Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Riconoscimento della "guardiania" quale pratica di pascolo riconosciuta come uso e consuetudine locale ai sensi del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 "Mantenimento di una superficie agricola".
Il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013 stabilisce le norme sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune.
Il
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, stabilisce le norme relative ai pagamenti diretti agli
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune.
Il
regolamento delegato (EU) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014,
integra il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio e ne
modifica l’allegato X.
L’art.
4 comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee, dispone altresì che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni le province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito di propria
competenza, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei
regolamenti emanati dalla Comunità europea.
La
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 12 giugno 2014, ha espresso
mancata intesa sul documento concernente “La nuova PAC: le scelte nazionali –
Regolamento (UE) n. 1307/2013”.
Il
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 31 luglio 2014, ha
deliberato l’approvazione del sopracitato documento “La nuova PAC: le scelte
nazionali – Regolamento (UE) n. 1307/2013”, consentendo, in tal modo, di
comunicare all’Unione Europea, entro il termine stabilito del 1 agosto 2014, le
scelte nazionali relative all’applicazione della riforma della nuova PAC fino
al 2020.
Sulla
base del sopracitato documento “La nuova PAC: le scelte nazionali – Regolamento
(UE) n. 1307/2013”, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ha approvato il decreto prot. 6313 del 18 novembre 2014 “Disposizioni nazionali
di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013”.
La
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 febbraio 2015 ha sancito l’intesa
sullo schema di un nuovo decreto avente lo scopo apportare alcune modifiche ed
integrazioni al decreto di cui al paragrafo precedente.
Tali
modifiche ed integrazioni sono state approvate mediante il decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015
“Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre
2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.
Il
decreto di cui al paragrafo precedente stabilisce, agli articoli 2 e 3, che la
Regione o la Provincia autonoma competente possa stabilire alcune disposizioni
applicabili specificatamente sul proprio territorio in ordine al mantenimento
delle superficie agricola adibita a pascolo.
Il
5 marzo 2015 il testo del decreto è stato esaminato nell’ambito di un’apposita
riunione a cui hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni professionali
agricole regionali del Piemonte. In tale occasione è emersa la necessità di
individuare, come consentito dall’articolo 2 comma 6 del decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015,
tra le pratiche di pascolo riconosciute come uso e consuetudine locale la
cosiddetta “guardiania”. Tale necessità è stata confermata con la nota del
6/3/2015 a firma congiunta delle tre organizzazioni professionali
agricole.
La pratica
di “guardiania”, diffusa storicamente in Piemonte, consiste nell’effettuare il
pascolamento, oltre che con i propri capi,
anche con animali di proprietà altrui.
Il
riconoscimento della “guardiania”, quale uso e consuetudine locale, è
necessario ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo
delle densità minima degli animali individuati al pascolo. In questo modo,
infatti, l’agricoltore che svolge la predetta attività, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 2 comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, potrà considerare tra gli
animali individuati al pascolo anche quelli di proprietà altrui.
Tuttavia è
necessario evitare che l’applicazione di questa deroga possa prestarsi ad
utilizzi speculativi, non correttamente
connessi al mantenimento delle superfici a pascolo ed a reali pratiche
tradizionali, bensì a forme di accaparramento delle predette superfici a danno
degli allevatori che storicamente ne sono gli utilizzatori. Pertanto, in
considerazione delle caratteristiche che la guardiania assume in Piemonte, si
ritiene di porre un limite relativo al
numero massimo ammissibile di animali di proprietà altrui considerabili ai fini
della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle densità minima
degli animali individuati al pascolo. Tale limite è individuato nel 30% dei
capi detenuti in alpeggio ed espressi in
UBA (Unità di Bestiame Adulto)
Considerato,
inoltre, che occorre individuare rapidamente le superfici sulle quali sarà
possibile esercitare la deroga di cui al presente provvedimento e che in
Piemonte le superfici destinate esclusivamente al pascolamento sono
generalmente poste ad altitudini superiori a 600 m s.l.m., la predetta deroga
sarà applicabile solo alle particelle classificate a pascolo ubicate al di
sopra di tale limite altimetrico.
Come previsto dall’articolo 13,
comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, la disposizione di cui al paragrafo
precedente è applicata per l’anno di domanda UNICA 2015, mentre per gli anni
successivi, a seguito di ulteriori approfondimenti che il limitato tempo a
disposizione non ha consentito di effettuare in questa fase, sarà possibile
modificare i criteri di identificazione delle particelle.
Secondo quanto disposto
dall’articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, il Settore Colture Agrarie
della Direzione Agricoltura provvederà a comunicare le predette
disposizioni ad AGEA, quale organismo di
coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1306/2013.
In applicazione dell’articolo 26,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, (Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che prevede la
pubblicazione dei provvedimenti con i quali sono determinati i criteri e le
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, il presente atto sarà
pubblicato nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente” del sito
ufficiale della Regione.
Tutto ciò premesso la Giunta
Regionale unanime,
d e l i b e r a
- di riconoscere, ai sensi dall’articolo 2 comma 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, la “guardiania”, consistente nell’effettuare il pascolamento oltre che con i propri capi anche con animali di proprietà altrui, tra le pratiche di pascolo riconosciute in Piemonte come uso e consuetudine locale;
- di stabilire che, nel caso in cui le aziende pratichino la guardiania, sia individuato nel 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA (Unità di Bovino Adulto), il limite massimo ammissibile di animali di proprietà altrui considerabili ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle densità minima degli animali individuati al pascolo;
- di stabilire che la deroga conseguente al riconoscimento della “guardiania” sia applicabile solo alle particelle classificate a pascolo ubicate al di sopra del limite altimetrico di 600 m s.l.m.;
- di stabilire che il Settore Colture Agrarie della Direzione Agricoltura, secondo quanto disposto dall’articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, provveda a comunicare le predette disposizioni, che si applicano per l’anno di domanda UNICA 2015, ad AGEA, quale organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- di stabilire che, in applicazione dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tale atto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale della Regione Piemonte.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge
Regionale n. 22/2