo
|
ST - RO - MM
|
15 aprile - 31 gennaio
|
Tutte
|
1° ottobre - 31 gennaio
|
p) - specie cacciabili dal 27
settembre al
27 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio, anche in forma non selettiva: cinghiale.
1.2.
L’esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da
appostamento temporaneo, ad eccezione
di quello relativo alle specie:
-
volpe e cinghiale, con l'ausilio dei cani;
-
ungulati in prelievo selettivo;
-
fagiano, negli istituti privati della caccia, A.F.V. e
A.A.T.V. ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di
prelievo, anche con l’ausilio dei cani.
1.3.
Negli istituti a gestione privata della caccia A.A.T.V., il prelievo delle
specie starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al
punto 1.1. lettera d), fino al 31 dicembre.
2)
CARNIERE
2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è
consentito il seguente abbattimento massimo:
- due capi di
fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune,
- otto capi
delle specie migratorie di cui non più di due beccacce, tre tortore e tre
quaglie.
2.2. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere
complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:
a) cinghiale: venticinque capi
annuali, con il limite di cinque capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente
quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, i Comitati di
gestione dei C.A. possono limitare il carniere giornaliero ad un capo per ogni
specie;
c) lepre comune: cinque capi
annuali;
d) starna e pernice rossa:
cinque capi annuali per specie, nel rispetto del piano di prelievo numerico di
prelievo approvato dalla Giunta regionale;
e) fagiano: trenta capi annuali;
f) minilepre: settanta capi annuali con il limite di 20 capi
giornalieri in deroga al punto 2.1.;
g) coniglio selvatico, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza,
ghiandaia: cinquanta capi annuali per specie, con il limite di dieci capi
giornalieri per specie in deroga al punto 2.1..
2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di
prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale.
2.4. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre
abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie
non comprese tra quelle elencate nel punto 2.2., non superiore a cinquanta di
cui non più di dieci beccacce, venti tortore e venti quaglie.
3)
GIORNATE E ORARI
3.1. Ai sensi dell’articolo 18,
comma 5 della Legge 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanali per
ogni cacciatore è di tre.
3.2. Fermo restando il limite di
cui al punto 3.1.:
A) negli ATC:
a) l’attività
venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
b) la caccia di
selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì,
sabato e domenica. I Comitati di gestione degli ATC possono stabilire, fermo
restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo
selettivo, che possono coincidere con le altre forme di caccia;
B) nei CA:
a) l’attività venatoria è
consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
b) la caccia di selezione agli
ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e
domenica. I Comitati di gestione dei CA possono stabilire, fermo restando il
limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata
e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di
caccia;
C) il prelievo delle specie
migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e
domenica, in ogni A.T.C. e C.A.. I Comitati di gestione possono stabilire,
fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate
al prelievo o consentire la libera scelta del cacciatore;
D) nel territorio destinato alla
caccia riservata a gestione privata, l’attività venatoria è consentita nei
giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
E) il prelievo della specie
cinghiale deve essere consentito per tre giornate la settimana nella forma
della caccia programmata in ogni A.T.C. e C.A., con l’ausilio dei cani. I
Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono stabilire per tale forma di
caccia anche la giornata del lunedì.
3.3. Ai sensi dell’articolo 18,
commi 5 e 7 della Legge 157/92:
-
l’esercizio venatorio è vietato in tutto il
territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;
-
la caccia è consentita da un’ora prima del
sorgere del sole fino al tramonto;
-
la caccia di selezione agli ungulati è
consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.
4) ORA DI INIZIO E TERMINE
DELLA GIORNATA VENATORIA
4.1.
L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i
seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico
di Torino:
-
dal 15 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
-
dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
-
dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
-
dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
-
dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
-
dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
-
dal 1° al 25 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
-
dal 26 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
-
dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle
ore 6,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio dalle
ore 6,00 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore
5,30 alle ore 18,15.
5)
MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA
5.1. Ai sensi dell’articolo 13,
commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l’esercizio dell’attività venatoria è
consentito con i mezzi di seguito riportati:
a) fucile con canna ad anima
liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore
contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;
b) fucile con canna ad anima
rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di
altezza non inferiore a millimetri 40,
- a caricamento singolo manuale;
- a ripetizione semiautomatica con
caricatore contenente non più di due colpi;
c)
fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di
calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non
inferiore a millimetri 5,6;
d)
arco e falco.
5.2. Nella zona faunistica delle
Alpi è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione
semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non
contenere più di un colpo. 5.3. L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito,
nell’ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il
prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelle
Istruzioni operative.
5.4.
Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non
esplicitamente ammessi dall’articolo 13 della l. 157/1992.
5.5.
Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è
autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite,
gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
6) Sono da ritenersi non
valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale predisposto,
per ragioni tecniche, prima dall’approvazione del presente calendario
venatorio, qualora risultino in contrasto con le disposizioni del medesimo.
L’ASSESSORE IL
PRESIDENTE
ALL’AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DELLA GIUNTA REGIONALE