RIFORMA COSTITUZIONALE E MONTAGNA: AREE MONTANE IN COSTITUZIONE, UNIONI DI COMUNI DI COMPETENZA STATALE
Sono sostanzialmente tre i passaggi essenziali che riconoscono attenzione ai territori montani, e alla loro governance, contenuti all'interno del disegno di legge costituzionale votato oggi dalla Camera e che ora passa al Senato: in primo luogo il riconoscimento delle peculiarità delle aree montane. il testo stabilisce (articolo 40, comma 4) che in luogo delle soppresse Province per gli enti di area vasta, TENUTO CONTO ANCHE DELLE ZONE MONTANE, fatti salvi i provvedimenti ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Ciò significa, in sostanza, che le Regioni nel riordinare le funzioni già provinciali dovranno tenere conto della peculiarità delle zone montane, e articolare i nuovi enti di area vasta che sostituiranno le province in maniera rispettosa delle peculiarità del territori montani.
Il secondo punto è che la competenza delle Unioni ritorna statale. Con il nuovo testo, l'articolo 117 lettera p) della Costituzione che stabilisce le materie della legislazione esclusiva dello Stato viene ampliato alla competenza in materia di "disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni", riprendendo una richiesta avanzata in sede di VIII Commissione. Ciò significa che finisce l'era del "riordino fai-da-te" dei Comuni, diviso tra Regioni e Regioni, che ha visto un florilegio di enti nati per governare l'associazionismo comunale e che ha visto anche l'assenza o la confusione di legislazione da parte di numerose Regioni. Con questo provvedimento su tutto il territorio nazionale vi sarà un solo soggetto per l'associazionismo intercomunale, l'Unione dei Comuni, che nelle zone montane prende il nome di Unione dei Comuni montani assorbendo anche le funzioni delle ex Comunità Montane, evitando in tal modo confusioni, rinvii e rimpalli di competenze che hanno contrassegnato in questi anni il processo di riordino amministrativo comunale.
Il secondo punto è che la competenza delle Unioni ritorna statale. Con il nuovo testo, l'articolo 117 lettera p) della Costituzione che stabilisce le materie della legislazione esclusiva dello Stato viene ampliato alla competenza in materia di "disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni", riprendendo una richiesta avanzata in sede di VIII Commissione. Ciò significa che finisce l'era del "riordino fai-da-te" dei Comuni, diviso tra Regioni e Regioni, che ha visto un florilegio di enti nati per governare l'associazionismo comunale e che ha visto anche l'assenza o la confusione di legislazione da parte di numerose Regioni. Con questo provvedimento su tutto il territorio nazionale vi sarà un solo soggetto per l'associazionismo intercomunale, l'Unione dei Comuni, che nelle zone montane prende il nome di Unione dei Comuni montani assorbendo anche le funzioni delle ex Comunità Montane, evitando in tal modo confusioni, rinvii e rimpalli di competenze che hanno contrassegnato in questi anni il processo di riordino amministrativo comunale.