Piano regionale per cimiteri e crematori
L’Aula di Palazzo Lascaris ha approvato, a maggioranza, la delibera che adotta il Piano regionale di coordinamento predisposto dalla Giunta per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori. L’obbligo di dotarsi di questo provvedimento era stato previsto dalle legge nazionale 130/2001 e dalla legge regionale 15/2011.
Per quanto riguarda i crematori, il testo stabilisce i requisiti per la costruzione di un nuovo impianto, che deve realizzare almeno 1.200/1.300 cremazioni all’anno e avere un bacino di riferimento di almeno 5mila decessi all’anno (equivalente a una popolazione di circa 500mila abitanti), un valore raggiungibile anche attraverso associazioni tra Comuni, Convenzioni e Unioni di Comuni. Si prevede inoltre una distanza minima da una struttura all’altra pari a 50 km, garantendo comunque la realizzazione di un impianto per ogni territorio provinciale. Tale criterio non si applica per l’ambito territoriale della Città metropolitana.
Possono comunque essere autorizzati gli impianti di cremazione per la cui realizzazione, prima dell’entrata in vigore del piano, siano stati avviati dai Comuni procedimenti da cui derivino obblighi vincolanti per gli stessi.
Per i piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti sono introdotte alcune semplificazioni degli adempimenti. Essi sono, per esempio, tenuti alla revisione del Piano cimiteriale solo ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti degli elementi presi in esame dal piano medesimo.
Si stabilisce infine la necessità che i cimiteri di nuova costruzione o in fase di ampliamento o ristrutturazione siano dotati di una sala di commiato e si richiama la disciplina per l’istituzione dei cimiteri per animali d’affezione.
Articolo 14, legge regionale
n. 15 del 3 agosto 2011 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici,
funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n.
20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e
dispersione delle ceneri): approvazione del Piano
regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori
Il Consiglio regionale
Vista la legge n. 130 del 30 marzo 2001
(Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) la quale
all’articolo 6, prevede che le regioni elaborino piani regionali di
coordinamento per la realizzazione di crematori da parte dei comuni, anche in
associazione tra di essi, tenendo conto della popolazione residente,
dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte
dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la
realizzazione di almeno un crematorio per regione;
vista la legge regionale n. 15 del 3 agosto
2011 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e
cimiteriali) la quale all’articolo 14 stabilisce che la Giunta regionale
presenti per l’approvazione al Consiglio regionale, sulla base della
popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici della
scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e
d’intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, per la
realizzazione di nuovi cimiteri e crematori da parte dei comuni, anche in forma
associata, nel rispetto delle linee guida previste dal Piano medesimo;
visto il Regolamento regionale 8
agosto 2012 n. 7/R in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e
cimiteriali il quale all’articolo 29 stabilisce, al comma 1, che la Giunta
regionale, nell’ambito della pianificazione prevista dall’articolo 6 della l.
130/2001, individui i crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi
bacini di riferimento e, al comma 2, che la realizzazione dei nuovi crematori è
autorizzabile sulla base della popolazione residente di ciascun Comune o nella
eventuale forma associata, purchè sufficiente a giustificare l’investimento e a
consentire l’equilibrio di gestione, dell’indice di mortalità e dei dati
statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini interessati;
vista la proposta di
deliberazione della Giunta regionale n. 20-766 del 15 dicembre 2014 e, in
particolare, la proposta di Piano regionale di coordinamento per la
realizzazione di nuovi cimiteri e crematori, come definito nell’Allegato A alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e preso
atto delle motivazioni ivi addotte;
preso
atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in
data 29 gennaio 2015, in merito alla proposta di deliberazione n. 40 e viste,
in particolare, le osservazioni dell’ANPCI, dell’ANCI e della Città di Torino
allo stesso allegate;
preso,
altresì, atto del parere favorevole espresso a maggioranza dalla I Commissione
consiliare permanente nella seduta del 9
marzo 2015
d e l i
b e r a
- di approvare in
conformità a quanto disposto dall’articolo 14 della legge regionale 3 agosto
2011 n. 15, la proposta di Piano regionale di coordinamento per la
realizzazione di nuovi cimiteri e crematori, come definito nell’ Allegato A
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che la
presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.