Proposta di legge regionale "Interventi urgenti conseguenti a eccezionali eventi meteorologici"
Presentata una proposta concreta per sburocratizzare, per dare risposte ai territori, alle amministrazioni e ai cittadini.
Illustrata in commissione con il collega Massimo Berutti.
Illustrata in commissione con il collega Massimo Berutti.
Interventi urgenti conseguenti a eccezionali eventi meteorologici
Chiediamo l'istituzione di un fondo di € 30.000.000
Agevolazione alle imprese sotto forma di contributo a fondo perduto, oppure di prestito rimborsabile a tasso agevolato.
Chiediamo l'istituzione di un fondo di € 30.000.000
Agevolazione alle imprese sotto forma di contributo a fondo perduto, oppure di prestito rimborsabile a tasso agevolato.
Art. 1
(Finalità)
1. Per fronteggiare le conseguenze degli
eventi metereologici verificatisi sul territorio piemontese nei periodi
indicati agli articoli 2 e 3, è istituito un Fondo presso Finpiemonte
S.p.A. con una dotazione di euro 30.000.000,00, al fine di sostenere il
ripristino dell'operatività delle imprese danneggiate da tali eventi.
Art. 2
(Interventi in caso di dichiarazione dello stato di emergenza)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è utilizzato
per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici che
verificatisi sul territorio piemontese negli anni 2013 e 2014 per i
quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile) e successive modificazioni e
integrazioni, tramite la concessione, a favore delle imprese
industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche aventi
unità locali danneggiate da tali eventi, di agevolazioni economiche
destinate ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi medesimi e/o a
sostenere investimenti al fine di favorire le condizioni di continuità o
di ripresa delle attività economiche.
2. Alle imprese di cui al comma 1 viene
concessa un'agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto e/o
prestito rimborsabile a tasso agevolato.
3. Le agevolazioni non sono cumulabili con i
benefici derivanti da garanzie assicurative, oltre l'importo complessivo
degli investimenti ammessi.
4. La Giunta regionale definisce, con apposito
provvedimento, le modalità attuative per la concessione delle
agevolazioni comprensive delle disposizioni di armonizzazione con i
finanziamenti previsti dallo Stato, nonché, nel caso di prestito
rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di
rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto
dall'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria 2003) e successive modifiche e integrazioni.
5. La Regione Piemonte si avvale, per la
realizzazione degli interventi agevolativi, dell'attività di Finpiemonte
S.p.A. I rapporti tra la Regione e Finpiemonte S.p.A. per lo
svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo
sono regolati da apposita convenzione che definisce anche i termini e le
modalità di rendicontazione annuale della gestione.
6. La Regione favorisce le condizioni di
continuità o di ripresa delle attività economiche delle imprese di cui
al comma 1 anche attraverso appositi strumenti finanziari finalizzati ad
agevolare l'accesso al credito e istituisce a tal proposito un Fondo di
garanzia, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta
regionale.
Art. 3
(Interventi in caso di emergenza di rilevanza regionale)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è
utilizzato, altresì, per fronteggiare le conseguenze degli eventi
atmosferici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.
225/1992 e successive modificazioni e integrazioni, riconosciuti come
eventi emergenziali di interesse regionale verificatisi sul territorio
piemontese negli anni 2013 e 2014, tramite la concessione, a favore
delle imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e
turistiche aventi unità locali danneggiate da tali eventi, di
agevolazioni economiche destinate ad ovviare ai danni arrecati dagli
eventi medesimi e/o a sostenere investimenti al fine di favorire le
condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche.
2. Alle imprese di cui al comma 1 viene
concessa una agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto e/o
prestito rimborsabile a tasso agevolato.
3. Le agevolazioni non sono cumulabili con i
benefici derivanti da garanzie assicurative, oltre l'importo complessivo
degli investimenti ammessi.
4. La Giunta regionale definisce, con apposito
provvedimento, le modalità attuative per la concessione delle
agevolazioni, comprensive delle disposizioni di armonizzazione con i
finanziamenti previsti dallo Stato, nonché, nel caso di prestito
rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di
rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto
dall'articolo 72 della l. 289/2002 e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. La Regione Piemonte si avvale, per la
realizzazione degli interventi agevolativi, della convenzione di cui
all'articolo 2, comma 5.
6. La Regione, tramite il Fondo di cui
all'articolo 1, favorisce le condizioni di continuità o di ripresa delle
attività economiche delle imprese di cui al comma 1 anche attraverso
appositi strumenti finanziari finalizzati ad agevolare l'accesso al
credito e il Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 2, secondo modalità
stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4
(Notifica dei provvedimenti attuativi)
1. Gli atti emanati in applicazione della
presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come
aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui tali aiuti siano erogati in
conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione,
sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Per i danni alle imprese derivanti da
eventi atmosferici eccezionali al fine di sostenere la loro operatività,
sono quantificati 30 milioni di euro per ciascun anno del biennio
2015-2016 del bilancio pluriennale 2014-2016 e sono stanziati
nell'ambito dell'UPB DB16042 (Attività produttive Riqualificazione e
sviluppo del territorio Titolo II spese in conto capitale), alla cui
copertura di fa fronte con le risorse finanziarie dell'UPB DB09011
(Risorse finanziarie Bilancio Titolo I spese correnti).