Regolamento (CE) 1698/2005 e s.m.i. e reg. (UE) n. 1310/2013: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2015: presentazione condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di aiuto e di pagamento) ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013, azioni 214.1 e 214.2.
Visto
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) per il periodo di programmazione 2007-2013 che stabilisce che il FEASR
interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR);
considerato
che il reg. (CE) n. 1698/2005 individua all’art. 36, lettera a, punto iv) e
illustra in dettaglio all’art. 39 i pagamenti agroambientali (denominati anche
misura 214) come gli impegni aventi durata almeno quinquennale che oltrepassano
le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6
degli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. e oltrepassano i
requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari
e altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale;
visto
il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e s.m.i., recante
disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/2005, in base al quale è stato
predisposto il contenuto del PSR 2007-2013 del Piemonte ed in particolare
l’art. 46 che detta 2 clausole di revisione di seguito illustrate;
verificato
che le clausole di revisione consistono nell’adeguamento degli impegni della
misura 214 assunti ai sensi dell’art. 39 del reg. (CE) 1698/2005:
- ai
nuovi criteri obbligatori e requisiti minimi in caso di loro modifica e,
- al nuovo quadro giuridico della programmazione 2014-2020 in caso
di prolungamento della loro applicazione oltre il 2013, al fine di evitare
incoerenze con il successivo periodo di programmazione;
visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del
Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del
19/11/2007, che è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2007) 5944 del 28/11/2007 e la cui versione vigente contiene le successive
modifiche approvate con:
-
comunicazione da parte
della Commissione europea - Direzione generale dell'Agricoltura e dello
sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;
-
decisione della
Commissione Europea C(2010)1161 del 1° marzo 2010 (revisione “health check”
della PAC);
-
decisione della
Commissione Europea C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;
-
decisione della
Commissione Europea C(2012) 9804 del 19 dicembre 2012;
-
nota della Commissione europea
Ares(2013)2866363 inviata via SFC il 12 agosto 2013 e recepita con
deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 6393 del 23 settembre 2013;
visto che la Misura
214 “Pagamenti agroambientali” del PSR del Piemonte annovera le azioni che
mirano al contenimento dell’impatto delle pratiche agricole mediante la
riduzione (o il divieto) dell’impiego di concimi e fitofarmaci di origine
chimica, quali l’azione 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione
integrata) e l’azione 214.2 (Applicazione di tecniche
di produzione biologica) che in seguito verranno richiamate in breve mediante
il loro codice numerico;
visto
che la Commissione europea, valutando che il protrarsi del processo di riforma
della politica agricola comune avrebbe comportato ritardi nel processo di
presentazione e di approvazione di nuovi programmi di sviluppo rurale
interrompendo l’attuazione della politica europea, ha impartito il primo set di
regole per la transizione dello sviluppo rurale dal 2007-2013 al 2014-2020 mediante
il regolamento di esecuzione (UE) n. 335 del 12 aprile 2013 (che ha altresì
modificato il citato reg. (CE) n. 1974/2006);
tenuto
conto che il reg. (UE) n.335/2013 nel 3° considerando chiarisce l’intento della
Commissione che gli Stati membri garantiscano che le misure del 2007-2013 non
assorbano una quota sproporzionata delle risorse finanziarie del periodo di
programmazione successivo e nel 5° considerando e con l’art. 27 par.12 ha
consentito la possibilità di prorogare la durata degli impegni agroambientali
in corso di esecuzione fino al periodo di riferimento della domanda di
pagamento del 2014;
preso
atto che la nuova politica agricola comune 2014-2020 è stata esplicitata con i
regolamenti approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 17
dicembre 2013 e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347
del 20 dicembre 2013 e che tale politica si avvale in modo coordinato
dell’utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei;
visto
il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR che, nell’ambito della
politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell’Unione in
materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da
adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;
visto
che il reg. (UE) n. 1305/2013 è stato applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014
e che esso, tra l’altro, ha abrogato il reg. (CE) 1698/2005 stabilendo altresì
all’art. 88 che quest’ultimo continua ad applicarsi agli interventi realizzati
nell’ambito dei programmi approvati dalla Commissione anteriormente al 1°
gennaio 2014;
verificato
che il reg. (UE) n. 1306 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
concernente il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica
agricola comune conferma agli articoli 3 e 5 il FEASR come lo strumento atto al
finanziamento delle misure di sviluppo rurale in regime di gestione concorrente
tra gli Stati membri e l’Unione;
visto il
reg. delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il
reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le
sanzioni amministrative applicabili, tra l’altro, allo sviluppo rurale;
visto
il reg. (UE) n. 1307 del 17.12.2013 recante norme sui pagamenti diretti che
abroga, tra l’altro, il reg. (CE) 73/2009 e prevede criteri ed attività minime
e le pratiche benefiche per il clima e l’ambiente (art. 43) e il sostegno
accoppiato (art. 52);
visto
il reg. (UE) n. 1310 del 17.12.2013 con cui il Parlamento europeo e il
Consiglio hanno stabilito il secondo set di regole per la transizione dello
sviluppo rurale dal 2007-2013 al 2014-2020 e che sancisce all’articolo 3, par.
1 l’ammissibilità al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di
programmazione 2014-2020 delle spese relative agli impegni giuridici nei
confronti dei beneficiari sostenute nell’ambito, tra l’altro, delle misure di cui
all’art. 36 del reg.(CE) 1698/2005, che comprende i pagamenti agroambientali;
visto
che il citato art. 3, par. 2 del reg. (UE) n. 1310/2013 stabilisce
l’ammissibilità delle spese degli impegni assunti ai sensi delle misure di cui
all’art. 36 del reg.(CE) 1698/2005 a beneficiare delle risorse della nuova
programmazione 2014-2020 per i pagamenti:
-
da effettuarsi tra il 1°
gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, nel caso sia esaurita la dotazione
finanziaria per la misura pertinente del rispettivo PSR 2007-2013 e
-
da effettuarsi dopo il 31
dicembre 2015;
considerato
che la dotazione finanziaria complessiva della Misura 214 “Pagamenti
agroambientali” del PSR 2007-2013 (comprensiva delle risorse atte a finanziare
le domande pluriennali ai sensi di piani antecedenti il 2007) è pari a 283,78
milioni di € di spesa pubblica totale, di cui 125,67 milioni di € a carico del
FEASR e i restanti 158,11 milioni di € a carico dello Stato;
verificato
che con i bandi effettuati dal 2007 al 2014 sono state impegnate tutte le risorse
disponibili e riconoscendo tuttavia che possono aver luogo economie nel corso
delle istruttorie e potranno essere utilizzate le risorse derivanti dai
recuperi di pagamenti agroambientali effettuati nel corso del settennio,
specificati dall’Agenzia regionale dei pagamenti in agricoltura (Arpea) con
nota n. 4184/3-01 del 20.4.2015;
vista
la deliberazione della Giunta regionale n. 28-7218 del 10.3.2014 che si è
avvalsa del regime transitorio di cui al reg. (UE) n. 1310/2013 per il
finanziamento della campagna 2014 di impegni agroambientali assunti prima
dell’1.1.2014 e dei nuovi impegni assunti nel 2014;
vista
altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 49-860 in data 29.12.2014
che ha avviato le operazioni di chiusura della programmazione 2007-2013
rendendo possibile per il finanziamento della campagna 2014 della Misura 214
anche l’impiego di economie della programmazione 2007-2013;
ritenuto
di dover garantire la continuità nell’attuazione della politica di sviluppo
rurale e di congegnare un passaggio agevole da un periodo di programmazione a
quello successivo;
viste
le richieste avanzate dalle rappresentanze del mondo agricolo tra cui la
Coltivatori diretti Piemonte in data 19 marzo 2015 di dare continuità
all’azione 214.1 ed alla rete di assistenza tecnica da essa prevista;
tenuto
conto dei positivi risultati ambientali conseguenti all’applicazione sul
territorio regionale della misura 214 del PSR 2007-2013 ed individuate in
particolare le azioni 214.1 e 214.2 al fine di evitare il ritorno alle
situazioni antecedenti con l’abbandono delle pratiche ecocompatibili adottate
dal 2007 al 2014;
visti
gli approfondimenti normativi svolti nei primi mesi del 2015 e le alternative
discusse con i servizi della Commissione in riunione bilaterale il 22 e 23
aprile 2015 e con le Organizzazioni professionali agricole;
visto
l’atto di indirizzo del Consiglio regionale approvato nella seduta del 12
maggio 2015 avente per oggetto “Tempestiva approvazione ed attuazione del PSR
2014-2020 e tutela delle aziende aderenti alle misure agroambientali”;
visto
il parere espresso nel corso del Tavolo verde - costituito dai rappresentanti
del mondo agricolo - del 14 maggio 2015 di adottare un bando 2015 per alcune
azioni agroambientali a valere sul PSR 2007-2013;
considerato
che la tutela delle aziende aderenti alle misure agroambientali non può essere
praticata mediante un prolungamento degli impegni tecnici terminati nel 2014 in
quanto consentito dal reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i. solo fino al 2014 e ritenuta
rischiosa l’apertura anticipata e condizionata di nuovi impegni giuridici ai
sensi delle misure n. 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e n. 11
“Agricoltura biologica” (corrispondenti alle azioni 214.1 e 214.2 della misura
214 del PSR 2007-2013) del PSR 2014-2020 in quanto esso è ancora in fase di
negoziazione con la Commissione europea ;
visto
che il reg. (UE) 335/2013 ha espresso il divieto all’assunzione dopo il
31.12.2013 di nuovi impegni giuridici nei confronti di beneficiari in relazione
alle misure di cui agli articoli 23, 31, 43 e 45 del reg. (CE) n. 1698/2005,
senza vietare nuove domande ai sensi dell’articolo 39, di cui ai pagamenti
agroambientali;
tenuto
conto dei dati storici e stimata la necessità finanziaria nel 2015 delle
potenziali domande di aiuto (e di pagamento) per le azioni 214.1 e 214.2 per 27
milioni di € di spesa pubblica totale;
considerato
che, ai sensi dei regolamenti dell’Unione europea della programmazione
2007-2013, per il finanziamento della campagna 2015 delle azioni 214.1 e 214.2
è consentito l’utilizzo delle economie della misura 214 provenienti dalle
istruttorie in corso e delle economie di altre misure del PSR 2007-2013 pari a
7.727.000,00 € che rischierebbero il disimpegno automatico se non impiegate
entro il 31.12.2015;
tenuto
conto che il trasferimento di risorse a favore della Misura 214 è sottoposto
all’esame dei servizi della Commissione necessitando dell’approvazione sotto
forma di modifiche al PSR 2007-2013;
ritenuto
che le risorse residue del PSR 2007-2013 potrebbero non essere sufficienti alla
copertura del fabbisogno stimato per il 2015, è opportuno stabilire altresì
l’utilizzo di risorse del PSR 2014-2020 in virtù del regime transitorio di cui
al reg. (UE) 1310/2013;
visto
che la programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 prevede le seguenti quote
di finanziamento della spesa:
-
43,12% quota FEASR;
-
39,81% quota nazionale;
-
17,06% quota regionale;
preso
atto che le necessità finanziarie delle azioni 214.1 e 214.2 stimate per
l’annualità 2015 a carico del FEASR 2014-2020 comportano la partecipazione
della Regione secondo la quota, come detto, del 17,06% pari ad un importo
stimato di 4.606.200,00 €;
considerato che
la gestione dei flussi finanziari del Programma di Sviluppo Rurale è
effettuata, dal punto di vista operativo, dall’organismo pagatore ARPEA e che i
contributi sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate,
secondo il seguente schema:
-
la quota Comunitaria viene versata direttamente dalla UE
all’organismo pagatore;
-
la quota Nazionale e Regionale è suddivisa per il 70% a
carico dello Stato che la versa direttamente all’organismo pagatore e per il
30% a carico della Regione Piemonte che, sulla base delle risorse
finanziarie assegnate sull’apposito capitolo di spesa dell’UPB A17042 del
Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta,
impegnata e liquidata ad ARPEA con Determinazioni Dirigenziali dalla Direzione
Agricoltura e successivamente trasferita all’Organismo Pagatore;
preso atto che la quota regionale necessaria per il finanziamento
dell’annualità 2015 delle domande di aiuto e di pagamento ai sensi delle azioni
214.1 e 214.2 pari a 4.606.200,00 € di quota di cofinanziamento regionale,
trova copertura nella UPB A17042 (Imp. di spesa n. 283/2015 di € 12.380.000,00);
rilevato che le suddette somme attualmente impegnate, pari ad €
12.380.000,00 non sono state finora utilizzate e che, pertanto, risultano
completamente disponibili;
visto
il reg. (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del
reg. (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie ed all’art. 9
prevede l’esclusione del doppio finanziamento delle pratiche
agroambientali aventi similitudini con le pratiche benefiche per il clima e
l’ambiente (inverdimento e pratiche equivalenti) e con il sostegno accoppiato
di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 e
considerato che tale regola potrà provocare riduzioni del livello unitario dei
premi ;
constatato
che il reg. di esecuzione (UE) n. 747 della Commissione dell’11 maggio 2015 ha
recato una deroga al reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il
termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di
pagamento e per la comunicazione di modifiche alla domande di pagamento con
l’individuazione di tale scadenza al 15 giugno 2015;
considerato l’intervento urgente per non
arrecare pregiudizio alle aziende agricole e ritenuto di autorizzare la Direzione regionale
Agricoltura a svolgere le procedure per l’approvazione delle disposizioni per
l’assunzione dei nuovi impegni e specificato che esse consistono in disposizioni
di natura tecnica, di natura informatica, di gestione delle eventuali
graduatorie, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti in
materia, compresa l’applicazione dei criteri di selezione approvati dal
Comitato di sorveglianza del PSR 2007-2013;
preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013,
istituito con la D.G.R. n. 38-8158 del 4.02.2008 ai sensi degli artt. 77 e 78
del reg. CE n. 1698/05 ha esaminato i criteri di selezione applicabili alle
domande delle azioni 214.1 e 214.2 nel corso della seduta del 29.02.2008;
vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in
Piemonte l’Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e
premi comunitari;
visto l’art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha
modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l’istituzione dell’ARPEA –
Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura,
considerato che l’ARPEA è riconosciuta dal Decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del 25/01/2008 come
organismo pagatore (ai sensi del reg. CE 885/06) sul territorio della regione
Piemonte e che essa gestisce i flussi finanziari dei Programmi di Sviluppo
Rurale dal punto di vista operativo;
visto che il Regolamento di funzionamento dell’A.R.P.E.A. prevede,
tra l’altro, che:
-
l’ARPEA possa avvalersi
della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
-
l’ARPEA possa delegare,
sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di
autorizzazione e/ o di servizio tecnico;
visto
il parere espresso dall’Arpea in data 19 maggio 2015 circa l’impossibilità di
garantire la verifica e controllo dell’esecuzione
degli impegni tecnici già svolti negli scorsi mesi dagli imprenditori agricoli
in relazione ai cereali a ciclo autunno-primaverile (tra cui grano e orzo), ne
è stabilita l’esclusione dal sostegno;
considerato
che gli impegni aggiuntivi facoltativi delle azioni 214.1 e 214.2 (inerbimento
nei frutteti e nei vigneti, pacciamatura ecocompatibile, coltivazioni di erbai intercalai
e zootecnia biologica) trovano corrispondenza nelle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2020,
mentre tale correlazione non si
riscontra per la manutenzione dei nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti,
occorre escludere dal sostegno l’impegno aggiuntivo facoltativo “manutenzione dei nidi artificiali nei
frutteti e nei vigneti”;
tutto
ciò premesso,
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai
sensi di legge,
d
e l i b e r a
in riferimento alla Misura 214
“Pagamenti agroambientali” del Programma
di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013:
1) di stabilire la presentazione di nuovi impegni giuridici (anche
denominati domande di aiuto e di pagamento) per l’anno 2015 ai sensi delle
azioni 214.1 “Applicazione di tecniche di produzione integrata” e 214.2 “Applicazione
di tecniche di produzione biologica” condizionata alla notificazione ai servizi
della Commissione europea delle modifiche al PSR 2007-2013 consistenti, tra
l’altro, nei trasferimenti delle economie di altre misure del PSR a favore
della misura 214;
2) di stabilire che l’ammissibilità delle domande è vincolata
all’approvazione da parte della Commissione UE:
-
delle necessarie modifiche
finanziarie al PSR 2007-2013 e
-
del PSR 2014-2020 al fine
di utilizzare le risorse della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
e della Misura 11 “Agricoltura biologica” secondo il regime transitorio,
qualora le risorse del PSR 2007-2013 non siano sufficienti oppure non siano
utilizzate entro il 31.12.2015;
3)
di destinare per il
finanziamento in regime transitorio delle domande descritte al punto 1, al
massimo 27 milioni di € di spesa pubblica totale con risorse a carico del nuovo
piano finanziario nel periodo di programmazione 2014-2020 con fondi
cofinanziati di cui quota UE 11.642.400,00 € (43,12%), quota Stato 10.751.400,00
€ (39,82%) e quota Regione 4.606.200,00 € (17,06%);
4)
che il presente
provvedimento ha natura autorizzatoria, in quanto le suddette risorse, relative
alla quota di cofinanziamento regionale, trovano copertura nell’UPB A17042
(Imp. di spesa n. 283/2015 di € 12.380.000,00);
5) di applicare i criteri di selezione approvati dal Comitato di
sorveglianza dello sviluppo rurale 2007-2013 per le azioni 214.1 e 214.2 che
costituiscono l’allegato facente parte della presente deliberazione;
6) di
richiamare le condizioni che verranno applicate alle domande di aiuto (e di
pagamento):
-
la verifica del rispetto degli impegni
tecnici delle azioni agroambientali in oggetto aventi durata quinquennale;
-
il regime dei controlli di cui al reg.
(UE) n. 1306/2013 e al reg. (UE) n. 640/2014, in vigore dal 2015,
-
i criteri e requisiti obbligatori
(condizionalità) di cui al reg. (UE) 1306/2013, i criteri e attività minime
stabiliti dal reg. (UE) 1307/2013 nonché i requisiti minimi relativi all’uso di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari (clausola di revisione di cui al primo
par. dell’art. 46 del reg. (CE) n.1974/2006 e s.m.i.), fatto salvo il disposto
del 2° comma del citato art. 46 del reg. (CE) n.1974/2006 e s.m.i.;
-
il quadro di riferimento giuridico
relativo al periodo di programmazione 2014-2020, tra cui il rispetto delle
norme dei pagamenti diretti e l’adesione nel 2016 all’analoga operazione di
produzione integrata della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e
all’agricoltura biologica di cui alla misura 11 del PSR 2014-2020 (clausola di
revisione di cui al secondo par. dell’art. 46 del reg. (CE) n.1974/2006 e
s.m.i.), fatto salvo il disposto del 2° comma del citato art. 46 del reg. (CE)
n.1974/2006 e s.m.i.;
-
l’esclusione del doppio finanziamento
(art. 9 del reg. (UE) n. 807/2014) delle pratiche agroambientali aventi
similitudini con le pratiche benefiche per il clima e l’ambiente (inverdimento
e pratiche equivalenti) e con il sostegno accoppiato di cui rispettivamente
agli articoli 43 e 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 che potrà provocare riduzioni
del livello unitario dei premi ;
-
l’esclusione
dal sostegno dei cereali autunno-vernini (tra cui grano e orzo), a causa
dell’impossibilità di garantire la verifica e il controllo dell’esecuzione
degli impegni tecnici già svolti, fatte salve le colture in questione praticate
da aziende aderenti all’azione 214.2 che abbiano notificato l’ingresso al
regime di produzione biologica prima della campagna agraria 2015 (11/11/2014);
-
l’esclusione
dal sostegno dell’impegno aggiuntivo facoltativo “manutenzione dei nidi
artificiali nei frutteti e nei vigneti” a causa della mancata corrispondenza
con i nuovi impegni delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2020.
7) di fissare il termine ultimo per la presentazione delle domande
iniziali e delle domande di modifica al 15 giugno 2015, ai sensi del reg. di
esecuzione (UE) n. 747 della Commissione dell’11 maggio 2015;
8)
di
autorizzare la Direzione Regionale 17 Agricoltura a svolgere le procedure per
l’approvazione delle disposizioni per l’assunzione dei nuovi impegni.
Avverso la presente deliberazione
è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di
comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi
al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di
prescrizione presto dal Codice Civile.
La presente deliberazione
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi
dell’art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente,
nella sezione “Amministrazione trasparente”.