Artt. 7 e 8 della L.R. n. 11/2012: "Disposizioni organiche in materia di enti locali" - Art. 7, comma 3, della L.R. 3/2014: "Legge sulla montagna". Approvazione nuovi criteri per concessione deroghe ai requisiti di aggregazione.
La normativa statale, a partire dall’art. 14, comma 28 del
DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010 e s.m.i., ha dettato regole cogenti in
tema di associazionismo obbligatorio per i comuni fino ai 5000 abitanti.
La legge 7/4/2014, n. 56: “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha
ulteriormente “dettagliato” l’impianto giuridico riguardante la normativa
sull’associazionismo obbligatorio per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti ribadendo l’applicazione di criteri predefiniti e cogenti, in assenza
di specifica normativa regionale.
La legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 “Disposizioni
organiche in materia di enti locali” rappresenta la risposta regionale in
materia di associazionismo obbligatorio per i piccoli comuni, nonché
l’occasione per porre le basi per la realizzazione di un processo di riordino
degli enti locali comprendente, tra l’altro, il superamento delle Comunità
montane.
La legge regionale 14/3/2014, n. 3: “Legge sulla montagna“
tratta in parte il tema dell’associazionismo prevedendo disposizioni
integrative per le unioni montane di comuni.
In attuazione della normativa di cui sopra si è sviluppato
sul territorio un complesso processo aggregativo rispetto al quale la Regione
ha recentemente attuato uno dei passaggi fondamentali con l’adozione del primo
stralcio della Carta delle forme associative approvato con D.G.R. n. 1-568 del
18/11/2014 ed il conseguente riconoscimento di un consistente numero di Unioni
di comuni e di Unioni montane.
A fronte di questo primo consolidato quadro delle forme
aggregative, si rende necessario
rivedere uno degli aspetti salienti disciplinati dalla L.R. n. 11/2012 riguardante la possibilità di prevedere ed
accordare deroghe ai requisiti per le aggregazioni come stabilito dagli art. 7
comma 4 e art 8 comma 4.
In particolare si rileva la necessità di rivedere i criteri
attualmente definiti dalla D.G.R. n. 20-5546 del 18 marzo 2013 avente ad
oggetto “Artt. 7 e 8 della L.R. n. 11/2012 e s.m.i. “Disposizioni organiche in
materia di enti locali”- Approvazione criteri per concessione deroghe ai
requisiti di aggregazione”, individuando nuovi criteri più consoni all’avanzato
livello raggiunto in tale ambito.
In primo luogo, si intende sottolineare il principio di
“eccezionalità” delle deroghe, limitandone la concessione a specifiche
fattispecie oggettivamente enunciate e documentate mirate a dimostrare
concretamente l’effettiva efficacia della gestione associata mediante una forma
aggregativa priva dei requisiti richiesti.
A conferma del principio sopra detto si stabilisce che le
deroghe possono essere rilasciate soltanto per le forme associative costituite
nella fase di prima attuazione della normativa statale e regionale di
riferimento, pertanto la deroga non è concedibile alle forme associative che si
costituiscano a seguito di scioglimento di Unioni già inserite nella Carta
delle forme associative o di recesso dei singoli comuni dalle medesime.
Con la presente deliberazione sono individuati criteri,
ridotti nel numero e riconducibili a fattispecie ben definite, che devono
essere CONTEMPORANEAMENTE presenti per poter costituire il presupposto per il
rilascio della relativa autorizzazione, e che devono essere valutati in sede istruttoria dalla struttura regionale
responsabile della stessa individuata nel Settore Rapporti con le autonomie
locali.
I criteri da valutare sono di seguito sintetizzati come
segue:
1. La deroga deve essere richiesta quando
la proposta associativa prevede un limite minimo demografico inferiore a quello
previsto dalle leggi regionali in materia di gestione associata (l.r. 11/2012;
l.r. 3/2014) ed in particolare: 3000 abitanti per le aggregazioni montane e di
collina, 5000 abitanti per le aggregazioni di pianura.
2. Nel rispetto dei contenuti e della
“ratio” delle ultime normative statali in materia di gestione associata
obbligatoria, la deroga è concedibile per le sole aggregazioni formate da
almeno 3 comuni. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui 2 comuni si
trovino completamente interclusi tra altri non obbligati o che abbiano
testimoniato con atto scritto la NON disponibilità ad associarsi. Ugualmente
tale requisito non è richiesto qualora i comuni richiedenti abbiano avviato con
atti formali un progetto di fusione corrispondente alla forma associativa proposta.
3. E’ necessario che la
proposta associativa sia formata da comuni CONFINANTI, ritenendo la contiguità
territoriale un elemento determinante in quanto elemento oggettivo in grado di
agevolare l’erogazione dei servizi a vantaggio di cittadini uniti da esigenze
simili. Tale requisito è eccezionalmente derogabile nel caso in cui i comuni si
trovino completamente interclusi tra altri non obbligati che non abbiano
intenzione di aderire ad alcuna forma associativa o che abbiano testimoniato
con atto scritto la NON disponibilità ad associarsi, anche a fronte di
un’esplicita richiesta di adesione ad aggregazioni già esistenti.
4. Ogni richiesta di deroga ai
requisiti minimi di aggregazione deve essere accompagnata da studi di
fattibilità mirati a dimostrare concretamente il progetto aggregativo che si
sta proponendo, al fine di testimoniarne la reale efficacia. A tal fine il
progetto deve essere corredato da:
-
Dotazione organica, organigramma e piano occupazionale (per Unioni
di comuni e Unioni montane);
-
Entità delle risorse economiche trasferite;
- Individuazione dei beni
strumentali messi a disposizione da
ciascun comune ed a supporto della gestione associata;
- Articolazione dei presidi sul
territorio;
- Articolazione oraria del personale
messo a disposizione della forma associativa, intesa come tempo
lavoro/funzione;
5. E’ inoltre necessario precisare che
l’ambito ottimale per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dalle
Comunità montane è demandato ad un apposito provvedimento di ricognizione della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 3/2014.
6. Infine, data la particolarità con la
quale la legge regionale affronta la funzione socio-assistenziale (per la quale
è richiesto un limite minimo di 40.000 abitanti) si prevede che i criteri di
deroga sopra sintetizzati valevoli per tutte le forme associative non siano
applicabili per la funzione sociale, per la quale si prevede un’unica
possibilità di rilascio di deroga ai limiti minimi demografici quando tali
limiti siano coincidenti con il distretto sanitario, raggiungibili anche
attraverso la stipula di convenzioni tra forme associative e/o con singoli
comuni.
Le deroghe, pertanto, dovranno avere carattere di
eccezionalità, dovranno riguardare le fattispecie descritte, saranno richieste secondo
le modalità dettagliate nella parte dispositiva del presente atto e saranno
concesse mediante inserimento della forma associativa interessata nella Carta
delle forme associative.
Tutto ciò premesso;
la Giunta Regionale;
visto il parere della Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali, acquisito nella seduta del 27/ 2/2015 ed
informata la Commissione consiliare competente;
vista la D.G.R. n. 1-568 del 18/11/2014
“Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L.7 agosto 2012 n.135;
L.R. 28/09/2012, art. 11, art. 8; L.R. 14/3/2014, n.3, art. 9 - Adozione della
Carta delle forme associative del Piemonte - Primo stralcio”;
vista la L.R. 28 settembre 2012, n.11 e
s.m.i.;
vista la L.R. 14 marzo 2014, n.3;
vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e
s.m.i;
d e l i b e r a
- di
approvare i criteri per la concessione delle deroghe previste dalla L.R.
n.11/2012 art. 7, comma 4, ed art. 8
comma 4, nonché della L.R. 3/2014, art.
7, comma 3;
- di
stabilire che le deroghe possono essere rilasciate soltanto per le forme
associative costituite nella fase di prima attuazione della normativa statale e
regionale di riferimento, pertanto la deroga non è concedibile alle forme
associative che si costituiscano a seguito di scioglimento di Unioni già
inserite nella Carta delle forme associative o di recesso dei singoli comuni
dalle medesime;
- di
stabilire che, ferma restando la condizione di cui al precedente punto, i
criteri costituenti il presupposto per la concessione delle deroghe di cui alle
leggi regionali richiamate, che devono essere CONTEMPORANEAMENTE presenti, sono
i seguenti:
1. La deroga è richiesta quando la
proposta associativa prevede un limite minimo demografico inferiore a quello
previsto dalle leggi regionali in materia di gestione associata ( l.r. 11/2012;
l.r. 3/2014) ed in particolare: 3000 abitanti per le aggregazioni montane e di
collina, 5000 abitanti per le aggregazioni di pianura.
2. La deroga è concedibile per le sole
aggregazioni formate da almeno 3 comuni. Tale requisito non è richiesto nel
caso in cui 2 comuni si trovino completamente interclusi tra altri non
obbligati o che abbiano testimoniato con atto scritto la NON disponibilità ad
associarsi. Ugualmente tale requisito non è richiesto qualora i comuni
richiedenti abbiano avviato con atti formali un progetto di fusione
corrispondente alla forma associativa proposta.
3. E’ necessario che la proposta
associativa sia formata da comuni CONFINANTI. Tale requisito è eccezionalmente
derogabile nel caso in cui i comuni si trovino completamente interclusi tra
altri non obbligati o che abbiano testimoniato con atto scritto la NON
disponibilità ad associarsi.
4. Ogni richiesta di deroga ai requisiti
minimi di aggregazione deve essere accompagnata da studi di fattibilità mirati
a dimostrare concretamente il progetto aggregativo che si sta proponendo, al
fine di testimoniarne la reale efficacia ed efficienza. A tal fine il progetto
deve essere corredato da:
-
Dotazione
organica, organigramma e piano occupazionale (per Unioni di comuni e Unioni
montane);
-
Entità
delle risorse economiche trasferite;
-
Individuazione
dei beni strumentali messi a
disposizione da ciascun comune ed a supporto della gestione associata;
-
Articolazione
dei presidi sul territorio;
-
Articolazione
oraria del personale messo a disposizione della forma associativa, intesa come tempo lavoro/funzione;
- di
stabilire che l’ambito ottimale per lo svolgimento delle funzioni già
esercitate dalle Comunità montane è demandato ad un apposito provvedimento di
ricognizione della Giunta regionale ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 3/2014;
- di
stabilire che i criteri di deroga sopra sintetizzati, valevoli per tutte le
forme associative, non sono applicabili per la funzione sociale, per la quale
si prevede un’unica possibilità di rilascio di deroga ai limiti minimi
demografici quando tali limiti siano coincidenti con il distretto sanitario,
raggiungibili anche attraverso la stipula di convenzioni tra forme associative
e/o con singoli comuni;
- di
stabilire che la richiesta di deroga deve essere avanzata, in nome e per conto
dell’aggregazione, a firma dal legale rappresentante della stessa e, in
particolare, da parte del sindaco del comune capofila nel caso di convenzione
ovvero da parte del presidente, nel caso di Unione;
- di
ribadire che il regime delle deroghe deve avere comunque carattere di
eccezionalità e deve essere ispirato alla ratio di ricercare, nel tempo, il
raggiungimento del livello ottimale conforme ai requisiti di legge;
- di
stabilire che la deroga da parte della Regione sarà accordata ovvero
negata, sulla base delle risultanze
istruttorie eseguite nell’ambito del Settore regionale Rapporti con le
Autonomie locali, competente per materia;
- di
stabilire, in relazione all’attività istruttoria svolta dal Settore Rapporti
con le Autonomie locali, che la stessa comporterà la possibilità di richiedere
chiarimenti ed elementi integrativi rispetto a quanto dichiarato in sede di
richiesta di deroga;
- di
stabilire che l’aggregazione proposta, in attesa della risposta regionale in
ordine alla concessione o meno della deroga richiesta, potrà comunque operare;
- di
stabilire che il provvedimento di concessione della deroga sarà identificato
con l’inserimento della forma associativa interessata nell’ambito della Carta
delle forme associative del Piemonte, per contro il diniego sarà formalizzato
con deliberazione della Giunta regionale;
- di
stabilire che la concessione della deroga avrà validità ex tunc; per contro,
qualora la deroga non sia concessa, al fine di salvaguardare la funzionalità
dell’aggregazione, sarà concesso un periodo temporaneo fino ad un massimo di
tre mesi per consentire all’aggregazione l’adeguamento ai requisiti ovvero la
trasformazione in una diversa forma associativa;
- di
stabilire che le richieste di deroga già presentate ed acquisite agli atti del
Settore regionale Rapporti con le Autonomie locali sono da intendersi
confermate per la valutazione finale, fermo restando l’onere in capo a tale
Settore di verificare il permanere dell’interesse rispetto alla richiesta
avanzata;
- di stabilire che le deroghe concesse, a
condizioni invariate, avranno la medesima durata della forma associativa cui si
riferiscono, fermo restando l’obbligo di comunicare al predetto Settore
regionale i cambiamenti che fanno venir meno i presupposti della concessione
accordata;
- di
stabilire che il procedimento di valutazione delle richieste di deroga dovrà
concludersi entro e non oltre 180 giorni dal ricevimento della richiesta
stessa;
- di
revocare la Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2013 n. 20-5546
“Artt. 7 e 8 della L.R. n. 11/2012 e s.m.i. “Disposizioni organiche in materia
di enti locali”- Approvazione criteri per concessione deroghe ai requisiti di
aggregazione”.
La presente deliberazione sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.