Legge 10 marzo 2000, n. 62, contributi alle Scuole Paritarie per l'anno 2014; definizione dei criteri di riparto.
Vista
la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio, che istituisce il sistema nazionale di
istruzione, costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e
degli enti locali;
vista
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) ed in
particolare l’articolo 1, comma 636, ai sensi del quale devono essere definiti
annualmente i criteri ed i parametri per l’assegnazione dei contributi alla
scuole paritarie;
vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante
disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009) ed in particolare l’articolo 2, comma 47, il quale
prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni ed il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
con tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono
stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie
occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi
in materia di istruzione;
vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 260 dell’articolo 1;
vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014/2016;
visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante
misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica,
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive ed in particolare l’articolo 42, comma 1, relativo alle disposizioni
in materia di finanza delle regioni;
vista l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza
Stato-Regioni in data 29 maggio 2014, in attuazione dell’articolo 46, commi 6 e
7, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale;
visto il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 27 dicembre 2013 avente ad oggetto “Ripartizione in capitoli delle
unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014/16 e lo stanziamento del
capitolo 1299 “Somme da trasferire alle Regioni per il sostegno alle scuole
paritarie” per l’anno 2014 pari a
€ 220.000.000,00;
vista la nota prot. n. 22077 del 29 ottobre 2014, con la
quale il Ministero dell’economia e delle finanze segnale che le risorse
iscritte sul capitolo 1299 sono state rese indisponibili per un importo pari ad
euro 24.171.009,00, relativamente alla quota della Regione Lazio, nelle more
dell’adozione del decreto di attuazione dell’articolo 1, commi 522-525, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed occorre pertanto procedere alla ripartizione
tra le Regioni delle somme immediatamente disponibili pari a € 195.828.991,00;
visto il Decreto Interministeriale n. 869 del 25 novembre
2014 “Trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie destinate al
sostegno delle scuole paritarie”, con il quale si è proceduto alla ripartizione
tra la Regioni delle risorse immediatamente disponibili pari a € 195.828.991,00
e che la quota spettante alla Regione Piemonte è pari a € 13.996.270,00, quale
saldo a valere sull’a.s. 2013/14;
visto l’art 1 del Decreto Interministeriale indicato al
punto precedente, che prevede che le risorse ripartite sono trasferite alle
Regioni per il sostegno alle scuole paritarie, sulla base del numero delle
scuole paritarie, delle classi e degli alunni e che le Regioni svolgono le
attività di assegnazione delle risorse alle singole scuole in coordinamento con
gli Uffici scolastici regionali;
considerato che le assegnazioni delle risorse alle scuole
paritarie sono state precedentemente svolte unicamente dall’Ufficio Scolastico
regionale;
dato atto che è stata conseguentemente avviata una interlocuzione
con le competenti strutture dell’Ufficio Scolastico Regionale, al fine di
condividere i criteri per il riparto, i dati in loro possesso relativo ai
numeri delle scuole, delle sezioni e degli alunni, nonché i dati necessari ad
effettuare i pagamenti alle singole scuole e che in quella sede è stato
condiviso di operare in continuità con quanto già definito per l’a.s. 2012/13
ed in coerenza con il Decreto prot. n. 261 del 18/04/2014;
preso atto che le risorse relative all’acconto per l’a.s.
2013/14 sono già state erogate dall’Ufficio Scolastico Regionale alle scuole,
inclusa la quota totale di cui al punto a) dell’art. 6 del Decreto prot. n. 261
del 18/04/2014 a favore delle scuole primarie e che pertanto occorre procedere
al riparto delle risorse disponibili a favore delle scuole dell’infanzia,
secondarie di primo e secondo grado e per il sostegno agli alunni disabili
certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
considerato che per gli anni scolastici precedenti al
2013/14 i decreti di riparto delle risorse relative al saldo prevedevano che
gli Uffici Scolastici regionali dovevano operare d’intesa con gli Assessorati
all’Istruzione delle Regioni e che in particolare in data 20/03/2014 erano
stati congiuntamente definiti i criteri per il riparto delle risorse relative
al saldo per l’a.s. 2012/13, come da verbale agli atti;
ritenuto in particolare di:
- stabilire
in € 1.200.010,00, in continuità con l’anno scolastico 2012/13, la somma
complessiva a favore delle scuole dell’infanzia e secondaria di primo e secondo
grado in ragione dell’accoglimento di alunni con certificazione di handicap
riconosciuto ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, corrispondenti a €
2.765,00 per ognuno dei 434 alunni disabili;
- di
stabilire in € 806,96, in continuità con
l’anno scolastico 2012/13, l’importo per ogni ora di sostegno per gli alunni
della scuola primaria per un totale di n. 1802 ore per un importo complessivo
di € 1.454.141,92 al quale bisogna dedurre quanto già erogato dal MIUR in fase
di acconto per € 36.750,00 e che quindi il totale da erogare è di €
1.417.391,92;
- di
stabilire, in continuità con l’anno
scolastico 2012/13, un contributo unitario di € 1.370,00 per scuola alle scuole
secondarie di primo grado;
- di
stabilire, in continuità con l’anno scolastico 2012/13, un contributo unitario
di € 1.885,00 per scuola alle scuole secondarie di secondo grado per ogni corso
attivato;
- di
destinare l’importo residuo a favore delle scuole dell’infanzia, ripartito per
il 20% per il numero delle scuole e per l’80% per il numero delle sezioni delle
scuole senza fini di lucro;
vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte del 23/12/2014, prot.
n. 10400, con la quale è stato trasmesso il riparto dei fondi secondo i
criteri sopra indicati;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-1332
del 27.04.2015, con la quale è stata iscritta la somma di € 13.996.270,00 sul
cap. 187633/2015 e corrispondentemente in entrata sul cap. 24096/2015;
considerato che la predetta somma di € 13.996.270,00 è
già stata incassata sul bilancio regionale con riversale n. 7602 e quietanza n.
8154 del 20.05.2015;
vista la legge regionale 15 maggio 2015 n. 10, Bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni
2015/17;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1450
del 25.05.2015, Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di
previsione 2015, con la quale è stata assegnata la somma € 13.996.270,00 sul
cap. 187633/2015;
tutto ciò
premesso e considerato,
la Giunta
Regionale, unanime,
d
e l i b e r a
di definire, come in premessa
specificato, la ripartizione delle risorse di cui al Decreto Interministeriale
n. 869 del 25 novembre 2014, pari a € 13.996.270,00 destinate al sostegno alle
scuole paritarie, secondo i seguenti criteri come indicato nella nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
del 23/12/2014, prot. n. 10400 ed in particolare:
- di
stabilire in € 1.200.010,00, in continuità con l’anno scolastico 2012/13, la
somma complessiva a favore delle scuole dell’infanzia e secondaria di primo e
secondo grado in ragione dell’accoglimento di alunni con certificazione di
handicap riconosciuto ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
corrispondenti a € 2.765,00 per ognuno dei 434 alunni disabili;
- di
stabilire in € 806,96, in continuità con
l’anno scolastico 2012/13, l’importo per ogni ora di sostegno per gli alunni
della scuola primaria per un totale di n. 1802 ore per un importo complessivo
di € 1.454.141,92 al quale bisogna dedurre quanto già erogato dal MIUR in fase
di acconto per € 36.750,00 e che quindi il totale da erogare è di €
1.417.391,92;
- di
stabilire, in continuità con l’anno
scolastico 2012/13, un contributo unitario di € 1.370,00 per scuola alle scuole
secondarie di primo grado;
- di
stabilire, in continuità con l’anno scolastico 2012/13, un contributo unitario
di € 1.885,00 per scuola alle scuole secondarie di secondo grado per ogni corso
attivato;
- di
destinare l’importo residuo a favore delle scuole dell’infanzia, ripartito per
il 20% per il numero delle scuole e per l’80% per il numero delle sezioni delle
scuole senza fini di lucro;
di demandare alla Direzione
Coesione Sociale tutti gli atti consequenziali all’attuazione della presente
deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata
sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.
5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel
sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.