Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati (Intesa CU n. 77 del 10.7.2014)-approvazione deroga alle previsioni di cui alla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012 per le strutture residenziali per minori attivate o da attivarsi in relazione all'ampliamento dei posti per minori stranieri non accompagnati nell'ambito della rete SPRAR
Premesso
che:
l’arrivo in Italia di un altissimo numero di
profughi comporta la necessità di organizzare un sistema di accoglienza in
grado di rispondere in maniera dignitosa e qualificata, da un lato, all’arrivo
dei migranti, adulti, famiglie e minori non accompagnati e, dall'altro, al loro
successivo inserimento in percorsi di integrazione sul territorio regionale;
dato atto che, nella Conferenza Unificata del
10 luglio 2014 - Rep. n 77/CU, è stata
sancita l’“Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali sul Piano
nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini
extracomunitari, adulti, famiglie e minori non accompagnati” , con la quale
sono stati condivisi i contenuti di uno specifico “Piano Operativo Nazionale
per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari”,
considerato, dunque, che in questo
particolare contesto, tutte le Istituzioni coinvolte, con spirito di leale e
solidale collaborazione, si sono impegnate
a mettere in campo interventi di tipo strutturale per la gestione
ordinaria del fenomeno migratorio;
accertato che l’Intesa sancita in Conferenza
Unificata n. 77/2014 prevede, tra l’altro, l’introduzione di un sistema di
governance per la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, in un
contesto di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali;
dato atto che il
suddetto sistema si articola attraverso l’attivazione di strutture governative
dislocate presso i luoghi di sbarco, deputate all’accoglienza di brevissima
durata nella fase di primo rintraccio (con funzioni di identificazione,
eventuale accertamento età e dello status) e la pianificazione dell’accoglienza
successiva attraverso un adeguato potenziamento dei posti della rete SPRAR,
nell’ambito degli specifici progetti territoriali;
visto il bando emanato con Decreto
del Ministro dell’Interno del 27.4.2015 (GU n.118 del 23.5.2015) avente
l’obiettivo di aumentare in maniera congrua la capienza di posti nella rete SPRAR specificamente dedicati all’accoglienza
di minori stranieri non accompagnati, attraverso l’erogazione di finanziamenti
statali, nella misura di € 45,00 al giorno per ciascun minore accolto, cui si
aggiunge una quota ulteriore finanziamento pari al 20% per le spese per
l’integrazione e per spese generali;
dato atto che il bando prevede
che, per l’attivazione dei posti, si faccia riferimento alle strutture
autorizzate sulla base delle regolamentazioni regionali vigenti in materia;
visto
che, con DGR n. 25-5079 del 18.12.2012, sono stati approvati i nuovi requisiti
strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per
minori;
dato atto che
risultano autorizzate al funzionamento, alla data odierna, un numero
complessivo di oltre 100 strutture residenziali socio-assistenziali per minori,
afferenti alle seguenti tipologie: Comunità Educative residenziali (CER), Case
famiglia per minori, gruppi appartamento per adolescenti e giovani e
accoglienze comunitarie;
verificato che,
nelle more della definizione più puntuale di percorsi di accoglienza ed
inserimento che privilegino, anche per i Minori stranieri non accompagnati,
un’accoglienza a carattere famigliare, come peraltro previsto nelle Linee di
indirizzo per l’affidamento familiare, approvate dalla Conferenza Stato/Regioni
il 25.10.2012;
ritenuto che un
potenziamento dei posti della rete SPRAR per MSNA possa rappresentare una
valida risposta del sistema piemontese, in ottemperanza ai principi di leale
collaborazione richiamati nell’Intesa n. 77/CU del 2014;
ritenuto,
quindi, opportuno, assicurare un equilibrio tra le esigenze di tutela e qualità
dei servizi offerti e la dimensione dei relativi costi;
richiamata
la DGR n. 41-642 del 2014, con la quale, sempre in risposta alle necessità di accoglienza dei MSNA, era stata
introdotta una possibilità di deroga rispetto al numero massimo dei minori
accoglibili nelle strutture residenziali per minori;
accertato
che, sulla base di un primo confronto con gli enti gestori delle funzioni
socio-assistenziali piemontesi e con le centrali cooperative, risulta che le
strutture maggiormente rispondenti all’esigenza brevemente delineata possano
essere le cd. strutture per l’autonomia, cioè i gruppi appartamento per minori
e giovani e le accoglienze comunitarie;
dato
atto che rispetto a tali strutture si rende necessario, valutata la particolare
tipologia di minori accolti, al fine di assicurare in ogni caso requisiti di
qualità dell’accoglienza anche a fronte del contributo contenuto riconosciuto
dal bando ministeriale, introdurre le seguenti deroghe a quanto previsto dalla
DGR n. 25-5079 del 2012:
-per
i gruppi appartamento, il monte ore di almeno 36 ore settimanali da assicurarsi
attraverso la figura dell’educatore, può essere garantito, fino ad un massimo
di 18 ore settimanali rispetto alle 36 previste, da un mediatore culturale,
sulla base delle esigenze specifiche dei minori accolti;
-per
i gruppi appartamento, la presenza notturna, obbligatoria nel caso di
accoglienza di minori, e da considerarsi comunque aggiuntiva rispetto al monte
ore di 36 ore settimanali di cui al punto precedente, può essere assicurata,
oltre che dalle figure dell’EP e dell’OSS, anche dal mediatore culturale;
-per
le accoglienze comunitarie, la presenza di un adulto, prevista quale
obbligatoria nelle 24 ore, può essere assicurata, oltre che attraverso le ore
previste per il coordinatore, da personale in possesso di uno dei seguenti
titoli:
-educatore professionale
-OSS
-mediatore culturale;
-sia
le accoglienze comunitarie che i gruppi appartamento possono accogliere anche
minori stranieri non accompagnati della fascia 15-16 anni, sulla base di
specifica valutazione, da svolgersi caso per caso a cura dei servizi
competenti.
Si specifica, infine, che le deroghe si applicano
esclusivamente con riferimento all’attivazione di posti nell’ambito della Rete
SPRAR per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, e fino ad
approvazione di successivo provvedimento deliberativo, da adottarsi valutato il
venir meno dell’eccezionale afflusso di minori stranieri non accompagnati attualmente
in atto sul territorio.
Tutto ciò premesso;
vista la LR 23 luglio 2008, n.23;
vista la LR 8 gennaio 2004, n. 1;
vista la DGR n. 25-5079 del 18.12.2012;
vista la DGR n. 41-642 del 24.11.2014;
la Giunta
Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
d e l i b e r a
-di approvare, per
i motivi in premessa indicati, le seguenti deroghe rispetto alle previsioni
della DGR n.25-5079 del 2012, con riferimento alle strutture residenziali per
minori denominate “gruppi appartamento” ed “accoglienze comunitarie”, destinate
all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in attuazione dei bandi
per l’incremento dei posti della Rete SPRAR, disposti in attuazione
dell’Intesa n. 77/CU del 2014:
-per
i gruppi appartamento, la presenza notturna, obbligatoria nel caso di
accoglienza di minori, e da considerarsi comunque aggiuntiva rispetto al monte
ore di 36 ore settimanali di cui al punto precedente, può essere assicurata,
oltre che dalle figure dell’EP e dell’OSS, anche dal mediatore culturale;
-per
i gruppi appartamento, la presenza notturna, obbligatoria nel caso di
accoglienza di minori, può essere assicurata, oltre che dalle figure dell’EP e
dell’OSS, anche dal mediatore culturale;
-per
le accoglienze comunitarie, la presenza di un adulto, prevista quale
obbligatoria nelle 24 ore, può essere assicurata, oltre che attraverso le ore
previste per il coordinatore, da personale in possesso di uno dei seguenti
titoli:
-educatore professionale
-OSS
-mediatore culturale;
-sia
le accoglienze comunitarie che i gruppi appartamento possono accogliere anche
minori stranieri non accompagnati della fascia 15-16 anni, sulla base di
specifica valutazione, da svolgersi caso per caso a cura dei servizi
competenti.
-di dare atto che
le strutture in possesso dei requisiti previsti con la DGR n. 41-642 del 2014
possono altresì avvalersi della possibilità di incrementare il numero di minori
accolti, secondo quanto ivi previsto;
-di stabilire che
le deroghe introdotte con il presente provvedimento si intendano applicabili
con esclusivo riferimento ai posti destinati all’accoglienza di minori
stranieri non accompagnati nell’ambito della rete SPRAR, fino ad approvazione
di successivo provvedimento deliberativo, da adottarsi valutato il venir meno
dell’eccezionale afflusso di minori stranieri non accompagnati attualmente in
atto sul territorio.
Il presente
provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.
Avverso
la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o
dall’intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione
innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il
termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La
presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.