Approvazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi per la promozione delle risorse turistiche piemontesi e per la commercializzazione del prodotto turistico del Piemonte, ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96, per il triennio 2015-2017.
L’art.
16 della l.r. 22 ottobre 1996, n. 75
“Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione
turistica in Piemonte” prevede la concessione di contributi per la
realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a pubblicizzare o
propagandare le risorse turistiche e a determinare flussi turistici verso
specifiche località o verso il Piemonte in generale.
L’art. 17 della l.r. 75/96 prevede la concessione
di contributi per la commercializzazione del prodotto turistico piemontese ovvero
per servizi prodotti in Piemonte dalle imprese turistiche, compresa
l’acquisizione e la messa in opera di impianti tecnologici atti a favorire
maggiori e più adeguate condizioni di contatto fra domanda e offerta;
ritenuto pertanto necessario approvare
i criteri per la concessione dei contributi ai sensi degli artt. 16 e 17 della
l.r. 75/96 per il triennio 2015-2017 come definiti negli Allegati A) e B) del
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per
consentire la definizione e l’approvazione dei rispettivi “Avvisi”, una volta
verificata la dotazione di risorse assegnate allo scopo;
nell’ambito dello stanziamento del bilancio di
previsione per l’anno 2015, sia in termini di competenza sia in termini di
cassa, sono individuabili le risorse per
il sostegno di manifestazioni e
iniziative finalizzate a pubblicizzare le risorse turistiche e per la
commercializzazione del prodotto turistico piemontese, in attuazione di quanto
previsto dagli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96, così assicurate:
€ 300.000,00 (art. 16) – cap. 171526/2015 – UPB
A20101;
€
337.871,86 (art. 17) di cui € 200.000,00 sul cap. 188732/2015 – UPB A20101 – e
€ 137.871,86 già impegnati con DD n. 577/2014 (imp. n. 3007/2014 – cap.
188732/2014);
stante quanto sopra premesso;
richiamato il “Decalogo di
promozione turistica”, approvato con D.G.R. n. 9 – 120 del 31.05.2010, con
cui vengono fornite le regole per una promozione efficace ed etica del Piemonte
a cui dovranno strettamente attenersi tutti coloro i quali vorranno accedere a
contributi pubblici regionali, per azioni di promozione turistica del Piemonte;
vista
la DGR n. 17 – 6775 del 28.11.2013 “Nuove disposizioni relative a
presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi
concessi in materia di cultura, turismo, sport, politiche giovanili e
approvazione del codice etico, in attuazione della DGR n. 18 – 1800 del
04.04.2011” e s.m.i.;
visto il “Quadro delle azioni di
promozione e informazione turistica per l’anno 2015 comprensivo delle
iniziative regionali connesse con l’evento EXPO Milano 2015”, approvato con DGR
n. 18 – 1440 del 18.05.2015, con cui si indicano le manifestazioni ed
iniziative rivolte alla valorizzazione e promozione dei prodotti turistici;
vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7
“Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
“Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la legge regionale 15 maggio
2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017";
vista la D.G.R. n. 1 - 1450 del
25.05.2015 "Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio
di previsione per l'anno finanziario 2015 e sul bilancio pluriennale 2015-2017
";
visto il D.lgs. n. 118/2011
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42;
dato atto che i contributi ai
sensi dell’art. 17 della l.r. 75/96 sono concessi nel rispetto del “de minimis”
ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del
24/12/2013 ed in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007 per
quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificati alla U.E.
purchè soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento;
visto il D.lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
vista la convenzione quadro (approvata DGR n. 2 - 13588
del 22/03/2010, in attuazione della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 “Riorganizzazione
societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.”) che disciplina i rapporti tra le parti,
le finalità, le regole di gestione e di controllo relative allo svolgimento
delle attività affidate dalla Regione a Finpiemonte s.p.a.;
dato atto che, a partire dall’esercizio
finanziario 2009, le risorse destinate a dare attuazione agli artt. 16 e 17
della l.r. 75/96 sono state affidate allo specifico “Fondo” costituito presso
Finpiemonte s.p.a.;
ritenuto di dare continuità a tale
affidamento anche per il triennio 2015-2017, precisando che la gestione del
Fondo da parte di Finpiemonte s.p.a. è limitata all’erogazione dei contributi
sulla base delle istruttorie e dei provvedimenti assunti dal Settore regionale
competente;
ritenuto di demandare ad un
successivo provvedimento dirigenziale l’affidamento dell’incarico di cui sopra
a Finpiemonte s.p.a., contenente modalità, durata e costi nel rispetto della convenzione quadro
approvata con D.G.R. n. 2 - 13588 del
22/03/2010;
ritenuto altresì di stabilire
che, nel caso si rendano disponibili sui competenti capitoli del bilancio
regionale 2015 maggiori risorse, queste saranno destinate con deliberazione di
Giunta regionale ad incrementare le somme per il sostegno di manifestazioni e
iniziative finalizzate a pubblicizzare le risorse turistiche e per la
commercializzazione del prodotto turistico piemontese, in attuazione di quanto
previsto dagli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96 e secondo le modalità stabilite
nel presente provvedimento;
tutto ciò premesso e considerato, la
Giunta regionale, a voti unanimi,
d e l
i b e r a
-di approvare i criteri per l’assegnazione dei
contributi per la promozione delle risorse turistiche piemontesi, ai sensi
dell’art. 16 della l. r. 75/96, per gli
anni 2015 – 2016 - 2017, di cui all’allegato A) del presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
-di approvare i criteri per
l’assegnazione dei contributi per la commercializzazione del prodotto turistico
piemontese, ai sensi dell’art. 17 della l.r. 75/96, per gli anni 2015 – 2016 - 2017, di cui
all’allegato B) del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
-di dare atto che i contributi
ai sensi dell’art. 17 della l.r. 76/96 sono concessi nel rispetto del “de
minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18/12/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1
del 24/12/2013 ed in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007
per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificati alla U.E.
purchè soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento;
-di dare atto che le risorse
da destinare ai contributi, concedibili secondo i criteri di cui agli allegati
A) e B), sono assicurate per l’annualità
2015, sia in termini di competenza che di cassa, come segue:
€
300.000,00 (art. 16) – cap. 171526/2015 – UPB A20101;
€
337.871,86 (art. 17) di cui € 200.000,00 sul cap. 188732/2015 – UPB A20101 – e
€ 137.871,86 già impegnati con DD n. 577/2014 (imp. n. 3007/2014 – cap.
188732/2014);
-di demandare alla Direzione
competente l’approvazione degli Avvisi per
la presentazione delle domande di contributo ai sensi degli artt.16 e 17
della l.r. 75/96 per l’anno 2015 e dei rispettivi “modelli di domanda”,
all’assunzione di specifico provvedimento dirigenziale;
-di
avvalersi di Finpiemonte s.p.a., società regionale “in house providing”, per lo
svolgimento delle attività inerenti l’erogazione dei contributi, definiti in
attuazione degli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96;
-di demandare alla Direzione Promozione della
Cultura, del Turismo e dello Sport l’affidamento dell’incarico di cui
sopra a Finpiemonte s.p.a. secondo le
modalità, la durata ed i costi, che saranno stabiliti con successivo atto
dirigenziale, nel rispetto della convenzione quadro approvata con DGR n. 2 –
13588 del 22/03/2010;
-di stabilire che, nel caso si
rendano disponibili sui competenti capitoli del bilancio regionale 2015
maggiori risorse, queste saranno destinate con deliberazione di Giunta
regionale ad incrementare le somme per il sostegno di manifestazioni e
iniziative finalizzate a pubblicizzare le risorse turistiche e per la
commercializzazione del prodotto turistico piemontese, in attuazione di quanto
previsto dagli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96 e secondo le modalità stabilite
nel presente provvedimento;
Eventuali aggiornamenti dei
criteri 2015–2017 per l’assegnazione dei contributi in argomento nonché delle
modalità di erogazione dei medesimi saranno oggetto di specifico provvedimento
deliberativo.
La presente deliberazione sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell'art.
5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi
dell’art. 26, comma 1, del D.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell’ente,
nella sezione “Amministrazione trasparente”.
D.G.R. n. del 2015 - Allegato
A)
CRITERI ART. 16 L.R. 75/96
La
l.r. 22
ottobre 1996, n. 75 ”Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e
informazione turistica in Piemonte” disciplina l’organizzazione delle attività di promozione,
accoglienza e informazione turistica in Piemonte e prevede all’art. 16 la concessione di
“contributi a enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni senza scopo
di lucro per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a
pubblicizzare o propagandare le risorse turistiche e a determinare flussi
turistici verso specifiche località o verso il Piemonte in generale”.
La
normativa in questione prevede che i contributi possono essere concessi sia per
manifestazioni e iniziative realizzate in Piemonte che per la loro rilevanza o
per la loro natura rivestono una funzione promozionale nei confronti della
domanda turistica potenziale italiana ed estera, sia per quelle realizzate al
di fuori della località che si intende promuovere, nei limiti di competenza dei
soggetti proponenti.
Ai fini
della concessione di tali contributi sono qui di seguito descritti i criteri
che dovranno essere recepiti dall’”Avviso di presentazione di domanda di
contributo ai sensi dell’art. 16 della l.r. 75/96”, da approvare con specifico
provvedimento dirigenziale e pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte e sul sito web una volta definite e disponibili le relative risorse.
1 - Beneficiari
Possono
accedere ai contributi:
a) gli enti pubblici o di diritto
pubblico del Piemonte;
b) le associazioni senza scopo di lucro,
con sede legale in Piemonte, aventi nell’oggetto sociale finalità di tipo
turistico e turistico-enogastronomico.
Le associazioni di cui sopra per accedere al contributo devono operare
sul territorio regionale da almeno due anni.
2 - Tipologie di interventi ammissibili
2.1. Le manifestazioni e iniziative devono
essere di particolare rilevanza, finalizzate a pubblicizzare o propagandare le
risorse turistiche e a determinare flussi turistici verso il Piemonte.
In
particolare, il sostegno finanziario è indirizzato a manifestazioni ed
iniziative rivolte alla valorizzazione e promozione dei prodotti turistici, in
particolare: montagna invernale - neve, montagna estiva – vacanza
attiva, laghi (turismo
leisure sui laghi),
Torino (city break), sistema collinare (vacanza attiva, cultura,
benessere ed enogastronomia), turismo culturale (patrimonio
culturale: città d’arte, borghi, residenze reali e castelli, musei, ecc;
tradizione e folklore),
turismo religioso (Sacri Monti, Via Francigena, Santuari,
itinerari della fede),
enogastronomia, eventi culturali, sportivi e comunque connotabili
turisticamente, benessere, shopping, MICE, che favoriscono ricadute economiche
sul territorio interessato.
2.2. I
contributi sono concessi per la realizzazione di azioni di comunicazione e di
attività di promo-pubblicità, nell’ambito di manifestazioni e iniziative
organizzate nelle località del Piemonte che valorizzino l’offerta turistica e
contribuiscano all’arricchimento del prodotto turistico della regione, con
particolare attenzione alle manifestazioni di rilevanza nazionale e
internazionale svolte in raccordo con l’Agenzia Turistica Locale competente e
commercializzati tramite gli operatori turistici locali, in grado di consolidare la conoscenza del
territorio turistico piemontese.
2.3. Tutte le azioni per le quali è
richiesto il contributo devono risultare coerenti e trovare attuazione nel
rispetto di quanto stabilito dal “Decalogo di promozione turistica”, approvato
con D.G.R. n. 9 - 120 del 31.05.2010.
2.4. Tali eventi sono riconducibili alle
seguenti manifestazioni e iniziative:
a) i carnevali di rilevanza nazionale e
internazionale;
b) le rievocazioni storiche;
c) le manifestazioni di documentata
natura e/o ricaduta turistica;
d) le manifestazioni fieristiche
finalizzate alla valorizzazione del prodotto turistico locale.
La rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative
sostenibili è rappresentata dalla capacità di generare flussi turistici e di
porsi come eventi di richiamo sovra-locale.
2.5. Il finanziamento non è rivolto alla promozione di
feste patronali e di sagre paesane (in quanto creatrici di “mobilità interna”,
ma non di turismo).
2.6. Il sostegno regionale è concesso ad una sola
manifestazione/iniziativa per soggetto organizzatore. Non è pertanto concesso
il contributo a programmazioni annuali comprendenti manifestazioni o iniziative
di diversa natura e contenuti.
2.7.
Non è altresì concesso il finanziamento per
la sola realizzazione di materiale promo-pubblicitario non collegata e compresa
nell’ambito di manifestazioni e/o iniziative di cui al punto 2.4.
3 – Azioni e spese ammesse
3.1. Le azioni ammesse
a contributo si limitano a quelle voci di spesa afferibili alle attività di
comunicazione, di promozione - pubblicità della
manifestazione/evento/iniziativa da realizzare attraverso i “media” o mediante
la predisposizione di materiale informativo, anche mirato alla diffusione di
pacchetti turistici legati all’iniziativa, fatto salvo quanto specificato al successivo
punto 4.5, secondo capoverso.
3.2. Le
spese devono essere riferite alle azioni ammesse a contributo realizzate
nell’anno di competenza dello stanziamento regionale a cui fa riferimento il
relativo “Avviso”.
3.3. Ai fini della quantificazione della spesa
ammissibile valgono altresì le limitazioni introdotte con il “Decalogo di
promozione turistica”, citato nel precedente punto 2.3.
3.4. Non rientrano nella spesa ammissibile le spese per
il personale, le spese generali, l’ufficio stampa e l'I.V.A. se detraibile.
4 - Entità dei contributi
4.1. Il contributo assegnabile
alle manifestazioni e alle iniziative di cui al punto 2.4., lettere a),
b), c), d) non potrà essere superiore al 50% della spesa promozionale ammissibile e comunque non superiore a €
25.000,00.
4.2. Ai fini del
contributo, la spesa promozionale considerata ammissibile deve essere compresa
nel limite massimo del 25% del costo complessivo della
manifestazione/evento/iniziativa, fatta salva la tipologia di cui al successivo
punto 4.5.
4.3.
Sulla base delle risorse
regionali stanziate, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto, in
misura uguale per ogni manifestazione/evento/iniziativa fino ad esaurimento
delle risorse disponibili, applicando altresì una riduzione proporzionale della
spesa ammissibile.
4.4.
In tutti i casi e, in particolare a seguito della riduzione proporzionale di
cui al precedente punto 4.3., se il contributo concedibile/liquidabile
risulterà di importo inferiore a € 5.000,00 questo non sarà assegnato ovvero
liquidato.
4.5. Nei
casi di manifestazioni/eventi/iniziative di rilevanza turistica
nazionale/internazionale, il contributo massimo concedibile di cui sopra può
essere incrementato, fino ad un massimo di € 70.000,00. La spesa ammissibile di
tali manifestazioni/eventi/iniziative deve risultare pari ad almeno €
140.000,00; in questo caso la stessa potrà essere composta non solo dall’uso e dalla produzione di
media, ma anche dall’organizzazione di educational tour (rivolti a stampa
qualificata e a operatori della domanda – T.O, AdV) e dall’ospitalità di
testimonial di alto livello, di personalità di richiamo nazionale –
internazionale coinvolte nel programma della manifestazione/evento/iniziativa.
La
rilevanza turistica nazionale e internazionale della manifestazione o
dell’iniziativa è data dal possesso dei
seguenti elementi:
a) comprovata
natura e/o ricaduta turistica della manifestazione o dell’iniziativa da
documentare sulla base delle azioni di comunicazione di livello nazionale e
internazionale previste (e/o riferibili a precedenti edizioni), dalle
complessità e varietà dell’organizzazione e del programma previsto, dei
risultati positivi raggiunti in termini di aumento dei flussi turistici e/o di
ricadute turistico-economiche (riferiti a precedenti edizioni e/o iniziative
comparabili), del numero di edizioni raggiunte;
b) nel
caso di manifestazioni promosse dai soggetti di cui al punto 1.a), le stesse
devono essere patrocinate e cofinanziate
anche da almeno un Ente sovraordinato, C.C.I.A.A., Fondazione Bancaria o
similare;
nel caso
di manifestazioni promosse dai soggetti di cui al punto 1.b), le stesse devono
essere patrocinate e cofinanziate non unicamente dal Comune sede di svolgimento
ma anche da almeno un Ente sovracomunale, ad esempio Provincia, Stato,
C.C.I.A.A., Fondazione Bancaria o similare;
c) la
manifestazione o l’iniziativa deve prevedere una promozione ad ampio raggio,
estesa anche all’insieme del territorio di riferimento.
4.6.
Eventuali richieste di concessione del contributo presentate antecedentemente
alla pubblicazione dell’”Avviso” sono considerate solo se successivamente
regolarizzate ai sensi dell’”Avviso” stesso una volta pubblicato.
4.7. Nel caso in cui una manifestazione,
evento o iniziativa fruisca di contributi da parte di altre Direzioni regionali
ovvero da altri enti pubblici, di diritto pubblico, di diritto privato, il
contributo ai sensi dell’art. 16 della l.r. 75/96 può essere concesso/erogato
purché la somma complessiva di tutti i contributi non superi l’80% dell’intero
costo della manifestazione, evento o iniziativa; il superamento di tale
percentuale, comporta la riduzione del contributo concesso ai sensi dell’art.
16 della l.r. 75/96.
4.8. Ai fini della liquidazione del
contributo concesso, il beneficiario dovrà rendicontare la spesa ammissibile
nella sua totalità ovvero pari al doppio del contributo stesso.
4.9. Non saranno finanziate
manifestazioni o iniziative che impieghino gli animali come oggetti o come
bersagli ovvero che siano in contrasto con le norme di cui alla Legge 20 luglio
2004 n. 189, che detta disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento
degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate.
5 - Azioni promo-pubblicitarie/ Obblighi del beneficiario
Tutto
il materiale promozionale realizzato deve recare la seguente dicitura: “con il contributo della Regione Piemonte” o comunque riportare il marchio istituzionale Regione
Piemonte. A fronte del contributo
regionale, il soggetto beneficiario è obbligato ad evidenziare l’identità e
l’immagine coordinata del territorio regionale, garantendo la visibilità del
marchio istituzionale dell’Ente, mediante l’inserimento del medesimo sui
supporti di comunicazione e nelle azioni propagandistiche connesse alle
manifestazioni e iniziative, oltre che favorendo la diffusione di campagne
stampa pubblicitarie con le seguenti
modalità, pena l’applicazione di una riduzione del 20% del contributo
concesso:
·
realizzazione materiale promozionale cartaceo;
·
realizzazione e produzione di spot promozionali radiofonici
e/o televisivi;
·
esposizione di immagini del territorio piemontese e dei
suoi prodotti di eccellenza su supporti audiovisivi, cd-rom, dvd;
·
acquisizione di spazi e/o pagine redazionali su quotidiani
e riviste;
·
attivazione di siti internet.
E’
altresì richiesto di evidenziare il messaggio promozionale e la creatività
relativi alla campagna di comunicazione regionale vigente o sue declinazioni
su tutto il materiale cartaceo e multimediale,specificati nel relativo
“Avviso”.
6 - Risorse
finanziarie disponibili
Le risorse regionali destinabili al sostegno delle manifestazioni e
delle iniziative di cui alla normativa in questione sono stanziate sul
pertinente capitolo del bilancio di
previsione per gli anni 2015 – 2016 –
2017.
D.G.R. n. del 2015 - Allegato B)
CRITERI ART. 17 L.R. 75/96
La l.r.
22 ottobre 1996, n. 75 ”Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza
e informazione turistica in Piemonte” che disciplina l’organizzazione delle
attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte,
prevede all’art. 17 la concessione di contributi per “la realizzazione di
programmi promozionali finalizzati alla commercializzazione del prodotto
turistico piemontese, ovvero dei servizi prodotti in Piemonte dalle imprese
turistiche e da coloro che esercitano attività turistiche organizzati per la
vendita, compresa l’acquisizione e la messa in opera di impianti tecnologici
atti a favorire maggiori e più adeguate condizioni di contatto fra domanda e
offerta”.
Ai fini
della concessione di tali contributi sono qui di seguito descritti i criteri
che dovranno essere recepiti dall’”Avviso di presentazione di domanda di
contributo ai sensi dell’art. 17 della l.r. 75/96”, da approvare con specifico
provvedimento dirigenziale e pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte e sul sito web una volta definite e disponibili le relative risorse.
1
– Beneficiari
1.1. Possono accedere ai contributi:
a)
le
cooperative, i consorzi e le società consortili di imprenditori turistici,
dotati di una adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che
abbiano almeno dieci soci e dispongano di almeno mille posti letto in strutture
ricettive del Piemonte;
b)
i
consorzi di 2° grado, composti da
almeno 5 organismi associativi costituiti nelle forme di cui alla lettera a)
dotati di una adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che
abbiano complessivamente almeno dieci soci e dispongano di almeno mille posti
letto in strutture ricettive del Piemonte;
c)
i
consorzi di agenzie di viaggio nonché le associazioni di queste ultime;
1.2. Per
l'ammissibilità al contributo è necessario, come specificato nella legge, che
il soggetto beneficiario sia dotato di adeguata struttura organizzativa e
tecnica (uffici, impianti tecnologici, personale) in grado di fare fronte,
oltre all’attività di promozione, anche alla successiva attività di
commercializzazione e pertanto:
-
la
sede legale del consorzio deve essere sul territorio piemontese;
-
gli
associati del consorzio devono essere imprenditori turistici, iscritti al
Registro delle imprese, istituito presso ciascuna Camera di Commercio
piemontese, ai sensi dell’art. 8 della Legge 580 del 1993;
-
un
associato del consorzio non può essere socio di altri consorzi, ai fini della
concessione del contributo;
1.3. I soggetti beneficiari devono essere
costituiti ed operanti sul territorio da almeno tre anni precedenti quello di
riferimento della richiesta di contributo.
2
– Programmi di promo-commercializzazione
2.1. I programmi promo-commerciali possono
ottenere il contributo se coerenti con le linee di indirizzo programmatico e
procedurale della Regione in materia di promozione turistica e, prioritariamente, quelli realizzati
secondo modalità di collaborazione e di integrazione tra i soggetti di cui al
punto 1.
E’
considerato elemento di valutazione positiva il coinvolgimento, nella
realizzazione dei programmi promo-commerciali realizzati dai soggetti di cui al
punto 1, il coinvolgimento del Centro
Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte (CEIP), e delle Agenzie
Turistiche Locali (A.T.L.) competenti per territorio, anche attraverso una
condivisione della progettualità promossa da questi enti.
2.2. I prodotti turistici oggetto dei
programmi promo-commerciali sono: montagna invernale - neve, montagna estiva – vacanza
attiva, laghi (turismo
leisure sui laghi),
turismo culturale (patrimonio culturale: città d’arte,
borghi, residenze reali e castelli, musei, ecc; tradizione e folklore), turismo religioso (Sacri
Monti, Via Francigena, Santuari, itinerari della fede), enogastronomia, grandi eventi
culturali e sportivi, benessere, shopping, MICE.
Le
azioni di promo-commercializzazione devono altresì essere riferite ai mercati e
ai target indicati dai Piani regionali annuali ovvero dai ”Quadri di azioni di
promozione e informazione turistica”, approvati annualmente dalla Giunta
regionale.
2.3. I programmi in questione dovranno
inoltre essere articolati predisponendo pacchetti turistici idonei alla
fruizione dei principali prodotti turistici del territorio e commercializzati
dai soggetti di cui al punto 1. o tramite operatori del settore.
2.4. Tutte le azioni per le quali è
richiesto il contributo devono risultare coerenti e trovare attuazione nel
rispetto di quanto stabilito dal “Decalogo di promozione turistica”, approvato
con D.G.R. n. 9 – 120 del 31.05.2010.
3 – Azioni e spese
ammesse
3.1 Sono concessi contributi per la realizzazione di programmi
di promo-commercializzazione dei prodotti turistici regionali, comprensivi
anche dell’acquisizione e della messa in opera.
Le azioni ammesse a contributo, comprese nel programma di
promo-commercializzazione, a cui devono essere riferite le spese esposte sono
le seguenti:
I. gli studi, le indagini, i sondaggi di
opinione, le ricerche di mercato;
II. campagne e azioni promo-pubblicitarie;
III. la partecipazione a fiere, a saloni, a
workshop e a manifestazioni di commercializzazione del prodotto turistico;
IV. l’organizzazione e la realizzazione di
educational tour per giornalisti e operatori;
V. l'organizzazione di incontri con la
stampa, ai quali deve essere prevista una presenza regionale;
VI. l'organizzazione di incontri di
promozione commerciale del prodotto turistico con agenti di viaggio,
organizzazioni turistiche e del tempo libero, organizzazioni degli utenti
nonché consumatori finali;
VII. la pubblicazione e la diffusione di
materiale pubblicitario e informativo (pieghevoli, opuscoli, cataloghi,
manifesti, cartine, audiovisivi, ecc.);
VIII. la predisposizione e la promozione di
pacchetti turistici;
IX. infrastrutture e impianti tecnologici
funzionali al miglioramento della comunicazione;
X. allestimenti di spazi di
promo-commercializzazione turistica.
Sono ammesse inoltre le spese generali
di funzionamento del consorzio, le spese per l’acquisto di beni strumentali
finalizzati all’attività del medesimo e di personale, da considerare
rispettivamente: spese generali in misura del 15% sul totale; beni strumentali
in misura del 20% sul totale; personale, in misura rapportata al tempo di
lavoro dedicato dal dipendente alla realizzazione dei programmi di
promo-commercializzazione oggetto della richiesta di contributo.
3.2. Per gli impianti tecnologici concorrono a costituire la
spesa ammissibile:
-
l'acquisto
e la messa in opera degli impianti;
-
la
predisposizione e il lancio di programmi, anche mediante sistemi informativi
già operanti. A tal proposito dette spese dovranno risultare finalizzate a
migliorare la comunicazione, la promozione e la commercializzazione del
prodotto attraverso il sito web dedicato.
3.3. Le spese devono essere riferite alle azioni ammesse
a contributo realizzate nell’anno di competenza dello stanziamento regionale e
a cui fa riferimento il relativo “Avviso”.
3.4. Non rientra
nella spesa ammissibile l'I.V.A.
3.5. Ai fini della
quantificazione della spesa ammissibile valgono le limitazioni introdotte con
il “Decalogo di promozione turistica”, citato nel precedente punto 2.4.
4
– Entità del contributo
4.1. L’entità del contributo non potrà
essere superiore al 60% della spesa ammissibile e comunque non superiore a € 80.000,00.
4.2. L’assegnazione del contributo di cui
sopra è effettuata nel rispetto del “de minimis” ai sensi del regolamento UE n.
1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea n. L 352/1 del 24.12.2013) e della D.G.R. n. 43 – 6907 del
17.09.2007 e non deve essere preventivamente notificata alla U.E. purché
soddisfi le condizioni stabilite dal predetto regolamento.
4.3. In relazione alle risorse regionali
stanziate, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto (rispetto alla
percentuale massima prevista del 50%), in misura uguale per ogni programma di
promo-commercializzazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili,
applicando altresì una riduzione proporzionale della spesa ammissibile.
4.4.
Ai fini della liquidazione del
contributo concesso, il beneficiario dovrà rendicontare la spesa ammissibile
nella sua totalità ovvero pari al doppio del contributo stesso.
5
- Azioni promo-pubblicitarie/
Obblighi del beneficiario
A fronte del contributo regionale, il soggetto beneficiario è obbligato
ad evidenziare l’identità e l’immagine coordinata del territorio piemontese,
garantendo la visibilità del marchio istituzionale della Regione Piemonte,
mediante l’inserimento del medesimo sui supporti di comunicazione e nelle
azioni propagandistiche connesse, e favorendo inoltre la diffusione di campagne stampa
pubblicitarie con le seguenti modalità, pena l’applicazione di una riduzione
del 20% del contributo concesso:
·
realizzazione
materiale promozionale cartaceo;
·
realizzazione e
produzione di spot promozionali radiofonici e/o televisivi;
·
esposizione di
immagini del territorio piemontese e dei suoi prodotti di eccellenza su
supporti audiovisivi, cd-rom, dvd;
·
acquisizione di
spazi e/o pagine redazionali su quotidiani e riviste;
·
attivazione di
siti internet.
E’
altresì richiesto di evidenziare il messaggio promozionale e la creatività
relativi alla campagna di comunicazione regionale vigente o sue declinazioni su
tutto il materiale cartaceo e multimediale, specificati nel relativo “Avviso”.
6 - Risorse
finanziarie disponibili
Le risorse regionali destinabili al sostegno dei programmi di
promo-commercializzazione di cui alla normativa in questione saranno stanziate
sul pertinente capitolo del bilancio di
previsione per gli anni 2015 – 2016 -2017.