L.R. 16/2002 e s.m.i. "Istituzione in Piemonte dell'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari" A.R.P.E.A." - Autorizzazione utilizzo disponibilita' sul Fondo Aiuti di Stato partitario Regionale per il pagamento dell'aiuto previsto dall'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009" per la spesa assicurativa 2015.
L’art. 1 della L.R. 21 giugno 2002, n.
16 “Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di
aiuti, contributi e premi comunitari”, così come modificato dall’art. 12 della
L.R. 35/2006 e successivamente con l’art. 10 della L.R. 9/2007, prevede
l’istituzione dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in
Agricoltura.
All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune; all'Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali.
L’articolo
5 della L.R. 21 giugno 2002, n. 16 dispone che all'organismo pagatore può
essere affidata da parte della Regione anche l'esecuzione di pagamenti su leggi
regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla legge regionale
8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).
Con
convenzione rep. 13692 del 21 agosto 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, è stato affidato all’ARPEA l’esecuzione dei pagamenti relativi
alle funzioni amministrative ed interventi esercitati dalla regione Piemonte ai
sensi della Legge regionale 17/99;
preso atto che dai dati rilevati dal Sistema Informativo Gestionale
dell’Organismo Pagatore (SIGOP) alla data del 17 giugno 2015 sul Fondo FEAGA
partitario nazionale è riportato un saldo pari ad € 2.136.144,50 (da
utilizzarsi per i pagamenti relativi alla frutta a guscio) e che è possibile
utilizzare, per far fronte alle temporanee carenze di cassa del Fondo FEAGA, le
disponibilità esistenti sul Fondo Aiuti di stato, sul Fondo per il cofinanziamento
del PSR e sui Fondi convenzione rep. 16271 del 06 luglio 2011 senza creare
pregiudizio alle erogazioni da effettuare sui Fondi stessi;
considerato che sulla base della segnalazione pervenuta da ARPEA con
nota prot. 6981 del 17/06/2015, a causa dei ritardi nel trasferimento delle
risorse finanziarie da parte del Ministero al fine di garantire l’erogazione
del contributo per il pagamento dell’aiuto previsto dall’art. 68 del Reg. (CE)
73/2009” per la spesa assicurativa 2015 risulta essere necessaria una
disponibilità sul Fondo FEAGA partitario nazionale di € 2.704.879,82;
visto l’articolo 1 della
L.R. n. 22 del 6 agosto 2009 che stabilisce che per fronteggiare temporanee carenze di cassa
di singole assegnazioni o nelle more dell’accredito di somme assegnate
dall’Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione, la Giunta Regionale, fatta
salva l’effettuazione delle erogazioni delle assegnazioni stesse, può
autorizzare ARPEA ad utilizzare le disponibilità di cassa delle assegnazioni di
provenienza regionale e che le disponibilità trasferite siano tempestivamente
reintegrate al venir meno della carenza di cassa.
ritenuto che tali ritardi nell’attuale
congiuntura economica potrebbero provocare gravi ricadute sull’economia delle
imprese agricole ed agroindustriali;
ritenuto indispensabile garantire il più
efficiente ed economico utilizzo delle giacenze dei fondi regionali esistenti
presso ARPEA e destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuti, premi e
contributi anche cofinanziati;
tutto ciò
premesso,
la Giunta regionale, unanime,
d e l i b e r a
sulla base delle
considerazioni svolte in premessa,
1) di autorizzare A.R.P.E.A Agenzia regionale
piemontese per le erogazioni in agricoltura ad utilizzare le disponibilità di
fondi regionali sul Fondo Aiuti di stato, sul Fondo per il cofinanziamento del
PSR e sui Fondi convenzione rep. 16271 del 06 luglio 2011 per € 2.704.879,82 senza creare pregiudizio
alle erogazioni da effettuare sul Fondo stesso, per
far fronte alle temporanee carenze di cassa sul Fondo FEAGA partitario nazionale esistente
presso ARPEA per le erogazioni relative
al contributo per il pagamento dell’aiuto previsto dall’art. 68 del Reg. (CE)
73/2009” per la spesa assicurativa 2015”.
2) ARPEA dovrà tempestivamente
reintegrare sul Fondo Aiuti di Stato partitario Regionale, le somme prelevate al venir
meno delle carenze di cassa in conseguenza del versamento dei fondi statali.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.
della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5
della L.R. n. 22 del 12.10.2010.