Artt. 7 e 8 della L.R. n. 11/2012: "Disposizioni organiche in materia di enti locali" - Art. 7, comma 3, della L.R. 3/2014: "Legge sulla montagna". Approvazione nuovi criteri per concessione deroghe ai requisiti di aggregazione.



La normativa statale, a partire dall’art. 14, comma 28 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010 e s.m.i., ha dettato regole cogenti in tema di associazionismo obbligatorio per i comuni fino ai 5000 abitanti.

La legge 7/4/2014, n. 56: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha ulteriormente “dettagliato” l’impianto giuridico riguardante la normativa sull’associazionismo obbligatorio per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ribadendo l’applicazione di criteri predefiniti e cogenti, in assenza di specifica normativa regionale.

La legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 “Disposizioni organiche in materia di enti locali” rappresenta la risposta regionale in materia di associazionismo obbligatorio per i piccoli comuni, nonché l’occasione per porre le basi per la realizzazione di un processo di riordino degli enti locali comprendente, tra l’altro, il superamento delle Comunità montane.

La legge regionale 14/3/2014, n. 3: “Legge sulla montagna“ tratta in parte il tema dell’associazionismo prevedendo disposizioni integrative per le unioni montane di comuni.

In attuazione della normativa di cui sopra si è sviluppato sul territorio un complesso processo aggregativo rispetto al quale la Regione ha recentemente attuato uno dei passaggi fondamentali con l’adozione del primo stralcio della Carta delle forme associative approvato con D.G.R. n. 1-568 del 18/11/2014 ed il conseguente riconoscimento di un consistente numero di Unioni di comuni e di Unioni montane.

A fronte di questo primo consolidato quadro delle forme aggregative,  si rende necessario rivedere uno degli aspetti salienti disciplinati dalla L.R. n. 11/2012  riguardante la possibilità di prevedere ed accordare deroghe ai requisiti per le aggregazioni come stabilito dagli art. 7 comma 4 e art 8 comma 4.

In particolare si rileva la necessità di rivedere i criteri attualmente definiti dalla D.G.R. n. 20-5546 del 18 marzo 2013 avente ad oggetto “Artt. 7 e 8 della L.R. n. 11/2012 e s.m.i. “Disposizioni organiche in materia di enti locali”- Approvazione criteri per concessione deroghe ai requisiti di aggregazione”, individuando nuovi criteri più consoni all’avanzato livello raggiunto in tale ambito.

In primo luogo, si intende sottolineare il principio di “eccezionalità” delle deroghe, limitandone la concessione a specifiche fattispecie oggettivamente enunciate e documentate mirate a dimostrare concretamente l’effettiva efficacia della gestione associata mediante una forma aggregativa priva dei  requisiti richiesti.

A conferma del principio sopra detto si stabilisce che le deroghe possono essere rilasciate soltanto per le forme associative costituite nella fase di prima attuazione della normativa statale e regionale di riferimento, pertanto la deroga non è concedibile alle forme associative che si costituiscano a seguito di scioglimento di Unioni già inserite nella Carta delle forme associative o di recesso dei singoli comuni dalle medesime.

Con la presente deliberazione sono individuati criteri, ridotti nel numero e riconducibili a fattispecie ben definite, che devono essere CONTEMPORANEAMENTE presenti per poter costituire il presupposto per il rilascio della relativa autorizzazione, e che devono essere valutati  in sede istruttoria dalla struttura regionale responsabile della stessa individuata nel Settore Rapporti con le autonomie locali.

I criteri da valutare sono di seguito sintetizzati come segue:

1.    La deroga deve essere richiesta quando la proposta associativa prevede un limite minimo demografico inferiore a quello previsto dalle leggi regionali in materia di gestione associata (l.r. 11/2012; l.r. 3/2014) ed in particolare: 3000 abitanti per le aggregazioni montane e di collina, 5000 abitanti per le aggregazioni di pianura.
2.    Nel rispetto dei contenuti e della “ratio” delle ultime normative statali in materia di gestione associata obbligatoria, la deroga è concedibile per le sole aggregazioni formate da almeno 3 comuni. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui 2 comuni si trovino completamente interclusi tra altri non obbligati o che abbiano testimoniato con atto scritto la NON disponibilità ad associarsi. Ugualmente tale requisito non è richiesto qualora i comuni richiedenti abbiano avviato con atti formali un progetto di fusione corrispondente alla forma associativa proposta.
3.    E’ necessario che la proposta associativa sia formata da comuni CONFINANTI, ritenendo la contiguità territoriale un elemento determinante in quanto elemento oggettivo in grado di agevolare l’erogazione dei servizi a vantaggio di cittadini uniti da esigenze simili. Tale requisito è eccezionalmente derogabile nel caso in cui i comuni si trovino completamente interclusi tra altri non obbligati che non abbiano intenzione di aderire ad alcuna forma associativa o che abbiano testimoniato con atto scritto la NON disponibilità ad associarsi, anche a fronte di un’esplicita richiesta di adesione ad aggregazioni già esistenti.
4.    Ogni richiesta di deroga ai requisiti minimi di aggregazione deve essere accompagnata da studi di fattibilità mirati a dimostrare concretamente il progetto aggregativo che si sta proponendo, al fine di testimoniarne la reale efficacia. A tal fine il progetto deve essere corredato da:
-       Dotazione organica, organigramma e piano occupazionale (per Unioni di comuni e Unioni montane);
-       Entità delle risorse economiche trasferite;
-       Individuazione dei beni strumentali  messi a disposizione da ciascun comune ed a supporto della gestione associata;
-       Articolazione dei presidi sul territorio;
-       Articolazione oraria del personale messo a disposizione della forma associativa, intesa come tempo lavoro/funzione;
5.    E’ inoltre necessario precisare che l’ambito ottimale per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dalle Comunità montane è demandato ad un apposito provvedimento di ricognizione della Giunta regionale ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 3/2014.
6.    Infine, data la particolarità con la quale la legge regionale affronta la funzione socio-assistenziale (per la quale è richiesto un limite minimo di 40.000 abitanti) si prevede che i criteri di deroga sopra sintetizzati valevoli per tutte le forme associative non siano applicabili per la funzione sociale, per la quale si prevede un’unica possibilità di rilascio di deroga ai limiti minimi demografici quando tali limiti siano coincidenti con il distretto sanitario, raggiungibili anche attraverso la stipula di convenzioni tra forme associative e/o con singoli comuni.

Le deroghe, pertanto, dovranno avere carattere di eccezionalità, dovranno riguardare le fattispecie descritte, saranno richieste secondo le modalità dettagliate nella parte dispositiva del presente atto e saranno concesse mediante inserimento della forma associativa interessata nella Carta delle forme associative.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale;
visto il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, acquisito nella seduta del 27/ 2/2015 ed informata la Commissione consiliare competente;

vista la D.G.R. n. 1-568 del 18/11/2014 “Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L.7 agosto 2012 n.135; L.R. 28/09/2012, art. 11, art. 8; L.R. 14/3/2014, n.3, art. 9 - Adozione della Carta delle forme associative del Piemonte - Primo stralcio”;

vista la L.R. 28 settembre 2012, n.11 e s.m.i.;

vista la L.R. 14 marzo 2014, n.3;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
d e l i b e r a
-     di approvare i criteri per la concessione delle deroghe previste dalla L.R. n.11/2012 art. 7, comma  4, ed art. 8 comma 4,  nonché della L.R. 3/2014, art. 7, comma 3;

-     di stabilire che le deroghe possono essere rilasciate soltanto per le forme associative costituite nella fase di prima attuazione della normativa statale e regionale di riferimento, pertanto la deroga non è concedibile alle forme associative che si costituiscano a seguito di scioglimento di Unioni già inserite nella Carta delle forme associative o di recesso dei singoli comuni dalle medesime;

-     di stabilire che, ferma restando la condizione di cui al precedente punto, i criteri costituenti il presupposto per la concessione delle deroghe di cui alle leggi regionali richiamate, che devono essere CONTEMPORANEAMENTE presenti, sono i seguenti:

1.   La deroga è richiesta quando la proposta associativa prevede un limite minimo demografico inferiore a quello previsto dalle leggi regionali in materia di gestione associata ( l.r. 11/2012; l.r. 3/2014) ed in particolare: 3000 abitanti per le aggregazioni montane e di collina, 5000 abitanti per le aggregazioni di pianura.
2.   La deroga è concedibile per le sole aggregazioni formate da almeno 3 comuni. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui 2 comuni si trovino completamente interclusi tra altri non obbligati o che abbiano testimoniato con atto scritto la NON disponibilità ad associarsi. Ugualmente tale requisito non è richiesto qualora i comuni richiedenti abbiano avviato con atti formali un progetto di fusione corrispondente alla forma associativa proposta.
3.   E’ necessario che la proposta associativa sia formata da comuni CONFINANTI. Tale requisito è eccezionalmente derogabile nel caso in cui i comuni si trovino completamente interclusi tra altri non obbligati o che abbiano testimoniato con atto scritto la NON disponibilità ad associarsi.
4.   Ogni richiesta di deroga ai requisiti minimi di aggregazione deve essere accompagnata da studi di fattibilità mirati a dimostrare concretamente il progetto aggregativo che si sta proponendo, al fine di testimoniarne la reale efficacia ed efficienza. A tal fine il progetto deve essere corredato da:
-           Dotazione organica, organigramma e piano occupazionale (per Unioni di comuni e Unioni montane);
-           Entità delle risorse economiche trasferite;
-           Individuazione dei beni strumentali  messi a disposizione da ciascun comune ed a supporto della gestione associata;
-           Articolazione dei presidi sul territorio;
-           Articolazione oraria del personale messo a disposizione della forma associativa,    intesa come tempo lavoro/funzione;

-   di stabilire che l’ambito ottimale per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dalle Comunità montane è demandato ad un apposito provvedimento di ricognizione della Giunta regionale ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 3/2014;

-   di stabilire che i criteri di deroga sopra sintetizzati, valevoli per tutte le forme associative, non sono applicabili per la funzione sociale, per la quale si prevede un’unica possibilità di rilascio di deroga ai limiti minimi demografici quando tali limiti siano coincidenti con il distretto sanitario, raggiungibili anche attraverso la stipula di convenzioni tra forme associative e/o con singoli comuni;

-   di stabilire che la richiesta di deroga deve essere avanzata, in nome e per conto dell’aggregazione, a firma dal legale rappresentante della stessa e, in particolare, da parte del sindaco del comune capofila nel caso di convenzione ovvero da parte del  presidente,  nel caso di Unione;

-   di ribadire che il regime delle deroghe deve avere comunque carattere di eccezionalità e deve essere ispirato alla ratio di ricercare, nel tempo, il raggiungimento del livello ottimale conforme ai requisiti di legge;

-   di stabilire che la deroga da parte della Regione sarà accordata ovvero negata,  sulla base delle risultanze istruttorie eseguite nell’ambito del Settore regionale Rapporti con le Autonomie locali, competente per materia;

-   di stabilire, in relazione all’attività istruttoria svolta dal Settore Rapporti con le Autonomie locali, che la stessa comporterà la possibilità di richiedere chiarimenti ed elementi integrativi rispetto a quanto dichiarato in sede di richiesta di deroga;

-   di stabilire che l’aggregazione proposta, in attesa della risposta regionale in ordine alla concessione o meno della deroga richiesta, potrà comunque operare;

-   di stabilire che il provvedimento di concessione della deroga sarà identificato con l’inserimento della forma associativa interessata nell’ambito della Carta delle forme associative del Piemonte, per contro il diniego sarà formalizzato con deliberazione della Giunta regionale;

-   di stabilire che la concessione della deroga avrà validità ex tunc; per contro, qualora la deroga non sia concessa, al fine di salvaguardare la funzionalità dell’aggregazione, sarà concesso un periodo temporaneo fino ad un massimo di tre mesi per consentire all’aggregazione l’adeguamento ai requisiti ovvero la trasformazione in una diversa forma associativa;

-   di stabilire che le richieste di deroga già presentate ed acquisite agli atti del Settore regionale Rapporti con le Autonomie locali sono da intendersi confermate per la valutazione finale, fermo restando l’onere in capo a tale Settore di verificare il permanere dell’interesse rispetto alla richiesta avanzata;

-   di stabilire che le deroghe concesse, a condizioni invariate, avranno la medesima durata della forma associativa cui si riferiscono, fermo restando l’obbligo di comunicare al predetto Settore regionale i cambiamenti che fanno venir meno i presupposti della concessione accordata;

-   di stabilire che il procedimento di valutazione delle richieste di deroga dovrà concludersi entro e non oltre 180 giorni dal ricevimento della richiesta stessa;

-   di revocare la Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2013 n. 20-5546 “Artt. 7 e 8 della L.R. n. 11/2012 e s.m.i. “Disposizioni organiche in materia di enti locali”- Approvazione criteri per concessione deroghe ai requisiti di aggregazione”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

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