D.D.L. REGIONALE: Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni).
RIORDINO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014,
N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E
FUSIONI DI COMUNI)
RELAZIONE
Sigg. Consiglieri,
Con il presente disegno di legge
regionale la Regione Piemonte intende dare una prima attuazione a quel processo
avviato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, che riguarda il riordino degli enti
territoriali con particolare riferimento alle province ed alla Città
metropolitana, Ente con dignità costituzionale, mai realizzato .
La l. 56/2014 ha inteso porre in
essere una riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica,
in vista di una semplificazione dell’ordinamento degli enti territoriali, senza
arrivare alla soppressione di quelli previsti in Costituzione, in conformità a
quanto statuito dalla Corte Costituzionale in occasione del vaglio di
costituzionalità della riforma Monti (d.l. 95/2012).
L’intervento disposto dalla l. 56
− che peraltro ha solo determinato l’avvio della nuova articolazione di enti
locali, al quale potranno seguire più incisivi interventi di rango
costituzionale − è stato necessariamente complesso (Corte costituzionale
sentenza n. 50/2015).
Ecco allora che il presente
disegno di legge non può che rappresentare una tappa intermedia, almeno per le
province, di un percorso più complesso nel quale la riforma del titolo V della
Costituzione, con il superamento delle legislazione concorrente fra Stato e
regioni, la configurazione di un diverso assetto dello Stato e delle Regioni e
la cancellazione della Provincia dalla Costituzione quale ente costitutivo
della Repubblica, costituisce lo snodo fondamentale, che consentirà agli attori
principali, Stato e Regione, di completare e rimodulare ulteriormente le scelte
legislative di loro competenza.
Ad oggi, con il complesso delle
disposizioni della legge 56 viene, in sostanza, disegnato un dettagliato
meccanismo di determinazione delle intere funzioni, all’esito del quale la
Provincia continuerà ad esistere quale ente territoriale “con funzioni di area
vasta”, le quali, peraltro, si riducono a quelle qualificate “fondamentali”
(elencate nei commi 85 e 86), a quelle attivabili d'intesa con i comuni
(elencate al comma 88) e a quelle attribuite dalla Regione secondo i criteri e
le finalità indicate nel comma 89 della l. 56 e nell’accordo tra il Governo e
le Regioni dell’11.9.2014.
Tuttavia, in questa fase di
traghettamento verso la riforma del titolo V, le province, come è stato
autorevolmente affermato, sono “enti per così dire sospesi”, che, da un lato,
ai sensi dell’art. 114 Costituzione sono enti territoriali costitutivi della
Repubblica, quindi esponenziali delle loro comunità, dall’altro, sono stati
dalla l. 56/2014 “depotenziati” relativamente alle loro funzioni, coincidenti
con quelle fondamentali di cui ai commi 85 e seg. e con quelle “meramente
eventuali” individuate dalle regioni, avendo riguardo alle seguenti finalità:
determinazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna
funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei
Comuni e delle Unioni di Comuni; riconoscimento di esigenze unitarie; adozione
di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali
coinvolti nel processo di riordino, attraverso intese o convenzioni
(comma 91, l. 56/2014).
L’Accordo sopra menzionato
specifica i principi e i criteri per il riordino stabilendo come criterio di
chiusura che “in capo agli enti di area vasta devono essere mantenute
unicamente le funzioni coerenti con le finalità proprie di questi enti” e
debbano essere “riassegnate solo le funzioni che, tenendo conto di quelle
fondamentali di cui al comma 85 e 88 e della piena attuazione del comma 90
dell’art. 1 sono ad esse riferibili, anche con riguardo al contesto proprio di
ciascuna Regione”.
Tutto ciò significa che dalla l.
56 emerge il chiaro disegno che le Province non sono più enti a finalità
generale, ma con finalità e funzioni ritagliate con riferimento all’Ente di
area vasta, con una particolare vocazione verso il coordinamento e l’assistenza
delle realtà comunali presenti nell’ambito del loro territorio (commi 85, lett.
d, 86, lett. a, 88).
Tant’è che sono stati anche
definiti “enti sostanzialmente con un ruolo servente verso i Comuni e gli altri
enti locali” (F. Pizzetti – Riflessioni su Città metropolitane, Province,
Unioni di Comuni: le linee principali del ddl Delrio – Firenze 24.1.2014).
La Regione cogliendo lo spirito
della legge 56 di forte cambiamento del sistema degli Enti locali e nella
consapevolezza delle principali criticità segnalate dalla Corte dei Conti
(Deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG), tra le quali la mancata attuazione del
principio di sussidiarietà da parte dei disegni di legge adottati da alcune
Regioni, intende con il presente disegno di legge confermare in capo alle
province ed alla Città metropolitana la gran parte delle funzioni gestite sulla
base della legislazione regionale oggi vigente in quanto connaturali all'ente
di area vasta ma, al contempo, ridisegnare il sistema in una prospettiva che
già tiene conto delle innovazioni della riforma, in corso di approvazione, del
titolo V della Costituzione; si vogliono perciò introdurre nella realtà
piemontese nuovi modelli organizzativi, per contribuire a configurare enti in
grado di operare in una fase storica caratterizzata da una forte riduzione
delle risorse finanziarie, che se non affrontata con nuovi strumenti rischia di
“spegnere” ogni ente.
Il nuovo modello organizzativo
prevede tre aree vaste (ambito 1: Novarese, Vercellese , Biellese e
Verbano-Cusio-Ossola; ambito 2: Astigiano e Alessandrino; ambito 3: Cuneese)
oltre alla Città metropolitana di Torino, coincidenti con gli ambiti
territoriali ottimali individuati, sulla base di studi elaborati dall’Ires, dal
Consiglio delle Autonomie locali in occasione delle proposte di riordino delle
circoscrizioni provinciali, formulate in applicazione dell’art. 17, comma 3,
d.l. 95/2012.
Nelle aree vaste che
ricomprendono più province è introdotto l'obbligo di gestione associata delle
funzioni conferite dalla Regione, da attuarsi attraverso un processo
partecipato anche dalla Regione di costruzione di una intesa fra le province
interessate che definisca criteri generali e modalità della gestione associata,
garantendo la giusta attenzione ad una equa ripartizione delle responsabilità
fra le province.
L'obbligo della gestione
associata è reso cogente dalla previsione, in caso di mancato accordo,
dell'assunzione diretta della gestione delle funzioni da parte della Regione;
si tratta infatti di stimolare gli enti a farsi protagonisti di un processo di
riqualificazione e rilancio del ruolo dell'ente di area vasta che, in una
realtà come quella piemontese, è essenziale per il raccordo delle frammentate
realtà comunali.
Alla provincia del
Verbano-Cusio-Ossola viene inoltre garantita la piena operatività dello status
particolare di autonomia riconosciutole con la l.r. 8/2015 e, quindi, sono
riconosciute funzioni amministrative ulteriori in ragione della sua specificità
di provincia montana e confinante con due Paesi stranieri. La peculiarità è poi
ribadita con la norma che prevede per alcune funzioni confermate in capo alle
province la gestione da parte del VCO in forma singola, anziché associata.
Completa il nuovo
assetto istituzionale il riconoscimento contenuto nel disegno di legge del
ruolo della Città metropolitana di Torino. E’ stato da più parti affermato che
il valore più importante della l. 56, destinato cioè a segnare di più il
carattere innovativo della riforma, riguarda le città metropolitane. Alla Città
metropolitana descritta dalla l. 56 come un ente di area vasta “forte” con
finalità di governo e di indirizzo del territorio, il cui ruolo è concentrato
essenzialmente sullo sviluppo, ma comunque ente a finalità definite, sono state
attribuite nel disegno di legge quelle funzioni che attengono più
specificatamente allo sviluppo strategico del territorio e di coordinamento dei
comuni e delle loro forme associative.
In ogni caso, è stata prevista
una norma aperta, che consente a Regione e Città metropolitana di
concordare le principali azioni e progetti di interesse della Città
metropolitana per il sostegno e lo sviluppo socio-economico sostenibile del
territorio di competenza; tali intese costituiranno il quadro delle iniziative
programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della
competitività e della coesione sociale del territorio metropolitano. Tale norma
consentirà alla regione di mantenere “un dialogo costante e continuo con le
città metropolitane, sia per condividere i progetti di sviluppo, sia per
assicurare un efficace coordinamento tra le scelte relative all’intero
territorio regionale e il progetto di sviluppo della città” (F. Pizzetti – Il
nuovo ordinamento degli enti locali e le regioni: una sfida per il presente e
per il futuro anche nella prospettiva di una evoluzione del sistema regionale,
in “Il Piemonte delle Autonomie”, n. 2 – 2015, p. 4).
A fronte del nuovo quadro di ruoli e funzioni di province
e Città metropolitana, l'ente regionale riassume in capo a sé con il disegno di
legge alcune funzioni gestionali che l'esperienza ha dimostrato poter essere
gestite in modo più efficiente e con minori costi se ricondotte ad unitarietà
(nelle materie dell'agricoltura e della formazione professionale), oltre ad
alcune funzioni che esaltano il ruolo di programmazione strategica e di
regolazione primaria proprio dell'Ente.
Il percorso di elaborazione del
disegno di legge ha visto il costante confronto con le associazioni degli enti
locali (Anci, Upp, Uncem, Anpci, Lega delle autonomie) e con le province in
molteplici sedute dell'Osservatorio regionale, istituito con d.g.r. n. 2-406
del 13.10.2014, in attuazione dell'accordo fra Stato e Regioni sottoscritto
l'11.9.2014 in seno alla Conferenza Unificata. Alle sedute hanno partecipato
come uditori anche i rappresentanti delle OO.SS. interessate, con i quali sono
anche stati tenuti specifici tavoli di approfondimento in cui sono state
recepite in parte le osservazioni formulate sul ddl.
L’Osservatorio, sede di governance
regionale è stata una occasione di effettivo dialogo e negoziazione tra
Regione ed Enti locali sia per quanto concerne il riordino delle funzioni, sia
per quanto riguarda il finanziamento delle stesse, e si è caratterizzata anche
come momento di “ascolto” degli Enti locali “strozzati” dai provvedimenti
legislativi statali che hanno rappresentato dei momenti di “shock” di natura
finanziaria (l’espressione è di J. Luther “Le province in trasformazione:
“miserere” o “resilienza” in “Il Piemonte delle Autonomie”, n. 2 – 2015, p.
12).
Nel corso dell'elaborazione
del disegno di legge di riordino, è infatti intervenuta la “Legge di stabilità”
(legge 23 dicembre 2014, n. 190), che ha apportato un profondo ridimensionamento
delle risorse finanziarie provinciali a competenze amministrative invariate,
compromettendo il principio della corrispondenza tra funzioni e loro copertura
finanziaria (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 2 aprile
2015). Anche la Corte dei Conti in occasione delle sue audizioni presso le
Commissioni Affari Istituzionali della Camera dei Deputati e del Senato ha
richiamato l’attenzione sull’impatto delle nuove misure riduttive sulle risorse
delle Province, conseguenti alla legge di stabilità 2015, suscettibili di
generare forti tensioni sugli equilibri finanziari, in particolare per gli enti
strutturalmente più deboli (Corte dei Conti, Deliberazione n.
17/SEZAUT/2015/FRG, p. 7).
Le difficoltà finanziarie
generate dall’applicazione della l. 190/2014 hanno indubbiamente ritardato e
reso più complessa la stesura del disegno di legge, in particolare per gli
aspetti attinenti al trasferimento del personale provinciale nel ruolo
regionale ed alla copertura finanziaria della relativa spesa, a fronte delle
pressanti richieste alla Regione da parte degli Enti locali di risorse
finanziarie formulate in sede di Osservatorio regionale, per mitigare gli
effetti dei tagli lineari operati dallo Stato, che hanno inciso profondamente
nella loro capacità di spesa e nei loro bilanci.
Il quadro normativo sul
riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni presenta, inoltre,
perduranti elementi di incertezza riguardo
alle materie oggetto di riforma relative ai servizi per l’impiego e alle
forze di polizia provinciale, cui il d.l. 78/2015, in attesa di conversione,
non ha dato risposte certe e definitive. La Giunta regionale si riserva perciò
di presentare i necessari adeguamenti normativi nel corso dell'iter consiliare
di esame del disegno di legge.
Si passa ora all’esame dei
singoli articoli.
Art. 1 (Finalità ed oggetto):
la disposizione in esame enuncia i principi ai quali si ispira la legge ai fini
del riordino per dare attuazione alla l. 56/2014: principi di sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza e
continuità nello svolgimento delle funzioni, tenendo in considerazione la
specificità del territorio piemontese di essere caratterizzato da una eccessiva
frammentazione delle realtà comunali e valorizzando la posizione peculiare
della provincia montana del Verbano-Cusio-Ossola.
In attesa della riforma del
titolo V della Costituzione e in considerazione del ruolo che le Regioni
assumeranno di definizione, in relazione al proprio territorio, delle “proprie”
aree vaste, individua la scelta di fondo dell’intero impianto normativo, il
favor per l’esercizio in forma associata da parte delle province, al fine di
realizzare una più semplificata ed efficace gestione delle funzioni loro
conferite.
Rialloca in capo alla Regione
solo quelle funzioni conferite alle Province per le quali sussiste una esigenza
di gestione unitaria e, in ogni caso, in coerenza con i compiti della Regione
di programmazione e coordinamento del sistema degli enti locali, ai sensi degli
artt. 117 e 118 della Costituzione.
Art. 2 (Funzioni delle
province): tale articolo, in coerenza con la scelta di fondo (promuovere la
gestione associata tra le Province), dettata dalla volontà di costruire un ente
di governo delle aree vaste, adeguato allo svolgimento ottimale dell’esercizio
delle funzioni amministrative proprie dell’area vasta, conferma le funzioni conferite con legge
regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a
qualunque titolo (attribuzione, trasferimento, delega).
Sono, altresì, attribuite
ulteriori funzioni amministrative, in materia di caccia, per esigenze di
gestione unitaria della materia confermata in capo alle Province: il
coordinamento e la gestione degli ATC e CA; la gestione degli istituti a
gestione privata della caccia, la definizione dei piani di prelievo di fauna
selvatica, ivi comprese le funzioni di vigilanza e controllo, per consentire
alle Province di mantenere attivo un servizio tecnico faunistico composto da
personale qualificato, oggi inquadrato nel servizio di vigilanza, assicurando
in tal modo un’efficace gestione di quelle funzioni in materia di caccia, che
richiedono anche competenze di natura ispettiva. Tale disposizione trova
attuazione attraverso l’art. 9 comma 4 del presente disegno di legge, che
stabilisce che nell’accordo quadro finalizzato alla definizione di
criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale, in
relazione al riordino delle funzioni, siano determinati i criteri anche per
l’individuazione del contingente numerico del personale trasferito alla Regione ai sensi dell’art. 11
per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo.
Le ulteriori funzioni
amministrative in materia di energia, relative al rilascio delle autorizzazioni
alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti, non facenti parte delle
reti energetiche e totalmente ricomprese all’interno di un ambito territoriale
ottimale, sono state attribuite agli ambiti territoriali ottimali, in quanto
considerate funzioni tipicamente dell’area vasta.
Riguardo al comma 3 la Regione ha
ritenuto di spostare la delega delle funzioni amministrative in materia di
attività estrattive, di cui all’art. 4 l.r. 69/78, previste in capo ai Comuni,
a favore delle Province, allo scopo di ridurre l’attuale ripartizione della
funzione amministrativa su tre livelli a due, assicurando maggiore snellezza ed
uniformità gestionale. L’esperienza relativa all’attuale tripartizione della
funzione amministrativa, fa emergere, quali criticità, un eccessivo
allungamento delle tempistiche di conclusione del procedimento e più opportuno
e funzionale l’attribuzione in capo alle province delle funzioni autorizzative,
enti più adeguati ed attrezzati per poterle svolgere in modo efficiente. Tra
l’altro si evidenzia come già attualmente quasi tutte le province svolgano attività
istruttorie e autorizzative in avvalimento dei Comuni nei casi di competenza
dello Sportello unico per le attività produttive.
Sono, inoltre, confermate in capo alle Province le
funzioni delegate in materia di acque minerali e termali di cui all’art. 86
della l.r. 44/00 ad eccezione delle funzioni di polizia mineraria. I relativi
costi sono coperti dal diritto proporzionale annuo e dal canone annuo per il
rilascio del permesso di ricerca o della concessione e successivamente entro la
scadenza di ciascun anno di validità dei relativi provvedimenti previsti
dall’art. 25, l.r. 25/94.
Art. 3 (Ambiti ottimali
per l’esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle
province): si affronta un punto nevralgico della riforma, quello del ruolo
istituzionale che le province saranno chiamate a esercitare in seguito
all’approvazione delle leggi regionali di attuazione della l. 56/2014, che come
è ben noto le ha trasformate in enti di secondo grado, ad elezione indiretta, i
cui organi sono composti da amministratori comunali, prevedendone una nuova
fisionomia funzionale, di portata ben più circoscritta rispetto a quella
previgente.
In particolare, la Regione
attraverso questo disegno di legge esercita, nei limiti oggi consentiti, quel
potere che la riforma costituzionale in itinere amplia. Infatti, il testo della
riforma costituzionale attualmente in Commissione stabilisce una competenza
legislativa statale sugli Enti di area vasta solo relativamente “ai profili
ordinamentali generali” stabilendo che “le ulteriori disposizioni in materia
sono adottate con legge regionale”. Quindi finalità, funzioni e ambiti
territoriali diventano competenze regionali.
Il presente disegno di legge
prefigura per l’esercizio delle funzioni conferite tre aree vaste, coincidenti
con tre ambiti territoriali ritenuti ottimali a garantire un miglior standard
dei servizi presenti nei rispettivi territori (ambito 1: Novarese, Vercellese ,
Biellese e Verbano-Cusio-Ossola; ambito 2: Astigiano e Alessandrino; ambito 3:
Cuneese) oltre alla Città metropolitana di Torino. Si tratta di ambiti fatti
oggetto di un’ampia discussione in sede di Consiglio delle Autonomie locali,
approvati dallo stesso per dare attuazione al d.l. 95/2012, che presentano una
certa omogeneità di popolazione e di superficie.
Gli ambiti ottimali, detti anche
“Quadranti” si basano su ricerche svolte negli anni novanta dall’Ires e dal
Dipartimento Interateneo Territorio, che avevano individuato in una simile
partizione l’articolazione dei macro-ambienti insediativi del Piemonte, cioè un
quadro caratterizzato da una relativa uniformità e riconoscibilità delle storie
evolutive e dei caratteri da esse sedimentati. L’articolazione in quattro
quadranti, inoltre, emerge anche in ambiti quali la sanità piemontese e il sistema
universitario.
In tali ambiti, coincidenti con i
confini amministrativi delle province di riferimento, le province saranno
chiamate ad esercitare in forma associata le funzioni amministrative di cui
sono diventati titolari, a seguito di un’intesa quadro stipulata con la Regione, che definirà i criteri
generali e le modalità della gestione associata, garantendo un’equa
ripartizione delle responsabilità tra gli Enti firmatari. Qualora l’intesa non
sia sottoscritta entro due mesi da una o più province, le funzioni di cui al
comma 2 saranno riallocate in capo alla Regione dalla data fissata dalla
delibera della Giunta regionale che stabilisce la data di decorrenza
dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino (art. 10). Gli aspetti
organizzativi di dettaglio, compresi l’istituzione di uffici comuni tra
Province, saranno contenuti in accordi che le province stipuleranno entro un
mese dalla sottoscrizione dell’intesa quadro.
Qualora una o più province non provvedano a dare attuazione all’intesa
quadro stipulata con la Regione e le altre province sottoscrivendo gli accordi
entro un mese dall’intesa, trascorso inutilmente il termine di quindici giorni
dall’invito a provvedere da parte del Presidente della Giunta e acquisite
eventuali osservazioni da parte dell’ente inadempiente, la Giunta dichiarerà
vincolante per l’intero ambito quanto concordato tra le restanti province o in
mancanza di accordo sarà dichiarato vincolante per l’intero ambito il contenuto
dell’intesa quadro.
Con tale meccanismo pattizio,
basato sul principio di leale collaborazione, la Regione esercita il ruolo di
governo del sistema degli Enti locali, per rendere effettiva la configurazione
dell’ente di area vasta, partecipando all’intesa quadro che individua i criteri
per costruire l’area e fornire il proprio apporto sulle modalità di gestione
associata delle funzioni da parte degli ambiti territoriali ottimali.
Interviene allo scopo di ristabilire l’equilibrio del sistema nei momenti di
“rottura” del sistema medesimo, a garanzia dell’effettività in ordine alla
realizzazione del nuovo ente di area vasta.
L’intesa quadro può escludere determinate funzioni dalla
gestione obbligatoria associata, ritenendo più efficiente la gestione singola,
per ragioni di efficienza organizzativa e a garanzia della continuità
nell’erogazione dei servizi ai cittadini, quali ad esempio le funzioni
dell’ufficio provinciale di pubblica tutela di cui all’art. 7, l.r. 16/2009,
compresa la ricezione, archiviazione e conservazione delle c.d. “buste chiuse”.
Sono, invece, escluse
dall’esercizio associato del presente articolo le funzioni amministrative in
materia di trasporto pubblico locale, che sono esercitate nelle forme e
modalità di cui alla l.r. 1/2000 così come modificata dalla l.r. 1/2015, che
stabilisce la gestione associata obbligatoria delle funzioni tramite l’Agenzia
della mobilità piemontese. L’Agenzia si avvarrà del personale delle Province e
della Città metropolitana per la gestione delle funzioni in materia di
trasporto pubblico locale, partecipando alle relative spese, definendo con gli
Enti interessati le modalità di utilizzo del personale e la misura della spesa
a carico del suo bilancio con apposita convenzione entro 90giorni dall’entrata
in vigore della presente legge.
Artt. 4 (Ruolo della Città metropolitana) e 5 (Funzioni
della Città metropolitana): nell’individuare
le funzioni fondamentali della Città metropolitana quale nuovo ente di area
vasta, la stessa legge 56/2014 fa intravedere come la costituzione dei nuovi
enti di area vasta rappresenti una grande opportunità per porre le basi di sviluppo di un progetto
armonico di crescita di un
territorio connotato da una sua ben definita unicità.
In particolare poi
l’articolo regionale in esame tende a valorizzare il ruolo differenziato della
Città metropolitana, individuandolo quale ente con finalità generali destinato
alla cura, allo sviluppo ed al potenziamento del territorio di riferimento.
Si riconosce il ruolo di
governo che la stessa CM dovrà sviluppare sul territorio metropolitano,
provvedendo al coordinamento dei comuni che lo compongono e delle loro forme
associative, fungendo da istituzione di riferimento e collettore di programmi e
progetti di sviluppo socio-economico.
La Città metropolitana di
Torino, oltre alle funzioni fondamentali attribuitele dall’articolo 1, comma 44
della l. 56/2014, le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui
all’articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 e le funzioni di competenza delle
province ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, è chiamata a svolgere
ulteriori determinate funzioni in virtù dei conferimenti operati dalla Regione
ed in particolare, in relazione al ruolo evidenziato nell’illustrazione di
quanto detto sopra, sono attribuite specifiche funzioni in materia di usi
civici e di foreste nonchè delegate funzioni in materia di formazione
professionale ed in materia di ambiente, la gestione, con le
modalità di cui all’art. 41 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo
unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), delle aree della
rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in
tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, per le
aree ricadenti nel territorio di più province e per le aree la cui gestione è
già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Per quanto concerne le modalità
di esercizio e l’organizzazione delle funzioni amministrative in materia di
trasporto pubblico locale l’articolo rinvia alle disposizioni stabilite dalla
l.r. 1/2000 che costituiscono la normativa di settore a cui fare riferimento
nella specifica materia.
L’innovazione prodotta
dall’istituzione del nuovo ente comporterà inoltre, nell’ottica più generale di
un riordino a lungo termine, un aggiornamento sistematico della legislazione
regionale di settore, demandato a successivi interventi del legislatore in
linea con quanto previsto all’articolo 17.
Art. 6 (Razionalizzazione dei
servizi di rilevanza economica): la legge 7 aprile 2014, n. 56, al comma
90, introduce alcuni principi fondamentali per l’attribuzione delle funzioni di
organizzazione dei servizi di rilevanza economica qualora norme statali o
regionali di settore ne prevedano l’attribuzione a enti o agenzie in ambito
provinciale o sub-provinciale.
In particolare la norma prevede che, nell’ambito della
legge regionale di riordino delle funzioni amministrative conferite dalla
Regione alle province e alla Città metropolitana, si possa procedere alla
soppressione di tali enti e all’attribuzione delle funzioni alle province nel
nuovo assetto istituzionale.
Avvalendosi di tale facoltà, con
l’articolo 6 del presente disegno di legge si procede alla razionalizzazione
delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani mediante attribuzione delle medesime alla Città
metropolitana e alle province che le esercitano in forma associata a livello di
ambito regionale, nei modi e tempi previsti da apposita legge regionale di
settore, modificativa dalla vigente legge regionale 24 maggio 2012, n. 7
(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata
dei rifiuti urbani), da approvarsi entro un anno.
Tale scelta, coerente con i
principi della legislazione nazionale di settore (d.lgs. 152/2006), risponde ad
esigenze di semplificazione del sistema, di efficienza ed efficacia
dell’organizzazione del servizio, che acquista così una dimensione più consona
alle reali esigenze del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ormai
attestato su base regionale.
Si prevede in ogni caso
l’introduzione di forme per la salvaguardia del ruolo dei comuni attraverso la
partecipazione diretta dei medesimi, organizzati per aree territoriali
omogenee, alle decisioni sulle funzioni di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani.
Infine, la norma – allo scopo di garantire la continuità
dell’esercizio delle funzioni
amministrative di organizzazione e controllo del sistema integrato di
gestione dei rifiuti urbani - richiama l’applicazione delle disposizioni
transitorie stabilite dall’articolo 14 della legge regionale 7/2012,
confermando in capo ai consorzi di bacino e alle associazione di ambito
l’esercizio delle predette funzioni nel periodo di tempo necessario alla
realizzazione del nuovo sistema.
Art. 7 (Funzioni riallocate in
Regione): l’articolo definisce, tramite il rinvio all’Allegato A, le
funzioni amministrative, già esercitate dalle province prima dell’entrata in
vigore della presente legge, oggetto di riallocazione in capo alla Regione. La
riassegnazione alla Regione riguarda in particolare funzioni che per esigenze
di gestione unitaria, di completezza nello svolgimento ed in coerenza con i
compiti regionali di programmazione e di coordinamento del sistema degli enti
locali, sono da svolgersi ad un livello territoriale più esteso e concernono
materie limitate e circoscritte a specifici compiti delineati dalle rispettive
normative di settore.
A completamento del riordino
delle funzioni in materia agricola sono riallocate in Regione anche quelle
svolte dalle comunità montane, inizialmente loro conferite nell’ambito
dell’intervenuto processo di delega ai sensi della l.r. 17/1999. Un successivo
atto della Giunta provvederà poi alla ricognizione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali nonché alla definizione della decorrenza
dell’esercizio delle funzioni oggetto di riallocazione.
L’Allegato A, a cui
rinvia la norma in esame per la corretta e puntuale definizione delle funzioni
riallocate, elenca gli ambiti di materia e le leggi regionali ove sono
collocate le funzioni oggetto di riallocazione regionale: sono coinvolte, per
la quasi totalità delle funzioni già di competenza provinciale, funzioni
concernenti l’agricoltura, la formazione professionale e le politiche attive
del lavoro (fatta salva l’eccezione a favore della Città metropolitana), le
politiche sociali; ed in misura più limitata le attività estrattive, i beni e
le attività culturali, l’energia, il turismo ed il vincolo idrogeologico. In
queste ultime materie la riallocazione riguarda aspetti attinenti per la
maggior parte all’attività di indirizzo, programmazione, monitoraggio e
vigilanza, attività più consone al ruolo che la Regione da sempre si è
attribuito in linea con i precetti di cui all’art. 3 della l.r. 34/1998 ed art.
3 della l.r. 44/2000.
I commi 3 e 4 individuano
peculiari meccanismi partecipativi e di consultazione degli enti locali alla
programmazione ed alla determinazione degli atti di indirizzo regionali sia in
riferimento agli interventi relativi alle funzioni oggetto di conferimento sia
in rapporto a specifici ambiti di materia quali istruzione, formazione
professionale e politiche attive del lavoro.
Art. 8 (Specificità della Provincia del
Verbano-Cusio-Ossola): tale disposizione, in
attuazione di quanto stabilito dall’articolo 2 della l.r. 8/2015
(Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola),
provvede ad attribuire alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in deroga ai
disposti di cui alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla
montagna), specifiche funzioni amministrative. L’intervento intende garantire
alla provincia provvedimenti di favore che si identificano sia nelle ricadute
disciplinate dalla legge statale per i territori classificati come interamente
montani, sia nella conseguente disciplina che la Regione va a determinare a
favore degli stessi territori. Ai soli fini dell'attuazione delle disposizioni
di cui alla l. 56/2014 ed in applicazione dell'art. 8 dello Statuto piemontese
si è provveduto a definire come interamente montana la Provincia del VCO.
Tale peculiarità geografica
e morfologica nonchè la vicinanza ad uno stato straniero hanno determinato come
conseguenza il maggiore isolamento delle popolazioni locali, favorendo la
concentrazione di minoranze linguistiche e gruppi etnici fortemente radicati e
contraddistinti da decise propensioni autonomistiche. Per tali motivi, in
applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza sostenuti dal
legislatore costituzionale e statutario regionale, il presente articolo dispone
che, proprio in virtù della peculiare specificità riconosciuta alla Provincia
del VCO, siano attribuite alla stessa compiti e funzioni che ne rispecchino e
valorizzino le peculiarità territoriali, economiche e sociali e che riguardano
principalmente profili connessi alla predisposizione ed approvazione del piano
forestale territoriale, alla definizione delle scelte prioritarie d'intervento
sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni forestali
nell'ambito dei piani di sviluppo socio-economico, all’approvazione
del piani forestali aziendali nonché ad una serie di compiti in materia di usi
civici correlati al rilascio delle autorizzazioni alle alienazioni ed alla definizione delle conciliazioni stragiudiziali e
nell’ambito della formazione professionale le funzioni relative alla
partecipazione all’individuazione dei
fabbisogni formativi dei lavoratori transfrontalieri, tutte funzioni che, in
via ordinaria, la disciplina vigente assegna alla titolarità regionale.
Nell’ambito della materia ambientale è altresì, delegata al VCO, la gestione
delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le quelle
territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali
protette regionali o nazionali. La delega si attiva con le procedure ed i
meccanismi previsti dall’art. 41 della l.r. 19/2009: la Giunta regionale è
autorizzata a delegare la gestione delle aree della rete Natura 2000 con
propria deliberazione che, sulla base di apposite convenzioni, provvede a
determinare i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni del soggetto
gestore, il perimetro dell'area a scala adeguata, le esigenze di tutela, le
particolarità, gli obiettivi generali e specifici di conservazione, nonché il
quadro socio-economico e culturale, le prospettive di valorizzazione e le
risorse necessarie per la gestione.
A completamento di quanto sopra
evidenziato, alla Provincia del VCO, in deroga alla disposizione
sull’obbligatorietà dell’esercizio in forma associata delle province di cui
all’articolo 3, è inoltre conferito l’esercizio di ulteriori funzioni da
svolgere in forma singola, funzioni concernenti in particolare l’energia e le
attività estrattive.
Infine, correlata alle esigenze
dettate dalla sua particolare collocazione geografica, al VCO è garantita, per
il tramite della Regione, la partecipazione agli organismi di indirizzo e coordinamento
interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea,
incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.
Art. 9. (Accordi per il
trasferimento delle risorse): il quadro di riferimento è delineato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri
per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali
ed organizzative connesse all’esercizio delle funzioni provinciali). In tale
ambito si stabilisce che le effettive modalità di trasferimento delle risorse
umane, finanziarie, strumentali ed organizzative e i rapporti attivi e passivi
connessi all’esercizio delle funzioni oggetto di riordino, siano disciplinati
da specifici accordi, all’interno dei quali trovino spazio e composizione le
diverse fattispecie di riordino, secondo i diversi ruoli e le funzioni
attribuite alle province, alla Città metropolitana, nonché alla specificità
della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
Gli accordi sono strutturati nel
modo seguente.
Entro 90 giorni dall’entrata in
vigore della legge di riordino, viene stipulato un accordo quadro, elaborato in
seno all’Osservatorio regionale e previo confronto con le organizzazioni
sindacali territoriali, con il quale sono definiti i criteri per la
determinazione dei contingenti numerici di personale di ciascuna provincia in
relazione al riordino delle funzioni nel rispetto delle disposizioni in materia
di esame congiunto con le organizzazioni sindacali. Si prevede, inoltre, che
l’Osservatorio regionale possa proporre criteri integrativi rispetto a quelli
individuati dall’articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014, ove occorrenti
alla peculiarità delle province piemontesi.
Nella determinazione numerica del
personale viene compreso il personale addetto alle funzioni di supporto
tecnico, contabile, legale, giuridico e amministrativo, in una percentuale
massima del 10% che deve essere stabilita nell’accordo stesso. Tale previsione
mira a ripartire in modo congruo il personale addetto allo svolgimento delle
attività di supporto (quali gestione del personale, bilancio e patrimonio,
attività legale,ecc.) alle strutture organizzative che svolgono le funzioni
amministrative, tra province, città metropolitana, regione e altri destinatari
di specifiche funzioni (servizi per l’impiego e servizi di polizia
provinciale), in relazione ai mutati fabbisogni di personale conseguenti al
riordino delle funzioni e dei compiti.
Sono, infine, stabiliti i criteri
per l’individuazione del contingente numerico del personale che viene
trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e
controllo.
L’accordo quadro viene recepito
con deliberazione della Giunta regionale, con la quale viene individuata anche
la decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino.
Sulla base dei criteri stabiliti
nell’ambito dell’accordo quadro che individua i contingenti numerici di
personale, i legali rappresentanti degli enti interessati, stipulano singoli
accordi con i quali vengono individuati gli elenchi nominativi del personale da
trasferire per l’esercizio delle funzioni, secondo il riordino statuito dalla
legge.
Art. 10 (Decorrenza delle
funzioni): l’articolo prevede che la decorrenza dell’esercizio delle
funzioni oggetto di riordino e pertanto, sia quelle riconfermate, attribuite o
delegate alle province, alla Città metropolitana ed al VCO nonché quelle
riallocate in capo alla Regione, sia stabilita nell’apposito atto della Giunta
regionale relativo all’approvazione degli accordi di cui all’articolo 9, comma
5 e comunque non oltre il 31.12.2015.
Art. 11 (Trasferimento del
personale nei ruoli regionali): l’articolo reca le disposizioni di
dettaglio circa gli aspetti giuridici, economici ed organizzativi del personale
(dirigente e delle categorie) trasferito alle dipendenze della Regione per lo
svolgimento delle funzioni cui agli articoli 2, 5, 7, 8 e 9 commi 3 e 4.
In primo luogo si dà atto che al
personale provinciale così trasferito si applica il trattamento economico e
giuridico stabilito dall’articolo 1, comma 96, lettera a) della l. 56/2014.
In secondo luogo, si dispone che
il personale trasferito venga inserito in un ruolo separato della dotazione
organica della Giunta regionale, in ragione del diverso regime
giuridico-economico previsto dal legislatore nazionale e del diverso sistema di
finanziamento del trattamento economico accessorio.
Il personale delle province e della Città metropolitana
che svolge le funzioni ad esse confermate, attribuite o delegate, ai
sensi degli articoli 2 e 5, 8 e 9 commi 3 e 4, viene trasferito alla Regione e
contestualmente distaccato a tali enti per garantirne lo svolgimento, previa
sottoscrizione di apposite convenzioni per la gestione del rapporto di
lavoro.
Tale regolamentazione discende
dal fatto che la Regione ha confermato in capo alle province tutte le funzioni
amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente,
fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione e
ha loro attribuito ulteriori funzioni amministrative a completamento del
riordino. La Regione, quindi, riacquista il personale che svolgeva funzioni
precedentemente allocate a livello provinciale ma, avendone riconfermate alcune
in capo alle province attraverso il riordino, li mette a loro disposizione
attraverso l’istituto del distacco. Ne consegue che per la gestione del
rapporto di lavoro di cui è titolare è necessaria una opportuna
regolamentazione che si prevede sia effettuata con convenzione fra la Regione e
ciascuna provincia.
In conseguenza del sistema di finanziamento del
trattamento economico accessorio del personale provinciale trasferito, si
prevede che le risorse decentrate trasferite vadano a costituire specifici
fondi destinati ad esso e che la Città metropolitana e le province riducano,
conseguentemente, del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva
competenza.
Per ragioni di unitarietà di esercizio e uniformità di
trattamento, si stabilisce che anche al personale trasferito alla Regione per
lo svolgimento delle funzioni amministrative già svolte dalla comunità montane
in materia di agricoltura, in luogo delle province e riallocate in capo alla
Regione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5 e 6.
A garanzia della continuità
dell’azione amministrativa, fino alla definizione dei rapporti tra l’ente e la
Regione sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, si contempla
che tutto il personale trasferito continui ad operare nella sede dell’ente di
provenienza con la dotazione strumentale in esercizio.
A compimento dell’intero processo di riordino delle
funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della l. 56/2014,
si prevede che la Giunta regionale con propria deliberazione provveda alla
riconfigurazione delle proprie strutture organizzative, sulla base delle
esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività ricondotto
all’esercizio diretto.
Si prevede inoltre che la regione
concordi con le province e la Città metropolitana la sostituzione di personale
cessato già inserito nel ruolo separato e distaccato agli stessi enti ai sensi
del comma 4 con altro personale inserito nello stesso ruolo o con personale
della propria dotazione organica solo qualora la sostituzione risulti indispensabile
a garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni.
Infine si precisa che la Regione
subentra nel contenzioso in essere relativo al personale in applicazione di
quanto espressamente stabilito dal d.p.c.m. 26 settembre 2014 ed in deroga alla
disposizione inserita nell’articolo 12 della presente legge riguardante il
trattamento di tutto il contenzioso delle province.
Art. 12 (Beni, risorse strumentali e
organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso): l’articolo
provvede a disporre in ordine ai profili procedurali connessi al trasferimento
dei beni, delle risorse strumentali e organizzative, dei rapporti attivi e
passivi e dei procedimenti in corso definendo le relative titolarità.
Gli accordi previsti dall’art. 9 dovranno fotografare
puntualmente lo stato relativo ai beni ed ai rapporti sopra evidenziati sulla
base della ricognizione operata, secondo modalità e criteri definiti
nell’ambito dell’Osservatorio, dagli enti locali interessati con l’ulteriore
individuazione di tutti i dati ed interventi rilevanti ai fini del conferimento
delle funzioni.
Il comma 3 riproduce, in linea con quanto stabilito dal
comma 96, lett. c) della Delrio, la regola generale in base alla quale, a
partire dalla data di cui all’art. 10, la Regione subentra in tutti i rapporti
attivi e passivi, compreso l’eventuale contenzioso in relazione alle funzioni
riallocate nella propria titolarità ai sensi dell’art. 7 provvedendo, altresì,
alla definizione (comma 4) dei procedimenti già avviati al momento
dell’attribuzione o della delega delle funzioni “nuove” in capo alle province e
Città metropolitana (si vedano le funzioni in materia di caccia, energia ed
attività estrattive dell’art. 2, quelle in materia di foreste, usi civici e
arre protette di cui all’art. 5 e quelle assegnate alla specificità del VCO di
cui all’art. 8, commi 1 e 2), portandoli a conclusione e mantenendo la
titolarità dei rapporti attivi e passivi compreso l’eventuale contenzioso e
l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
I restanti commi della
disposizione in esame, in deroga al criterio precedentemente fissato, prevedono
che, in considerazione delle loro peculiarità, del loro stato di avanzamento e
dei rapporti di coinvolgimento con altri enti od istituzioni anche esterne al processo
di riordino, rimangano di competenza degli enti locali che hanno già avviato i
relativi procedimenti o che hanno beneficiato di specifici finanziamenti in
ordine ai progetti ed alle attività intraprese, per la cui conclusione restano
nella loro disponibilità le relative risorse finanziarie e le stesse hanno
facoltà di avvalersi gratuitamente del personale trasferito alla
Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi previsti all’articolo 9.
Infine, in deroga al principio stabilito al comma 7 ed
in ossequio al buon andamento dell’azione amministrativa, le province sono
tenute alla restituzione delle risorse già loro trasferite dalla Regione,
relative ad opere ed ad interventi per i quali alla data di trasferimento della
funzione non sia stato ancora avviato il procedimento per l’individuazione del
soggetto affidatario.
Art. 13 (Società partecipate): anche in relazione a quanto stabilito nella legge
Delrio, la Regione si attiva per favorire il programma di riordino delle
partecipazioni societarie delle province. La disposizione in esame fissa un
puntuale percorso procedurale che tramite varie fasi, oggetto di un costante
confronto con le parti sindacali, dovrebbe portare ad una ricognizione finale
degli enti, delle agenzie e delle partecipate provinciali che svolgono servizi
di rilevanza economica o funzioni fondamentali ai sensi del comma 85, art. 1
della l. 56/2014 al fine della loro razionalizzazione o dismissione con
l’approvazione di uno specifico piano di ricognizione.
Art. 14 (Azioni strategiche
per il supporto all’associazionismo intercomunale): la norma contiene
disposizioni in coerenza con quanto stabilito dalla l. 56 in materia, che si
colloca come un ponte tra la Costituzione attuale, che nulla dice in materia di
associazionismo comunale e la Costituzione futura, che almeno sulla base del
disegno di legge di riforma costituzionale Renzi-Boschi, prevede al nuovo art.
117, comma 2, lett. p) la competenza statale solo relativamente alle norme di
principio sulle forme associative comunali.
In particolare, nell’ambito del suo ruolo di
incentivazione dell’esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, la
Regione riconosce il valore strategico dell’associazionismo intercomunale, al
fine di ridurre la frammentazione amministrativa e favorire lo sviluppo
socio-economico dei territori, nonché l’esigibilità dei diritti connessi ai
servizi pubblici locali, promuove apposita attività di assistenza giuridico
amministrativa e tecnica alle forme associative, nonché interventi di
formazione per amministratori e dipendenti di enti locali per favorire
l’approfondimento e la condivisione di tematiche relative alla gestione
associata.
Tali attività sono realizzate
sulla base di uno specifico programma di accompagnamento e supporto alle forme
associative realizzato in sinergia con la Città metropolitana di Torino e le
province, nell’esercizio della funzione fondamentale di cui all’art. 1, co. 85,
lett. d) e co. 44, lett. a, l. 56/2014. Il programma è attuato attraverso piani
strategici e operativi di durata triennale, coordinati e monitorati dalla
Regione.
Art. 15 (Potere sostitutivo):
la disposizione disciplina il potere sostitutivo attribuito alla Regione
qualora si verifichino o l’inerzia o l’inadempienza degli enti destinatari
nell’adottare atti dovuti ed indispensabili in relazione all’esercizio di
funzioni o compiti amministrativi loro conferiti. Il potere tassativamente
previsto per legge, che costituisce un’eccezione al normale svolgimento delle
attribuzioni, deve essere necessariamente assoggettato a particolari limiti e
condizioni ed esercitato nei casi di inadempimento dell’ente competente al fine
di salvaguardare interessi unitari e generali che potrebbero essere altrimenti
compromessi. Nel concetto di inadempimento in senso ampio rientrerebbero, anche
a giudizio della Corte Costituzionale (si vedano in particolare le sentt.
177/1988, 338/1989, 43/2004 e 72/2004) sia comportamenti omissivi che si
concretizzano nel mancato esercizio delle funzioni in questione, sia le ipotesi
di comportamenti commissivi che potrebbero dar luogo ad un non corretto
esercizio delle funzioni stesse: pertanto, non solo il mancato esercizio, ma
anche quello ritenuto irregolare con riferimento ad adempimenti non conformi o
irregolari.
Inoltre, stante l’attitudine
dell’intervento ad incidere profondamente sull’autonomia costituzionalmente
garantita dell’ente sostituito e l’eccezionale spostamento di competenze che
esso provoca, l’esercizio di tale potere deve conformarsi a tutta una serie di
garanzie procedurali idonee ad assicurare altresì il rispetto dei principi di
sussidiarietà e leale collaborazione disponendo in ordine alla sue precipue
fasi procedurali: attribuzione di poteri sostitutivi ad un organo politico di
vertice, avviso contenente una diffida, coinvolgimento dell’ente inadempiente,
possibilità di adempiere entro un congruo termine, effettiva attivazione del
potere solo a seguito della scadenza di detto termine, proporzionalità
dell’intervento.
L’articolo prevede, infine, che
le eventuali spese connesse all’esercizio del potere sostitutivo siano a carico
dell’ente locale interessato.
Art. 16 (Modifiche
all’articolo 2 della l.r. 30/2006): si provvede ad integrare la
composizione del Consiglio delle
Autonomie locali (CAL), organo di consultazione tra Regione e sistema
delle autonomie locali, con il sindaco
della Città metropolitana aggiornando la legge regionale di riferimento.
Art. 17 (Disposizioni finali e
transitorie): con la disposizione di cui al comma 1 il legislatore
regionale si riserva di intervenire nell’ordinamento legislativo al fine di
adeguare le specifiche normative di settore alle disposizioni di cui al
presente disegno di legge, anche predisponendo puntuali norme di abrogazione
esplicita e di coordinamento.
Coi commi successivi si
individuano gli esatti termini per l’esercizio delle funzioni di competenza
provinciale. La Regione assicura, altresì, la continuità nell’erogazione del
servizio della formazione professionale e dell’orientamento, anche attraverso
apposite intese con la Città metropolitana e le province, in attesa di definire
a regime gli assetti organizzativi e finanziari.
Viene infine data continuità alla
positiva esperienza dell'Osservatorio regionale, per il monitoraggio del
processo di attuazione della legge di riordino; per le stesse finalità è
prevista la costituzione di un tavolo permanente di confronto Giunta -
Organizzazioni sindacali.
Art. 18 (Norma finanziaria): la
norma enuncia il criterio con il quale si farà fronte alle spese connesse
all’applicazione della legge in oggetto che decorreranno dal 1° gennaio 2016.
Si prevede un finanziamento, la cui copertura sarà garantita dalla
compartecipazione a canoni e tariffe, e un fondo indistinto con finalità
perequative. Il finanziamento ed il fondo saranno disciplinati dalla legge di
approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016, sia per la
quantificazione degli oneri di spesa, sia per l’individuazione delle risorse
necessarie a dare copertura.
È previsto anche che le province
e la città metropolitana acquisiscano un’ulteriore quota di partecipazione
delle somme riscosse sui rispettivi territori in relazione all’azione di
contrasto dell’evasione fiscale.
Il medesimo articolo, ai commi 3
e 4, rappresenta un ulteriore segnale di attenzione della Regione nei confronti
dei nuovi enti in quanto, non solo disciplina le coperture necessarie per
l’anno 2015 prevedendo che la copertura delle spese per l’esercizio siano
garantite dalle risorse di cui all’UPB A13011, ma istituisce altresì un
contributo straordinario per l’anno 2015 pari a € 3.000.000 mediante prelievo
dal “fondo di riserva per le spese obbligatorie” di cui all’UPB A11011 per
favorire l’avvio di specifiche funzioni attribuite alla Città metropolitana e
alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
Artt. 19 (Norme di coordinamento)
e 20 (Abrogazioni): con tali norme si è voluto procedere ad un primo ed
indispensabile coordinamento dell’ordinamento vigente in relazione alle novità
introdotte dall’attività di riordino operata dal presente progetto. Primo
coordinamento necessario per ridurre in ordine un insieme assai disorganico al
fine di sistematizzare, attraverso la regolazione e la gestione di elementi
diversi, l’operatività e la funzionalità del panorama normativo regionale in
modo integrato ed armonioso.
L’art. 19 interviene in modo
particolare sulla materia cave e torbiere regolata nello specifico dalle l.r.
69/1978 e 44/2000 apportando le modifiche ed integrazioni necessarie ad
uniformare le disposizioni in materia a seguito del riordino di funzioni
operato dal presente disegno di legge. Vengono riscritte le funzioni di
pianificazione attribuite esclusivamente in capo alla Regione, definita la
nuova delega alle province da svolgere in modo associato e rimodulata la
composizione della conferenza di servizi. Oggetto di coordinamento sono altresì
alcune norme in materia di energia e foreste (ll.rr. 31/2000 e 4/2009) vista
anche la specificità di funzioni assegnate alla Città metropolitana ed alla
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
Con l’art. 20 si provvede alla
contestuale abrogazione di norme che, dopo la revisione del quadro delle
competenze, non sono più compatibili con l’ordinamento regionale o perché fanno
riferimento a funzioni provinciali che, in considerazione anche del reiterato
mancato svolgimento da parte degli enti originariamente competenti vengono
soppresse od assorbite in Regione o che risulterebbero in contrasto con le
normative regionali di settore vigenti.
Nella stesura dei 2 articoli si è
assunto, come parametro operativo, il criterio cronologico: le disposizioni
oggetto di coordinamento o abrogazione sono ordinate nell’articolato in base
alla loro collocazione temporale e non raggruppate per ambito di intervento,
ciò anche al fine di soddisfare un’esigenza redazionale connessa alle regole di
tecnica legislativa.
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
ANALISI PRELIMINARE DEGLI ASPETTI CONTABILI E FINANZIARI DEI DISEGNI DI LEGGE REGIONALE
1. INDIVIDUAZIONE DELL’OGGETTO E
DELLE FINALITA’ DEL D.D.L.:
Il presente disegno di legge è
finalizzato al riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione
Piemonte alle Province, alla Provincia montana del VCO ed alla Città
Metropolitana di Torino, in attuazione di quanto disposto dalla legge 7 aprile
2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni).
Le disposizioni
contenute nel ddl promuovono la semplificazione e l’efficacia della gestione da
parte delle province delle funzioni loro conferite, disponendone l’esercizio in
forma associata, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione,
adeguatezza e continuità nello svolgimento delle funzioni, nonchè in
considerazione della peculiare specificità del territorio piemontese. In attesa
della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative
norme di attuazione, tale provvedimento rialloca altresì in capo alla Regione
alcune funzioni amministrative, precedentemente conferite alle Province, per
esigenze di gestione unitaria ed in coerenza con i compiti della Regione di
programmazione e di coordinamento del sistema degli enti locali, ai sensi degli
articoli 117 e118 della Costituzione
2. ANALISI DEGLI OBIETTIVI
DELL’INTERVENTO
L’intervento risponde all’esigenza di dare attuazione alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adeguando il livello
amministrativo di area vasta ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza delle funzioni svolte
e dei servizi resi alla cittadinanza.
I destinatari diretti della proposta normativa sono le istituzioni territoriali di area vasta individuate
dalla legge 56/2014: Province, Provincia montana del VCO e Città Metropolitana di Torino e le
relative dotazioni organiche e organizzative. I destinatari indiretti sono i fruitori delle funzioni
precedentemente conferite dalla Regione alle Province piemontesi: i Comuni, il sistema delle
imprese, gli utenti dei servizi pubblici a rilevanza provinciale.
Gli obiettivi del disegno di legge sono perseguiti attraverso l’allocazione sul bilancio regionale
dell’anno 2015 e sui bilanci di previsione degli anni successivi delle risorse necessarie alla copertura
della spesa per il personale delle funzioni oggetto di riordino.
2.1. Esame del contesto
socio-economico
Sotto il profilo economico e
sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione,
tale disegno di legge fa propri i principi di razionalizzazione e di
semplificazione dei livelli di governo del territorio piemontese, identificando
una ripartizione per ambiti ottimali sovra-provinciali per la gestione
associata delle funzioni di area vasta. Tale nuova ripartizione in ambiti
ottimali è finalizzata alla realizzazione di economie di scala, di dimensione e
di scopo dal punto di vista organizzativo e funzionale, liberando risorse per
le politiche pubbliche afferenti, sia alle funzioni fondamentali degli enti di
area vasta, sia alle funzioni che di competenza regionale ad oggi delegate.
Tale proposta normativa
determina, dunque, effetti economici sul territorio piemontese, in maniera
adeguata in considerazione del livello di risorse già individuate dal bilancio
regionale per l’anno in corso e in considerazione delle valutazioni effettuate
rispetto alla portata dell’intervento a carico del bilanci degli anni
successivi.
La destinazione di tali
risorse risulta coerente e compatibile con gli obiettivi del disegno di legge.
3. ANALISI DEGLI ASPETTI
CONTABILI: RELAZIONE TECNICA SULLA COPERTURA FINANZIARIA DEI DISEGNI DI LEGGE
REGIONALE
La norma finanziaria del presente
disegno di legge è contenuta all’articolo 18. Ai commi 1 e 2 vengono
evidenziati i tempi e i criteri con i quali tale provvedimento farà fronte alle
spese connesse all’applicazione della legge 56/2014. In particolare, si prevede
di istituire un fondo indistinto con funzioni perequative, alimentato in parte
anche attraverso la compartecipazione delle Province, della Provincia montana
del VCO e della Città Metropolitana di Torino a canoni e tariffe di competenza
regionale e all’acquisizione, da parte degli stessi enti di area vasta, di
quote di partecipazione all’accertamento delle somme riscosse a titolo
definitivo relative agli stessi canoni e alle stesse tariffe recuperati su
ciascun territorio a titolo di maggior gettito.
Al comma 3 si definisce la
modalità di copertura della spesa per la continuità dell’esercizio delle
funzioni conferite dalla Regione Piemonte alle Province per l’anno 2015,
attraverso l’utilizzo delle risorse di cui all’UPB A13011, mentre al comma 4,
per lo stesso anno 2015, si stabilisce un contributo straordinario pari a € 3
milioni finalizzato all’avvio della Provincia montana del VCO e della Città
Metropolitana di Torino, che trova copertura nell’ambito del fondo di riserva
per le spese obbligatorie di cui all’UPB A11011.
In tal senso, tale provvedimento
comporta oneri come limite massimo di spesa sia per il 2015, sia per gli anni
successivi, in attuazione della dell’articolo 1, comma 96, lettera a) della
legge 56/2014.
La quantificazione delle risorse
destinate alla copertura degli interventi previsti nel disegno di legge si basa
sull’analisi della spesa per il personale sostenuta dalle Province alla data di
entrata in vigore della legge 56/2014 e alla stima per il biennio successivo
sulla base dei pensionamenti ordinari e dei pensionamenti attivati e attivabili
con le disposizioni normative precedenti all’entrata in vigore della cd “Legge
Fornero”. Per il calcolo sono stati presi in considerazione il valore del
trattamento tabellare, sia i trattamenti accessori, sia gli oneri connessi, del
personale – dirigenziale e delle categorie -
in organico delle Province piemontesi.
La copertura finanziaria per il
2016 e per gli anni successivi potrà essere ridotta in relazione alla gestione
regionale del turn-over del personale che andrà in quiescenza, mentre per il
2015 sarà ancorata alla legge di bilancio in vigore. Tale copertura, poi, sarà
garantita nell’anno in corso mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nel
fondo per le funzioni conferite (UPB A13011) e, per la quota di € 3 milioni
destinata all’avvio della Provincia montana del VCO e della Città Metropolitana
di Torino, mediante la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di
spesa (fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all’UPB A11011).
La copertura per l’anno 2016 e
successivi sarà garantita mediante l’istituzione di un fondo indistinto con
funzioni perequative adeguatamente finanziato dal bilancio regionale, con
riferimento alle spese per il personale provinciale afferente alle funzioni
oggetto di riordino.
La quantificazione e la copertura
del disegno di legge di riordino delle funzioni amministrative risponde ai
requisiti di credibilità, non arbitrarietà né irrazionalità, equilibrato
rapporto con la spesa che si intenda effettuare in esercizi futuri, prudenza,
affidabilità e appropriatezza.
SOMMARIO
Art. 1. (Finalità ed oggetto)
Art. 2. (Funzioni delle province)
Art. 3. (Ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province)
Art. 4. (Ruolo della Città metropolitana)
Art. 5. (Funzioni della
Città metropolitana)
Art. 6. (Razionalizzazione dei servizi di rilevanza
economica)
Art. 7. (Funzioni riallocate in capo alla Regione)
Art. 8. (Specificità della Provincia del
Verbano-Cusio-Ossola)
Art. 9. (Accordi per il trasferimento delle risorse)
Art. 10. (Decorrenza delle funzioni)
Art. 11.(Trasferimento del personale nei ruoli regionali)
Art. 12. (Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e
passivi e procedimenti in corso)
Art. 13. (Società partecipate)
Art. 14. (Azioni strategiche per il supporto all’associazionismo
intercomunale)
Art.
15. (Potere sostitutivo)
Art. 16. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2006)
Art. 17. (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 18. (Norma finanziaria)
Art. 19. (Norme di coordinamento)
Allegato A Funzioni riallocate in
capo alla Regione
Art. 1.
(Finalità ed oggetto)
1. In attuazione di quanto
disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la presente
legge detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative
conferite dalla Regione alle province, alla Città metropolitana ed alla
provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in ossequio ai principi di sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza e continuità nello svolgimento delle funzioni,
nonchè in considerazione della peculiarità del territorio piemontese e del
riconoscimento della specificità dei territori montani come individuata
nell’articolo 8, comma 3 dello Statuto della Regione Piemonte e nella legge
regionale 20 aprile 2015, n. 8 (Riconoscimento della specificità della
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola).
2.
In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e
delle relative norme di attuazione, la presente legge promuove la
semplificazione e l’efficacia della gestione da parte delle province delle
funzioni loro conferite disponendone l’esercizio in forma associata.
3. La presente legge rialloca in capo alla
Regione alcune funzioni amministrative, già conferite alle province, per
esigenze di gestione unitaria ed in coerenza con i compiti della Regione di
programmazione e di coordinamento del sistema degli enti locali, ai sensi degli
articoli 117 e118 della Costituzione.
Art. 2.
(Funzioni delle
province)
1.
Sono confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro
conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata
in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con
funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta
eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la
presente legge.
2. A completamento delle
funzioni confermate dalla presente legge sono, altresì, attribuite alle
province:
a) in materia di caccia le
funzioni, ivi comprese quelle di vigilanza, controllo e sanzionatorie,
relative:
1) al coordinamento e gestione
degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini;
2) alla gestione degli istituti a
gestione privata della caccia;
3) alla definizione dei piani di
prelievo di fauna selvatica;
b)
in materia di energia le funzioni connesse al
rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed
oleodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e totalmente
ricompresi all'interno di un ambito territoriale ottimale, come individuato ai
sensi dell’articolo 3.
3. Sono delegate alle province le funzioni amministrative
in materia di attività estrattive (cave e torbiere), di cui all’articolo 4
della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e
torbiere).
4.
Sono confermate in capo alle province le funzioni delegate in materia di acque
minerali e termali, di cui all’articolo 86 della legge regionale 26 aprile
2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), ad eccezione delle funzioni
di polizia mineraria. I relativi costi trovano copertura nel diritto
proporzionale e nella quota del canone disciplinati dall’articolo 25 della
legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali
e termali) e dai relativi regolamenti attuativi.
Art. 3.
(Ambiti ottimali per
l’esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province)
1. Per l’esercizio delle funzioni
amministrative delle province di cui all’articolo 2, sono individuati i
seguenti ambiti territoriali ottimali:
1) ambito 1: Novarese,
Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola;
2) ambito 2: Astigiano e
Alessandrino;
3) ambito 3: Cuneese.
2. I confini degli ambiti territoriali ottimali sono
individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di
riferimento.
3. Negli ambiti 1) e 2),
come individuati ai sensi del comma 1, le funzioni sono esercitate
obbligatoriamente dalle province in forma associata, previa specifica intesa
quadro con cui la Regione e le province appartenenti all'ambito definiscono
criteri generali e modalità della gestione associata, garantendo un’equa
ripartizione delle responsabilità tra gli enti firmatari. L'intesa può individuare, per motivate ragioni di
efficienza organizzativa e di garanzia della continuità nell'erogazione dei
servizi ai cittadini, funzioni che, in ragione della loro peculiarità, sono
gestite singolarmente.
4. L'intesa è sottoscritta dalla Regione e dalle province
entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa approvazione
da parte della Giunta regionale e dei competenti organi delle province. In caso
di accertata e persistente non volontà di sottoscrivere l’intesa da parte di
una o più province, le funzioni di cui all’articolo 2 sono gestite dalla
Regione dalla data stabilita ai sensi dell’articolo 10.
5. Le province danno attuazione all’intesa entro un mese
dalla sua sottoscrizione, attraverso la stipula di accordi per ogni ambito con
cui sono definiti gli aspetti organizzativi di dettaglio, compresa
l’istituzione di uffici comuni.
6. Se una o più province
non provvedono entro il termine di cui al comma 5, il Presidente della Giunta
regionale le invita a provvedere entro quindici giorni, trascorsi i quali la
Giunta regionale, acquisite eventuali osservazioni, dichiara vincolante per
l’intero ambito quanto concordato tra le restanti province o, in mancanza, il
contenuto dell’intesa quadro di cui al comma 3.
7. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni è definita
ai sensi dell’articolo 10.
8. Sono escluse dall’esercizio
associato di cui al presente articolo le funzioni amministrative in materia di
trasporto pubblico locale, che sono esercitate dalle province nelle forme e
modalità disciplinate dalla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in
materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422) come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2015,
n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale). L’Agenzia
della mobilità piemontese si avvale del personale delle province e della Città
metropolitana per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico
locale, partecipando alle relative spese. Entro 90 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, l’Agenzia definisce con gli enti interessati le
modalità di utilizzo del personale e la misura della spesa a carico del suo
bilancio con apposita convenzione.
Art. 4.
(Ruolo della Città
metropolitana)
1. La Regione Piemonte
valorizza il ruolo della Città metropolitana di Torino, quale ente di area
vasta che presenta elementi di
innovazione per lo sviluppo strategico del territorio metropolitano, la
promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti
di comunicazione di interesse, nonché di cura delle relazioni istituzionali, ai
sensi dell’articolo 1, comma 2 della l. 56/2014. Riconosce, altresì, il ruolo
di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la
compongono e delle loro forme associative, con particolare attenzione ai
programmi di sviluppo socio-economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 44 della
legge medesima.
2. La Regione e la Città
metropolitana di Torino possono concordare, anche tramite intese, le principali
azioni e progetti di interesse della Città metropolitana, per il sostegno e lo
sviluppo socio-economico sostenibile del territorio di competenza, anche in
considerazione degli aspetti rurali e montani dello stesso. Le intese
costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi
regionali volti al rafforzamento della competitività e della coesione sociale
del territorio metropolitano.
Art. 5.
(Funzioni della Città metropolitana)
1. La Città metropolitana
di Torino esercita le funzioni fondamentali attribuite dall’articolo 1, comma
44 della l. 56/2014, le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui
all’articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 e le funzioni di competenza delle
province ai sensi dell’articolo 2.
2. Alla Città Metropolitana
di Torino, in relazione al ruolo di cui all'articolo 4, sono attribuite:
a) in materia di
foreste, le funzioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 10 febbraio
2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
b) in materia di usi civici, le funzioni di cui agli articoli
4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 3, secondo periodo della lettera a),
relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della legge
regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina
in materia di usi civici).
3. Sono, inoltre, delegate le seguenti funzioni:
a) in materia di formazione
professionale, quelle di cui agli articoli 9 della legge regionale 13 aprile
1995, n. 63 (Disciplina delle
attività di formazione e orientamento professionale) e 77 della l.r. 44/2000;
b) in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all’articolo 41,
comma 3 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela
delle aree naturali e della biodiversità), delle aree della rete Natura 2000,
fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte,
con le aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel
territorio di più province e per le aree la cui gestione è già stata delegata
ad altri enti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In materia di sistemi di
informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana
collaborano per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei
dati e dei servizi on line.
5. La Città metropolitana
di Torino esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico
locale secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 1/2000.
Art. 6.
(Razionalizzazione
dei servizi di rilevanza economica)
1. Ai sensi e per gli effetti del comma 90 della l.
56/2014, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani sono attribuite alla Città metropolitana
ed alle province, che le esercitano nei modi e nei tempi stabiliti da apposita
legge regionale, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore della
presente legge.
2. La legge regionale di cui al comma 1 è approvata
nel rispetto dei seguenti principi:
a) la Città metropolitana e le province esercitano in
forma associata a livello di ambito regionale le funzioni inerenti la
realizzazione e la gestione degli impianti tecnologici di recupero e
smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche;
b) la Città metropolitana e le province esercitano le
funzioni concernenti i conferimenti separati, la raccolta differenziata, la
raccolta ed il trasporto dei rifiuti garantendo la partecipazione diretta dei
comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, alle relative decisioni.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14, commi 3
e 9 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di
servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani).
Art. 7.
(Funzioni riallocate
in capo alla Regione)
1. Sono riallocate in capo alla
Regione le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana
prima dell’entrata in vigore della presente legge limitatamente alle materie ed
alle norme richiamate nell’Allegato A e fatte salve le funzioni delegate di cui
all’articolo 5, comma 3, lettera a).
2.
Al fine di garantire l’unitarietà dell’esercizio e provvedere al completamento
del riordino in materia, sono riallocate, altresì, alla Regione le funzioni
amministrative in materia di
agricoltura già trasferite alle province ed esercitate dalle comunità montane
ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale,
caccia e pesca), in virtù della specificità territoriale.
Con deliberazione della Giunta regionale si
provvede alla ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da
trasferire alla Regione ed all’individuazione della decorrenza del
trasferimento delle funzioni.
3. La Regione assicura
la partecipazione delle comunità locali alla formazione dei programmi di
intervento relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione,
attraverso le forme definite dalle leggi di settore.
4. Al fine di
determinare le principali azioni e progetti di interesse della Città
metropolitana di Torino e delle province per il sostegno allo sviluppo
socio-economico, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale
in materia di istruzione, formazione professionale e politiche attive del
lavoro sono adottati previa acquisizione del parere degli enti stessi, espresso
nell’ambito degli organismi di concertazione vigenti.
Art. 8.
(Specificità della
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
1. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 14
marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), la Regione, in attuazione
dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo della l. 56/2014 e di quanto
stabilito dalla l.r. 8/2015, in considerazione del suo territorio interamente
montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche
geografiche ed idrografiche, geomorfologiche e geoidrologiche, nonché delle
locali tradizioni storico-culturali, attribuisce alla Provincia del
Verbano-Cusio-Ossola specifiche funzioni amministrative concernenti in
particolare:
a) in materia di
foreste:
1) predisposizione ed approvazione del piano forestale
territoriale di cui all’articolo 10 della l.r. 4/2009;
2) definizione delle scelte prioritarie d'intervento sul
territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all'articolo 25
della l.r. 4/2009, nell'ambito dei piani di sviluppo socio-economico;
3) approvazione del piano forestale aziendale di cui all’articolo 11 della l.r. 4/2009;
b) in materia di usi civici, le funzioni di cui agli
articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, comma 3, secondo periodo della
lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della
legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina
in materia di usi civici);
c) in materia di formazione professionale, le funzioni
relative alla partecipazione all’individuazione dei fabbisogni formativi
dei lavoratori transfrontalieri, di cui all’articolo 9 della l.r. 63/1995.
2. E’ altresì, delegata, in materia di ambiente, la gestione,
con le modalità di cui all’articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009, delle aree
della rete Natura 2000, fatta eccezione per quelle territorialmente
coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o
nazionali.
3. Inoltre, in deroga a quanto stabilito all’articolo
3, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola esercita in forma singola, le seguenti
funzioni:
a) in materia di energia, le funzioni
amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti a biomassa di
piccola e media taglia connessi alla filiera legno bosco-energia, nel rispetto
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità);
b) in materia di attività
estrattive (cave e torbiere), la gestione delegata delle
funzioni amministrative di cui all’articolo 4 della l.r. 69/1978.
4. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la
partecipazione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola agli organismi di
indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse
dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione
transfrontaliera Italia-Svizzera.
Art. 9.
(Accordi per il
trasferimento delle risorse)
1. Nel rispetto di quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre
2014 (Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali ed organizzative connesse all’esercizio delle funzioni provinciali),
il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed
organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio
delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi.
2. Nella sede dell’Osservatorio
regionale, istituito
ai sensi dell’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91 della l. 56/2014, la Regione, previo confronto con le
organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto delle forme dell’esame
congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuove, per gli
adempimenti di cui all’articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014, la
stipulazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di un
accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione
dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni,
come rappresentate nella tabella allegata all’accordo stesso.
L’Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di
cui all’articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014. L’accordo quadro è
recepito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Ai fini della determinazione numerica del personale
che svolge funzioni generali di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico
e amministrativo, si fa riferimento alle risorse che residuano, nell’ambito
delle risorse complessive a copertura integrale della spesa relativa al
personale da trasferire per l’esercizio delle funzioni, ivi compreso quello di
cui all’articolo 11, comma 4, ed in relazione ad un limite percentuale
stabilito nell’ambito dell’accordo non superiore al 10 per cento della spesa
direttamente sostenuta dalle province e dalla Città metropolitana per il
personale addetto alle medesime attività.
4. Al fine di
garantire l’efficace e organico svolgimento delle funzioni oggetto di riordino,
nell’accordo quadro sono determinati i criteri per l’individuazione del
contingente numerico del personale, che viene trasferito alla Regione ai sensi
dell’articolo 11 per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo.
5. Gli accordi di cui al comma 1, stipulati mediante la
sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati, sono trasmessi
dal Presidente della Giunta regionale all’Osservatorio nazionale ed al
Ministero dell’Interno. In tale ambito vengono individuati gli elenchi
nominativi del personale, in osservanza dei criteri definiti nell’accordo
quadro di cui al comma 2.
Art. 10.
(Decorrenza delle
funzioni)
1. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di
riordino ai sensi degli articoli 2, 5, 7 e 8 è stabilita dalla Giunta
regionale con la deliberazione di approvazione degli accordi di cui
all’articolo 9, comma 5, e comunque entro il 31 dicembre 2015.
Art. 11.
(Trasferimento del
personale nei ruoli regionali)
1. Al personale dirigente e delle categorie delle
province e della Città metropolitana trasferito alla Regione per lo svolgimento
delle funzioni di cui agli articoli 2, 5, 7, 8 e 9, commi 3 e 4, si applica il
trattamento economico e giuridico stabilito dall’articolo 1, comma 96, lettera
a) della l. 56/2014, con riferimento per il trattamento accessorio a quello
stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in
vigore della legge medesima.
2. E’ escluso dal
trasferimento il personale che svolge le funzioni di cui al comma 1, in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto legge 31
agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il quale è previsto il collocamento a
riposo entro il 31 dicembre 2016. La Regione attiva forme di avvalimento ai
sensi dell’articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di
stabilità per l’anno 2015).
3. Il personale delle province e
della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a
tempo determinato in corso e fino alla scadenza dello stesso, trasferito alla
Regione, è inserito in un ruolo separato, di durata transitoria, della
dotazione organica della Giunta regionale.
4. Il personale delle province e della Città
metropolitana che svolge le funzioni, confermate, attribuite o delegate
a questi enti ai sensi degli articoli 2 e 5, 8 e 9, commi 3 e 4, con
effetto dalla data stabilita ai sensi dell’articolo 10 viene distaccato per lo
svolgimento delle stesse, previa sottoscrizione di apposite convenzioni
per la gestione del rapporto di lavoro.
5. Dalla data di trasferimento
del personale, l’ammontare delle corrispondenti risorse decentrate trasferite
va a costituire specifici fondi per il finanziamento delle voci per il
trattamento economico accessorio, per il personale delle categorie e per il
personale dirigente, destinati esclusivamente al personale trasferito. La Città
metropolitana e le province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi
di rispettiva competenza.
6. La spesa relativa al trattamento economico complessivo
del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione
dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. Legge finanziaria 2007).
7. Al personale trasferito ai
sensi dell’articolo 7, comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1,
3, 5 e 6.
8. Il personale trasferito
continua ad operare nella sede dell’ente di provenienza con la dotazione
strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l’ente e la
Regione sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali.
9. La Giunta regionale, a compimento dell’intero processo
di riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione
della l. 56/2014, con propria deliberazione provvede alla configurazione degli
uffici della Regione, sulla base delle proprie esigenze per lo svolgimento dei
servizi e delle attività.
10. La Regione, qualora
indispensabile per garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni da
parte delle province e della Città metropolitana, concorda con le stesse la
sostituzione del personale cessato con personale appartenente al ruolo separato
di cui al comma 3, ovvero alla propria dotazione organica in caso di carenza
delle professionalità necessarie.
11. Ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, lettera d) del d.p.c.m. 26 settembre 2014 ed in deroga all’articolo
12, la Regione subentra nell’eventuale contenzioso in essere relativo ai
rapporti di lavoro del personale trasferito. Entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge le province e la Città metropolitana comunicano la
ricognizione relativa al contenzioso in atto.
Art. 12.
(Beni, risorse
strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso)
1. I beni, le risorse
strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi
all’esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell’ambito degli
accordi di cui all’articolo 9.
2. Le singole province e la
Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi,
dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle
opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento
delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio
regionale.
3. La Regione, a partire dalla data di cui all’articolo 10, subentra,
per le funzioni ad essa riallocate ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, nella
titolarità dei relativi rapporti attivi e passivi, compreso l’eventuale
contenzioso, nonché nella definizione dei procedimenti già avviati e nella
conclusione dei progetti finanziati con fondi europei.
4. La definizione dei procedimenti già avviati al
momento dell’attribuzione o della delega di funzioni di cui agli articoli 2,
commi 2 e 3, 5, commi 2 e 3, 8, commi 1, 2 e 3, rimane di competenza della
Regione che li conclude, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi
compreso l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si
riferiscono.
5. In
deroga a quanto previsto al comma 3, la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di
trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per
l’individuazione del soggetto affidatario, rimane di competenza delle singole
province e della Città metropolitana, che concludono tali opere e interventi,
mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati e
curando l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si
riferiscono.
6. In
deroga a quanto previsto al comma 3, restano, altresì, nella titolarità delle singole province e della Città
metropolitana i progetti e le attività per le quali sono stati assegnati
finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario PO
CRO FSE 2007-2013. Tali soggetti concludono i progetti e le procedure nei
termini previsti dalla disciplina comunitaria.
7. Per la conclusione delle
procedure e delle attività di cui ai commi 5 e 6 restano nella disponibilità
delle singole province e della Città metropolitana le relative risorse
finanziarie e le stesse si avvalgono a titolo gratuito del
personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi
di cui all’articolo 9.
8. In deroga a quanto previsto al comma 7, le province
restituiscono le risorse finanziarie già loro trasferite dalla Regione in
relazione alle opere ed agli interventi per i quali alla data di trasferimento
della funzione non sia stato avviato il procedimento per l’individuazione del
soggetto affidatario.
Art. 13.
(Società partecipate)
1. La Regione
favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le
province, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
effettuano la ricognizione degli enti e agenzie, nonché delle società
partecipate di propria competenza approvando il relativo Piano di ricognizione.
2. Il Piano di ricognizione di cui al comma 1 individua
gli enti e le agenzie, nonché le società partecipate che svolgono servizi di
rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di
cui all’articolo 1, comma 85 della l. 56/2014.
3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in
società che hanno ad oggetto servizi o funzioni non ricomprese in quelle di cui
all’articolo 1, comma 85 della l. 56/2014, nonché le modalità e i tempi per
l’attuazione del programma di dismissione stesso, assicurando il monitoraggio ed il confronto
costante con le organizzazioni sindacali.
Art. 14.
(Azioni strategiche
per il supporto all’associazionismo intercomunale)
1. La Regione riconosce il valore strategico
dell’associazionismo intercomunale, quale opportunità di riduzione della
frammentazione amministrativa, nonché occasione di sviluppo socio-economico e
strumento per garantire una più ampia esigibilità dei diritti connessi ai
servizi pubblici locali.
2. A tale scopo la Regione
promuove ogni attività volta a fornire ai comuni del Piemonte apposita
assistenza giuridico, amministrativa e tecnica alle forme associative, nonché
interventi di formazione per amministratori e dipendenti di enti locali atti a
favorire l’approfondimento e la condivisione di tematiche relative alla
gestione associata.
3. Le attività di cui al comma 2
sono condotte nel rispetto di uno specifico programma di accompagnamento e
supporto alle forme associative del Piemonte, realizzato in sinergia con le
province e la Città metropolitana di Torino, nell’esercizio della funzione
fondamentale di cui all’articolo 1, comma 85, lettera d) della l. 56/2014.
4. Il programma è attuato
attraverso la definizione e l’attuazione di piani strategici e operativi di
durata triennale.
5. La Regione assicura l’attività
di coordinamento e monitoraggio dei piani operativi.
Art. 15.
(Potere sostitutivo)
1. A salvaguardia dell'interesse
generale all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla Regione agli
enti locali, in caso di inerzia o di inadempienza degli enti nell’adozione di
atti dovuti o indispensabili per l’esercizio di funzioni o compiti
amministrativi loro conferiti, la Regione esercita il potere sostitutivo nel
rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, la
Giunta regionale, accertata la persistente inattività, invita l’ente a
provvedere assegnandogli un congruo termine, scaduto il quale, nel caso in cui
permanga l’inerzia o l’inadempimento, la Giunta, dopo aver sentito l’ente
interessato, adotta gli atti, anche normativi, ovvero nomina un commissario ad
acta.
3. Gli oneri finanziari connessi
sono posti a carico dell’ente locale interessato.
4. Qualora l’ente sostituito
adotti gli atti prima che vi provvedano la Giunta regionale o il commissario,
la Giunta ne prende atto e sancisce la cessazione del mandato del commissario,
se nominato.
5. I provvedimenti sostitutivi
devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
Art. 16.
(Modifiche
all’articolo 2 della l.r. 30/2006)
3. Ad integrazione
dell’organo di consultazione tra Regione e sistema delle autonomie locali, dopo
la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006,
n. 30 (Istituzione del
Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20
novembre 1998, n. 34), è inserita la seguente:
“a bis) il
sindaco della Città metropolitana di Torino;”.
Art. 17.
(Disposizioni finali
e transitorie)
1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 118
Costituzione con successivi provvedimenti legislativi si provvede ad adeguare
le specifiche normative di settore alle disposizioni di cui alla presente
legge, anche con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento.
2. Fino alla data stabilita ai sensi dell’articolo 10, le
province e la Città metropolitana continuano ad esercitare le funzioni di
competenza, a norma dell’articolo 1, comma 89 della l. 56/2014.
3. La Regione al fine di garantire, fino alla data di cui
al comma 2, la continuità nell’esercizio delle funzioni definisce gli oneri
finanziari a carico del bilancio regionale.
4. Nelle more della piena attuazione degli assetti
organizzativi, finanziari e procedurali della presente legge, la Regione
assicura la continuità nell’erogazione del servizio della formazione
professionale e dell’orientamento, anche attraverso apposite intese con la
Città metropolitana e le province, in attuazione dell’articolo 77, comma 1,
lettera a) della l.r. 44/2000.
5. L’Osservatorio regionale istituito ai sensi dell’accordo previsto dall’articolo
1, comma 91 della l. 56/2014, opera quale sede di confronto per il monitoraggio
del processo di attuazione dei disposti della presente legge, fermo restando
quanto stabilito all’articolo 9. Per le stesse finalità la Giunta regionale
assicura la costituzione di un tavolo permanente di monitoraggio con le
organizzazioni sindacali.
Art. 18.
(Norma finanziaria)
1. Le spese connesse
all’applicazione della presente legge sono a carico della Regione a far data
dal 1° gennaio 2016.
2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2016, la Regione
provvede alla copertura delle spese connesse all’esercizio delle funzioni
conferite mediante un fondo indistinto con funzioni perequative e con la
compartecipazione a canoni e tariffe stabiliti in apposito provvedimento
legislativo. Con il medesimo provvedimento, al fine di potenziare l’azione di
contrasto all’evasione fiscale, le province e la Città metropolitana
acquisiscono una quota di partecipazione all’accertamento delle somme riscosse
a titolo definitivo relative a canoni e tariffe di competenza regionale
recuperate sul proprio territorio nella misura del maggior gettito.
3. Al fine di garantire la
continuità dell’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione alle province
e alla Città metropolitana ai sensi della normativa vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge, per la copertura delle relative spese
sostenute nell’esercizio 2015, determinate sulla base di un apposito protocollo
d’intesa tra Regione, province, Città metropolitana e Provincia del
Verbano-Cusio-Ossola, si fa fronte nell’ambito delle risorse di cui all’UPB
A13011.
4. Per l’anno 2015, al fine di
favorire l’avvio da parte della Città metropolitana e della Provincia del
Verbano-Cusio-Ossola dell’esercizio delle specifiche funzioni loro attribuite,
è stanziato un contributo straordinario pari ad euro 3 milioni complessivi
mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all’UPB
A11011.
Art. 19.
(Norme di
coordinamento)
1. A seguito dell’entrata in
vigore della presente legge ed al fine di garantire un coerente coordinamento
dell’ordinamento normativo regionale, sono apportate le seguenti modificazioni
alla legislazione vigente:
c) l’articolo 6 e l’articolo 9,
comma 1, lettera c) della legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 (Disciplina
delle attività di formazione e orientamento professionale);
g) al comma 1 dell’articolo 36
della l.r. 44/2000, le parole: “ ed energetico”;
h) alla lettera g) del comma 1
dell’articolo 52 della l.r. 44/2000, le parole: “nonché di trasporto energetico
non riservate allo Stato”;
i) la lettera g) del comma 2
dell’articolo 83 della l.r. 44/2000;
l) la lettera a) del comma 3
dell’articolo 83 della l.r. 44/2000;
m) la lettera d) del
comma 1 dell’articolo 86 della l.r. 44/2000;
n) la lettera b) del comma
2 dell’articolo 90 della l.r. 44/2000;
o) il numero 4) della lettera b)
del comma 2 dell’articolo 126 della l.r. 44/2000;
p) alla lettera n) del comma 2
dell’articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di
formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi
regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n.
79), le parole: “nonché di trasporto energetico non riservate
alle competenze dello Stato”;
q) la lettera h) dell’articolo 3
della l.r. 23/2002;
r) le lettere a), b), c), i), e
k) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di
riferimento);
s) la lettera b) del
comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della
qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro);
t) alla lettera f) del
comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 34/2008, le parole: “e l'affidamento di
servizi ai soggetti pubblici e privati, anche mediante il conferimento di
risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni concernenti le procedure ad
evidenza pubblica”;
u) la lettera d) del comma 2
dell’articolo 15 della l.r. 34/2008;
v) l’articolo 17 della l.r.
34/2008;
z) la lettera g) del comma 1
dell’articolo 20 della l.r. 34/2008;
aa) il comma 5 dell’articolo 21
della l.r. 34/2008;
bb) all’articolo 25, comma 2, le
parole: “programmi provinciali di sviluppo per il settore forestale “ e
l’articolo 26 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione
economica delle foreste).
ALLEGATO A
(Art.
7 )
FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE
AGRICOLTURA
1) Legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione
delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio
dei prodotti vinicoli), articoli 2 e 3 bis:
- istituzione del
Servizio antisofisticazioni vinicole, nomina ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, accertamento delle violazioni in materia di repressione delle
frodi in ambito vinicolo e rilascio del certificato di iscrizione all'anagrafe
vitivinicola
2) Legge regionale 25
giugno 1999, n. 13 (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica), articoli
3, 4, 6 e 9:
- ricevimento e verifica
dei riconoscimenti di idoneità degli operatori previsto dall'art. 8, comma 5 e
dall'allegato III, primo capoverso, numero 2 del d.lgs.220/1995;
- presentazione
notifiche attività operatori;
- funzioni di vigilanza
sugli Organismi di controllo;
- rappresentanza
nell’ambito della Consulta regionale per l’agricoltura biologica
3) Legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino
dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura,
alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), articolo 2, commi 1 e 3:
- interventi relativi al
miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove
aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed
interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione
aziendale;
- interventi relativi al
miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali;
- interventi relativi al
miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;
- interventi di
assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di
formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed
ai giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale;
- attività relative alle
avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per
quanto riguarda le strutture aziendali nonché le infrastrutture rurali di
livello provinciale;
- interventi relativi
alle infrastrutture rurali;
- interventi per
l'applicazione di misure comunitarie di accompagnamento;
- interventi per
l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da
regolamenti comunitari e nazionali;
- interventi per la
gestione di quote di produzione fatte salve le funzioni regionali di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera l bis);
- interventi per
l'applicazione di misure agro-ambientali, compresa l'agricoltura biologica;
- funzioni, comprese le
nomine, relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali
e regionali;
- rilascio delle
autorizzazioni per l'acquisto dei presidi fitosanitari;
- attività relative ai
servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle
norme sulla riproduzione nel settore equino;
- interventi relativi
all'attività agrituristica;
- approvazione dei piani
di riordino irriguo e fondiario;
- svolgimento dei
servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per
l'agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore
agricolo e l'assistenza agli utenti di motore agricolo;
- accertamento e
controlli per l'applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati
previsti da regolamenti comunitari;
- vigilanza sulla tenuta
dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli
funzionali;
- commissioni tecniche
provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in
materia di affitto di fondi rustici), modificato con legge 3 maggio 1982, n.
203 (Norme sui contratti agrari);
- rilevazioni
statistiche nazionali e regionali
4) Legge regionale 9
agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), articoli 2,
7, 11, 44, 51 e 63:
- espressione di parere circa il
piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione;
- espressione di parere circa la
delimitazione dei comprensori di bonifica;
- espressione di parere circa il
piano regionale di bonifica e di tutela del territorio regionale;
- espressione di parere circa la
delimitazione di comprensori di irrigazione;
- espressione di parere circa la
riorganizzazione dei consorzi di irrigazione;
- partecipazione tramite l'Unione
Province Piemontesi alla Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione
5) Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 (Individuazione,
istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di
qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 “Le enoteche
regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei
etnografico-enologici, le strade del vino”), articolo 5:
- proposta di
individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità
6) Legge regionale 29 aprile 2013, n. 6
(Disposizioni regionali in materia di agricoltura), articolo 9, comma 6:
- svolgimento di compiti specifici relativi all'attuazione
di misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed
infestazioni parassitarie, a seguito di accordi con la Regione
ATTIVITA’ ESTRATTIVE
1) Legge regionale 26 aprile
2000, n. 44 (Disposizioni
normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59),
articoli 29 e 30:
- elaborazione e
approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), svolgimento
dell’attività di polizia mineraria in materia di cave e torbiere ed in materia
di acque minerali e termali.
BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO
1) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni
normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articolo 126, comma 2, lettera a), numeri1), 2),
3) e 4) e lettera b), numeri 1), 2) 3):
- promozione ed il coordinamento
delle reti provinciali di servizi culturali in materia di musei, biblioteche,
archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni
culturali del proprio territorio, a carattere provinciale o sovracomunale;
- promozione ed il coordinamento
delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del settore;
- coordinamento
dell'attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni
culturali del territorio provinciale;
- sostegno, anche in
concorso con lo Stato, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro,
gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;
- promozione delle attività
espositive e delle arti visive;
- tutela, la valorizzazione
e la promozione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte;
- promozione delle attività
musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
1)
Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44
(Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59), articolo 90,
comma 2, lettera a):
-
formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici
e degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché
dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
ENERGIA
1) Legge regionale 24
marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta
all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche),
articolo 5, comma 1:
- definizione di apposite linee
guida per l'applicazione della presente legge con
particolare riguardo alle norme tecniche di cui all'articolo 3
2) Legge regionale 26
aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del
Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) articolo 36, comma 3:
- organizzazione di un sistema informativo
coordinato e condiviso con tutti gli Enti territoriali
3) Legge regionale 7 ottobre
2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del
piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23
marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), articolo
3:
- redazione ed adozione
dei programmi di intervento per la promozione e l'incentivazione delle fonti
rinnovabili e del risparmio energetico
FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
1) Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina
delle attività di formazione e orientamento professionale), articolo 9:
- individuazione dei
fabbisogni formativi, coordinando le rilevazioni a ciò finalizzate, anche
avvalendosi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
- formulazione di
proposte e pareri obbligatori sui Programmi triennali e sulle direttive annuali
di attuazione di cui agli articoli 17 e 18;
- approvazione e
trasmissione alla Regione dei progetti territoriali e dei piani provinciali di
politica del lavoro di cui all'articolo 6;
- riconoscimento dei
corsi di cui all'articolo 14, esercitano la vigilanza su essi, nomina delle
Commissioni d'esame e rilascio dei relativi attestati, ad eccezione dei corsi
direttamente svolti dalle Province, per i quali provvede la Regione;
- esercizio della
funzione prevista dall'articolo 41, comma 3 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616
"Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975,
n. 382", nonchè il coordinamento delle azioni di orientamento
professionale e scolastico in collaborazione con gli organi della Pubblica
istruzione competenti in materia
2) Legge regionale 26 aprile
2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del
Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articolo 77:
- gestione delle attività
formative previste nelle direttive annuali di cui all'articolo 18 della l.r.
63/1995, ad eccezione di quelle relative all'effettuazione di azioni
sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione
unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive;
- istituzione delle commissioni
esaminatrici di cui all'articolo 24 della l.r. 63/1995.
- rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle Province secondo standards stabiliti dalla Regione, d'intesa con le Province;
- rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle Province secondo standards stabiliti dalla Regione, d'intesa con le Province;
- funzioni e compiti trasferiti alla Regione ai sensi
dell'articolo 144, comma 1, lettera b) del d. lgs. 112/1998 relativamente agli
istituti professionali;
- funzioni di coordinamento
inerenti le attività di orientamento all'istruzione, lavoro e formazione
professionale, già indicati nella l.r. 63/1995
3) Legge regionale 22 dicembre
2008, n. 34 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della
sicurezza e regolarità del lavoro), articolo 9, comma 1, lettera d):
- organizzazione e gestione delle
attività concernenti le politiche attive del lavoro
POLITICHE SOCIALI
1) Legge regionale 8
gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema
regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della
legislazione di riferimento), articolo 5, commi 1, 2, lettere d), e), f), g),
h), ed l), e 3, lettere a, b):
- promozione di forme di
coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;
- diffusione, di concerto
con gli enti gestori istituzionali, dell'informazione in materia di servizi
sociali sul territorio di competenza;
- competenze in materia di
cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, compresa l'erogazione
dei relativi contributi;
- formazione di base,
riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali di
cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati
tramite gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l'università,
compresa l'erogazione dei relativi finanziamenti;
- competenze in materia di
asili nido comunali ed erogazione dei relativi contributi;
- controllo pubblico, ai
sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle
persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in
seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi
alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la
nomina del commissario straordinario;
- vigilanza sugli organi e
sull'attività amministrativa delle IPAB, esclusi la sospensione e lo
scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario
straordinario e dichiarazione di decadenza dei membri del Consiglio di
amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge
2) Legge regionale 7 febbraio
2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), artt. 6 e 11:
- competenze in materia di
associazioni di promozione sociale
TURISMO
1) Legge regionale 26 aprile
2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del
Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articolo 83, comma 2,
lettera b):
- monitoraggio dello sviluppo del
sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica
locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali
2) Legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione
dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte),
articoli 2, comma 2, lettera c) e 11, comma 8:
- funzioni di vigilanza sull’operato delle ATL
VINCOLO IDROGEOLOGICO
1) Legge regionale 26
aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del
Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articolo 64:
- rilascio di autorizzazioni alla
trasformazione e modificazione d’uso del suolo in aree soggette a vincolo
idrogeologico non riservate alla Regione e non trasferiti ai comuni.