Riordino della rete dei servizi residenziali della Psichiatria.
Visti
i Programmi
Operativi 2013 – 2015, approvati con Deliberazione della Giunta Regionale 30
dicembre 2013, n. 25-6992, i quali prevedono al punto 14.4.4 la
“Riorganizzazione, riqualificazione e implementazione dell’assistenza ai
pazienti psichiatrici”. I principali obiettivi delle azioni programmatiche sono
finalizzati al rispetto delle linee guida definite dal “Piano di Azioni
Nazionale per la Salute Mentale” – atto rep. N.4/CU del 24/01/2013, recepito
con D.G.R. n. 87- 6289 del 2 agosto 2013, ovvero:
-
Riorganizzazione
dell’assistenza residenziale ai pazienti psichiatrici per intensità di cura;
-
Definizione,
anche in conformità alle indicazioni di cui all’accordo ed ai documenti
attuativi dello stesso, dei requisiti strutturali-organizzativi e delle modalità
autorizzative, di accreditamento e di vigilanza sulle strutture residenziali,
ovvero, laddove già previsti, l’adeguamento dei relativi atti regionali, la
revisione del fabbisogno di posti letto e determinazione delle tariffe
nell’ambito della salute mentale.
visto
l’art. 1, comma 796, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria per l’anno 2007) stabilisce che “gli interventi individuati nei
programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del
servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell’equilibrio
economico, nel rispetto dei live lli essenziali di assistenza, oggetto degli
accordi di cui all’articolo 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.
(…), necessari per il perseguimento dell’equilibrio (…) sono vincolanti per la
regione che ha sottoscritto l’accordo e le determinazioni in esso previste
possono comportare effetti di variazione di provvediemnti normativi ed
amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione
sanitaria”;
visto l’art. 2, comma 95, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l’anno 2010) recepisce
analoga disposizione dell’Intesa Stato-Regioni sul “Patto per la Salute per gli
anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009, prevedendo che “gli interventi
individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è
obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di
nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”;
Considerato che gli stessi Programmi
Operativi, relativamente alla revisione della rete residenziale delle strutture
per pazienti psichiatrici, intendono adeguare l’offerta residenziale esistente
sul territorio al modello AGENAS - GISM, già recepito dalla Regione Piemonte
con D.C.R. del 23 dicembre 2013, n. 260 – 40596. Tale modello si basa
sull’individuazione di tre tipologie di strutture residenziali psichiatriche di
differente intensità terapeutico riabilitativa dei programmi attuati e dei
livelli di intensità assistenziale, quali:
- S.R.P.1: Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo;
- S.R.P.2: Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo;
- S.R.P.3: Struttura residenziale psichiatrica per interventi socioriabilitativi, con differenti livelli di intensità assistenziale, articolata in tre sotto tipologie, con personale sociosanitario presente nelle 24 ore, nelle 12 ore, per fasce orarie.
Vista la D.C.R. n. 357-1370 del 28
gennaio 1997, la quale definisce gli standard strutturali e organizzativi del
dipartimento di salute mentale e per i servizi ad esso correlati, in
particolare per le Comunità Protette di tipo A e B e per le Comunità Alloggio.
Considerato che il modello AGENAS -
GISM presuppone il superamento della D.C.R. n. 357-1370 del 28 gennaio 1997,
ancora funzionale per alcuni aspetti organizzativi e strutturali, ma già di
fatto superata per quanto riguarda le procedure di rilascio dei titoli autorizzativi
di talune tipologie di strutture, l’esercizio della funzione di vigilanza, le
modalità di intervento economico e gli interventi alternativi al ricovero e
all’inserimento in strutture residenziali protette (gruppi appartamento e
affido familiare).
Richiamata
la D.C.R. 616-3149
del 22 febbraio 2000, con la quale il Consiglio Regionale, in applicazione del
D.P.R. 14 gennaio 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle
Provincie Autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private) ha approvato i requisiti
strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio delle
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, nonché i
requisiti ‘ulteriori’ per l’accreditamento delle strutture medesime.
Richiamata la Deliberazione della
Giunta Regionale 28 settembre 2009, n. 63-12253, che identifica i requisiti e le procedure per l'accreditamento
istituzionale delle strutture residenziali e semi-residenziali sociosanitarie
per la salute mentale e per le dipendenze patologiche.
Considerato
che la sopra
citata D.G.R. specifica che i gruppi appartamento e l’affido familiare, come
disciplinati dalla D.C.R. n. 357-1370/1997, non rientrano tra le procedure di
accreditamento dello stesso atto, ma sono oggetto di rapporti economici,
gestionali ed organizzativi regolati sulla base di convenzioni stipulate tra le
parti, rimandando ad apposito provvedimento regionale la disciplina delle
modalità autorizzative, di accreditamento e di vigilanza dei Gruppi
Appartamento per pazienti psichiatrici, ad integrazione della D.C.R. n.
357-1370/1997, anche in conseguenza della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 2531
del 2005 che ne ha sancito la possibilità di gestione sia da parte dei
DD.SS.MM. che da parte di soggetti terzi.
Vista la Deliberazione
della Giunta Regionale 7 ottobre 2013, n. 12-6458 e la successiva D.D. 19
novembre 2013, n. 934, che disciplina l’attività di vigilanza relativa alle
strutture per la Salute Mentale e per le Dipendenze Patologiche, definendo un
nuovo modello organizzativo di vigilanza per le strutture residenziali e semi
residenziali, sanitarie e socio-sanitarie, afferenti all’area della Salute
mentale e delle dipendenze patologiche per soggetti adulti e individuando quale
soggetto competente ad esercitare la funzione di vigilanza sulle strutture
richiamate le Commissioni di Vigilanza per le attività Sanitarie competenti per
territorio, integrate da un Dirigente medico del Dipartimento di Salute Mentale
(D.S.M.) e/o del Servizio per le Dipendenze del Dipartimento di Patologie delle
Dipendenze (Ser.D del D.P.D.) e, per le strutture socio-sanitarie, da un
componente dei Servizi Socio-Assistenziali. Le Commissioni di Vigilanza sono
preposte all’attività di verifica e di controllo dei requisiti strutturali,
tecnici, organizzativo - gestionali e della qualità dell’assistenza erogata,
nonché di quelli che avevano dato atto all’autorizzazione e all’accreditamento.
Considerato che da una ultima
rilevazione e dall’analisi dei piani di attività, aggiornata al 31 dicembre
2014, si evidenziano i seguenti dati:
-
Gruppi
Appartamento: il numero di strutture è pari a 355, con 1.365 posti letto e
440.184 giornate erogate;
-
Comunità
Alloggio: il numero di strutture accreditate è pari a 21 con 208 posti letto e
111.691 giornate erogate;
-
Comunità
Protette: il numero di strutture accreditate è pari a 64 (di cui 54 di
tipologia B e 10 di tipologia A) con un totale di 1.263 posti letto e 250.896
giornate erogate
Preso atto
che il “Progetto
obiettivo tutela salute mentale” ha fissato l’indicatore di fabbisogno in un
rapporto ottimale di 1 posto di assistenza residenziale ogni 5.000 abitanti e
che la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 32 - 29522 del 1° marzo 2000, ha
stabilito un riesame del fabbisogno di posti letto dei presidi per la tutela
della salute mentale presenti sul territorio rilevando una dotazione esistente
media di 3,2 posti ogni 5.000 abitanti, quindi superiore all’indice richiamato.
Tra l’altro, si evidenzia che la distribuzione di posti è molto disomogenea tra
i diversi territori, con indici a livello di ASL che variano da un minimo di
1,5 posti ogni 5.000 abitanti fino ad un massimo di 5,3.
Ritenuto di recepire
quanto richiamato nel Verbale relativo alla riunione di verifica degli
adempimenti regionali del 20 novembre 2014, in cui Tavolo e Comitato
sollecitano la Regione a risolvere la situazione specifica relativa ai Gruppi
Appartamento psichiatrici per i quali si rilevano criticità sia legate al non
accreditamento di tali strutture sia alla notevole differenziazione tariffaria
praticata. La stessa disomogeneità tariffaria è stata rilevata, attraverso
apposite ricognizione condotte dagli uffici regionali, per le Comunità Protette
e per le Comunità Alloggio.
Considerata la sentenza del Consiglio
di Stato in adunanza plenaria n.3/2012 dove viene ribadito che: “… Alle Regioni
è stato pertanto affidato il compito di adottare determinazioni di natura
autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza
con l’esigenza che l’attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario
sia svolta nell’ambito di una pianificazione finanziaria. Alla stregua di detta
disciplina spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione
regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del
tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola
istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei
preventivi annuali delle prestazioni”.
Dato atto che le Aziende
rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R., devono assicurare il
rispetto dei restanti obiettivi di razionalizzazione della spesa richiamati dal
PO 2013-2015 e da successivi atti regionali vigenti, al fine di conseguire un
risultato di sostanziale pareggio dei bilanci d’esercizio anche con riferimento
ai principi contenuti nella Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 recante
“Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta
costituzionale” e la legge n. 243/2012 di attuazione del principio del pareggio
di bilancio, con particolare riferimento all’art. 9.
Dato atto che, sulla base delle
premesse fin qui riportate, è stata ridefinita l’intera filiera dei servizi
residenziali per la psichiatria, cosi come rappresentato nell’allegato alla
presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, a sua
volta articolato nelle seguenti sezioni:
a) Requisiti generali soggettivi, organizzativi
e gestionali, strutturali e tecnologici di autorizzazione all’esercizio e di
accreditamento, trasversali a tutta la filiera dei servizi residenziali e
ulteriori prerequisiti per la sottoscrizione del contratto con le ASL (sezione
1). Nella stessa sezione sono precisate le modalità di accesso ai servizi, che
presuppongono una valutazione multidimensionale del bisogno effettuata dai
D.S.M., la stesura di un Piano di Trattamento Individuale e di un Progetto
Terapeutico Riabilitativo Personalizzato;
b) Procedure per l’autorizzazione
all’esercizio, l’accreditamento e la messa a contratto (sezione 2), unitamente
alla definizione delle modalità di fatturazione e ad indicazioni operative alle
ASL per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo
c) Requisiti autorizzativi e di
accreditamento specifici per le strutture S.R.P. 1, S.R.P. 2 e S.R.P. 3 e
conseguente definizione delle relative tariffe di remunerazione
d) Elenco delle strutture residenziali
psichiatriche attualmente operanti sul territorio regionale (sezione 4)
Ritenuto pertanto:
- di disporre, secondo gli indirizzi e per le finalità
specificate nei citati atti programmatori, la revisione del sistema della
residenzialità psichiatrica, a tal fine approvando l’allegato “Riordino della
rete dei servizi residenziali della psichiatria”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
- di specificare che le disposizioni del presente
provvedimento integrano o sostituiscono, limitatamente alle parti in contrasto,
i requisiti specifici di esercizio e di accreditamento già previsti dalle
sopraelencate D.G.R. relative alle singole forme di residenzialità
psichiatrica;
- di prevedere che le Comunità Protette di tipo A e B, le
Comunità Alloggio elencate nella sezione n. 4 del presente provvedimento ed i
Gruppi Appartamento che al 31/12/2014 potevano vantare rapporti in essere
dimostrabili con i D.S.M. piemontesi possano presentare istanza di
autorizzazione all’esercizio e di accreditamento, a fare seguito dalla data di
pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte, adeguandosi ai nuovi requisiti previsti;
- di prevedere, con successivo provvedimento di Giunta, la
determinazione del fabbisogno regionale di offerta di servizi residenziali per
la psichiatria e delle modalità per la concessione dell’accreditamento e per la
messa a contratto degli enti gestori da attuarsi con decorrenza dall’esercizio
2016;
- di prevedere, per l’attuazione del riordino oggetto del
presente provvedimento, una fase transitoria che si concluderà entro la fine di
dicembre 2015 ed una fase di messa a regime a partire dal 1 gennaio 2016. In
sintesi, la fase transitoria, disciplinata nella sezione 1 dell’allegato parte
integrante e sostanziale del presente atto, prevede: la rivalutazione di tutti
gli utenti in carico, la presentazione delle istanze di autorizzazione ed
accreditamento da parte delle strutture, l’istruttoria delle stesse istanze da
parte delle ASL, il successivo accreditamento e contrattualizzazione sulla base
delle indicazioni della delibera, citata al capoverso precedente, di
definizione del fabbisogno e delle modalità di accreditamento;
- di stabilire che, per garantire la continuità ai pazienti
in carico, ad invarianza della spesa del SSR necessaria per l’equilibrio
economico/finanziario, per il 2015 verrà assegnato un budget per il periodo
luglio – dicembre 2015 pari a 6/12 del volume di risorse consumate nel 2014;
- di ritenere necessario implementare un flusso informativo,
nell’ambito del già presente sul territorio piemontese e in uso presso i D.S.M.
(Sistema informativo Salute Mentale Aziende Sanitarie SI.S.M.A.S), per la
raccolta, l’elaborazione e l’archiviazione dei dati di struttura, processo ed
esito;
- di demandare alle Direzioni Regionali Sanità e Coesione
Sociale l’emanazione di ogni successivo atto di applicazione del presente
provvedimento (circolari esplicative, modulistica, strumenti tecnici di
controllo, verifica, verbalizzazione, rendicontazione, ecc.);
- di demandare ancora alle suddette Direzioni Regionali lo
svolgimento di incontri specifici di confronto, formazione e scambio delle
buone prassi con gli uffici competenti delle ASL, al fine di garantire una
omogenea applicazione della normativa su tutto il territorio regionale, di
valutarne gli effetti in funzione dei conseguenti provvedimenti programmatori
regionali, di condividere e governare le risultanze delle procedure di verifica
e controllo in atto.
Precisato che per l'attuazione dei
provvedimenti di cui al punto precedente è necessario acquisire sulla presente
deliberazione il parere favorevole da parte dei Ministeri competenti.
Visti i seguenti provvedimenti
legislativi e amministrativi;
visto il D.Lgs.
502 del 1992;
visto il D.P.R. del 14 gennaio 1997;
visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001;
visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, punto 1 C;
vista la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.
Tutto ciò premesso e considerato;
udita la proposta del relatore;
la Giunta Regionale, unanime,
d e l i b e r a
per le motivazioni di cui alle premesse, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, la revisione del sistema dei servizi residenziali per la psichiatria, a tal fine approvando l’allegato “Riordino della rete dei servizi residenziali della psichiatria”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che le disposizioni del presente provvedimento integrano o sostituiscono, limitatamente alle parti in contrasto, i requisiti specifici di esercizio e di accreditamento già previsti dalle D.G.R. relative alle singole forme di residenzialità psichiatrica;
- di prendere atto che, per l’attuazione del riordino oggetto del presente provvedimento, si prevede una fase transitoria che si concluderà entro la fine di dicembre 2015 ed una fase di messa a regime a partire dal 1 gennaio 2016;
- di demandare alle Direzioni Regionali Sanità e Coesione Sociale l’emanazione di ogni successivo atto di applicazione del presente provvedimento (circolari esplicative, modulistica, strumenti tecnici di controllo, verifica, verbalizzazione, rendicontazione, ecc.);
- di dare mandato alle Direzioni Regionali Sanità e Coesione Sociale di trasmettere alle ASL e agli Enti Gestori la presente deliberazione e di prevedere appositi e costanti occasioni di confronto, formazione specifica e scambio delle buone prassi, al fine di garantire una omogenea applicazione della normativa su tutto il territorio regionale, di valutarne gli effetti in funzione dei conseguenti provvedimenti programmatori regionali, di condividere e governare le risultanze delle procedure di verifica e controllo in atto.
Avverso la
presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso
straordinario al Capo della Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero
l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo,
entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
La presente
deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dall’art. 5 della L.R. n. 22/2010.