Cassa integrazione in deroga: informazioni utili
E' disponibile il Manuale utente dell'applicativo per la presentazione delle domande di Cassa integrazione in deroga. il manuale guida l’operatore a ogni passaggio previsto dal modello di domanda presente su Aminder.
L'applicativo si raggiunge attraverso questo link
- L'accesso ad AMINDER è automaticamente attivo per tutte le Aziende e i Soggetti già abilitati all’applicativo Gestione Comunicazioni On Line (GECO), senza necessità di ulteriori richieste.
- Gli operatori sprovvisti di abilitazione a GECO devono invece fare esplicita richiesta Su questa pagina le indicazioni
- Inserimento Azienda in AMINDER: qualora all’accesso in AMINDER non si trovasse l’Azienda per la quale si vuole presentare la Domanda di Cassa Integrazione in Deroga è necessario procedere alla richiesta di censimento rivolgendosi al Centro per l’Impiego competente della sede operativa dell’azienda. Su questa pagina le indicazioni
- Inserimento della Sede in AMINDER: Qualora all’accesso in AMINDER non si trovasse la Sede dell’Azienda per la quale si vuole presentare la Domanda di Cassa Integrazione in Deroga è necessario procedere alla richiesta di censimento rivolgendosi al Centro per l’Impiego competente della sede operativa dell’azienda. Su questa pagina le indicazioni
E' stato firmato, in data 26 marzo 2020, l'Accordo quadro tra la Regione Piemonte e le Parti Sociali per la gestione della Cassa Integrazione in deroga. Il Ministero del Lavoro congiuntamente con il Ministero dell'Economia ha inoltre firmato il primo Decreto di riparto delle risorse, che assegna al Piemonte euro 82.506.160,00 euro.
Il 28 marzo 2020 l'Inps ha emesso una Circolare esplicativa n.47
Chi accede e a quali tipologie di Cassa integrazione
- I datori di lavoro che accedono alla CIG Ordinaria, al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o a uno dei Fondi di Solidarietà Bilaterali attivati in alcuni settori devono richiedere la CIGO o l’assegno ordinario erogato dai Fondi sopra citati. La CIGO e l’assegno ordinario del FIS vanno richiesti all’INPS, l’assegno ordinario dei Fondi Bilaterali va richiesto direttamente al Fondo di appartenenza;
- Le aziende artigiane, anche quelle con un solo dipendente, e le agenzie di somministrazione per i lavoratori operanti in aziende utilizzatrici che hanno sospeso l’attività devono rivolgersi al proprio Fondo Bilaterale, non possono in alcun caso richiedere la CIG in deroga;
- Le aziende agricole che rientrano nella disciplina della CISOA (Cassa Integrazione Salariale per gli Operai Agricoli) possono usufruire di detta prestazione per i loro dipendenti a tempo indeterminato, salvo che non abbiano raggiunto il numero massimo annuo di giornate fruibili;
- Le aziende che hanno in corso trattamenti di CIG Straordinaria o di assegno di solidarietà presso il FIS possono sospendere tali trattamenti e sostituirli per un periodo non superiore a 9 settimane con l’erogazione della CIG Ordinaria, qualora abbiano titolo ad accedere alla CIGO, o dell’assegno ordinario, a seconda dei casi;
- I datori di lavoro che non rientrano nelle casistiche precedenti hanno titolo a richiedere alla Regione Piemonte la CIG in deroga, che spetta in particolare:
- ai datori che hanno in forza fino a 5 dipendenti, ad eccezione delle aziende artigiane;
- ai datori con più di 5 dipendenti non coperti dal FIS o da un Fondo di Solidarietà Bilaterale;
- alle imprese che non possono accedere alla CIGO (a titolo di esempio, le aziende commerciali, incluse quelle della logistica, e le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti),
- anche nei casi in cui sospendano trattamenti di CIG Straordinaria in corso;
- alle aziende agricole per i dipendenti a tempo determinato, o per i dipendenti a tempo indeterminato qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili per le prestazioni CISOA
- Sono esclusi solo i datori di lavoro domestico.
Regole generali di gestione della CIGD
CARATTERISTICHE DEL PERIODO PER IL RICORSO ALLA CIGD
- Il periodo massimo concedibile è di 9 settimane con decorrenza non precedente al 23 febbraio 2020. A fini gestionali le 9 settimane corrispondono a 63 giorni di calendario: il sistema controlla tale durata sommando i periodi richiesti in ogni domanda, e blocca la data fine se questa cade oltre il limite dei 63 giorni.
- La durata massima di ogni domanda è stabilita in 5 settimane, pari a 35 giorni di calendario, e quella minima in 5 giorni. Il sistema controlla che ogni domanda rientri entro questi termini e blocca la data fine se questa cade oltre i 35 giorni o se il periodo è inferiore a 5 giorni. Si auspica, anche per evitare di aumentare oltre misura il volume di domande da gestire, che ogni datore di lavoro presenti non più di due istanze; la prima avrà in generale natura retroattiva, potendo decorrere fin dal 23 febbraio.
- I lavoratori interessati devono risultare in forza al datore richiedente alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dall’anzianità maturata a tale data; se sono stati assunti dopo il 23 febbraio non possono accedere alla CIGD. Il sistema controlla tale evenienza e impedisce di inserire lavoratori assunti dopo il 23 febbraio.
- I datori di lavoro con unità operative site in cinque o più regioni o province autonome devono fare richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui è demandato in questi casi il riconoscimento del trattamento di CIG in deroga per conto delle Regioni interessate.
- Se le unità operative sono distribuite su non più di quattro regioni o province autonome, le domande vanno inoltrate alle Regioni competenti territorialmente.
LAVORATORI "INTERMITTENTI"
- Nel caso dei lavoratori intermittenti, l’Accordo Quadro prevede la possibilità di collocarli in CIGD con delle indicazioni generali di calcolo delle giornate ammissibili che sono state oggetto di specifica nella Circolare INPS n. 47/2020 (punto F), a metà di pag. 12). L’INPS precisa che “L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti”. La Circolare n. 41/2006 dice al punto 4-5 (“Integrazioni salariali” nel Capitolo sul lavoro intermittente) che l’integrazione salariale è ammissibile solo se il lavoratore ha risposto ad una chiamata al lavoro prima del verificarsi della causa per cui è stata richiesta la CIG; se non c’è alcuna chiamata precedente, l’accesso all’integrazione salariale non è ammissibile perché non c’è retribuzione da integrare.
- Il calcolo del limite di giornate andrà fatto per ogni lavoratore intermittente in forza all’azienda con la sommatoria delle giornate di lavoro (anche in caso di periodi di assunzione discontinui) effettuate nei 12 mesi precedenti la richiesta di CIGD. S’intende come giornata quella in cui il dipendente ha risposto alla chiamata, indipendentemente dall’orario di lavoro svolto. Il dato così risultante va diviso per 12 e, arrotondato per eccesso, rappresenta il numero di giornate di CIGD riconoscibili al lavoratore per ogni mensilità, che va poi riproporzionato sul periodo massimo di nove settimane.
LAVORATORI "IN SOMMINISTRAZIONE"
I lavoratori somministrati, contrariamente a quanto riportato nell’Accordo Quadro Regionale, sottoscritto prima della pubblicazione della Circolare INPS, non accedono alla CIG in deroga, ma all’assegno ordinario gestito dal loro Fondo di Solidarietà, come già prima indicato. La specifica è contenuta nella Circolare INPS n. 47/2020 al punto d.1.2), al fondo di pag.9.
FERIE DEL LAVORATORE
- Non è obbligatorio fare fruire ai dipendenti i periodi di ferie pregresse prima di richiedere la CIG in deroga, come ha specificato l’INPS nella Circolare esplicativa n.47, al punto F (“… l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza”).
MARCA DA BOLLO
Tutte le altre informazioni e moduli sono pubblicati al seguente link sul sito della Regione Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/cassa-integrazione-deroga-prime-informazioni-utili