D.D.L. REGIONALE: Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni).



RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)













RELAZIONE

Sigg. Consiglieri,

Con il presente disegno di legge regionale la Regione Piemonte intende dare una prima attuazione a quel processo avviato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, che riguarda il riordino degli enti territoriali con particolare riferimento alle province ed alla Città metropolitana, Ente con dignità costituzionale, mai realizzato .
La l. 56/2014 ha inteso porre in essere una riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, in vista di una semplificazione dell’ordinamento degli enti territoriali, senza arrivare alla soppressione di quelli previsti in Costituzione, in conformità a quanto statuito dalla Corte Costituzionale in occasione del vaglio di costituzionalità della riforma Monti (d.l. 95/2012).
L’intervento disposto dalla l. 56 − che peraltro ha solo determinato l’avvio della nuova articolazione di enti locali, al quale potranno seguire più incisivi interventi di rango costituzionale − è stato necessariamente complesso (Corte costituzionale sentenza n. 50/2015).

Ecco allora che il presente disegno di legge non può che rappresentare una tappa intermedia, almeno per le province, di un percorso più complesso nel quale la riforma del titolo V della Costituzione, con il superamento delle legislazione concorrente fra Stato e regioni, la configurazione di un diverso assetto dello Stato e delle Regioni e la cancellazione della Provincia dalla Costituzione quale ente costitutivo della Repubblica, costituisce lo snodo fondamentale, che consentirà agli attori principali, Stato e Regione, di completare e rimodulare ulteriormente le scelte legislative di loro competenza.

Ad oggi, con il complesso delle disposizioni della legge 56 viene, in sostanza, disegnato un dettagliato meccanismo di determinazione delle intere funzioni, all’esito del quale la Provincia continuerà ad esistere quale ente territoriale “con funzioni di area vasta”, le quali, peraltro, si riducono a quelle qualificate “fondamentali” (elencate nei commi 85 e 86), a quelle attivabili d'intesa con i comuni (elencate al comma 88) e a quelle attribuite dalla Regione secondo i criteri e le finalità indicate nel comma 89 della l. 56 e nell’accordo tra il Governo e le Regioni dell’11.9.2014.
Tuttavia, in questa fase di traghettamento verso la riforma del titolo V, le province, come è stato autorevolmente affermato, sono “enti per così dire sospesi”, che, da un lato, ai sensi dell’art. 114 Costituzione sono enti territoriali costitutivi della Repubblica, quindi esponenziali delle loro comunità, dall’altro, sono stati dalla l. 56/2014 “depotenziati” relativamente alle loro funzioni, coincidenti con quelle fondamentali di cui ai commi 85 e seg. e con quelle “meramente eventuali” individuate dalle regioni, avendo riguardo alle seguenti finalità: determinazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni; riconoscimento di esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, attraverso intese o convenzioni (comma 91, l. 56/2014).
L’Accordo sopra menzionato specifica i principi e i criteri per il riordino stabilendo come criterio di chiusura che “in capo agli enti di area vasta devono essere mantenute unicamente le funzioni coerenti con le finalità proprie di questi enti” e debbano essere “riassegnate solo le funzioni che, tenendo conto di quelle fondamentali di cui al comma 85 e 88 e della piena attuazione del comma 90 dell’art. 1 sono ad esse riferibili, anche con riguardo al contesto proprio di ciascuna Regione”.
Tutto ciò significa che dalla l. 56 emerge il chiaro disegno che le Province non sono più enti a finalità generale, ma con finalità e funzioni ritagliate con riferimento all’Ente di area vasta, con una particolare vocazione verso il coordinamento e l’assistenza delle realtà comunali presenti nell’ambito del loro territorio (commi 85, lett. d, 86, lett. a, 88).
Tant’è che sono stati anche definiti “enti sostanzialmente con un ruolo servente verso i Comuni e gli altri enti locali” (F. Pizzetti – Riflessioni su Città metropolitane, Province, Unioni di Comuni: le linee principali del ddl Delrio – Firenze 24.1.2014).

La Regione cogliendo lo spirito della legge 56 di forte cambiamento del sistema degli Enti locali e nella consapevolezza delle principali criticità segnalate dalla Corte dei Conti (Deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG), tra le quali la mancata attuazione del principio di sussidiarietà da parte dei disegni di legge adottati da alcune Regioni, intende con il presente disegno di legge confermare in capo alle province ed alla Città metropolitana la gran parte delle funzioni gestite sulla base della legislazione regionale oggi vigente in quanto connaturali all'ente di area vasta ma, al contempo, ridisegnare il sistema in una prospettiva che già tiene conto delle innovazioni della riforma, in corso di approvazione, del titolo V della Costituzione; si vogliono perciò introdurre nella realtà piemontese nuovi modelli organizzativi, per contribuire a configurare enti in grado di operare in una fase storica caratterizzata da una forte riduzione delle risorse finanziarie, che se non affrontata con nuovi strumenti rischia di “spegnere” ogni ente.

Il nuovo modello organizzativo prevede tre aree vaste (ambito 1: Novarese, Vercellese , Biellese e Verbano-Cusio-Ossola; ambito 2: Astigiano e Alessandrino; ambito 3: Cuneese) oltre alla Città metropolitana di Torino, coincidenti con gli ambiti territoriali ottimali individuati, sulla base di studi elaborati dall’Ires, dal Consiglio delle Autonomie locali in occasione delle proposte di riordino delle circoscrizioni provinciali, formulate in applicazione dell’art. 17, comma 3, d.l. 95/2012.
Nelle aree vaste che ricomprendono più province è introdotto l'obbligo di gestione associata delle funzioni conferite dalla Regione, da attuarsi attraverso un processo partecipato anche dalla Regione di costruzione di una intesa fra le province interessate che definisca criteri generali e modalità della gestione associata, garantendo la giusta attenzione ad una equa ripartizione delle responsabilità fra le province.
L'obbligo della gestione associata è reso cogente dalla previsione, in caso di mancato accordo, dell'assunzione diretta della gestione delle funzioni da parte della Regione; si tratta infatti di stimolare gli enti a farsi protagonisti di un processo di riqualificazione e rilancio del ruolo dell'ente di area vasta che, in una realtà come quella piemontese, è essenziale per il raccordo delle frammentate realtà comunali.

Alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola viene inoltre garantita la piena operatività dello status particolare di autonomia riconosciutole con la l.r. 8/2015 e, quindi, sono riconosciute funzioni amministrative ulteriori in ragione della sua specificità di provincia montana e confinante con due Paesi stranieri. La peculiarità è poi ribadita con la norma che prevede per alcune funzioni confermate in capo alle province la gestione da parte del VCO in forma singola, anziché associata.

Completa il nuovo assetto istituzionale il riconoscimento contenuto nel disegno di legge del ruolo della Città metropolitana di Torino. E’ stato da più parti affermato che il valore più importante della l. 56, destinato cioè a segnare di più il carattere innovativo della riforma, riguarda le città metropolitane. Alla Città metropolitana descritta dalla l. 56 come un ente di area vasta “forte” con finalità di governo e di indirizzo del territorio, il cui ruolo è concentrato essenzialmente sullo sviluppo, ma comunque ente a finalità definite, sono state attribuite nel disegno di legge quelle funzioni che attengono più specificatamente allo sviluppo strategico del territorio e di coordinamento dei comuni e delle loro forme associative.
In ogni caso, è stata prevista una norma aperta, che consente a Regione e Città metropolitana di concordare le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana per il sostegno e lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio di competenza; tali intese costituiranno il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività e della coesione sociale del territorio metropolitano. Tale norma consentirà alla regione di mantenere “un dialogo costante e continuo con le città metropolitane, sia per condividere i progetti di sviluppo, sia per assicurare un efficace coordinamento tra le scelte relative all’intero territorio regionale e il progetto di sviluppo della città” (F. Pizzetti – Il nuovo ordinamento degli enti locali e le regioni: una sfida per il presente e per il futuro anche nella prospettiva di una evoluzione del sistema regionale, in “Il Piemonte delle Autonomie”, n. 2 – 2015, p. 4).

A fronte del nuovo quadro di ruoli e funzioni di province e Città metropolitana, l'ente regionale riassume in capo a sé con il disegno di legge alcune funzioni gestionali che l'esperienza ha dimostrato poter essere gestite in modo più efficiente e con minori costi se ricondotte ad unitarietà (nelle materie dell'agricoltura e della formazione professionale), oltre ad alcune funzioni che esaltano il ruolo di programmazione strategica e di regolazione primaria proprio dell'Ente.

Il percorso di elaborazione del disegno di legge ha visto il costante confronto con le associazioni degli enti locali (Anci, Upp, Uncem, Anpci, Lega delle autonomie) e con le province in molteplici sedute dell'Osservatorio regionale, istituito con d.g.r. n. 2-406 del 13.10.2014, in attuazione dell'accordo fra Stato e Regioni sottoscritto l'11.9.2014 in seno alla Conferenza Unificata. Alle sedute hanno partecipato come uditori anche i rappresentanti delle OO.SS. interessate, con i quali sono anche stati tenuti specifici tavoli di approfondimento in cui sono state recepite in parte le osservazioni formulate sul ddl.

L’Osservatorio, sede di governance regionale è stata una occasione di effettivo dialogo e negoziazione tra Regione ed Enti locali sia per quanto concerne il riordino delle funzioni, sia per quanto riguarda il finanziamento delle stesse, e si è caratterizzata anche come momento di “ascolto” degli Enti locali “strozzati” dai provvedimenti legislativi statali che hanno rappresentato dei momenti di “shock” di natura finanziaria (l’espressione è di J. Luther “Le province in trasformazione: “miserere” o “resilienza” in “Il Piemonte delle Autonomie”, n. 2 – 2015, p. 12).

Nel corso dell'elaborazione del disegno di legge di riordino, è infatti intervenuta la “Legge di stabilità” (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che ha apportato un profondo ridimensionamento delle risorse finanziarie provinciali a competenze amministrative invariate, compromettendo il principio della corrispondenza tra funzioni e loro copertura finanziaria (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 2 aprile 2015). Anche la Corte dei Conti in occasione delle sue audizioni presso le Commissioni Affari Istituzionali della Camera dei Deputati e del Senato ha richiamato l’attenzione sull’impatto delle nuove misure riduttive sulle risorse delle Province, conseguenti alla legge di stabilità 2015, suscettibili di generare forti tensioni sugli equilibri finanziari, in particolare per gli enti strutturalmente più deboli (Corte dei Conti, Deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG, p. 7).
Le difficoltà finanziarie generate dall’applicazione della l. 190/2014 hanno indubbiamente ritardato e reso più complessa la stesura del disegno di legge, in particolare per gli aspetti attinenti al trasferimento del personale provinciale nel ruolo regionale ed alla copertura finanziaria della relativa spesa, a fronte delle pressanti richieste alla Regione da parte degli Enti locali di risorse finanziarie formulate in sede di Osservatorio regionale, per mitigare gli effetti dei tagli lineari operati dallo Stato, che hanno inciso profondamente nella loro capacità di spesa e nei loro bilanci.

Il quadro normativo sul riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni presenta, inoltre, perduranti elementi di incertezza riguardo  alle materie oggetto di riforma relative ai servizi per l’impiego e alle forze di polizia provinciale, cui il d.l. 78/2015, in attesa di conversione, non ha dato risposte certe e definitive. La Giunta regionale si riserva perciò di presentare i necessari adeguamenti normativi nel corso dell'iter consiliare di esame del disegno di legge.

Si passa ora all’esame dei singoli articoli.

Art. 1 (Finalità ed oggetto): la disposizione in esame enuncia i principi ai quali si ispira la legge ai fini del riordino per dare attuazione alla l. 56/2014: principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza  e continuità nello svolgimento delle funzioni, tenendo in considerazione la specificità del territorio piemontese di essere caratterizzato da una eccessiva frammentazione delle realtà comunali e valorizzando la posizione peculiare della provincia montana del Verbano-Cusio-Ossola.
In attesa della riforma del titolo V della Costituzione e in considerazione del ruolo che le Regioni assumeranno di definizione, in relazione al proprio territorio, delle “proprie” aree vaste, individua la scelta di fondo dell’intero impianto normativo, il favor per l’esercizio in forma associata da parte delle province, al fine di realizzare una più semplificata ed efficace gestione delle funzioni loro conferite.
Rialloca in capo alla Regione solo quelle funzioni conferite alle Province per le quali sussiste una esigenza di gestione unitaria e, in ogni caso, in coerenza con i compiti della Regione di programmazione e coordinamento del sistema degli enti locali, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Art. 2 (Funzioni delle province): tale articolo, in coerenza con la scelta di fondo (promuovere la gestione associata tra le Province), dettata dalla volontà di costruire un ente di governo delle aree vaste, adeguato allo svolgimento ottimale dell’esercizio delle funzioni amministrative proprie dell’area vasta,  conferma le funzioni conferite con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque titolo (attribuzione, trasferimento, delega).
Sono, altresì, attribuite ulteriori funzioni amministrative, in materia di caccia, per esigenze di gestione unitaria della materia confermata in capo alle Province: il coordinamento e la gestione degli ATC e CA; la gestione degli istituti a gestione privata della caccia, la definizione dei piani di prelievo di fauna selvatica, ivi comprese le funzioni di vigilanza e controllo, per consentire alle Province di mantenere attivo un servizio tecnico faunistico composto da personale qualificato, oggi inquadrato nel servizio di vigilanza, assicurando in tal modo un’efficace gestione di quelle funzioni in materia di caccia, che richiedono anche competenze di natura ispettiva. Tale disposizione trova attuazione attraverso l’art. 9 comma 4 del presente disegno di legge, che stabilisce che nell’accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale, in relazione al riordino delle funzioni, siano determinati i criteri anche per l’individuazione del contingente numerico del personale  trasferito alla Regione ai sensi dell’art. 11 per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo.
Le ulteriori funzioni amministrative in materia di energia, relative al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti, non facenti parte delle reti energetiche e totalmente ricomprese all’interno di un ambito territoriale ottimale, sono state attribuite agli ambiti territoriali ottimali, in quanto considerate funzioni tipicamente dell’area vasta.
Riguardo al comma 3 la Regione ha ritenuto di spostare la delega delle funzioni amministrative in materia di attività estrattive, di cui all’art. 4 l.r. 69/78, previste in capo ai Comuni, a favore delle Province, allo scopo di ridurre l’attuale ripartizione della funzione amministrativa su tre livelli a due, assicurando maggiore snellezza ed uniformità gestionale. L’esperienza relativa all’attuale tripartizione della funzione amministrativa, fa emergere, quali criticità, un eccessivo allungamento delle tempistiche di conclusione del procedimento e più opportuno e funzionale l’attribuzione in capo alle province delle funzioni autorizzative, enti più adeguati ed attrezzati per poterle svolgere in modo efficiente. Tra l’altro si evidenzia come già attualmente quasi tutte le province svolgano attività istruttorie e autorizzative in avvalimento dei Comuni nei casi di competenza dello Sportello unico per le attività produttive.
Sono, inoltre, confermate in capo alle Province le funzioni delegate in materia di acque minerali e termali di cui all’art. 86 della l.r. 44/00 ad eccezione delle funzioni di polizia mineraria. I relativi costi sono coperti dal diritto proporzionale annuo e dal canone annuo per il rilascio del permesso di ricerca o della concessione e successivamente entro la scadenza di ciascun anno di validità dei relativi provvedimenti previsti dall’art. 25, l.r. 25/94.

Art. 3 (Ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province): si affronta un punto nevralgico della riforma, quello del ruolo istituzionale che le province saranno chiamate a esercitare in seguito all’approvazione delle leggi regionali di attuazione della l. 56/2014, che come è ben noto le ha trasformate in enti di secondo grado, ad elezione indiretta, i cui organi sono composti da amministratori comunali, prevedendone una nuova fisionomia funzionale, di portata ben più circoscritta rispetto a quella previgente.
In particolare, la Regione attraverso questo disegno di legge esercita, nei limiti oggi consentiti, quel potere che la riforma costituzionale in itinere amplia. Infatti, il testo della riforma costituzionale attualmente in Commissione stabilisce una competenza legislativa statale sugli Enti di area vasta solo relativamente “ai profili ordinamentali generali” stabilendo che “le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale”. Quindi finalità, funzioni e ambiti territoriali diventano competenze regionali. 
Il presente disegno di legge prefigura per l’esercizio delle funzioni conferite tre aree vaste, coincidenti con tre ambiti territoriali ritenuti ottimali a garantire un miglior standard dei servizi presenti nei rispettivi territori (ambito 1: Novarese, Vercellese , Biellese e Verbano-Cusio-Ossola; ambito 2: Astigiano e Alessandrino; ambito 3: Cuneese) oltre alla Città metropolitana di Torino. Si tratta di ambiti fatti oggetto di un’ampia discussione in sede di Consiglio delle Autonomie locali, approvati dallo stesso per dare attuazione al d.l. 95/2012, che presentano una certa omogeneità di popolazione e di superficie.
Gli ambiti ottimali, detti anche “Quadranti” si basano su ricerche svolte negli anni novanta dall’Ires e dal Dipartimento Interateneo Territorio, che avevano individuato in una simile partizione l’articolazione dei macro-ambienti insediativi del Piemonte, cioè un quadro caratterizzato da una relativa uniformità e riconoscibilità delle storie evolutive e dei caratteri da esse sedimentati. L’articolazione in quattro quadranti, inoltre, emerge anche in ambiti quali la sanità piemontese e il sistema universitario.
In tali ambiti, coincidenti con i confini amministrativi delle province di riferimento, le province saranno chiamate ad esercitare in forma associata le funzioni amministrative di cui sono diventati titolari, a seguito di un’intesa quadro stipulata  con la Regione, che definirà i criteri generali e le modalità della gestione associata, garantendo un’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Enti firmatari. Qualora l’intesa non sia sottoscritta entro due mesi da una o più province, le funzioni di cui al comma 2 saranno riallocate in capo alla Regione dalla data fissata dalla delibera della Giunta regionale che stabilisce la data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino (art. 10). Gli aspetti organizzativi di dettaglio, compresi l’istituzione di uffici comuni tra Province, saranno contenuti in accordi che le province stipuleranno entro un mese dalla sottoscrizione dell’intesa quadro.  Qualora una o più province non provvedano a dare attuazione all’intesa quadro stipulata con la Regione e le altre province sottoscrivendo gli accordi entro un mese dall’intesa, trascorso inutilmente il termine di quindici giorni dall’invito a provvedere da parte del Presidente della Giunta e acquisite eventuali osservazioni da parte dell’ente inadempiente, la Giunta dichiarerà vincolante per l’intero ambito quanto concordato tra le restanti province o in mancanza di accordo sarà dichiarato vincolante per l’intero ambito il contenuto dell’intesa quadro.
Con tale meccanismo pattizio, basato sul principio di leale collaborazione, la Regione esercita il ruolo di governo del sistema degli Enti locali, per rendere effettiva la configurazione dell’ente di area vasta, partecipando all’intesa quadro che individua i criteri per costruire l’area e fornire il proprio apporto sulle modalità di gestione associata delle funzioni da parte degli ambiti territoriali ottimali. Interviene allo scopo di ristabilire l’equilibrio del sistema nei momenti di “rottura” del sistema medesimo, a garanzia dell’effettività in ordine alla realizzazione del nuovo ente di area vasta.
L’intesa quadro può escludere determinate funzioni dalla gestione obbligatoria associata, ritenendo più efficiente la gestione singola, per ragioni di efficienza organizzativa e a garanzia della continuità nell’erogazione dei servizi ai cittadini, quali ad esempio le funzioni dell’ufficio provinciale di pubblica tutela di cui all’art. 7, l.r. 16/2009, compresa la ricezione, archiviazione e conservazione delle c.d. “buste chiuse”.
Sono, invece, escluse dall’esercizio associato del presente articolo le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, che sono esercitate nelle forme e modalità di cui alla l.r. 1/2000 così come modificata dalla l.r. 1/2015, che stabilisce la gestione associata obbligatoria delle funzioni tramite l’Agenzia della mobilità piemontese. L’Agenzia si avvarrà del personale delle Province e della Città metropolitana per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, partecipando alle relative spese, definendo con gli Enti interessati le modalità di utilizzo del personale e la misura della spesa a carico del suo bilancio con apposita convenzione entro 90giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Artt. 4 (Ruolo della Città metropolitana) e 5 (Funzioni della Città metropolitana): nell’individuare le funzioni fondamentali della Città metropolitana quale nuovo ente di area vasta, la stessa legge 56/2014 fa intravedere come la costituzione dei nuovi enti di area vasta rappresenti una grande opportunità per porre le basi di sviluppo di un progetto armonico di crescita di un territorio connotato da una sua ben definita unicità.
In particolare poi l’articolo regionale in esame tende a valorizzare il ruolo differenziato della Città metropolitana, individuandolo quale ente con finalità generali destinato alla cura, allo sviluppo ed al potenziamento del territorio di riferimento.
Si riconosce il ruolo di governo che la stessa CM dovrà sviluppare sul territorio metropolitano, provvedendo al coordinamento dei comuni che lo compongono e delle loro forme associative, fungendo da istituzione di riferimento e collettore di programmi e progetti di sviluppo socio-economico.
La Città metropolitana di Torino, oltre alle funzioni fondamentali attribuitele dall’articolo 1, comma 44 della l. 56/2014, le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui all’articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 e le funzioni di competenza delle province ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, è chiamata a svolgere ulteriori determinate funzioni in virtù dei conferimenti operati dalla Regione ed in particolare, in relazione al ruolo evidenziato nell’illustrazione di quanto detto sopra, sono attribuite specifiche funzioni in materia di usi civici e di foreste nonchè delegate funzioni in materia di formazione professionale ed in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all’art. 41 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel territorio di più province e per le aree la cui gestione è già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per quanto concerne le modalità di esercizio e l’organizzazione delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale l’articolo rinvia alle disposizioni stabilite dalla l.r. 1/2000 che costituiscono la normativa di settore a cui fare riferimento nella specifica materia.
L’innovazione prodotta dall’istituzione del nuovo ente comporterà inoltre, nell’ottica più generale di un riordino a lungo termine, un aggiornamento sistematico della legislazione regionale di settore, demandato a successivi interventi del legislatore in linea con quanto previsto all’articolo 17.

Art. 6 (Razionalizzazione dei servizi di rilevanza economica): la legge 7 aprile 2014, n. 56, al comma 90, introduce alcuni principi fondamentali per l’attribuzione delle funzioni di organizzazione dei servizi di rilevanza economica qualora norme statali o regionali di settore ne prevedano l’attribuzione a enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale.
In particolare la norma prevede che, nell’ambito della legge regionale di riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana, si possa procedere alla soppressione di tali enti e all’attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale.
Avvalendosi di tale facoltà, con l’articolo 6 del presente disegno di legge si procede alla razionalizzazione delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante attribuzione delle medesime alla Città metropolitana e alle province che le esercitano in forma associata a livello di ambito regionale, nei modi e tempi previsti da apposita legge regionale di settore, modificativa dalla vigente legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani), da approvarsi entro un anno.
Tale scelta, coerente con i principi della legislazione nazionale di settore (d.lgs. 152/2006), risponde ad esigenze di semplificazione del sistema, di efficienza ed efficacia dell’organizzazione del servizio, che acquista così una dimensione più consona alle reali esigenze del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ormai attestato su base regionale.
Si prevede in ogni caso l’introduzione di forme per la salvaguardia del ruolo dei comuni attraverso la partecipazione diretta dei medesimi, organizzati per aree territoriali omogenee, alle decisioni sulle funzioni di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
Infine, la norma – allo scopo di garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni  amministrative di organizzazione e controllo del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani - richiama l’applicazione delle disposizioni transitorie stabilite dall’articolo 14 della legge regionale 7/2012, confermando in capo ai consorzi di bacino e alle associazione di ambito l’esercizio delle predette funzioni nel periodo di tempo necessario alla realizzazione del nuovo sistema.

Art. 7 (Funzioni riallocate in Regione): l’articolo definisce, tramite il rinvio all’Allegato A, le funzioni amministrative, già esercitate dalle province prima dell’entrata in vigore della presente legge, oggetto di riallocazione in capo alla Regione. La riassegnazione alla Regione riguarda in particolare funzioni che per esigenze di gestione unitaria, di completezza nello svolgimento ed in coerenza con i compiti regionali di programmazione e di coordinamento del sistema degli enti locali, sono da svolgersi ad un livello territoriale più esteso e concernono materie limitate e circoscritte a specifici compiti delineati dalle rispettive normative di settore.
A completamento del riordino delle funzioni in materia agricola sono riallocate in Regione anche quelle svolte dalle comunità montane, inizialmente loro conferite nell’ambito dell’intervenuto processo di delega ai sensi della l.r. 17/1999. Un successivo atto della Giunta provvederà poi alla ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali nonché alla definizione della decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riallocazione.
L’Allegato A, a cui rinvia la norma in esame per la corretta e puntuale definizione delle funzioni riallocate, elenca gli ambiti di materia e le leggi regionali ove sono collocate le funzioni oggetto di riallocazione regionale: sono coinvolte, per la quasi totalità delle funzioni già di competenza provinciale, funzioni concernenti l’agricoltura, la formazione professionale e le politiche attive del lavoro (fatta salva l’eccezione a favore della Città metropolitana), le politiche sociali; ed in misura più limitata le attività estrattive, i beni e le attività culturali, l’energia, il turismo ed il vincolo idrogeologico. In queste ultime materie la riallocazione riguarda aspetti attinenti per la maggior parte all’attività di indirizzo, programmazione, monitoraggio e vigilanza, attività più consone al ruolo che la Regione da sempre si è attribuito in linea con i precetti di cui all’art. 3 della l.r. 34/1998 ed art. 3 della l.r. 44/2000.
I commi 3 e 4 individuano peculiari meccanismi partecipativi e di consultazione degli enti locali alla programmazione ed alla determinazione degli atti di indirizzo regionali sia in riferimento agli interventi relativi alle funzioni oggetto di conferimento sia in rapporto a specifici ambiti di materia quali istruzione, formazione professionale e politiche attive del lavoro.

Art. 8 (Specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola): tale disposizione, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 2 della l.r. 8/2015 (Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola), provvede ad attribuire alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in deroga ai disposti di cui alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), specifiche funzioni amministrative. L’intervento intende garantire alla provincia provvedimenti di favore che si identificano sia nelle ricadute disciplinate dalla legge statale per i territori classificati come interamente montani, sia nella conseguente disciplina che la Regione va a determinare a favore degli stessi territori. Ai soli fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla l. 56/2014 ed in applicazione dell'art. 8 dello Statuto piemontese si è provveduto a definire come interamente montana la Provincia del VCO.
Tale peculiarità geografica e morfologica nonchè la vicinanza ad uno stato straniero hanno determinato come conseguenza il maggiore isolamento delle popolazioni locali, favorendo la concentrazione di minoranze linguistiche e gruppi etnici fortemente radicati e contraddistinti da decise propensioni autonomistiche. Per tali motivi, in applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza sostenuti dal legislatore costituzionale e statutario regionale, il presente articolo dispone che, proprio in virtù della peculiare specificità riconosciuta alla Provincia del VCO, siano attribuite alla stessa compiti e funzioni che ne rispecchino e valorizzino le peculiarità territoriali, economiche e sociali e che riguardano principalmente profili connessi alla predisposizione ed approvazione del piano forestale territoriale, alla definizione delle scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni forestali nell'ambito dei piani di sviluppo socio-economico, all’approvazione del piani forestali aziendali nonché ad una serie di compiti in materia di usi civici correlati al rilascio delle autorizzazioni alle alienazioni ed alla definizione delle conciliazioni stragiudiziali e nell’ambito della formazione professionale le funzioni relative alla partecipazione all’individuazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori transfrontalieri, tutte funzioni che, in via ordinaria, la disciplina vigente assegna alla titolarità regionale.
Nell’ambito della materia ambientale è altresì, delegata al VCO, la gestione delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le quelle territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali. La delega si attiva con le procedure ed i meccanismi previsti dall’art. 41 della l.r. 19/2009: la Giunta regionale è autorizzata a delegare la gestione delle aree della rete Natura 2000 con propria deliberazione che, sulla base di apposite convenzioni, provvede a determinare i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni del soggetto gestore, il perimetro dell'area a scala adeguata, le esigenze di tutela, le particolarità, gli obiettivi generali e specifici di conservazione, nonché il quadro socio-economico e culturale, le prospettive di valorizzazione e le risorse necessarie per la gestione.
A completamento di quanto sopra evidenziato, alla Provincia del VCO, in deroga alla disposizione sull’obbligatorietà dell’esercizio in forma associata delle province di cui all’articolo 3, è inoltre conferito l’esercizio di ulteriori funzioni da svolgere in forma singola, funzioni concernenti in particolare l’energia e le attività estrattive.
Infine, correlata alle esigenze dettate dalla sua particolare collocazione geografica, al VCO è garantita, per il tramite della Regione, la partecipazione agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.

Art. 9. (Accordi per il trasferimento delle risorse): il quadro di riferimento è delineato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all’esercizio delle funzioni provinciali). In tale ambito si stabilisce che le effettive modalità di trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni oggetto di riordino, siano disciplinati da specifici accordi, all’interno dei quali trovino spazio e composizione le diverse fattispecie di riordino, secondo i diversi ruoli e le funzioni attribuite alle province, alla Città metropolitana, nonché alla specificità della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
Gli accordi sono strutturati nel modo seguente.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di riordino, viene stipulato un accordo quadro, elaborato in seno all’Osservatorio regionale e previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali, con il quale sono definiti i criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale di ciascuna provincia in relazione al riordino delle funzioni nel rispetto delle disposizioni in materia di esame congiunto con le organizzazioni sindacali. Si prevede, inoltre, che l’Osservatorio regionale possa proporre criteri integrativi rispetto a quelli individuati dall’articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014, ove occorrenti alla peculiarità delle province piemontesi.
Nella determinazione numerica del personale viene compreso il personale addetto alle funzioni di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico e amministrativo, in una percentuale massima del 10% che deve essere stabilita nell’accordo stesso. Tale previsione mira a ripartire in modo congruo il personale addetto allo svolgimento delle attività di supporto (quali gestione del personale, bilancio e patrimonio, attività legale,ecc.) alle strutture organizzative che svolgono le funzioni amministrative, tra province, città metropolitana, regione e altri destinatari di specifiche funzioni (servizi per l’impiego e servizi di polizia provinciale), in relazione ai mutati fabbisogni di personale conseguenti al riordino delle funzioni e dei compiti.
Sono, infine, stabiliti i criteri per l’individuazione del contingente numerico del personale che viene trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo.
L’accordo quadro viene recepito con deliberazione della Giunta regionale, con la quale viene individuata anche la decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino.
Sulla base dei criteri stabiliti nell’ambito dell’accordo quadro che individua i contingenti numerici di personale, i legali rappresentanti degli enti interessati, stipulano singoli accordi con i quali vengono individuati gli elenchi nominativi del personale da trasferire per l’esercizio delle funzioni, secondo il riordino statuito dalla legge.

Art. 10 (Decorrenza delle funzioni): l’articolo prevede che la decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino e pertanto, sia quelle riconfermate, attribuite o delegate alle province, alla Città metropolitana ed al VCO nonché quelle riallocate in capo alla Regione, sia stabilita nell’apposito atto della Giunta regionale relativo all’approvazione degli accordi di cui all’articolo 9, comma 5 e comunque non oltre il 31.12.2015.

Art. 11 (Trasferimento del personale nei ruoli regionali): l’articolo reca le disposizioni di dettaglio circa gli aspetti giuridici, economici ed organizzativi del personale (dirigente e delle categorie) trasferito alle dipendenze della Regione per lo svolgimento delle funzioni cui agli articoli 2, 5, 7, 8 e 9 commi 3 e 4.
In primo luogo si dà atto che al personale provinciale così trasferito si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall’articolo 1, comma 96, lettera a) della l. 56/2014.
In secondo luogo, si dispone che il personale trasferito venga inserito in un ruolo separato della dotazione organica della Giunta regionale, in ragione del diverso regime giuridico-economico previsto dal legislatore nazionale e del diverso sistema di finanziamento del trattamento economico accessorio.
Il personale delle province e della Città metropolitana che svolge le funzioni ad esse confermate, attribuite o delegate, ai sensi degli articoli 2 e 5, 8 e 9 commi 3 e 4, viene trasferito alla Regione e contestualmente distaccato a tali enti per garantirne lo svolgimento, previa sottoscrizione di apposite convenzioni per la gestione del rapporto di lavoro.
Tale regolamentazione discende dal fatto che la Regione ha confermato in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione e ha loro attribuito ulteriori funzioni amministrative a completamento del riordino. La Regione, quindi, riacquista il personale che svolgeva funzioni precedentemente allocate a livello provinciale ma, avendone riconfermate alcune in capo alle province attraverso il riordino, li mette a loro disposizione attraverso l’istituto del distacco. Ne consegue che per la gestione del rapporto di lavoro di cui è titolare è necessaria una opportuna regolamentazione che si prevede sia effettuata con convenzione fra la Regione e ciascuna provincia.
In conseguenza del sistema di finanziamento del trattamento economico accessorio del personale provinciale trasferito, si prevede che le risorse decentrate trasferite vadano a costituire specifici fondi destinati ad esso e che la Città metropolitana e le province riducano, conseguentemente, del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza.
Per ragioni di unitarietà di esercizio e uniformità di trattamento, si stabilisce che anche al personale trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni amministrative già svolte dalla comunità montane in materia di agricoltura, in luogo delle province e riallocate in capo alla Regione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5 e 6.
A garanzia della continuità dell’azione amministrativa, fino alla definizione dei rapporti tra l’ente e la Regione sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, si contempla che tutto il personale trasferito continui ad operare nella sede dell’ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio.
A compimento dell’intero processo di riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della l. 56/2014, si prevede che la Giunta regionale con propria deliberazione provveda alla riconfigurazione delle proprie strutture organizzative, sulla base delle esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività ricondotto all’esercizio diretto.
Si prevede inoltre che la regione concordi con le province e la Città metropolitana la sostituzione di personale cessato già inserito nel ruolo separato e distaccato agli stessi enti ai sensi del comma 4 con altro personale inserito nello stesso ruolo o con personale della propria dotazione organica solo qualora la sostituzione risulti indispensabile a garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni.
Infine si precisa che la Regione subentra nel contenzioso in essere relativo al personale in applicazione di quanto espressamente stabilito dal d.p.c.m. 26 settembre 2014 ed in deroga alla disposizione inserita nell’articolo 12 della presente legge riguardante il trattamento di tutto il contenzioso delle province.

Art. 12 (Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso): l’articolo provvede a disporre in ordine ai profili procedurali connessi al trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e organizzative, dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso definendo le relative titolarità.
Gli accordi previsti dall’art. 9 dovranno fotografare puntualmente lo stato relativo ai beni ed ai rapporti sopra evidenziati sulla base della ricognizione operata, secondo modalità e criteri definiti nell’ambito dell’Osservatorio, dagli enti locali interessati con l’ulteriore individuazione di tutti i dati ed interventi rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni.
Il comma 3 riproduce, in linea con quanto stabilito dal comma 96, lett. c) della Delrio, la regola generale in base alla quale, a partire dalla data di cui all’art. 10, la Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, compreso l’eventuale contenzioso in relazione alle funzioni riallocate nella propria titolarità ai sensi dell’art. 7 provvedendo, altresì, alla definizione (comma 4) dei procedimenti già avviati al momento dell’attribuzione o della delega delle funzioni “nuove” in capo alle province e Città metropolitana (si vedano le funzioni in materia di caccia, energia ed attività estrattive dell’art. 2, quelle in materia di foreste, usi civici e arre protette di cui all’art. 5 e quelle assegnate alla specificità del VCO di cui all’art. 8, commi 1 e 2), portandoli a conclusione e mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi compreso l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
I restanti commi della disposizione in esame, in deroga al criterio precedentemente fissato, prevedono che, in considerazione delle loro peculiarità, del loro stato di avanzamento e dei rapporti di coinvolgimento con altri enti od istituzioni anche esterne al processo di riordino, rimangano di competenza degli enti locali che hanno già avviato i relativi procedimenti o che hanno beneficiato di specifici finanziamenti in ordine ai progetti ed alle attività intraprese, per la cui conclusione restano nella loro disponibilità le relative risorse finanziarie e le stesse hanno facoltà di avvalersi gratuitamente del personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi previsti all’articolo 9.
Infine, in deroga al principio stabilito al comma 7 ed in ossequio al buon andamento dell’azione amministrativa, le province sono tenute alla restituzione delle risorse già loro trasferite dalla Regione, relative ad opere ed ad interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione non sia stato ancora avviato il procedimento per l’individuazione del soggetto affidatario.

Art. 13 (Società partecipate): anche in relazione a quanto stabilito nella legge Delrio, la Regione si attiva per favorire il programma di riordino delle partecipazioni societarie delle province. La disposizione in esame fissa un puntuale percorso procedurale che tramite varie fasi, oggetto di un costante confronto con le parti sindacali, dovrebbe portare ad una ricognizione finale degli enti, delle agenzie e delle partecipate provinciali che svolgono servizi di rilevanza economica o funzioni fondamentali ai sensi del comma 85, art. 1 della l. 56/2014 al fine della loro razionalizzazione o dismissione con l’approvazione di uno specifico piano di ricognizione.

Art. 14 (Azioni strategiche per il supporto all’associazionismo intercomunale): la norma contiene disposizioni in coerenza con quanto stabilito dalla l. 56 in materia, che si colloca come un ponte tra la Costituzione attuale, che nulla dice in materia di associazionismo comunale e la Costituzione futura, che almeno sulla base del disegno di legge di riforma costituzionale Renzi-Boschi, prevede al nuovo art. 117, comma 2, lett. p) la competenza statale solo relativamente alle norme di principio sulle forme associative comunali.
In particolare, nell’ambito del suo ruolo di incentivazione dell’esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, la Regione riconosce il valore strategico dell’associazionismo intercomunale, al fine di ridurre la frammentazione amministrativa e favorire lo sviluppo socio-economico dei territori, nonché l’esigibilità dei diritti connessi ai servizi pubblici locali, promuove apposita attività di assistenza giuridico amministrativa e tecnica alle forme associative, nonché interventi di formazione per amministratori e dipendenti di enti locali per favorire l’approfondimento e la condivisione di tematiche relative alla gestione associata.
Tali attività sono realizzate sulla base di uno specifico programma di accompagnamento e supporto alle forme associative realizzato in sinergia con la Città metropolitana di Torino e le province, nell’esercizio della funzione fondamentale di cui all’art. 1, co. 85, lett. d) e co. 44, lett. a, l. 56/2014. Il programma è attuato attraverso piani strategici e operativi di durata triennale, coordinati e monitorati dalla Regione.

Art. 15 (Potere sostitutivo): la disposizione disciplina il potere sostitutivo attribuito alla Regione qualora si verifichino o l’inerzia o l’inadempienza degli enti destinatari nell’adottare atti dovuti ed indispensabili in relazione all’esercizio di funzioni o compiti amministrativi loro conferiti. Il potere tassativamente previsto per legge, che costituisce un’eccezione al normale svolgimento delle attribuzioni, deve essere necessariamente assoggettato a particolari limiti e condizioni ed esercitato nei casi di inadempimento dell’ente competente al fine di salvaguardare interessi unitari e generali che potrebbero essere altrimenti compromessi. Nel concetto di inadempimento in senso ampio rientrerebbero, anche a giudizio della Corte Costituzionale (si vedano in particolare le sentt. 177/1988, 338/1989, 43/2004 e 72/2004) sia comportamenti omissivi che si concretizzano nel mancato esercizio delle funzioni in questione, sia le ipotesi di comportamenti commissivi che potrebbero dar luogo ad un non corretto esercizio delle funzioni stesse: pertanto, non solo il mancato esercizio, ma anche quello ritenuto irregolare con riferimento ad adempimenti non conformi o irregolari.
Inoltre, stante l’attitudine dell’intervento ad incidere profondamente sull’autonomia costituzionalmente garantita dell’ente sostituito e l’eccezionale spostamento di competenze che esso provoca, l’esercizio di tale potere deve conformarsi a tutta una serie di garanzie procedurali idonee ad assicurare altresì il rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione disponendo in ordine alla sue precipue fasi procedurali: attribuzione di poteri sostitutivi ad un organo politico di vertice, avviso contenente una diffida, coinvolgimento dell’ente inadempiente, possibilità di adempiere entro un congruo termine, effettiva attivazione del potere solo a seguito della scadenza di detto termine, proporzionalità dell’intervento.
L’articolo prevede, infine, che le eventuali spese connesse all’esercizio del potere sostitutivo siano a carico dell’ente locale interessato.

Art. 16 (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2006): si provvede ad integrare la composizione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), organo di consultazione tra Regione e sistema delle autonomie locali, con il sindaco della Città metropolitana aggiornando la legge regionale di riferimento.

Art. 17 (Disposizioni finali e transitorie): con la disposizione di cui al comma 1 il legislatore regionale si riserva di intervenire nell’ordinamento legislativo al fine di adeguare le specifiche normative di settore alle disposizioni di cui al presente disegno di legge, anche predisponendo puntuali norme di abrogazione esplicita e di coordinamento.
Coi commi successivi si individuano gli esatti termini per l’esercizio delle funzioni di competenza provinciale. La Regione assicura, altresì, la continuità nell’erogazione del servizio della formazione professionale e dell’orientamento, anche attraverso apposite intese con la Città metropolitana e le province, in attesa di definire a regime gli assetti organizzativi e finanziari.
Viene infine data continuità alla positiva esperienza dell'Osservatorio regionale, per il monitoraggio del processo di attuazione della legge di riordino; per le stesse finalità è prevista la costituzione di un tavolo permanente di confronto Giunta - Organizzazioni sindacali.

Art. 18 (Norma finanziaria): la norma enuncia il criterio con il quale si farà fronte alle spese connesse all’applicazione della legge in oggetto che decorreranno dal 1° gennaio 2016. Si prevede un finanziamento, la cui copertura sarà garantita dalla compartecipazione a canoni e tariffe, e un fondo indistinto con finalità perequative. Il finanziamento ed il fondo saranno disciplinati dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016, sia per la quantificazione degli oneri di spesa, sia per l’individuazione delle risorse necessarie a dare copertura.
È previsto anche che le province e la città metropolitana acquisiscano un’ulteriore quota di partecipazione delle somme riscosse sui rispettivi territori in relazione all’azione di contrasto dell’evasione fiscale.
Il medesimo articolo, ai commi 3 e 4, rappresenta un ulteriore segnale di attenzione della Regione nei confronti dei nuovi enti in quanto, non solo disciplina le coperture necessarie per l’anno 2015 prevedendo che la copertura delle spese per l’esercizio siano garantite dalle risorse di cui all’UPB A13011, ma istituisce altresì un contributo straordinario per l’anno 2015 pari a € 3.000.000 mediante prelievo dal “fondo di riserva per le spese obbligatorie” di cui all’UPB A11011 per favorire l’avvio di specifiche funzioni attribuite alla Città metropolitana e alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Artt. 19 (Norme di coordinamento) e 20 (Abrogazioni): con tali norme si è voluto procedere ad un primo ed indispensabile coordinamento dell’ordinamento vigente in relazione alle novità introdotte dall’attività di riordino operata dal presente progetto. Primo coordinamento necessario per ridurre in ordine un insieme assai disorganico al fine di sistematizzare, attraverso la regolazione e la gestione di elementi diversi, l’operatività e la funzionalità del panorama normativo regionale in modo integrato ed armonioso.
L’art. 19 interviene in modo particolare sulla materia cave e torbiere regolata nello specifico dalle l.r. 69/1978 e 44/2000 apportando le modifiche ed integrazioni necessarie ad uniformare le disposizioni in materia a seguito del riordino di funzioni operato dal presente disegno di legge. Vengono riscritte le funzioni di pianificazione attribuite esclusivamente in capo alla Regione, definita la nuova delega alle province da svolgere in modo associato e rimodulata la composizione della conferenza di servizi. Oggetto di coordinamento sono altresì alcune norme in materia di energia e foreste (ll.rr. 31/2000 e 4/2009) vista anche la specificità di funzioni assegnate alla Città metropolitana ed alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
Con l’art. 20 si provvede alla contestuale abrogazione di norme che, dopo la revisione del quadro delle competenze, non sono più compatibili con l’ordinamento regionale o perché fanno riferimento a funzioni provinciali che, in considerazione anche del reiterato mancato svolgimento da parte degli enti originariamente competenti vengono soppresse od assorbite in Regione o che risulterebbero in contrasto con le normative regionali di settore vigenti.
Nella stesura dei 2 articoli si è assunto, come parametro operativo, il criterio cronologico: le disposizioni oggetto di coordinamento o abrogazione sono ordinate nell’articolato in base alla loro collocazione temporale e non raggruppate per ambito di intervento, ciò anche al fine di soddisfare un’esigenza redazionale connessa alle regole di tecnica legislativa.





RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

 

ANALISI PRELIMINARE DEGLI ASPETTI CONTABILI E FINANZIARI DEI DISEGNI DI LEGGE REGIONALE


1. INDIVIDUAZIONE DELL’OGGETTO E DELLE FINALITA’ DEL D.D.L.:
Il presente disegno di legge è finalizzato al riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione Piemonte alle Province, alla Provincia montana del VCO ed alla Città Metropolitana di Torino, in attuazione di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
Le disposizioni contenute nel ddl promuovono la semplificazione e l’efficacia della gestione da parte delle province delle funzioni loro conferite, disponendone l’esercizio in forma associata, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e continuità nello svolgimento delle funzioni, nonchè in considerazione della peculiare specificità del territorio piemontese. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, tale provvedimento rialloca altresì in capo alla Regione alcune funzioni amministrative, precedentemente conferite alle Province, per esigenze di gestione unitaria ed in coerenza con i compiti della Regione di programmazione e di coordinamento del sistema degli enti locali, ai sensi degli articoli 117 e118 della Costituzione

2. ANALISI DEGLI OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
L’intervento risponde all’esigenza di dare attuazione alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adeguando il livello 
amministrativo di area vasta ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza delle funzioni svolte 
e dei servizi resi alla cittadinanza. 
I destinatari diretti della proposta normativa sono le istituzioni territoriali di area vasta individuate 
dalla legge 56/2014: Province, Provincia montana del VCO e Città Metropolitana di Torino e le 
relative dotazioni organiche e organizzative. I destinatari indiretti sono i fruitori delle funzioni 
precedentemente conferite dalla Regione alle Province piemontesi: i Comuni, il sistema delle 
imprese, gli utenti dei servizi pubblici a rilevanza provinciale.
Gli obiettivi del disegno di legge sono perseguiti attraverso l’allocazione sul bilancio regionale 
dell’anno 2015 e sui bilanci di previsione degli anni successivi delle risorse necessarie alla copertura 
della spesa per il personale delle funzioni oggetto di riordino.

2.1. Esame del contesto socio-economico
Sotto il profilo economico e sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione, tale disegno di legge fa propri i principi di razionalizzazione e di semplificazione dei livelli di governo del territorio piemontese, identificando una ripartizione per ambiti ottimali sovra-provinciali per la gestione associata delle funzioni di area vasta. Tale nuova ripartizione in ambiti ottimali è finalizzata alla realizzazione di economie di scala, di dimensione e di scopo dal punto di vista organizzativo e funzionale, liberando risorse per le politiche pubbliche afferenti, sia alle funzioni fondamentali degli enti di area vasta, sia alle funzioni che di competenza regionale ad oggi delegate.
Tale proposta normativa determina, dunque, effetti economici sul territorio piemontese, in maniera adeguata in considerazione del livello di risorse già individuate dal bilancio regionale per l’anno in corso e in considerazione delle valutazioni effettuate rispetto alla portata dell’intervento a carico del bilanci degli anni successivi.
La destinazione di tali risorse risulta coerente e compatibile con gli obiettivi del disegno di legge.



3. ANALISI DEGLI ASPETTI CONTABILI: RELAZIONE TECNICA SULLA COPERTURA FINANZIARIA DEI DISEGNI DI LEGGE REGIONALE

La norma finanziaria del presente disegno di legge è contenuta all’articolo 18. Ai commi 1 e 2 vengono evidenziati i tempi e i criteri con i quali tale provvedimento farà fronte alle spese connesse all’applicazione della legge 56/2014. In particolare, si prevede di istituire un fondo indistinto con funzioni perequative, alimentato in parte anche attraverso la compartecipazione delle Province, della Provincia montana del VCO e della Città Metropolitana di Torino a canoni e tariffe di competenza regionale e all’acquisizione, da parte degli stessi enti di area vasta, di quote di partecipazione all’accertamento delle somme riscosse a titolo definitivo relative agli stessi canoni e alle stesse tariffe recuperati su ciascun territorio a titolo di maggior gettito.
Al comma 3 si definisce la modalità di copertura della spesa per la continuità dell’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione Piemonte alle Province per l’anno 2015, attraverso l’utilizzo delle risorse di cui all’UPB A13011, mentre al comma 4, per lo stesso anno 2015, si stabilisce un contributo straordinario pari a € 3 milioni finalizzato all’avvio della Provincia montana del VCO e della Città Metropolitana di Torino, che trova copertura nell’ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all’UPB A11011.
In tal senso, tale provvedimento comporta oneri come limite massimo di spesa sia per il 2015, sia per gli anni successivi, in attuazione della dell’articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 56/2014.
La quantificazione delle risorse destinate alla copertura degli interventi previsti nel disegno di legge si basa sull’analisi della spesa per il personale sostenuta dalle Province alla data di entrata in vigore della legge 56/2014 e alla stima per il biennio successivo sulla base dei pensionamenti ordinari e dei pensionamenti attivati e attivabili con le disposizioni normative precedenti all’entrata in vigore della cd “Legge Fornero”. Per il calcolo sono stati presi in considerazione il valore del trattamento tabellare, sia i trattamenti accessori, sia gli oneri connessi, del personale – dirigenziale e delle categorie -  in organico delle Province piemontesi.
La copertura finanziaria per il 2016 e per gli anni successivi potrà essere ridotta in relazione alla gestione regionale del turn-over del personale che andrà in quiescenza, mentre per il 2015 sarà ancorata alla legge di bilancio in vigore. Tale copertura, poi, sarà garantita nell’anno in corso mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nel fondo per le funzioni conferite (UPB A13011) e, per la quota di € 3 milioni destinata all’avvio della Provincia montana del VCO e della Città Metropolitana di Torino, mediante la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all’UPB A11011).
La copertura per l’anno 2016 e successivi sarà garantita mediante l’istituzione di un fondo indistinto con funzioni perequative adeguatamente finanziato dal bilancio regionale, con riferimento alle spese per il personale provinciale afferente alle funzioni oggetto di riordino.
La quantificazione e la copertura del disegno di legge di riordino delle funzioni amministrative risponde ai requisiti di credibilità, non arbitrarietà né irrazionalità, equilibrato rapporto con la spesa che si intenda effettuare in esercizi futuri, prudenza, affidabilità e appropriatezza.












SOMMARIO

Art. 1. (Finalità ed oggetto)

Art. 2. (Funzioni delle province)

Art. 3. (Ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province)


Art. 4. (Ruolo della Città metropolitana)

Art. 5. (Funzioni della Città metropolitana)

Art. 6. (Razionalizzazione dei servizi di rilevanza economica)

Art. 7. (Funzioni riallocate in capo alla Regione)

Art. 8. (Specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

Art. 9. (Accordi per il trasferimento delle risorse)

Art. 10. (Decorrenza delle funzioni)

Art. 11.(Trasferimento del personale nei ruoli regionali)

Art. 12. (Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso)

Art. 13. (Società partecipate)

Art. 14. (Azioni strategiche per il supporto all’associazionismo intercomunale)

Art. 15. (Potere sostitutivo)

Art. 16. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2006)

Art. 17. (Disposizioni finali e transitorie)

Art. 18. (Norma finanziaria)

Art. 19. (Norme di coordinamento)

Art. 20. (Abrogazioni)

Allegato A Funzioni riallocate in capo alla Regione








Art. 1.
(Finalità ed oggetto)

1. In attuazione di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la presente legge detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione alle province, alla Città metropolitana ed alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e continuità nello svolgimento delle funzioni, nonchè in considerazione della peculiarità del territorio piemontese e del riconoscimento della specificità dei territori montani come individuata nell’articolo 8, comma 3 dello Statuto della Regione Piemonte e nella legge regionale 20 aprile 2015, n. 8 (Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola).
2. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, la presente legge promuove la semplificazione e l’efficacia della gestione da parte delle province delle funzioni loro conferite disponendone l’esercizio in forma associata.
3.  La presente legge rialloca in capo alla Regione alcune funzioni amministrative, già conferite alle province, per esigenze di gestione unitaria ed in coerenza con i compiti della Regione di programmazione e di coordinamento del sistema degli enti locali, ai sensi degli articoli 117 e118 della Costituzione.

Art. 2.
(Funzioni delle province)

1. Sono confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge.
2. A completamento delle funzioni confermate dalla presente legge sono, altresì, attribuite alle province:
a) in materia di caccia le funzioni, ivi comprese quelle di vigilanza, controllo e sanzionatorie, relative:
1) al coordinamento e gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini;
2) alla gestione degli istituti a gestione privata della caccia;
3) alla definizione dei piani di prelievo di fauna selvatica;
b) in materia di energia le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e totalmente ricompresi all'interno di un ambito territoriale ottimale, come individuato ai sensi dell’articolo 3.
3. Sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia di attività estrattive (cave e torbiere), di cui all’articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere).
4. Sono confermate in capo alle province le funzioni delegate in materia di acque minerali e termali, di cui all’articolo 86 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), ad eccezione delle funzioni di polizia mineraria. I relativi costi trovano copertura nel diritto proporzionale e nella quota del canone disciplinati dall’articolo 25 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) e dai relativi regolamenti attuativi.

Art. 3.

(Ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province)

1. Per l’esercizio delle funzioni amministrative delle province di cui all’articolo 2, sono individuati i seguenti ambiti territoriali ottimali:
1) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola;
2) ambito 2: Astigiano e Alessandrino;
3) ambito 3: Cuneese.
2. I confini degli ambiti territoriali ottimali sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento.
3. Negli ambiti 1) e 2), come individuati ai sensi del comma 1, le funzioni sono esercitate obbligatoriamente dalle province in forma associata, previa specifica intesa quadro con cui la Regione e le province appartenenti all'ambito definiscono criteri generali e modalità della gestione associata, garantendo un’equa ripartizione delle responsabilità tra gli enti firmatari. L'intesa può individuare, per motivate ragioni di efficienza organizzativa e di garanzia della continuità nell'erogazione dei servizi ai cittadini, funzioni che, in ragione della loro peculiarità, sono gestite singolarmente.
4. L'intesa è sottoscritta dalla Regione e dalle province entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa approvazione da parte della Giunta regionale e dei competenti organi delle province. In caso di accertata e persistente non volontà di sottoscrivere l’intesa da parte di una o più province, le funzioni di cui all’articolo 2 sono gestite dalla Regione dalla data stabilita ai sensi dell’articolo 10.
5. Le province danno attuazione all’intesa entro un mese dalla sua sottoscrizione, attraverso la stipula di accordi per ogni ambito con cui sono definiti gli aspetti organizzativi di dettaglio, compresa l’istituzione di uffici comuni.
6. Se una o più province non provvedono entro il termine di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale le invita a provvedere entro quindici giorni, trascorsi i quali la Giunta regionale, acquisite eventuali osservazioni, dichiara vincolante per l’intero ambito quanto concordato tra le restanti province o, in mancanza, il contenuto dell’intesa quadro di cui al comma 3.
7. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni è definita ai sensi dell’articolo 10.
8. Sono escluse dall’esercizio associato di cui al presente articolo le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, che sono esercitate dalle province nelle forme e modalità disciplinate dalla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale). L’Agenzia della mobilità piemontese si avvale del personale delle province e della Città metropolitana per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, partecipando alle relative spese. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia definisce con gli enti interessati le modalità di utilizzo del personale e la misura della spesa a carico del suo bilancio con apposita convenzione.

Art. 4.
(Ruolo della Città metropolitana)

1. La Regione Piemonte valorizza il ruolo della Città metropolitana di Torino, quale ente di area vasta  che presenta elementi di innovazione per lo sviluppo strategico del territorio metropolitano, la promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse, nonché di cura delle relazioni istituzionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della l. 56/2014. Riconosce, altresì, il ruolo di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono e delle loro forme associative, con particolare attenzione ai programmi di sviluppo socio-economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 44 della legge medesima.
2. La Regione e la Città metropolitana di Torino possono concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana, per il sostegno e lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio di competenza, anche in considerazione degli aspetti rurali e montani dello stesso. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività e della coesione sociale del territorio metropolitano.

Art. 5.
(Funzioni della Città metropolitana)

1. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni fondamentali attribuite dall’articolo 1, comma 44 della l. 56/2014, le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui all’articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 e le funzioni di competenza delle province ai sensi dell’articolo 2.
2. Alla Città Metropolitana di Torino, in relazione al ruolo di cui all'articolo 4, sono attribuite:
a) in materia di foreste, le funzioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
b) in materia di usi civici, le funzioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici).
3. Sono, inoltre, delegate le seguenti funzioni:
a) in materia di formazione professionale, quelle di cui agli articoli 9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 77 della l.r. 44/2000;
b) in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all’articolo 41, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel territorio di più province e per le aree la cui gestione è già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi on line.
5. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 1/2000.

Art. 6.
(Razionalizzazione dei servizi di rilevanza economica)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 90 della l. 56/2014, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono attribuite alla Città metropolitana ed alle province, che le esercitano nei modi e nei tempi stabiliti da apposita legge regionale, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La legge regionale di cui al comma 1 è approvata nel rispetto dei seguenti principi:
a) la Città metropolitana e le province esercitano in forma associata a livello di ambito regionale le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche;
b) la Città metropolitana e le province esercitano le funzioni concernenti i conferimenti separati, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti garantendo la partecipazione diretta dei comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, alle relative decisioni.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14, commi 3 e 9 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani).



Art. 7.
(Funzioni riallocate in capo alla Regione)

1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana prima dell’entrata in vigore della presente legge limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell’Allegato A e fatte salve le funzioni delegate di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a).
2. Al fine di garantire l’unitarietà dell’esercizio e provvedere al completamento del riordino in materia, sono riallocate, altresì, alla Regione le funzioni amministrative in materia di agricoltura già trasferite alle province ed esercitate dalle comunità montane ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), in virtù della specificità territoriale. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire alla Regione ed all’individuazione della decorrenza del trasferimento delle funzioni.
3. La Regione assicura la partecipazione delle comunità locali alla formazione dei programmi di intervento relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, attraverso le forme definite dalle leggi di settore.
4. Al fine di determinare le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana di Torino e delle province per il sostegno allo sviluppo socio-economico, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale in materia di istruzione, formazione professionale e politiche attive del lavoro sono adottati previa acquisizione del parere degli enti stessi, espresso nell’ambito degli organismi di concertazione vigenti.

Art. 8.
(Specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

1. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), la Regione, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo della l. 56/2014 e di quanto stabilito dalla l.r. 8/2015, in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche ed idrografiche, geomorfologiche e geoidrologiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali, attribuisce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola specifiche funzioni amministrative concernenti in particolare:
a) in materia di foreste:
1) predisposizione ed approvazione del piano forestale territoriale di cui all’articolo 10 della l.r. 4/2009;
2) definizione delle scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all'articolo 25 della l.r. 4/2009, nell'ambito dei piani di sviluppo socio-economico;
3) approvazione del piano forestale aziendale di cui all’articolo 11 della l.r. 4/2009;
b) in materia di usi civici, le funzioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici);
c) in materia di formazione professionale, le funzioni relative alla partecipazione all’individuazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori transfrontalieri, di cui all’articolo 9 della l.r. 63/1995.
2. E’ altresì, delegata, in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all’articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009, delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per quelle territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali.
3. Inoltre, in deroga a quanto stabilito all’articolo 3, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola esercita in forma singola, le seguenti funzioni:
a) in materia di energia, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti a biomassa di piccola e media taglia connessi alla filiera legno bosco-energia, nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità);
b) in materia di attività estrattive (cave e torbiere), la gestione delegata delle funzioni amministrative di cui all’articolo 4 della l.r. 69/1978.
4. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.

Art. 9.
(Accordi per il trasferimento delle risorse)

1. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all’esercizio delle funzioni provinciali), il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi.
2. Nella sede dell’Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91 della l. 56/2014, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto delle forme dell’esame congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuove, per gli adempimenti di cui all’articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014, la stipulazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di un accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni, come rappresentate nella tabella allegata all’accordo stesso. L’Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di cui all’articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014. L’accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Ai fini della determinazione numerica del personale che svolge funzioni generali di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico e amministrativo, si fa riferimento alle risorse che residuano, nell’ambito delle risorse complessive a copertura integrale della spesa relativa al personale da trasferire per l’esercizio delle funzioni, ivi compreso quello di cui all’articolo 11, comma 4, ed in relazione ad un limite percentuale stabilito nell’ambito dell’accordo non superiore al 10 per cento della spesa direttamente sostenuta dalle province e dalla Città metropolitana per il personale addetto alle medesime attività.
4. Al fine di garantire l’efficace e organico svolgimento delle funzioni oggetto di riordino, nell’accordo quadro sono determinati i criteri per l’individuazione del contingente numerico del personale, che viene trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 11 per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo.
5. Gli accordi di cui al comma 1, stipulati mediante la sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati, sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all’Osservatorio nazionale ed al Ministero dell’Interno. In tale ambito vengono individuati gli elenchi nominativi del personale, in osservanza dei criteri definiti nell’accordo quadro di cui al comma 2.






Art. 10.
(Decorrenza delle funzioni)

1. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi degli articoli 2, 5, 7 e 8 è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione di approvazione degli accordi di cui all’articolo 9, comma 5, e comunque entro il 31 dicembre 2015.

Art. 11.
(Trasferimento del personale nei ruoli regionali)

1. Al personale dirigente e delle categorie delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 5, 7, 8 e 9, commi 3 e 4, si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall’articolo 1, comma 96, lettera a) della l. 56/2014, con riferimento per il trattamento accessorio a quello stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.
2. E’ escluso dal trasferimento il personale che svolge le funzioni di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016. La Regione attiva forme di avvalimento ai sensi dell’articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per l’anno 2015).
3. Il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato in corso e fino alla scadenza dello stesso, trasferito alla Regione, è inserito in un ruolo separato, di durata transitoria, della dotazione organica della Giunta regionale.
4. Il personale delle province e della Città metropolitana che svolge le funzioni, confermate, attribuite o delegate a questi enti ai sensi degli articoli 2 e 5, 8 e 9, commi 3 e 4, con effetto dalla data stabilita ai sensi dell’articolo 10 viene distaccato per lo svolgimento delle stesse, previa sottoscrizione di apposite convenzioni per la gestione del rapporto di lavoro.
5. Dalla data di trasferimento del personale, l’ammontare delle corrispondenti risorse decentrate trasferite va a costituire specifici fondi per il finanziamento delle voci per il trattamento economico accessorio, per il personale delle categorie e per il personale dirigente, destinati esclusivamente al personale trasferito. La Città metropolitana e le province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza.
6. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).
7. Al personale trasferito ai sensi dell’articolo 7, comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5 e 6.
8. Il personale trasferito continua ad operare nella sede dell’ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l’ente e la Regione sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali.
9. La Giunta regionale, a compimento dell’intero processo di riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della l. 56/2014, con propria deliberazione provvede alla configurazione degli uffici della Regione, sulla base delle proprie esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività.
10. La Regione, qualora indispensabile per garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni da parte delle province e della Città metropolitana, concorda con le stesse la sostituzione del personale cessato con personale appartenente al ruolo separato di cui al comma 3, ovvero alla propria dotazione organica in caso di carenza delle professionalità necessarie.
11. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del d.p.c.m. 26 settembre 2014 ed in deroga all’articolo 12, la Regione subentra nell’eventuale contenzioso in essere relativo ai rapporti di lavoro del personale trasferito. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge le province e la Città metropolitana comunicano la ricognizione relativa al contenzioso in atto.

Art. 12.
(Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso)

1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 9.
2. Le singole province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio regionale.
3. La Regione, a partire dalla data di cui all’articolo 10, subentra, per le funzioni ad essa riallocate ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, nella titolarità dei relativi rapporti attivi e passivi, compreso l’eventuale contenzioso, nonché nella definizione dei procedimenti già avviati e nella conclusione dei progetti finanziati con fondi europei.
4. La definizione dei procedimenti già avviati al momento dell’attribuzione o della delega di funzioni di cui agli articoli 2, commi 2 e 3, 5, commi 2 e 3, 8, commi 1, 2 e 3, rimane di competenza della Regione che li conclude, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi compreso l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
5. In deroga a quanto previsto al comma 3, la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l’individuazione del soggetto affidatario, rimane di competenza delle singole province e della Città metropolitana, che concludono tali opere e interventi, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati e curando l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
6. In deroga a quanto previsto al comma 3, restano, altresì, nella titolarità delle singole province e della Città metropolitana i progetti e le attività per le quali sono stati assegnati finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario PO CRO FSE 2007-2013. Tali soggetti concludono i progetti e le procedure nei termini previsti dalla disciplina comunitaria.
7. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 5 e 6 restano nella disponibilità delle singole province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le stesse si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all’articolo 9.
8. In deroga a quanto previsto al comma 7, le province restituiscono le risorse finanziarie già loro trasferite dalla Regione in relazione alle opere ed agli interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione non sia stato avviato il procedimento per l’individuazione del soggetto affidatario.

Art. 13.
(Società partecipate)

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le province, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione degli enti e agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza approvando il relativo Piano di ricognizione.
2. Il Piano di ricognizione di cui al comma 1 individua gli enti e le agenzie, nonché le società partecipate che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all’articolo 1, comma 85 della l. 56/2014.
3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno ad oggetto servizi o funzioni non ricomprese in quelle di cui all’articolo 1, comma 85 della l. 56/2014, nonché le modalità e i tempi per l’attuazione del programma di dismissione stesso, assicurando il monitoraggio ed il confronto costante con le organizzazioni sindacali.

Art. 14.
(Azioni strategiche per il supporto all’associazionismo intercomunale)

1. La Regione riconosce il valore strategico dell’associazionismo intercomunale, quale opportunità di riduzione della frammentazione amministrativa, nonché occasione di sviluppo socio-economico e strumento per garantire una più ampia esigibilità dei diritti connessi ai servizi pubblici locali.
2. A tale scopo la Regione promuove ogni attività volta a fornire ai comuni del Piemonte apposita assistenza giuridico, amministrativa e tecnica alle forme associative, nonché interventi di formazione per amministratori e dipendenti di enti locali atti a favorire l’approfondimento e la condivisione di tematiche relative alla gestione associata.
3. Le attività di cui al comma 2 sono condotte nel rispetto di uno specifico programma di accompagnamento e supporto alle forme associative del Piemonte, realizzato in sinergia con le province e la Città metropolitana di Torino, nell’esercizio della funzione fondamentale di cui all’articolo 1, comma 85, lettera d) della l. 56/2014.
4. Il programma è attuato attraverso la definizione e l’attuazione di piani strategici e operativi di durata triennale.
5. La Regione assicura l’attività di coordinamento e monitoraggio dei piani operativi.

Art. 15.
(Potere sostitutivo)

1. A salvaguardia dell'interesse generale all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali, in caso di inerzia o di inadempienza degli enti nell’adozione di atti dovuti o indispensabili per l’esercizio di funzioni o compiti amministrativi loro conferiti, la Regione esercita il potere sostitutivo nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale, accertata la persistente inattività, invita l’ente a provvedere assegnandogli un congruo termine, scaduto il quale, nel caso in cui permanga l’inerzia o l’inadempimento, la Giunta, dopo aver sentito l’ente interessato, adotta gli atti, anche normativi, ovvero nomina un commissario ad acta.
3. Gli oneri finanziari connessi sono posti a carico dell’ente locale interessato.
4. Qualora l’ente sostituito adotti gli atti prima che vi provvedano la Giunta regionale o il commissario, la Giunta ne prende atto e sancisce la cessazione del mandato del commissario, se nominato.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

Art. 16.
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2006)

3. Ad integrazione dell’organo di consultazione tra Regione e sistema delle autonomie locali, dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34), è inserita la seguente:
“a bis) il sindaco della Città metropolitana di Torino;”.




Art. 17.
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 118 Costituzione con successivi provvedimenti legislativi si provvede ad adeguare le specifiche normative di settore alle disposizioni di cui alla presente legge, anche con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento.
2. Fino alla data stabilita ai sensi dell’articolo 10, le province e la Città metropolitana continuano ad esercitare le funzioni di competenza, a norma dell’articolo 1, comma 89 della l. 56/2014.
3. La Regione al fine di garantire, fino alla data di cui al comma 2, la continuità nell’esercizio delle funzioni definisce gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
4. Nelle more della piena attuazione degli assetti organizzativi, finanziari e procedurali della presente legge, la Regione assicura la continuità nell’erogazione del servizio della formazione professionale e dell’orientamento, anche attraverso apposite intese con la Città metropolitana e le province, in attuazione dell’articolo 77, comma 1, lettera a) della l.r. 44/2000.
5. L’Osservatorio regionale istituito ai sensi dell’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91 della l. 56/2014, opera quale sede di confronto per il monitoraggio del processo di attuazione dei disposti della presente legge, fermo restando quanto stabilito all’articolo 9. Per le stesse finalità la Giunta regionale assicura la costituzione di un tavolo permanente di monitoraggio con le organizzazioni sindacali.

Art. 18.
(Norma finanziaria)

1. Le spese connesse all’applicazione della presente legge sono a carico della Regione a far data dal 1° gennaio 2016.
2. A decorrere  dall’esercizio finanziario 2016, la Regione provvede alla copertura delle spese connesse all’esercizio delle funzioni conferite mediante un fondo indistinto con funzioni perequative e con la compartecipazione a canoni e tariffe stabiliti in apposito provvedimento legislativo. Con il medesimo provvedimento, al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, le province e la Città metropolitana acquisiscono una quota di partecipazione all’accertamento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a canoni e tariffe di competenza regionale recuperate sul proprio territorio nella misura del maggior gettito.
3. Al fine di garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura delle relative spese sostenute nell’esercizio 2015, determinate sulla base di un apposito protocollo d’intesa tra Regione, province, Città metropolitana e Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, si fa fronte nell’ambito delle risorse di cui all’UPB A13011.
4. Per l’anno 2015, al fine di favorire l’avvio da parte della Città metropolitana e della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola dell’esercizio delle specifiche funzioni loro attribuite, è stanziato un contributo straordinario pari ad euro 3 milioni complessivi mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all’UPB A11011.

Art. 19.
(Norme di coordinamento)

1. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge ed al fine di garantire un coerente coordinamento dell’ordinamento normativo regionale, sono apportate le seguenti modificazioni alla legislazione vigente:
a) l’articolo 2 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), come sostituito dall’articolo 30 della l.r. 44/2000, è sostituito dal seguente:
“Art. 2 (Pianificazione in materia estrattiva e funzioni di competenza della Regione)
1. La Regione provvede all’elaborazione ed approvazione del Piano regionale dell’attività estrattiva (PRAE), nonché allo svolgimento dell’attività di polizia mineraria di cui all’articolo 23, relativamente alle cave e torbiere nell’intero territorio regionale.”;
b) all’articolo 4 della l.r. 69/1978, come sostituito dall’articolo 36 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), le parole: “è delegato ai comuni”, sono sostituite dalle seguenti: “è delegato alle province che lo esercitano a livello di ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto per la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola”;
c) Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 1/2000, dopo le parole: “Giunta regionale”, sono inserite le seguenti: “previa consultazione dei consigli provinciali che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione della proposta di piano e”;
d) la lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 31/2000, è sostituita dalla seguente: “c) fornire assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ai fini dell'applicazione della presente legge.”;
e) l’articolo 32 della l.r. 44/2000, è sostituito dal seguente:
“Art. 32 (Conferenza di servizi)
1. Gli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività estrattiva indicono la conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 della l. 241/1990.
2. Alla conferenza partecipano:
a) un rappresentante dell’ente responsabile del procedimento;
b) un rappresentante per ogni comune interessato;
c) un rappresentante dell’unione dei comuni montani qualora interessati;
d) un rappresentante della Regione nel caso in cui sia responsabile del procedimento l’ambito territoriale ottimale, un rappresentante dell’ambito territoriale ottimale nel caso in cui sia responsabile del procedimento la Regione.
3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica, alla Conferenza partecipano, in relazione al tipo di vincolo:
a) un rappresentante dell’ente competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004;
b) un rappresentante dell’ente competente al rilascio dell’autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. 45/1989.
4. Alla conferenza di servizi di cui all’articolo 13 della l.r. 40/1998 partecipa la Regione in qualità di soggetto interessato.”;
f) al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 4/2009, le parole: “Le comunità montane per le aree forestali di loro competenza e le province per le restanti aree”, sono sostituite dalle seguenti: “La Città metropolitana di Torino e la Provincia del Verbano Cusio Ossola per le aree forestali di loro competenza”;
g) al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 4/2009, le parole : “delle comunità montane o delle province”, sono sostituite dalle seguenti: “degli enti di cui al comma 2”.

Art. 20.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) l’articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 27 (Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25-5-1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15-10-1981, n. 590);
b) al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), le parole: “dalla Provincia e”;
c) l’articolo 6 e l’articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);
d) l’articolo 14 della l.r. 34/1998;
e) il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche);
f) gli articoli 29, 31 e 33 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998);
g) al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 44/2000, le parole: “ ed energetico”;
h) alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 44/2000, le parole: “nonché di trasporto energetico non riservate allo Stato”;
i) la lettera g) del comma 2 dell’articolo 83 della l.r. 44/2000;
l) la lettera a) del comma 3 dell’articolo 83 della l.r. 44/2000;
m) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 86 della l.r. 44/2000;
n) la lettera b) del comma 2 dell’articolo 90 della l.r. 44/2000;
o) il numero 4) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 126 della l.r. 44/2000;
p) alla lettera n) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), le parole: “nonché di trasporto energetico non riservate alle competenze dello Stato”;
q) la lettera h) dell’articolo 3 della l.r. 23/2002;
r) le lettere a), b), c), i), e k) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
s) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro);
t) alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 34/2008, le parole: “e l'affidamento di servizi ai soggetti pubblici e privati, anche mediante il conferimento di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni concernenti le procedure ad evidenza pubblica”;
u) la lettera d) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 34/2008;
v) l’articolo 17 della l.r. 34/2008;
z) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 34/2008;
aa) il comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 34/2008;
bb) all’articolo 25, comma 2, le parole: “programmi provinciali di sviluppo per il settore forestale “ e l’articolo 26 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).




ALLEGATO A
                                                                                                                                 (Art. 7 )


FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE


AGRICOLTURA

1) Legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli), articoli 2 e 3 bis:
- istituzione del Servizio antisofisticazioni vinicole, nomina ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, accertamento delle violazioni in materia di repressione delle frodi in ambito vinicolo e rilascio del certificato di iscrizione all'anagrafe vitivinicola

2) Legge regionale 25 giugno 1999, n. 13 (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica), articoli 3, 4, 6 e 9:
- ricevimento e verifica dei riconoscimenti di idoneità degli operatori previsto dall'art. 8, comma 5 e dall'allegato III, primo capoverso, numero 2 del d.lgs.220/1995;
- presentazione notifiche attività operatori;
- funzioni di vigilanza sugli Organismi di controllo;
- rappresentanza nell’ambito della Consulta regionale per l’agricoltura biologica

3) Legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), articolo 2, commi 1 e 3:
- interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale;
- interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali;
- interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;
- interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale;
- attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonché le infrastrutture rurali di livello provinciale;
- interventi relativi alle infrastrutture rurali;
- interventi per l'applicazione di misure comunitarie di accompagnamento;
- interventi per l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali;
- interventi per la gestione di quote di produzione fatte salve le funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l bis);
- interventi per l'applicazione di misure agro-ambientali, compresa l'agricoltura biologica;
- funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali;
- rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei presidi fitosanitari;
- attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;
- interventi relativi all'attività agrituristica;
- approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario;
- svolgimento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l'assistenza agli utenti di motore agricolo;
- accertamento e controlli per l'applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati previsti da regolamenti comunitari;
- vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
- commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), modificato con legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);
- rilevazioni statistiche nazionali e regionali

4) Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), articoli 2, 7, 11, 44, 51 e 63:
- espressione di parere circa il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione;
- espressione di parere circa la delimitazione dei comprensori di bonifica;
- espressione di parere circa il piano regionale di bonifica e di tutela del territorio regionale;
- espressione di parere circa la delimitazione di comprensori di irrigazione;
- espressione di parere circa la riorganizzazione dei consorzi di irrigazione;
- partecipazione tramite l'Unione Province Piemontesi alla Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione

5) Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 (Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 “Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino”), articolo 5:
- proposta di individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità

6) Legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di agricoltura), articolo 9, comma 6:
- svolgimento di compiti specifici relativi all'attuazione di misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie, a seguito di accordi con la Regione

ATTIVITA’ ESTRATTIVE

1) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articoli 29 e 30:
- elaborazione e approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), svolgimento dell’attività di polizia mineraria in materia di cave e torbiere ed in materia di acque minerali e termali.

BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO

1) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articolo 126, comma 2, lettera a), numeri1), 2), 3) e 4) e lettera b), numeri 1), 2) 3):
- promozione ed il coordinamento delle reti provinciali di servizi culturali in materia di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali del proprio territorio, a carattere provinciale o sovracomunale;
- promozione ed il coordinamento delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del settore;
- coordinamento dell'attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del territorio provinciale;
- sostegno, anche in concorso con lo Stato, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;
- promozione delle attività espositive e delle arti visive;
- tutela, la valorizzazione e la promozione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte;
- promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articolo 90, comma 2, lettera a):
- formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

ENERGIA

1) Legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche), articolo 5, comma 1:
- definizione di apposite linee guida per l'applicazione della presente legge con particolare riguardo alle norme tecniche di cui all'articolo 3

2) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) articolo 36, comma 3:
- organizzazione di un sistema informativo coordinato e condiviso con tutti gli Enti territoriali

3) Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), articolo 3:
- redazione ed adozione dei programmi di intervento per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico

FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

1) Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), articolo 9:
- individuazione dei fabbisogni formativi, coordinando le rilevazioni a ciò finalizzate, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
- formulazione di proposte e pareri obbligatori sui Programmi triennali e sulle direttive annuali di attuazione di cui agli articoli 17 e 18;
- approvazione e trasmissione alla Regione dei progetti territoriali e dei piani provinciali di politica del lavoro di cui all'articolo 6;
- riconoscimento dei corsi di cui all'articolo 14, esercitano la vigilanza su essi, nomina delle Commissioni d'esame e rilascio dei relativi attestati, ad eccezione dei corsi direttamente svolti dalle Province, per i quali provvede la Regione;
- esercizio della funzione prevista dall'articolo 41, comma 3 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", nonchè il coordinamento delle azioni di orientamento professionale e scolastico in collaborazione con gli organi della Pubblica istruzione competenti in materia

2) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articolo 77:
- gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all'articolo 18 della l.r. 63/1995, ad eccezione di quelle relative all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive;
- istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 24 della l.r. 63/1995.
- rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle Province secondo standards stabiliti dalla Regione, d'intesa con le Province;
- funzioni e  compiti trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 144, comma 1, lettera b) del d. lgs. 112/1998 relativamente agli istituti professionali;
- funzioni di coordinamento inerenti le attività di orientamento all'istruzione, lavoro e formazione professionale, già indicati nella l.r. 63/1995

3) Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), articolo 9, comma 1, lettera d):
- organizzazione e gestione delle attività concernenti le politiche attive del lavoro

POLITICHE SOCIALI

1) Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), articolo 5, commi 1, 2, lettere d), e), f), g), h), ed l), e 3, lettere a, b):
- promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;
- diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell'informazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza;
- competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, compresa l'erogazione dei relativi contributi;
- formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l'università, compresa l'erogazione dei relativi finanziamenti;
- competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei relativi contributi;
- controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario;
- vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, esclusi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario e dichiarazione di decadenza dei membri del Consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge

2) Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), artt. 6 e 11:
- competenze in materia di associazioni di promozione sociale

TURISMO

1) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articolo 83, comma 2, lettera b):
- monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali

2) Legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), articoli 2, comma 2, lettera c) e 11, comma 8:
- funzioni di vigilanza sull’operato delle ATL

VINCOLO IDROGEOLOGICO

1) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articolo 64:
- rilascio di autorizzazioni alla trasformazione e modificazione d’uso del suolo in aree soggette a vincolo idrogeologico non riservate alla Regione e non trasferiti ai comuni.

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