D.G.R. 13 aprile 2015, n. 6-1302 e s.m.i.. Calendario venatorio per la stagione 2015/2016. Ulteriori modifiche all'Allegato A.







Premesso che con D.G.R. 13 aprile 2015, n. 6-1302 è stato approvato il Calendario venatorio per la stagione 2015/2016 nel rispetto del parere espresso dall’Istituto Superiore per la ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) con nota n. 14104/T-A11 del 30.3.2015;

considerato che la Giunta regionale con D.G.R. 31 luglio 2015, n. 41-1968, in ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza del TAR Piemonte n. 203 del 9.07.2015, ha modificato il Calendario venatorio 2015/2016 sostituendo l’allegato A) della richiamata D.G.R. 13 aprile 2015, n. 6-1302 e prevedendo le seguenti aperture differenziate per specie e tipologia di caccia:
- 27 settembre (domenica): inizio del prelievo della specie cinghiale nelle forme non selettive;
- 1° ottobre (giovedì): inizio del prelievo della specie fagiano negli istituti a gestione privata della caccia;
-  3 ottobre (sabato): inizio del prelievo della specie fagiano negli ATC/CA;
- 4 ottobre (domenica): inizio del prelievo della restante fauna venabile, compresa l’avifauna, anche migratoria, cacciabile;

viste le DD.G.R. 5 agosto 2015, n. 11-2020, 1 settembre 2015, n. 21-2043 con le quali sono state apportate ulteriori modifiche al Calendario venatorio 2015/2016; 

rilevato che le sopra evidenziate aperture differenziate hanno ingenerato nel mondo venatorio, da sempre abituato ad una sola apertura generale della caccia, un diffuso e crescente malumore fonte di numerose lamentele in quanto si sosteneva che, dal punto di vista della gestione faunistico-venatoria, sarebbe stata tecnicamente più corretta un’unica apertura generale della caccia così da distribuire la pressione venatoria su tutte le specie venabili;

considerato che, a tal fine, con nota n. 14467/A1702A del 27.08.2015 è stato richiesto un parere all’ISPRAviste , in ordine alle seguenti proposte di modifica del calendario venatorio per la stagione 2015/2016:
- prelievo delle specie lepre comune, minilepre, coniglio selvatico dal 27 settembre al 6 dicembre;
- prelievo della specie fagiano dal 27 settembre al 31 dicembre; è data facoltà ai Comitati di gestione degli ATC e dei CA di anticipare la chiusura della caccia a tale specie in relazione alle diverse situazioni ambientali riscontrate nei rispettivi territori;
- carniere stagionale della specie beccaccia: 10 capi;

            vista la nota n.  39039 /T-A11 del 7.09.2015 con la quale l’ISPRA ha espresso il proprio parere rilevando, tra l’altro, che:
- “un’apertura della stagione venatoria al 1° di ottobre anche per lepre comune e fagiano  coinciderebbe con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli tardivi”;
- “un posticipo al 31 dicembre della caccia al fagiano dovrebbe essere consentito solo in presenza di piani di prelievo commisurati alla dinamica di popolazione, definiti sulla base di dati di monitoraggio della popolazione e dell’incremento utile annuo”;

ritenuto di accogliere il rilievo formulato dall’ISPRA in ordine alla chiusura del periodo di prelievo della specie fagiano che pertanto rimane confermata al 30 novembre con eventuale prosecuzione della caccia al 31 dicembre solo sulla base di piani numerici di prelievo;

rilevato, invece, quanto all’apertura del prelievo della specie fagiano al 27 settembre:
- che la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede un arco temporale del periodo di caccia con inizio alla terza domenica di settembre e termine al 31 gennaio;
- che a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);
­ che il prelievo venatorio di questa specie nel mese di dicembre, risulta compatibile con il periodo  di  riproduzione indicato nel documento “Key concepts”;
- che infine le covate tardive devono essere considerate eccezioni rispetto al normale periodo riproduttivo primaverile ed in quanto tali devono considerarsi percentualmente poco significative;

considerato inoltre, relativamente a tale ultimo aspetto, che l’andamento meteo-climatico primaverile-estivo del corrente anno ha consentito un anticipo della fase riproduttiva e della maturazione con conseguente accrescimento precoce dei pulli ed incremento del numero dei nuovi nati;

rilevato invece, quanto al prelievo della lepre comune, che la stessa è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria “Least Concern” della lista rossa International Union for Conservation of Nature (IUCN) e che, inoltre,  il buono stato di conservazione della lepre comune sul territorio regionale piemontese deriva anche dalla prassi gestionale piemontese che prevede il ripopolamento artificiale effettuato dalle Province anche attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti, e dagli ATC e CA;

rilevato altresì che la posticipazione dell’apertura del prelievo venatorio alla specie lepre comune ai primi di ottobre, così come suggerito dall’ISPRA al fine di favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto  su  tale  completamento  in  considerazione  del fatto che nel bimestre settembre-ottobre (come si rileva dal grafico “Fenologia delle nascite nella lepre europea” cui fa riferimento l’ISPRA nei pareri espressi sui calendari proposti da alcune regioni) si verificano meno del 5 per cento delle nascite;

            considerato che analoghe considerazioni valgono anche per il coniglio selvatico e la minilepre che l’ISPRA, nella citata nota n. 14104/T-A11 del 30.3.2015, considera taxon alloctono per l’Italia e, come tale, estraneo alla fauna selvatica autoctona italiana auspicandone addirittura (ISPRA) la sua eradicazione;

            rilevata pertanto l’esigenza di unificare l’inizio del prelievo delle due specie di fauna selvatica stanziale in questione - lepre comune e fagiano - a  quello previsto per minilepre, coniglio selvatico e cinghiale, così da consentire una maggior differenziazione dell’attività venatoria con conseguente ripartizione della pressione su più specie;

rilevato che tale modifica riguarda solo poche specie e non incide quindi su quelle che versano in un non ottimale stato di conservazione e per le quali rimane confermata l’apertura al 4 ottobre;

ritenuto pertanto, alla luce della situazione sopra descritta e ai fini di distribuire la pressione venatoria su tutte le specie di fauna selvatica stanziale prelevabili, di modificare il Calendario venatorio 2015/2016, anticipando al 27 settembre la data d’inizio della caccia alle specie lepre comune, minilepre, coniglio selvatico e fagiano;

sottolineato che la modifica anzidetta comporta, per la specie fagiano un anticipo di due sole giornate di caccia e per le altre specie (lepre comune, minilepre e coniglio selvatico) un anticipo di sole tre giornate, il che concretamente comporta, nel mese di settembre, due sole giornate fisse di caccia;

ritenuto, infine, viste le recenti e reiterate lamentele pervenute dalle Organizzazioni professionali agricole, dai Sindaci e dai singoli agricoltori con le quali si sollecita l’adozione  di iniziative urgenti ed efficaci per limitare i danni e i sinistri stradali, di prevedere che:
- i Comitati di gestione degli ATC e dei CA possono consentire l’esercizio venatorio alla specie cinghiale, nelle tipologie previste per la caccia programmata, anche la giornata del lunedì;
- dal 1° al 31 gennaio il prelievo del cinghiale è consentito in tutte le tipologie previste per la caccia programmata, con l'ausilio dei cani;

ritenuto inoltre, visto il parere favorevole dell’ISPRA (nota n. 39039/T-A11 del 7.9.2015):
- di consentire il prelievo delle sopra elencate specie (lepre comune, minilepre e coniglio selvatico) fino al 6 dicembre;
- di aumentare il carniere stagionale della specie beccaccia da 8 a 10 capi;

ritenuto pertanto, di introdurre le seguenti modifiche al Calendario venatorio per la stagione 2015/2016, approvato con D.G.R. 13 aprile 2015, n. 6-1302 e s.m.i. e riportato nell’allegato A del medesimo provvedimento:
1) - il punto 1.1., lett. c) ed e), è così sostituito:
1.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:
(omissis)
c) - specie cacciabili dal 27 settembre al 6 dicembre:
lepre comune, minilepre, coniglio selvatico;
(omissis)
e) - specie cacciabili dal 27 settembre al 30 novembre:
fagiano;
il prelievo è altresì consentito dal 2 al 31 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di   prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa;”
2) - il punto 1.2., prima linea, è così sostituito:
“- volpe e cinghiale, con l'ausilio dei cani”;
3) - il punto 2.4. è così sostituito:
“2.4. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 2.2., non superiore a cinquanta di cui non più di dieci beccacce, venti tortore e venti quaglie.”.
4) - il punto 3.2., lett. E) è così sostituito:
E) il prelievo della specie cinghiale deve essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni A.T.C. e C.A., con l’ausilio dei cani. I Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.”;

ritenuto quindi necessario approvare l’allegato A così come sopra modificato, Allegato A che deve pertanto ritenersi il calendario venatorio vigente e che sostituisce a tutti gli effetti i precedenti provvedimenti; sono fatte salve le disposizioni relative ai medesimi provvedimenti che hanno già avuto effetto;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di approvare l’allegato A così come modificato dal presente provvedimento che deve pertanto ritenersi il calendario venatorio vigente e che sostituisce a tutti gli effetti i precedenti provvedimenti; sono fatte salve le disposizioni relative ai medesimi provvedimenti che hanno già avuto effetto.

Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 157/1992, si provvederà alla pubblicazione del calendario venatorio oggetto del presente provvedimento e ne verrà data informativa sul sito del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.




ALLEGATO A


CALENDARIO  VENATORIO  RELATIVO  ALL’INTERO  TERRITORIO  REGIONALE

PER  LA  STAGIONE  2015/2016




L’esercizio venatorio nella stagione 2015/2016, è consentito con le seguenti modalità:


1)    SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

1.1  Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:
a) - nelle giornate del 2, 5, 6 settembre negli A.T.C. e nei C.A., qualora deliberato dai rispettivi Comitati di gestione, nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo:
      tortora;
b) - nelle giornate del 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26 e 27 settembre su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., delle A.F.V. delle A.A.T.V., esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura, approvata dalla Giunta regionale, nel rispetto dell’arco temporale massimo previsto dall’art. 18, della L. 157/1992:
      cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
c) - specie cacciabili dal 27 settembre al 6 dicembre:
      lepre comune, minilepre, coniglio selvatico;
d) - specie cacciabili dal 4 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai   Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:
      pernice rossa, starna;
e) - specie cacciabili dal  27 settembre al 30 novembre:
fagiano;
il prelievo è altresì consentito dal 2 al 31 dicembre esclusivamente in base a piani numerici di   prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa;
f) - specie cacciabili dal 4 ottobre al 31 ottobre:
      quaglia, tortora;
g) - specie cacciabili dal 4 ottobre al 20 gennaio:
      germano reale, gallinella d’acqua, alzavola;
h) - specie cacciabili dal 4 ottobre al 31 dicembre:
      beccaccia, beccaccino, allodola;     
i) - specie cacciabili dal 4 ottobre al 31 gennaio:
      colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
l) - specie cacciabili dal 4 ottobre al 10 gennaio:
     tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;
m) - specie cacciabili dal 4 ottobre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai   Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:
      volpe;
n) - specie cacciabili dal 4 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A., secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa:
      coturnice, fagiano di monte, pernice bianca;
o) - specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti, e per distretti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:
      camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale;
Camoscio
Classe
Periodo
Maschi 2 o più anni
Yearling maschio/femmina
1° agosto - 15 dicembre
Femmine 2 o più anni
Classe 0 maschio/ femmina
1° settembre - 15 dicembre

Capriolo
Classe
Zona
Periodo
Maschio
ATC

1° giugno -15 luglio
15 agosto - 30 settembre
Femmina e Cl. 0
ATC
1° gennaio - 15 marzo

Classe
Zona
Periodo
Maschio
CA

1° giugno -15 luglio
15 agosto - 15 novembre
 Femmina e Cl. 0
CA
15 settembre - 15 dicembre
Nell’ambito della suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli A.T.C..

Cervo
Classe
Zona
Periodo
Maschio Cl. I
ATC
1° agosto - 31 agosto
Femmina e Cl. 0
ATC
1° gennaio - 15 marzo
Maschio Cl. I - II 
ATC
1° ottobre - 15 marzo
Maschio Cl. III - IV
ATC
1° ottobre -15 febbraio

Classe
Zona
Periodo
Maschio Cl. I
CA
1° agosto - 15 settembre
Femmina e Cl. 0
CA
15 ottobre -  15 dicembre
Maschio Cl. I - II - III *- IV*
CA

15 ottobre - 15 dicembre
(dal 1° al 14 ottobre*)
Nei distretti di bassa valle dei CA assimilabili a quelli degli ATC, che non includono quartieri di svernamento del camoscio, il prelievo è consentito fino al 31 dicembre.

NOTA:
* dal 01 al 14 ottobre il prelievo del maschio, a chi pratica esclusivamente l’assegnazione nominativa (modalità A) delle Linee Guida regionali, tenendo conto almeno delle seguenti disposizioni:
- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di capi pari al 50% del piano dei maschi di classe III - IV;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull’intera superficie del distretto;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di “accompagnatore” a seguito di specifico corso, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della l.r. 17/1999, organizzato dalla Provincia in accordo con i CA. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di “accompagnatore” alla caccia di selezione del cervo. Non è prevista l’equipollenza del suddetto attestato, per le medesime finalità, in altri CA della Regione Piemonte. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati di abilitazione rilasciati da altre Amministrazioni od organismi, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello di rilascio; il corso deve comunque prevedere le seguenti materie:
- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

Nelle AFV caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera, e nelle quali è previsto l’affiancamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall’azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio va dal 1° settembre al 31 gennaio. La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dall’AFV stessa all’interno della relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Per quanto riguarda le femmine, al concorrere delle stesse condizioni su indicate, il periodo di prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio purché, al contempo, l’apertura sia posticipata al 1 novembre. Quanto detto a condizione che l’attività venatoria non arrechi disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.

Muflone
Classe
Zona
Periodo
Maschi 2 o più anni
Yearling maschio






ATC
1° agosto - 30 settembre


Tutte

ATC
1° novembre - 31 gennaio
Maschi 2 o più anni
Yearling maschio/femmina
CA
1° agosto - 15 dicembre
Tutte
CA
1° settembre - 15 dicembre



Daino
Classe
Periodo
Maschio Cl. I
1° settembre - 30 settembre
Maschio Cl. I - II o più anni
1° novembre - 31 dicembre
Tutte
1° gennaio - 15 marzo


Cinghiale
Classe
Periodo
ST - RO - MM
15 aprile - 31 gennaio
Tutte
1° ottobre - 31 gennaio

p) - specie cacciabili dal 27 settembre al 27 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio, anche in forma non selettiva: cinghiale.
1.2. L’esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento   temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:
- volpe e cinghiale, con l'ausilio dei cani;
- ungulati in prelievo selettivo;
- fagiano, negli istituti privati della caccia, A.F.V. e A.A.T.V. ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo, anche con l’ausilio dei cani.
1.3. Negli istituti a gestione privata della caccia A.A.T.V., il prelievo delle specie starna e pernice rossa è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 31 dicembre.

2) CARNIERE

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:
- due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune,
- otto capi delle specie migratorie di cui non più di due beccacce, tre tortore e tre quaglie.
2.2. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:
a) cinghiale: venticinque capi annuali, con il limite di cinque capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, i Comitati di gestione dei C.A. possono limitare il carniere giornaliero ad un capo per ogni specie;
c) lepre comune: cinque capi annuali;
d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie, nel rispetto del piano di prelievo numerico di prelievo approvato dalla Giunta regionale;
e) fagiano: trenta capi annuali;
f) minilepre: settanta capi annuali con il limite di 20 capi giornalieri in deroga al punto 2.1.;
g) coniglio selvatico, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali per specie, con il limite di dieci capi giornalieri per specie in deroga al punto 2.1..
2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale.
2.4. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 2.2., non superiore a cinquanta di cui non più di dieci beccacce, venti tortore e venti quaglie.

3) GIORNATE E ORARI

3.1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.
3.2. Fermo restando il limite di cui al punto 3.1.:
A) negli ATC:
a) l’attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione degli ATC possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme di caccia;
B) nei CA:
a) l’attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione dei CA possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia;
C) il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, in ogni A.T.C. e C.A.. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate destinate al prelievo o consentire la libera scelta del cacciatore;
D) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l’attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
E) il prelievo della specie cinghiale deve essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni A.T.C. e C.A., con l’ausilio dei cani. I Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.
3.3. Ai sensi dell’articolo 18, commi 5 e 7 della Legge 157/92:
-          l’esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì;
-          la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
-          la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.

4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:
- dal 15 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 25 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 26 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

5) MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA

5.1. Ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l’esercizio dell’attività venatoria è consentito con i mezzi di seguito riportati:
a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;
b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza  non inferiore a millimetri 40,
   - a caricamento singolo manuale;
   - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi;
c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;
d) arco e falco.
5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. 5.3. L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell’ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelle Istruzioni operative.
5.4. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall’articolo 13 della l. 157/1992.
5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

6) Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale predisposto, per ragioni tecniche, prima dall’approvazione del presente calendario venatorio, qualora risultino in contrasto con le disposizioni del medesimo.


                         L’ASSESSORE                                                                IL PRESIDENTE
      ALL’AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA                               DELLA GIUNTA REGIONALE





Post popolari in questo blog

Contributi per iniziative istituzionali - anno 2024

Bando Patrocini onerosi Consiglio regionale del Piemonte - prima scadenza 29 marzo 2024

Erogazioni ordinarie della Fondazione CRT – I sessione 2024